B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3439/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Gambia,
ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la decisione dell'UFM del 9 dicembre 2011, con la quale non è entrato nel
merito, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31), della prima domanda d'asilo presentata dal ri-
chiedente in Svizzera in data 28 ottobre 2011, ordinando il suo rinvio ver-
so l'Italia;
la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6828/2011 del
21 dicembre 2011, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso del 19 dicembre 2011 contro la
summenzionata decisione dell'UFM;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 27 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il 4 giugno 2013 in
occasione dell'audizione sulle generalità, mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un
documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel
merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 4 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del
12 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 12 giugno 2013, notificata all'interessato oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. B 12/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigi-
bile e possibile;
il ricorso del 17 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 18 giugno 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data
20 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
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che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che durante la prima audizione egli ha dichiarato di non avere mai avuto
o richiesto né un passaporto né una carta d'identità; che alla domanda di
cosa pensasse di fare per consegnare dei documenti, egli ha risposto che
semplicemente non disporrebbe di alcun documento da poter presentare
(cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che in occasione della seconda audizione
ha dichiarato di non avere fatto nulla per procurarsi dei documenti ma che
forse potrebbe provarci e tentare di parlare con i suoi parenti in patria (cfr.
verbale 2, pagg. 2 seg.); che una simile argomentazione non convince e il
Tribunale ha ragione di concludere che egli non si sia adoperato per a-
dempiere all'invito di presentare i documenti richiesti per i bisogni della
causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito, neppure
nel ricorso, una valida e verosimile giustificazione per la mancata produ-
zione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insor-
gente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni
dell'interessato riguardo ai timori di essere arrestato a causa di un furto
che non avrebbe mai commesso non siano credibili e pertanto siano da
ritenere inverosimili;
che in particolare egli non è stato in grado di fornire i più elementari
dettagli circa il presunto procedimento nei suoi confronti; che a titolo di
esempio, egli non ha saputo dire chi fossero gli agenti che lo avrebbero
interrogato al momento del fermo (cfr. verbale 2, pag. 7); che dopo essere
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stato rilasciato su cauzione, egli avrebbe dovuto presentarsi a giorni
alterni a firmare e qualche volta sarebbe stato controllato a casa sua; che
in queste occasioni i poliziotti lo avrebbero trattato male; che, di nuovo,
egli non ha saputo dare alcuna indicazione su chi fossero questi poliziotti
(cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.); che alla domanda se per metterlo in
prigione fosse stata emanata una decisione scritta, egli ha risposto "Non
lo so" (cfr. verbale 2, pagg. 8 e 11); che tuttavia, se egli avesse vissuto
realmente i fatti addotti, il Tribunale ritiene che sia poco plausibile che egli
non abbia fatto alcunché per fare chiarezza sul corso del procedimento e
che non abbia intrapreso nulla per difendersi, preferendo l'espatrio
lasciando la moglie e la famiglia (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 11); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione
impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
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che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta varie esperienze professionali come, ad esempio, fale-
gname, muratore, imbianchino, giardiniere e manovale (cfr. verbale 1,
pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che inoltre egli dispone in patria di una rete
familiare, visto che ha dichiarato che vi risiedono la moglie, il padre, le so-
relle, i fratelli, le zie e gli zii (cfr. verbale 1, pag. 5); che infine il ricorrente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che pos-
sano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid.
9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel
suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
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art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: