4 B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3466/2015
Sen t en z a d e l 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nata il (…),
Siria,
rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 30 aprile 2015 / N (…).
D-3466/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa con ultimo domicilio a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama,
è nata a al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) nella provin-
cia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo). Espatriata unita-
mente ai figli, il 16 ottobre 2013 ha raggiunto il Libano. Munita di un visto
Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza sviz-
zera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrata legalmente in territorio
elvetico il 18 ottobre 2013. In data 4 novembre 2013 l’interessata ed i figli
hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera.
Sentita sui motivi d’asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d’insicurezza
causata dalla guerra in essere e per il timore di essere rapita da gruppi
islamisti radicali. Oltracciò avrebbe voluto proteggere i figli da un eventuale
arruolamento nell’esercito siriano (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 4).
A.b Il figlio C._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione
siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum, nel governatorato di
Hama dove ha vissuto fino al suo espatrio.
Sentito separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione
d’insicurezza causata dalla guerra, sottolineando il pericolo accresciuto per
i cristiani in tale contesto. Egli teme inoltre di essere arruolato nell’esercito
siriano in caso di ritorno in patria (cfr. atto A6, pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e
atto B11, pagg. 3 seg.).
A.c Il marito, rispettivamente padre A._______, cittadino siriano di religione
cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum,
nel governatorato di Hama ed è espatriato dopo la sua famiglia poiché
avrebbe dovuto organizzare il funerale di un cugino. Raggiunta la Svizzera
legalmente con il visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla
rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni, il 13 dicem-
bre 2013 ha a sua volta presentato domanda d’asilo.
Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione
d’insicurezza causata dalla guerra, sottolineando di avere assistito ad uno
scontro tra l’esercito siriano e i terroristi e di essere stato pedinato da due
persone armate allorquando viaggiava con il suo camion. Altresì avrebbe
D-3466/2015
Pagina 3
vissuto con il costante timore costante di essere sequestrato da gruppi isla-
misti radicali, segnatamente in quanto cristiano (cfr. atto B4, pagg. 1, 3-5,
7 e 9 e atto B11, pagg. 5 seg.).
A.d A sostegno della loro domanda d’asilo gli interessati hanno prodotto:
– i loro passaporti siriani;
– la carta d’identità siriana di C._______;
– il libretto di famiglia;
– il certificato di battesimo di A._______, di C._______, di E._______ e
di F._______;
– i certificati scolastici e professionali di A._______, di B._______ e di
C._______.
B.
Con decisione unica del 30 aprile 2015, notificata ai richiedenti in data
5 maggio 2015 (cfr. atto B15), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d’asilo, mentre ha ritenuto
attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontana-
mento degli interessati verso la Siria concedendo loro l’ammissione prov-
visoria.
C.
In data 1° giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
2 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l’accoglimento del ricorso e la concessione dell’asilo. Subordi-
natamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all’autorità inferiore per
una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal
versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate
spese e ripetibili.
D.
Gli insorgenti, con scritto del 5 giugno 2015, hanno prodotto un documento
redatto in lingua straniera concernente C._______ con la relativa tradu-
zione.
E.
Con ordinanza dell’8 giugno 2015 il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal
D-3466/2015
Pagina 4
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed
ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso con relativi allegati ed il
mezzo di prova ulteriormente adotto.
F.
In data 19 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale
ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il gravame.
G.
Gli insorgenti, con replica del 14 luglio 2015, hanno presentato le osserva-
zioni in merito alla risposta al ricorso e prodotto un articolo redatto in lingua
straniera intitolato facente data al 27 giugno 2015 e intitolato "Islamic State
raids kill 40 Syrian regime forces: monitor".
H.
Con duplica del 14 agosto 2015, tramessa ai ricorrenti per conoscenza, la
SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
I.
Il 3 agosto 2017, gli insorgenti hanno prodotto alcuni attestati a riprova degli
sforzi di integrazione professionale di A._______.
J.
Con scritto spontaneo dell’8 settembre 2017, i ricorrenti hanno addotto altri
documenti riguardanti le mansioni svolte da A._______. Nella medesima
occasione hanno inoltre comunicato al Tribunale di aver appreso del reca-
pito di due ulteriori convocazioni al servizio militare indirizzate a C._______
ed al fratello Michel, oggetto di separata procedura.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
D-3466/2015
Pagina 5
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 30 aprile 2015, e non avendo cen-
surato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro
domanda d’asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili e irrilevanti giusta l’art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della do-
manda d’asilo degli interessati.
4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso
verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro. Il presunto pre-
giudizio subito sarebbe da catalogare come una semplice supposizione in
quanto non corroborato da alcun elemento concreto. Il ricorrente avrebbe
inoltre reso dichiarazioni contraddittorie circa la durata dell’inseguimento
D-3466/2015
Pagina 6
ed il numero dei presunti sequestratori, e, dal momento che l’automobile
avrebbe avuto i vetri oscurati, mal si capirebbe com’egli abbia potuto iden-
tificare il numero degli assalitori.
4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d’asilo, la SEM ha rilevato in primo
luogo che le dichiarazioni rese circa la situazione d’insicurezza causata dal
conflitto in essere nel paese ed il fatto d’aver assistito ad uno scontro tra
l’esercito regolare ed il fronte degli oppositori non sarebbero elementi atti
a giustificare la qualità di rifugiato giusta l’art. 3 LAsi.
Il timore di essere confrontato in futuro con una convocazione per il servizio
di leva sollevato dal figlio, C._______, non sarebbe inoltre determinante ai
sensi della LAsi, non essendo quest’ultimo stato in grado di provare o di
rendere verosimile l’esistenza di un contatto diretto e concreto con le auto-
rità.
4.1.3 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collet-
tiva dei cristiani, sottolineando che al momento dell’espatrio la zona circo-
stante il loro villaggio d’origine sarebbe stata sotto il controllo delle truppe
lealiste della Repubblica Araba di Siria. In Siria, stato laico, la percentuale
di cristiani sull’insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci
per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone
controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni
di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sareb-
bero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe
da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i
cristiani residenti nelle zone controllate dall’opposizione avrebbero possi-
bilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo
e l’opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cri-
stiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra,
riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della
regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate
dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente
evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino
delle autorità siriane per aver sostenuto l’opposizione. Ella ha rilevato come
tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non reli-
gioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per ricono-
scere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità
della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comu-
nità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Isla-
mico" laddove giungerebbero evidenze circa l’esistenza di conversioni for-
zate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di
D-3466/2015
Pagina 7
particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di prati-
care in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti
i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della
Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche
importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero
dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sa-
rebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecu-
zioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di
attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sa-
rebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.
Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e
quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all’altra.
Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le con-
dizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popola-
zione cristiana in Siria non sarebbero pertanto soddisfatte.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l’inverosimiglianza e l’irrilevanza ritenuta dalla
SEM circa i loro motivi d’asilo.
4.2.1 Innanzitutto, A._______ avrebbe fornito elementi concreti e dichiara-
zioni dettagliate circa il tentato sequestro. La sua non sarebbe una mera
supposizione, ma una deduzione logica, frutto di un ragionamento condivi-
sibile, fondato sulle circostanze oggettive osservate e sui precedenti se-
questri di persona già avvenuti nella stessa zona e aventi quali vittime altri
cristiani. Dipoi, sulle contraddizioni rilevate dalla SEM e riguardanti l’inse-
guimento, la stessa non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito.
4.2.2 Fondandosi su diverse fonti, gli insorgenti sostengono inoltre che
C._______ avrebbe dovuto presentarsi presso un apposito ufficio per sot-
toporsi a un interrogatorio e a degli esami preliminari in vista dell’arruola-
mento. A comprova di ciò, gli insorgenti producono un documento ottenuto
dallo zio dell’insorgente e che attesterebbe l’esistenza di una richiesta di
intervento inviata dal comando delle forze armate alla polizia in seguito alla
mancata presentazione dell’insorgente. In ragione di ciò, in caso di rimpa-
trio, C._______ verrebbe con ogni probabilità indentificato come disertore
ed esposto così a torture e trattamenti degradanti come pure condannato
a una lunga pena detentiva.
4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell’avviso che nel governatorato di Hama vi
sarebbero le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cri-
D-3466/2015
Pagina 8
stiani. Citando varie fonti circa la situazione dei cristiani in Siria e il peggio-
ramento della stessa dopo il loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi
che i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato sulla base del
fondato timore di subire delle persecuzioni future sarebbero dati.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM mette in dubbio le modalità dell’otteni-
mento del documento prodotto e concernente la chiamata alle armi di
C._______ giacché si tratterebbe di un documento interno ad uso delle
autorità. Circa i timori dagli insorgenti e relativi alla loro confessione, l’au-
torità di prima istanza ha rammentato che non sussisterebbero le condi-
zioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva dei cristiani in Si-
ria. Essa ha quindi postulato la reiezione del gravame.
4.4 In sede di replica, gli insorgenti sostengono che lo stratagemma utiliz-
zato dallo zio per ottenere il documento non sarebbe in contrasto con le
dichiarazioni di C._______. Circa la persecuzione collettiva dei cristiani, gli
stessi hanno sottolineato come la nozione di controllo utilizzata dall’autorità
intimata dovrebbe essere relativizzata vista la situazione di generale insta-
bilità. Fondandosi su un articolo gli insorgenti hanno allegato che la zona
di Hama avrebbe una particolare importanza strategica e sarebbe sottopo-
sta a una notevole pressione da parte dello Stato Islamico tant’è che alcune
zone della provincia sarebbero ormai cadute sotto il suo controllo.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2
5.2.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
D-3466/2015
Pagina 9
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interessato,
segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
D-3466/2015
Pagina 10
che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
6.
Per quanto attiene ai motivi di persecuzione individuali invocati dai ricor-
renti, questo Tribunale osserva che quest’ultimi, per quanto verosimili, non
sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della
situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria (vedi atti B11, do-
manda 15 a pag. 3; B10, domanda 10 a pag. 3 e domanda 24 a pag. 24,
B9, domanda 40 a pag. 6) e segnatamente con la volontà di mettersi in
salvo da quest’ultima (vedi atti A7, pag. 8 e A6, pag. 9). Ora, come corret-
tamente ritenuto dall’autorità di prime cure, per costante giurisprudenza i
pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette
e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell’asilo, in quanto
non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti
all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c,
bb) e come tali non possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezza-
mento del caso in esame.
6.2
6.2.1 In merito alla chiamata alle armi del figlio C._______, occorre ram-
mentare che ai sensi dell’art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone
che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi espo-
ste per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La
giurisprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi la
prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda
d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine rimane
valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale
sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in ma-
teria di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso
quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare
consid. 5.9) o, indipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorpo-
razione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati
nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale
D-3466/2015
Pagina 11
o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica
o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che gli causi, per que-
sto motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid.
4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
6.2.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai
sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione
nell’esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e per-
tanto rilevante ai fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid.
6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della
qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate
della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determi-
nare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come so-
stegno agli oppositori qualora in passato l’interessato sia già stato identifi-
cato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale opposi-
tore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appar-
tenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima
dell’atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente
probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei con-
fronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con
una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servi-
zio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente
carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
6.2.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che
l’insorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le
autorità o che membri di quest’ultima siano stati schedati come oppositori.
Dalle dichiarazioni degli interessati risulta infatti che i rapporti con le auto-
rità governative erano buone, per quanto vadano inscritte nella difficile si-
tuazione in essere nella regione (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 6). Per
questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto che l’insorgente, in caso
di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratterizzante un trattamento che
comporta seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi.
6.2.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato
oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza,
quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l’esi-
stenza di una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non vi è
pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di
D-3466/2015
Pagina 12
prova addotto ulteriormente in sede ricorsuale e che attesterebbe una ri-
chiesta inviata alla polizia da parte del comando delle forze armate a fronte
dell’irreperibilità del ricorrente. Pure irrilevante è l’eventuale è il presunto
recapito di un’ulteriore convocazione così come prospettato dai ricorrenti
nello scritto dell’8 settembre 2017 (cfr. al riguardo tra le tante la sentenza
del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).
6.3 Per quanto riguarda le allegazioni fornite da A._______ circa il tentativo
di sequestro subito, occorre prendere atto del fatto che anche quest’ultime
non adempiono ai criteri prescritti dagli art. 3 e 7 LAsi. In primo luogo, non
si può negare l’esistenza di alcune contraddizioni nel racconto fornito dal
ricorrente. Egli ha infatti dichiarato dapprima di essere stato inseguito da
una auto con all’interno due assalitori, i cui volti erano irriconoscibili in
quanto il veicolo era dotato di vetri oscurati e che quest’ultimi lo avrebbero
seguito per circa cinque chilometri salvo poi, nella medesima audizione,
sostenere che uno dei due sarebbe stato un abitante del suo villaggio, del
quale conosceva persino le generalità (v. atto B4, pag. 9). In occasione
dell’audizione susseguente la versione dell’interessato subiva altre modifi-
che sostanziali: gli assalitori sarebbero ora stati quattro, a bordo di un taxi
e avrebbero seguito l’interessato ed il fratello per circa un chilometro, desi-
stendo poi alla visione di un terzo veicolo (v. atto B9, pag. 5). Le elencate
incongruenze non sono tuttavia determinanti ai fini dell’evasione del pre-
sente gravame, dal momento che gli accadimenti addotti non possono es-
sere qualificati quali motivi atti a fondare un timore di persecuzione a causa
della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le opinioni politiche (art. 3 LAsi). L’insorgente ha infatti dichia-
rato che i rapimenti nella zona erano frequenti e conseguenti al deteriora-
mento della situazione di sicurezza nella regione a causa della guerra ed
avvenivano in particolare con finalità estorsive (v. atto B9, pag. 6). In so-
stanza, anche tale vicissitudine, per quanto verosimile, è pertanto da iscri-
vere a sua volta nella situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria
e come tale non è da considerarsi rilevante ai fini dell’asilo (v. supra). I
rapimenti, soprattutto quando perpetrati da gruppi criminali e non da entità
militari o paramilitari, sono infatti motivati piuttosto da ragioni economiche
e non dall’appartenenza ad un determinato gruppo religioso (cfr. Open
Doors, World Watch Contry Profile 2015, Syria, /persecution/worldwatch/syria.php >, consultato il 10.08.2016). Del
resto, nemmeno può essere riconosciuta al riguardo una violazione del di-
ritto di essere sentito da parte dell’autorità di prime cure (cfr. sentenza del
Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 6.6.1 e rif. citati).
D-3466/2015
Pagina 13
6.4 Infine, pure quanto asserito riguardo al fatto che il ricorrente si sarebbe
trovato nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra truppe regolari e milizie
dell’opposizione, per quanto verosimile, va parimenti ricondotto alle conse-
guenze di atti di guerra e non è da considerarsi rilevante ai fini dell’asilo.
7.
7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti
l’insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal pro-
posito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona
può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua
domanda d’asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel
suo Paese d’origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo
di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti
ai sensi dell’asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale ri-
conosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni
molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo
vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato.
Per essere rilevante ai fini dell’asilo, la persecuzione in ragione della sola
appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le con-
dizioni previste all’art. 3 LAsi circa l’intensità dei pregiudizi o il timore fon-
dato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata
deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di per-
sone. Dipoi v’è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest’ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l’integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l’obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
D-3466/2015
Pagina 14
di tale comunità potranno far valere con successo l’esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del
Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo
2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti
disponibili, sin dall’inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l’intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l’opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio
della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare
dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri
si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o
regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti
ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e
alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
D-3466/2015
Pagina 15
peggiore a causa dell’ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
ibidem).
7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall’appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall’altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou),
una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama
e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya;
ية اح ز ن حماة مرك) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribu-
nale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest’ultima entità ammnistra-
tiva nella quale si può stimare una popolazione di circa 400’000 persone
(cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama
Governorate Reference Map, 01.2016, /files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-
an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e set/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0 >, consultato il 27.10.2017). Al
momento la città di Hama ed i territori limitrofi, in cui si situa anche Kafr
Buhum, risultano essere fermamente sotto il controllo delle truppe filogo-
vernative e dei loro alleati, seppur alcune ridotte porzioni di territorio
nell’estremo sud della Nahiya sul confine con il governatorato di Homs
siano tuttora controllate da alcuni gruppi di ribelli armati (si veda segnata-
mente: Liveuamap, Syria, 27.10.2017, , con-
sultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti,
sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime
(cfr. RYAN O’FARREL, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War,
27.10.2017, ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq >, consultato il
12.08.2016) i quali occupano tuttora un’enclave estendentesi dalla stessa
città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche
D-3466/2015
Pagina 16
nella Nahiya di Hama (in particolare all’altezza di Taqsis e di Ghor Elasi).
Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall’inizio del
2016 la “sacca” in questione sarebbe assediata dalle truppe governative
(cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan ‘kills family, 18.05.2016,
, consultato il
27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati,
più o meno moderati, che coopererebbero nell’ambito della cosiddetta
“Northern Homs Countryside Operation Room”; il fronte risulterebbe ad
ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. RYAN O’FARREL, Syrian Oppo-
sition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, /@badly_xeroxed/syrian-opposition-factions-in-the-syrian-civilw
ar5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq >, consultato il 27.10.2017). Sempre nella
zona di ar-Rastan sarebbe inoltre anche stata segnalata la sporadica pre-
senza di Jihadisti dello Stato Islamico. Quest’ultimi non avrebbero tuttavia
avuto alcun controllo concreto su tali territori (cfr. Carnegie Endowment for
International Peace, What Is Russia Bombing in Syria?, 02.10.2015,
, consultato il
27.10.2017), cosa ancor meno probabile al momento attuale, vista la pres-
soché completa disfatta del gruppo Jihadista facente seguito all’offensiva
lealista dell’autunno 2017 (cfr. ISW, Syria Situation Report: October 10-24
2017, , consultato il
27.10.2017).
7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel
paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al mo-
mento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF
2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la
quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal re-
gime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di
gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato
in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo
che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio
delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti
siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi
ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andreb-
bero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all’appartenenza ad un
gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Autokratie und Dschihadi-
smus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wi-
ssenschaft und Politik, 05.2014, tents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il
09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le
D-3466/2015
Pagina 17
forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro
appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferi-
menti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per
riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del
regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in
campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre,
nel caso che ci riguarda, esaminare l’esistenza di eventuali persecuzioni
collettive ad opera di quest’ultime.
7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare
che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di vio-
lenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle
prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli
scontri, 26.01.2012, 4864>, consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr
Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012,
, consultato l’8.12.2016).
Va inoltre considerato che la provincia di Hama è stata interessata dal con-
flitto sin dalle prime battute, allorquando quest’ultimo rivestiva ancora la
forma di un sollevamento popolare. Tristemente noti sono gli episodi avve-
nuti nella seconda metà del 2011, quando le forze di sicurezza siriane, per
riprendere il controllo della città dopo le insurrezioni popolari e la forma-
zione di zone controllate da oppositori, sarebbero intervenute con unità co-
razzate, causando la morte di un elevato numero di civili
(cfr. hama-activist >, consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque
negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attual-
mente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così
come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza
e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime
vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze
del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata
ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono sem-
mai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità
dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gen-
naio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come
del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata
considerata data dall’autorità di prime cure.
7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum – e più in generale
nella Nahiya di Hama – vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani.
D-3466/2015
Pagina 18
Non si può dunque concludere che i ricorrenti abbiano a temere, in caso di
rimpatrio, un trattamento contrario all’art. 3 LAsi dettato dalla sua sola ap-
partenenza alla religione cristiana.
8.
Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto
di rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
10.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3466/2015
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: