B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3463/2017
Sen t en z a d e l 4 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato da Mario Amato,
ricorrente,
Contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione
della SEM del 12 maggio 2017 / N (…).
D-3463/2017
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, minorenne, cittadino afgano di (…) e confessione sciita
ismaelita, è nato e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ (in
provincia di D._______). Egli sarebbe quindi fuggito nel 2015 e, dopo aver
transitato per diversi paesi tra cui l’Iran, giunto in Svizzera illegalmente il 5
aprile 2017; il medesimo giorno l’interessato depositava una domanda
d’asilo presso il centro di registrazione di E._______, dove veniva sentito
(…) (cfr. atto A9).
A.b Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori per la propria
incolumità. In proposito egli ha affermato che il padre avrebbe subìto mi-
nacce attraverso lettere minatorie, prima di scomparire nel “nulla”: a dire
dell’insorgente, i talebani avrebbero minacciato il padre poiché a capo dei
maestri della scuola del villaggio, chiedendo ripetutamente di chiudere la
scuola. I timori in capo alla propria persona sarebbero da ricondurre quindi
a questa attività del padre come pure in ragione del fatto che egli sarebbe
il figlio maggiorenne (cfr. atto A9).
A.c A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha depositato quali
mezzi di prova segnatamente copia della Taskara, le “lettere minatorie” di
minacce citate, e la dichiarazione in originale del Consiglio di ricerche del
villaggio di F._______ (cfr. atto A29).
A.d L’interessato si è sottoposto quindi ad un’audizione, ai sensi dell’art.
29 cpv. 1 legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), il 27 aprile 2017 (cfr. atto A15).
B.
Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 18 maggio 2107, la Segre-
teria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata
domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento. L’autorità di prime
cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento, da cui
la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera.
C.
Il 19 giugno 2017 l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), po-
stulando la concessione dell’asilo e in subordine il rinvio degli atti alla SEM
per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato, con protestate spese
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e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell’anti-
cipo a copertura delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, ha esentato il ri-
corrente dal versamento dell’anticipo spese, trasmettendo nel contempo
un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM.
E.
L’autorità inferiore, con scritto del 18 luglio 2017, ha inoltrato al Tribunale
la propria risposta al ricorso.
F.
Con osservazioni del 5 settembre 2017 il ricorrente si è espresso in replica
riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le
decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giu-
dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 12 maggio 2017 e non avendo egli
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato e della concessione dell’asilo.
4.
4.1 Con la decisione impugnata la SEM ha respinto la domanda di asilo,
rilevando che le dichiarazioni del ricorrente “non soddisfano le condizioni
di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi”, poiché esse sarebbero contrad-
ditorie e non sufficientemente motivate in ordine ai punti essenziali.
4.2 Il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di
procedura, avversa la valutazione dell’autorità di prime cure. A suo dire la
decisione dovrebbe essere annullata poiché fondata su un accertamento
incompleto dei fatti rilevanti: infatti la giovane età e gli eventi drammatici di
guerra da lui vissuti, sarebbero la causa delle imprecisioni rimproverate,
peraltro su punti non fondamentali nel quadro della domanda di asilo pre-
sentata, quali la chiusura della scuola frequentata e la data precisa
dell’espatrio. A sostegno delle proprie allegazioni vi sarebbero inoltre alcuni
documenti presentati in questa sede. In buona sostanza quanto ad egli
rimproverato non permetterebbe di ritenere che le proprie allegazioni sa-
rebbero inverosimili.
4.3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu-
giato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta
l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ul-
tima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte
a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo
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della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi-
mile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se
l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2
LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv.
3 LAsi).
4.5 Nel caso che qui ci occupa, emerge dagli atti di causa ed in particolare
dalle audizioni sostenute del ricorrente, una sostanziale incongruenza in
punto alla sorte della scuola che gestiva il padre e che dal suo stesso rac-
conto avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel convincerlo a lasciare il
proprio Paese. Infatti nel corso dall’audizione, avvenuta il 27 aprile 2017,
egli ha dapprima affermato di non aver potuto terminare la settima classe
poiché i talebani “hanno bruciato la scuola”; mentre in seguito l’insorgente
ha sostenuto che la scuola sarebbe stata chiusa in ragione della scom-
parsa del padre il quale “era responsabile di tutto” (cfr. A15 D55, D62 e D
64). Sconfessandosi nuovamente egli ha altresì riferito che la “gente” del
villaggio gli avrebbe consigliato di lasciare il villaggio poiché la scuola non
esisteva più e la sua vita era in pericolo (A15, D64). Anche in ordine al
luogo di residenza sino alla sua partenza il ricorrente non ha espresso del
e dichiarazioni che collimano, sebbene egli abbia poi rilevato l’assenza di
ogni incongruenza rilevando che “tra B._______ e C._______ non c’è una
grande differenza. B._______ appartiene al distretto di C._______, è
uguale, è la stessa cosa. C._______ è la capitale della zona. B._______ è
un piccolo villaggio” (cfr. A15 D 82).
Oltre a ciò il Tribunale rileva che il ricorrente non ha circostanziato e situato
in maniera cronologicamente precisa l’abbandono degli studi (cfr. Atto 15
D16 e D17) e la consegna delle lettere minatorie (cfr. Atto 15 D77), benché
nel corso delle audizioni egli ha dato prova di conoscere bene il calendario
solare di riferimento del proprio Paese, segnatamente in ordine alla propria
data di nascita (cfr. Atto 9 pag. 2), come pure all’anno corrente (cfr. Atto 15
D20).
Con riferimento alla documentazione prodotta in questa sede, ed in parti-
colare alle lettera di minacce da parte dei talebani, va detto che il Tribunale
non può determinare con certezza se esse possano essere considerate un
documento originale o meno, segnatamente in ordine al proprio contenuto:
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ne discende quindi che in considerazione del loro dubbio valore probatorio,
il ricorrente non può dedurre da esse sole, le pretese fatte valere in questa
sede.
4.6 A fronte di quanto sopra esposto, in particolare alla luce delle allega-
zioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene vi siano
elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione da lui
fornita. V’è quindi da concludere che il ricorrente non ha adempiuto ai re-
quisiti posti dall’art. 7 LAsi. Ciò detto non occorre approfondire oltre le alle-
gazioni del ricorrente per ammettere che esse, in quanto contradditore e
prive di fondamento, siano inverosimili e non permettano di riconoscere la
qualità di rifugiato.
5.
Ferme queste premesse, al ricorrente non deve essere riconosciuta la qua-
lità di rifugiato, né concesso l’asilo in Svizzera.
6.
6.1 A fronte di quanto sopra esposto, con la decisione qui impugnata l’au-
torità di prima istanza non ha violato il diritto federale, non ha abusato del
proprio potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto
e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); la deci-
sione non risulta nemmeno essere inadeguata (art. 49 PA).
6.2 Visto l’esito della procedura le spese processuali dovrebbero essere
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Tuttavia il Tribunale ha
accolto, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, la richiesta di dispensa
dal versamento delle spese di giustizia, avendo l’insorgente dimostrato di
non disporre dei mezzi necessari con la documentazione allegata, (art. 65
cpv. 1 PA). Al ricorrente, assistito da un rappresentate legale in questa pro-
cedura, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64
PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).).
6.3 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con un
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF]). Pertanto la pronuncia
è definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Manuel Borla
Data di spedizione: