Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3455/2008
Sentenza del 7 aprile 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 21 aprile 2008 / N […].
D-3455/2008
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______, D._______ (distretto di
E._______ della provincia settentrionale; luogo di registrazione della
nascita: F._______), in Sri Lanka, dove avrebbe risieduto dalla nascita
fino al 1996. Dal 1996 al dicembre 1999 avrebbe dapprima vissuto a
G._______ (distretto di E._______; provincia settentrionale), poi a
D._______ sino al maggio 2006 ed infine a H._______ fino al suo
espatrio avvenuto in data 9 dicembre 2006. Avrebbe quindi raggiunto la
Svizzera in data 10 dicembre 2006. In seguito, ha presentato domanda
d'asilo il 22 dicembre 2006 (cfr. verbale d'audizione dell'11 gennaio 2007
[di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6; verbale d'audizione del 7 marzo
2007 [di seguito: verbale 2], pag. 4; scritto del "(…)" del 18 aprile 2007).
Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni
incontrate a E._______ e a H._______ da parte dei militari cingalesi e da
gruppi alleati quale il Partito democratico della gente dell'Eelam (EPDP),
dalla polizia, dai servizi segreti srilanchesi e dalle Tigri per la liberazione
della patria Tamil (LTTE). Egli ha affermato di essere stato controllato e
picchiato due volte al suo domicilio negli anni 1996 e 1997 da parte del
militare cingalese. In entrambe le occasioni sarebbe stato maltrattato,
mentre la seconda volta sarebbe stato portato in un campo militare.
Nell'aprile 2005, sarebbe stato controllato dai servizi segreti mentre si
trovava a H._______ per lavoro. Avrebbe consegnato a quest'ultimi una
copia della sua carta d'identità e gli sarebbe stato riferito da una persona
che i servizi segreti avrebbero chiesto delle informazioni sulla sua
persona. Inoltre, l'interessato sarebbe stato un simpatizzante per le LTTE
senza averne mai fatto parte, malgrado gli sia stato proposto da una
persona di nome I._______. Tra il 2004 e novembre 2005 avrebbe affitto
manifesti e distribuito dei volantini in memoria dei combattenti deceduti
delle LTTE, in occasione della giornata dei Black Tiger – un gruppo di
guerriglieri d'élite scelti per gli attacchi suicidi che da morti vengono
elevati a martiri – ed in altre situazioni. Nell'aprile 2006, il militare
cingalese sarebbe venuto a cercarlo due volte al suo domicilio a
D._______, in quanto sarebbe stato al corrente del fatto che avrebbe
collaborato con le LTTE. In seguito, in data 7 maggio 2006, dei membri
del EPDP, oppure i militari cingalesi, l'avrebbero cercato al suo posto di
lavoro. Non avendolo trovato neanche in quel luogo, queste avrebbero
D-3455/2008
Pagina 3
preso un suo collega di lavoro di nome J._______. A causa di ciò, il
richiedente si sarebbe recato a H._______ in data 10 maggio 2006 dove,
durante un controllo di polizia del 15 maggio 2006, gli sarebbe stato
chiesto il motivo del suo soggiorno. Il 17 maggio 2006, sarebbero venuti
degli agenti dei servizi segreti, i quali l'avrebbero portato al posto di
polizia di K._______ dove sarebbe stato rinchiuso per una notte ed
interrogato. In seguito sarebbe stato controllato altre due volte, in data 18
e 26 maggio 2006. Stanco di questa situazione avrebbe quindi deciso di
espatriare.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
una carta d'identità temporanea ("temporary identity card") della
fanteria leggera;
carta d'identità della posta srilanchese;
copia della carta d'identità srilanchese;
copia del passaporto con cui il richiedente ha lasciato lo Sri Lanka;
certificato di nascita;
certificato di morte del padre;
certificato di morte della madre;
un quaderno;
scritto del "(…)" del 18 aprile 2007 il quale attesta la sua
provenienza;
copia delle dichiarazioni rilasciate da I._______ e trascritte a mano
dalla polizia di L._______ del 27 aprile 1995;
copia dello scritto dell'"Institute of Human Rights H._______" del 28
novembre 1995 indirizzato alla signora M._______ concernente
I._______;
copia dello scritto di N._______, membro del parlamento di
H._______, del 1° aprile 1996 rimesso alle forze di sicurezza
riguardante I._______;
due foto riportanti la sua casa distrutta.
B.
Con decisione del 21 aprile 2008, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre
ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria.
D-3455/2008
Pagina 4
C.
In data 27 maggio 2008, il richiedente è insorto contro detta decisione
con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione
impugnata ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 novembre 2008, ha invitato
l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008.
E.
Con risposta del 19 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame. In data 7 gennaio rispettivamente 10 febbraio 2009, il Tribunale
ha tentato invano di comunicare il suddetto scritto per conoscenza.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-3455/2008
Pagina 5
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
21 aprile 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della
qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua
domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili,
inverosimili ed irrilevanti. In particolare, ha messo in dubbio l'attendibilità
degli asseriti controlli e maltrattamenti subiti negli anni 1996-1997 ed il
controllo del 18 maggio 2006, in quanto presentati solo durante la
seconda audizione. Inoltre, si sarebbe contraddetto circa la persecuzione
da parte delle forze di sicurezza srilanchesi affermando nella prima
audizione che in data 7 maggio 2006 la gente del EPDP l'avrebbe cercato
al posto di lavoro, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che
D-3455/2008
Pagina 6
sarebbero stati i militari cingalesi ad averlo cercato. Peraltro, nella prima
audizione avrebbe dichiarato che, nell'aprile del 2006, i militari cingalesi
l'avrebbero cercato due volte al suo domicilio, mentre nella seconda
audizione sarebbero dapprima giunti i militari mentre la seconda volta
sarebbe stata una persona vestita quale impiegato della posta. Ciò
farebbe emergere dei dubbi sul fatto che egli sia ricercato dalle autorità
dello Sri Lanka. In tale contesto sarebbe contrario alla realtà che una
persona proveniente dalla penisola di E._______ e ivi residente, vada a
H._______ per sottrarsi alle persecuzioni ed in questo modo si avventuri
in un tragitto dove vi sarebbero numerosi posti di controllo dell'esercito.
L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che se l'interessato fosse veramente
stato ricercato dalle forze di sicurezza nel nord dello Sri Lanka per
collaborazione con le LTTE, certamente queste avrebbero potuto trovarlo
facilmente e non l'avrebbero rilasciato. Egli si sarebbe pure contraddetto
sul numero delle persone che l'avrebbero fermato in data 26 maggio 2006
dichiarando dapprima che sarebbero state due per poi allegare che si
sarebbe trattato di una sola persona. In aggiunta, sarebbero irrilevanti i
controlli, gli interrogatori ed i fermi di alcune ore subiti a H._______
nell'aprile 2005 come pure il 15 e 17 maggio 2006, in quanto le forze
dell'ordine non avrebbero commesso degli atti di violenza nei suoi
confronti. Tanto meno sarebbe fondato il timore di una persecuzione
futura determinante, siccome i controlli ai quali sarebbe stato sottoposto a
H._______, sarebbero dei controlli di routine a cui di regola andrebbe
incontro la popolazione tamil che vive a H._______. Infine, l'autorità
inferiore ha ritenuto quali inadeguati i mezzi di prova consegnati, poiché
concernerebbero I._______, ossia una persona appartenente alle LTTE,
che avrebbe cercato di reclutare il richiedente. Pertanto, i motivi d'asilo
presentati dall'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per
il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Di
conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo dell'interessato.
5.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile con motivi
rilevanti in materia d'asilo. In particolare, ha dichiarato che, in occasione
della prima audizione, gli sarebbe stato detto di essere conciso e breve e
che avrebbe avuto un'altra possibilità per esporre più approfonditamente
il suo racconto per il che non avrebbe menzionato i fatti del 1996-1997 e
si sarebbe limitato a quelli più recenti. Inoltre, quo ai fatti del 7 maggio
2006, non sarebbe stato presente al posto di lavoro quando i militari
l'avrebbero cercato e che la faccenda gli sarebbe stata riferita da un suo
collega di lavoro. Avrebbe pure spiegato le due visite al suo domicilio dei
militari cingalesi durante la seconda audizione, in quanto nella prima non
D-3455/2008
Pagina 7
avrebbe avuto modo di essere più preciso. Peraltro, le continue ricerche
ed i fermi sarebbero da considerare quali misure che comporterebbero
una pressione psichica insopportabile.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
6.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone
in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il
frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
D-3455/2008
Pagina 8
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Innanzitutto, è d'uopo osservare che non è determinante unicamente
come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle
persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio
anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le
persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di
protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c
pagg. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite
temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi
interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche
eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un
espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno,
dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso
temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola
viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5, SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987,
pag. 295; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e
Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA
HUSAMMANN, Handbuch des Ayslrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991,
pag. 107; MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed.,
Berna 1999, pag. 76).
Quo ai fatti risalenti agli anni 1996 e 1997 va rilevato che, al di là del fatto
che non sono stati presentati dal ricorrente nella prima audizione, essi
non hanno palesemente alcun nesso temporale con i motivi d'asilo
presentati dal ricorrente, i quali si basano sulla sua collaborazione con le
LTTE in qualità di simpatizzante a partire dall'anno 2004. Pertanto non v'è
un timore fondato di una persecuzione per questi motivi.
D-3455/2008
Pagina 9
Parimenti non sembra esserci più alcuna causalità temporale circa gli
eventi accaduti dopo il 2004 e l'espatrio dell'insorgente. Infatti, dopo il 26
maggio 2006 egli è rimasto, pur avendo cambiato domicilio, sempre in Sri
Lanka fino al suo espatrio in data 9 dicembre 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.; verbale 2, pag. 7). Inoltre, il controllo menzionato del 28 novembre
2006 presso i suoi vicini di casa, non era necessariamente stato svolto
con lo scopo di trovare l'insorgente, bensì era piuttosto un controllo di
routine. In tale contesto, si è altresì contraddetto circa il suo ultimo
domicilio allegando dapprima che tra maggio ed il suo espatrio sarebbe
sempre stato a H._______ per poi cambiare versione allegando di avere
vissuto a O._______ tra il 26 maggio ed il 28 novembre 2006 spostandosi
in fine a H._______ dove sarebbe rimasto fino al suo espatrio (cfr.
verbale 1, pagg. 1-2; verbale 2, pag. 7). Non v'è pertanto alcuna ragione
logica per la quale non sarebbe espatriato subito, non avendo del resto
allegato alcun ostacolo, e nemmeno di natura finanziaria, atto ad
impedirglielo. A questo riguardo ha dichiarato di aver pagato una parte
del viaggio con i suoi risparmi, mentre il resto se lo sarebbe fatto prestare
da conoscenti (cfr. verbale 1, pag. 6). Ciò posto, si può partire dal
presupposto che egli sarebbe espatriato subito se fosse veramente stato
ricercato dalle autorità srilanchesi. Di conseguenza, si può anche in
questo caso escludere un nesso temporale tra persecuzione anteriore e
la fuga, nonostante il fatto che il lasso temporale tra l'ultimo evento e
l'espatrio sia leggermente inferiore alla succitata consueta prassi di
codesto Tribunale.
Sia come sia, i motivi fatti valere dal ricorrente, ovvero i continui controlli
da parte della polizia, dei militari cingalesi, i servizi segreti ed il EPDP, a
prescindere dalla loro rilevanza, non raggiungono l'intensità tale da
impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese. Difatti in casu, i controlli
allegati risultano essere più dei controlli di routine non rivolti all'insorgente
stesso, essendo quest'ultimo sempre stato rilasciato. Aggiungasi poi che
egli non ha mai fatto parte delle LTTE ed era solo attivo nella zona di
E._______ dove avrebbe affisso dei manifesti e distribuito dei volantini,
ossia un'attività politica poco esposta, in qualità di simpatizzante. In
aggiunta, i problemi con le LTTE mai sostanziati dal ricorrente, sono, a
seguito della loro sconfitta, da ritenere quali risolti. Infine, anche alla luce
delle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, e non sciolte dal
ricorrente, i controlli non sono atti a raggiungere l'intensità dovuta per
essere pertinenti in materia d'asilo. Di conseguenza, si può altresì partire
dal presupposto che il timore di essere esposto a future misure
persecutorie rilevanti in materia d'asilo da parte dello Stato, è infondato
D-3455/2008
Pagina 10
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3865/2010 del 23
marzo 2011 consid. 7).
Per quanto riguarda i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, codesto
Tribunale, considera che anch'essi sono irrilevanti, in quanto non
mostrano alcun legame con il suo racconto. Per il resto, per evitare
ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione
dell'UFM.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come
inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
D-3455/2008
Pagina 11
d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
11.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-3455/2008
Pagina 12
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-3455/2008
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: