B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3443/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 5 agosto 2012;
la decisione dell'UFM del 12 dicembre 2012, tramite la quale l'Ufficio non
è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione del allon-
tanamento stesso;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
25 maggio 2013;
i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le pro-
cedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegna-
re, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata conse-
gna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua do-
manda di asilo;
i verbali di audizione del 16 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), del
31 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 5 giugno 2013 (di seguito:
verbale 3);
la decisione dell'UFM del 14 giugno 2013, notificata all'interessato il gior-
no medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 giugno 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 18 giugno 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in
data 20 giugno 2013;
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, preliminarmente, quo alla domanda priva di motivazione relativa alla
richiesta di nuova audizione e sostituzione dell'interprete, il ricorrente ha
firmato tutti i verbali senza contestazione alcuna confermando le proprie
allegazioni; che inoltre le audizioni si sono svolte secondo i crismi di leg-
ge; che, pertanto, tale censura è infondata e va respinta;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
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meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venu-
to a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già
nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il
5 agosto 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di
possedere un passaporto scaduto il quale sarebbe stato rilasciato nel
2000 e si troverebbe presso la sorella a Benin City (Nigeria) (cfr. verbale
1, p. 6); che, per contro, nell'attuale procedura d'asilo il medesimo ha di-
chiarato che il passaporto in questione sarebbe stato rilasciato nel 2008 e
si troverebbe presso la madre a Benin City (cfr. verbale 2, p. 5);
che, sia quel che sia, a distanza di undici mesi dalla richiesta il ricorrente
non ha ancora presentato tale documento; che, inoltre, vista l'inverosimi-
glianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni
relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere
che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna di documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si
rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano in-
verosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, gli episodi relativi alla colluttazione del dicembre 2007
ed alle successive minacce (cfr. verbale 3, p. 5) non sono mai state men-
zionate nei verbali precedenti; che, anzi, nel corso delle audizioni sulle
generalità il ricorrente ha sempre dichiarato di non aver mai avuto alcun
problema con terze persone nel proprio Paese d'origine, ma che il suo
unico problema sarebbe stato il fatto di non voler prendere parte agli
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scontri per il petrolio (cfr. verbale 1, p. 9; verbale 2, p. 7); che, del resto, il
ricorrente ha dichiarato che nulla si oppone al suo rientro in Patria, che
anzi egli stesso sarebbe intenzionato a rientrare, ma preferirebbe atten-
dere sino a fine anno (cfr. verbale 3, pp. 3 e 7);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto in-
ternazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che considerata la situazione generale vigente in Nigeria e la situazione
personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole
per dodici anni ad ha esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 2, p. 4);
che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto
che vi risiedono i genitori, due sorelle e tre fratellastri (cfr. verbale 2, p. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua per-
manenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'al-
lontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allon-
tanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: