B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3440/2014
S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A. _______, nato il (…), alias
B. _______, nato il (…),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
14 maggio 2014 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 5 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e del
16 giugno 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 16 giugno 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. atto A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera;
il ricorso del 20 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 23 giugno 2014) nel quale l'insorgente ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una decisione nel merito nonché la concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 23 giugno 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
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un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino ghaniano, nato e cresciuto a C. _______
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che avrebbe lasciato il Ghana il
3 febbraio 2014 poiché ivi, dopo il decesso del padre, non avrebbe più un
alloggio (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 8 e verbale 2, pag. 2);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi,
non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una
protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che nonostante non avesse mai
avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine, le sue precarie
condizioni esistenziali a causa del decesso del padre giustificherebbero la
sua domanda di protezione alla Svizzera;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande
d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma
anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83
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cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi
citati);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di
rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure
la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere
esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese
d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero all'assenza d'un alloggio (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2,
pagg. 2); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non
rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato
giusta l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Ghana possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Ghana non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
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che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che
permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate
all'alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale
(cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati);
che egli è giovane ed ha frequentato complessivamente 7 anni di scuola
nonché ha un'esperienza lavorativa come aiuto autista di bus ed ha
vissuto gran parte della sua vita nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4
e verbale 2, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che
abbia una buona rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: