B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3465/2010
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Robert Galliker,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Daniel Habte,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 aprile 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo, di religione ortodossa e di etnia tigrina, è
nato a C._______ ed ha vissuto a D._______ dal 1995 fino al 2005,
quando si è trasferito ad E._______, dove è rimasto fino al momento del
suo espatrio nel 2007. Rimasto orfano di padre e di madre poco dopo la
nascita, ha vissuto con la nonna fino al 1993, anno in cui quest'ultima è
deceduta. In seguito ha vissuto con un amico di suo padre. Il richiedente
è espatriato il 15 luglio 2007. Dopo essere entrato in Etiopia ed esserci
rimasto qualche giorno, aver soggiornato in Sudan per tredici mesi,
attraversato il Sahara e soggiornato per quasi tre mesi in Libia, il
7 novembre 2008 è partito per la Sicilia, dove è arrivato quattro giorni
dopo. Il 14 novembre 2008 ha raggiunto la Svizzera e, lo stesso giorno, vi
ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del
28 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg. e verbale
d'audizione del 6 novembre 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 3).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché in Eritrea non avrebbe
avuto la possibilità di continuare gli studi, visto che a partire dai 19 anni si
andrebbe al militare, mentre lui avrebbe desiderato conseguire un titolo di
studio per poi lavorare e poter aiutare sua sorella (cfr. verbale 1, pag. 4 e
verbale 2, pag. 6). Inoltre, nel 2005, sarebbe stato condannato ad una
pena di sei mesi, che avrebbe scontato in un carcere di E._______, dopo
avere, in occasione di una lite scoppiata dopo una partita di calcio, pic-
chiato una persona rompendole un dente (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e
verbale 2, pagg. 4 e 7 seg.).
B.
Con decisione del 14 aprile 2010, notificata all'interessato in data
15 aprile 2010 (cfr. act. A 16/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente ritenendo attual-
mente inammissibile l'allontanamento dello stesso verso l'Eritrea.
C.
Con ricorso dell'11 maggio 2010 (timbro del plico raccomandato:
14 maggio 2010; data d'entrata: 17 maggio 2010), il richiedente è insorto
contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e
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la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti-
zia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto un documento del
29 ottobre 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il qua-
le gli accorda, dal 1° novembre 2009 fino al 31 luglio 2010, una presta-
zione di CHF 400.– al mese quale pagamento della pigione che verrà
versata al locatore.
D.
Con ordinanza del 21 maggio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM a pre-
sentare una risposta al ricorso entro il 21 giugno 2010. Con risposta del
26 maggio 2010, trasmessa al ricorrente per conoscenza il
14 giugno 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
E.
Con scritto del 25 giugno 2010 (cfr. timbro postale; data d'entrata:
2 luglio 2010), trasmesso all'UFM per conoscenza, il ricorrente ha
reiterato le allegazioni del ricorso e, a sostegno del riconoscimento della
qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa della
sua uscita illegale dall'Eritrea, ha allegato una copia di una recente
decisione dell'UFM.
F.
Con ordinanza dell'8 marzo 2012, il Tribunale ha invitato l'UFM ad
esprimersi entro il 23 marzo 2012.
G.
Con decisione del 9 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la
sua decisione del 14 aprile 2010 annullando il punto 1 del dispositivo del-
la decisione impugnata, riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tri-
bunale in tale lingua. Pertanto la presente sentenza può essere redatta in
italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
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è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente po-
sto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
14 aprile 2010 ed essendogli stata riconosciuta la qualità di rifugiato con il
riesame parziale del 9 marzo 2012, oggetto del litigio in questa sede risul-
ta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della
domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
5.
5.1.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive-
nuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la
partenza.
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6.
6.1.
Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che le allegazioni del ri-
chiedente in merito alla sua volontà di proseguire gli studi ed accedere ad
un futuro migliore non soddisferebbero, e palesemente, le condizioni ri-
chieste per la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, di conseguen-
za, non rappresenterebbero motivi pertinenti per la concessione dell'asilo.
Per questa ragione, detto Ufficio ha ritenuto di potersi esimere dall'esami-
nare la verosimiglianza. Al richiedente, originariamente, non andrebbe
dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e, di conseguenza, la sua do-
manda d'asilo andrebbe respinta.
6.2.
Nel ricorso, l'insorgente considera che l'autorità inferiore non avrebbe
sufficientemente approfondito gli elementi del racconto da lui fornito,
limitandosi a concludere che le sue allegazioni non sarebbero rilevanti in
materia d'asilo. Ciò violerebbe l'obbligo di stabilire i fatti d'ufficio.
L'insorgente, infatti, non sarebbe espatriato solamente per il fatto che, nel
suo Paese, non avrebbe avuto la possibilità di proseguire gli studi, ma
che, come egli avrebbe chiaramente spiegato in sede di audizione, dopo
la scuola avrebbe dovuto iniziare il servizio militare, cosa che, in materia
d'asilo, sarebbe innegabilmente rilevante. Nell'atto di ricorso, il ricorrente
cita la prassi della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(di seguito: CRA) secondo cui, in Eritrea, le pene per renitenti e disertori
sono sproporzionatamente severe e, pertanto, da considerare come
motivate politicamente e, a coloro che possono prevalersi di una paura
oggettivamente fondata di essere esposti ad una tale pena, deve essere
riconosciuta la qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006
n. 3). Secondo il ricorrente, una volta conclusa l'ultima classe scolastica,
egli sarebbe indubbiamente stato - come qualsiasi persona eritrea
sottoposta all'obbligo del servizio militare - costretto ad arruolarsi, e
sarebbe questo il motivo della sua fuga all'estero, in seguito alla quale,
secondo il regime militare eritreo, egli sarebbe considerato, a causa della
violazione dell’obbligo di prestare servizio militare, come traditore della
patria e, di conseguenza, rischierebbe una pena sproporzionatamente
severa.
7.
7.1.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata, le allegazioni dell'insorgente in merito al suo desi-
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derio di continuare gli studi per poter accedere ad un futuro migliore, non
costituiscono, manifestamente, dei motivi rilevanti in materia d'asilo ai
sensi dell'art. 3 LAsi.
7.2.
Quo alla violazione dell'obbligo di prestare servizio militare, l'insorgente
ha, nell'atto di ricorso, rettamente ritenuto che, giusta la prassi della CRA,
tuttora valevole, in Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono
sproporzionatamente severe. Sono pertanto da considerare come
motivate politicamente ("malus assoluto") e chi può prevalersi di un timore
oggettivamente fondato d'essere esposto ad una siffatta pena deve
essere riconosciuto rifugiato. Tuttavia, il ricorrente omette che, secondo la
detta prassi, il timore di essere sanzionati per renitenza, o diserzione, è
oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le
autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta
durante il servizio attivo. Inoltre, deve essere considerato come decisivo
qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge che il richiedente è
destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3). È d'uopo costatare
che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, egli, prima dell'espatrio, né si
trovava in servizio attivo, né ha avuto dei contatti del tipo descritto con le
autorità. Infatti, in sede di audizione cantonale, ha esplicitamente
dichiarato di non essere stato chiamato a fare il servizio militare
(cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, durante la seconda audizione, alla
domanda se avesse ancora avuto dei contatti con le autorità eritree dopo
il suo scarceramento nel 2005, l'interessato ha risposto negativamente
(cfr. verbale 2, pag. 7). Risulta quindi chiaro che la prospettiva del
richiedente di essere in futuro, una volta conclusa l'ultima classe,
chiamato ad arruolarsi, non può giustificare, ai sensi della citata
giurisprudenza, un timore oggettivamente fondato d'essere esposto ad
una pena sproporzionatamente alta e, a titolo originario, non gli può
dunque essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
8.
Essendo il ricorrente divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto
con la partenza dal Paese d'origine, nella decisione di riesame parziale
del 9 marzo 2012, l'UFM a giusto titolo non ha concesso l'asilo all'insor-
gente giusta l'art. 54 LAsi.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
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zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50
consid. 9).
Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Inoltre,
giusta l'art. 5 LAsi, nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi
in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sareb-
bero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal
quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere
(cfr. art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
[Conv., RS 0.142.30]).
Avendo l'insorgente la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respin-
gimento è nella fattispecie applicabile, per il che il ricorrente non può es-
sere costretto a recarsi nel suo Paese d'origine (cfr. art. 5 LAsi ed art. 33
Conv.). Pertanto, l'UFM ha rettamente posto l'insorgente al beneficio
dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento.
11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata e la decisione di rie-
same parziale, non ha violato il diritto federale, né ha abusato del suo po-
tere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo
inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione
non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto
senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 9 marzo 2012, deve
essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo ed alla pronuncia
dell'allontanamento.
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12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
13.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella
fattispecie le allegazioni ricorsuali del ricorrente al momento dell'inoltro
del ricorso, procedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribuna-
le dover intraprendere passi istruttori per correggere una decisione ema-
nata dell'autorità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad
essa ben nota, con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tem-
pi per l'emanazione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente
provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano
superiori a quelle di rigetto (art. 65 cpv. 1 PA). Considerati anche gli alle-
gati ricorsuali attestanti l'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va ac-
colta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali.
14.
Considerato che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le
quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio in CHF
1'500.–, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed
utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 15 in combinato dispo-
sto con art. 5 seconda frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: