B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3471/2019
Sen t en z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Muriel Beck Kadima,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nato il (…),
Nigeria,
tutti patrocinati dalla signora Roberta Condemi,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 27 giugno 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______, ha presentato per sé e per i figli mino-
renni, B._______ e C._______, in Svizzera l’(…) maggio 2019 (cfr. atto
n. 1041084-2/2),
la domanda di ripresa in carico dei richiedenti del (…) maggio 2019, da
parte della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione
dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di se-
guito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto n. 1041084-13/11),
il verbale di rilevamento dei dati personali del (…) maggio 2019 di
A._______ (cfr. atto no. 1041084-19/7; di seguito: verbale 1), nel corso del
quale l’interessata ha segnatamente asserito di essere cittadina nigeriana,
di etnia (…) e religione cristiana, con ultimo domicilio a D._______, nonché
di essere partita dal suo Paese d’origine il 26 aprile 2016 ed essere sbar-
cata, quale primo Paese europeo, in Italia, nel settembre del 2016; la ri-
chiedente ha altresì dichiarato che avrebbe soggiornato in E._______ per
due settimane, dopodiché sarebbe stata trasferita a F._______, ove sa-
rebbe rimasta per poco più di due anni, prima della sua partenza per la
Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.),
la segnalazione quale caso vulnerabile del (…) maggio 2019, ove si evince
che la richiedente potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, visto il
suo comportamento diffidente e le risposte da lei fornite in merito all’abita-
zione che avrebbe avuto in Italia (cfr. atto n. 1041084-24/1),
il rapporto dell’G._______ del H._______ (I._______) del (…), ove segna-
tamente si arriva alla conclusione che con certezza la richiedente sarebbe
stata vittima di tratta di esseri umani, oltreché che il rischio che ella possa
nuovamente venire sfruttata in Italia, anche vista la particolare fragilità della
medesima, sarebbe da ritenere elevato; si auspica inoltre che l’interessata
possa beneficiare di un’adeguata presa in carico e protezione, che le per-
metta sia di recuperare le forze fisiche che di un supporto psicologico che
l’aiuti a superare il trauma (cfr. atto n. 1041084-26/4),
il verbale del colloquio personale di A._______ del (…) maggio 2019 ai
sensi dell’art. 5 Regolamento Dublino III, con contestuale diritto di essere
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sentita in merito all’eventuale competenza dell’Italia per la trattazione della
loro domanda d’asilo, nonché in merito al suo stato di salute e quello dei
figli (cfr. atto n. 1041084-28/2),
il verbale del colloquio Dublino ampliato del (…) giugno 2019, a completa-
mento del verbale del colloquio personale del (…) maggio 2019 succitato,
dal quale risulta segnatamente che l’interessata si opporrebbe al suo ri-
torno in Italia, in quanto temerebbe che le autorità italiane le possano to-
gliere i figli, nonché di essere costretta a ritornare a prostituirsi per mante-
nere sé stessa ed i suoi figli, come già fatto in passato, poiché nello Stato
precitato non disporrebbe di un alloggio (cfr. atto n. 1041084-31/9,
D7 segg., pag. 2 segg.),
la richiesta del 7 giugno 2019 delle autorità svizzere competenti a quelle
italiane, di confermare la ripresa in carico del nucleo familiare, nel rispetto
dei requisiti previsti dalla giurisprudenza svizzera (cfr. atto n. 1041084-
34/1),
l’accettazione di trasferimento delle autorità italiane dell’11 giugno 2019,
sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto
n. 1041084-36/1),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 27 giugno 2019, notificata il 1° luglio 2019 (cfr. atto n. 1041084-44/1),
con la quale la precitata autorità non è entrata nel merito della domanda
d’asilo degli interessati ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge
sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l’allontanamento (recte: trasfe-
rimento) dei medesimi verso l’Italia, intimando loro di lasciare la Svizzera
al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, con com-
minatoria di utilizzare dei mezzi coercitivi in caso di trasgressione, come
pure incaricando il J._______ dell’esecuzione della decisione di allontana-
mento (recte: trasferimento), nonché togliendo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso contro la decisione,
il ricorso dell’8 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dai ricor-
renti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la summenzionata decisione dell’autorità inferiore, con il quale gli
insorgenti hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed
al rinvio degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni
e perché proceda ad un esame nazionale della domanda d’asilo; altresì gli
insorgenti hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso
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della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, con protesta di spese,
l’ordinanza del 9 luglio 2019, con la quale il Tribunale ha sospeso provvi-
soriamente, a titolo di misure supercautelari, l’esecuzione del trasferimento
degli interessati,
la decisione incidentale dell’11 luglio 2019, mediante la quale il Tribunale
ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso, ha accolto l’istanza di conces-
sione dell’assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, nonché ha nel
contempo invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, entro il ter-
mine di tre giorni dalla ricezione della decisione incidentale, prendendo in
particolare posizione sulla questione dell’accoglienza in Italia di richiedenti
l’asilo vittime di tratta di esseri umani, nonché del rispetto nella fattispecie,
da parte dell’autorità inferiore, delle disposizioni internazionali e della giu-
risprudenza federale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani,
lo scritto del 16 luglio 2019 della SEM, con il quale la precitata autorità
chiede: “1 mese di tempo per effettuare l’analisi dettagliata del caso speci-
fico in merito alla questione dell’esecuzione del rinvio di una potenziale vit-
tima di tratta di esseri umani nell’ambito di una procedura Dublino (Italia)”
(cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 – 33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a – c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111
lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi),
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che, ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi,
che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata
nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di
una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM
poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che
prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il
richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di
un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allonta-
namento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in ca-
rico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017
VI/5 consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento
Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento
Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),
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che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un
nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo
il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),
che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dall’autorità
inferiore hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema
europeo «EURODAC», che la ricorrente A._______, ha presentato una do-
manda d’asilo in Italia (a F._______) rispettivamente il (…) ed il (…) (cfr.
atti n. 1041084-11/1 e 1041084-12/1); che inoltre il figlio dell’interessata,
C._______, è nato in Italia il (…) (cfr. l’Estratto per riassunto del Registro
degli atti di nascita del K._______, atto n. 1041084-1/15),
che sulla base di tali elementi, in data 14 maggio 2019, la SEM ha
presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all’art. 23
par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico dei
ricorrenti, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto
n. 1041084-13/11),
che l’Italia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il
termine previsto all’ art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, ha tacitamente
accettato la propria competenza nella trattazione della domanda d’asilo in
questione, e di conseguenza nella ripresa in carico degli interessati, com-
preso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso
(art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che oltretutto, nel corso delle audizioni del (…) maggio 2019 e del
(…) maggio 2019, la richiedente ha segnatamente allegato di aver lasciato
il suo Paese d’origine il (…) aprile 2016, sbarcando nel settembre 2016 in
Italia; che ivi vi sarebbe rimasta per poco più di due anni sino al suo arrivo
in Svizzera, avvenuto l’(…) maggio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg.,
pag. 6; atto n. 1041084-28/2),
che pertanto la competenza dell’Italia, peraltro non contestata nel gravame
dagli insorgenti, è di principio data,
che, proseguendo nell’analisi, nel loro ricorso, i ricorrenti allegano tuttavia
che un loro trasferimento in Italia sarebbe illecito ed inesigibile,
che, segnatamente, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani
– come sarebbe il caso di specie – fondandosi sulle disposizioni interna-
zionali in materia di tratta di esseri umani come pure sulla giurisprudenza
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federale ed internazionale, si imporrebbe alla Svizzera un dovere di prote-
zione ed il rispetto di determinati obblighi da parte delle autorità preposte,
che tali obblighi di assistenza ad una vittima di tratta di esseri umani e della
sua presa in carico, sarebbero maggiormente pressanti, visto che il Paese
di trasferimento per gli insorgenti è l’Italia,
che invero nel succitato Stato, sono state rilevate delle carenze nella presa
in carico delle vittime di tratta di esseri umani, segnalate anche da rapporti
dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR), come pure da di-
verse istanze europee,
che in particolare, secondo il nuovo impianto normativo del diritto d’asilo in
Italia, i casi vulnerabili, come quello della ricorrente, non sarebbero più ade-
guatamente presi in carico in tale Paese,
che invero per i richiedenti l’asilo sottoposti alla procedura Dublino, gli
stessi verrebbero alloggiati in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS)
o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), mentre che il
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stra-
nieri non accompagnati (Siproimi, in precedenza SPRAR), sarebbe riser-
vato ai beneficiari di protezione internazionale, ai minori non accompagnati
e ai titolari del “nuovo” permesso di soggiorno temporaneo a carattere uma-
nitario,
che la decisione di trasferire una vittima di tratta presso un Centro Siproimi
dipenderebbe, a mente dei richiedenti, dalla disponibilità dei posti, ciò che
non sarebbe un’eventualità scontata; che inoltre presso i CAS ed i CARA,
non sarebbero più disponibili alcuni servizi, in particolare di sostegno psi-
cologico e quelli relativi all’orientamento sul territorio, nonché i costi per
l’accoglienza di ogni singolo richiedente sarebbero stati ridotti,
che in sunto, ritenuti tali elementi, gli interessati ritengono che la SEM, nella
decisione avversata, non abbia esaminato in modo sufficiente il nuovo as-
setto normativo del diritto d’asilo in Italia e come in concreto si presente-
ranno le strutture d’accoglienza nello stesso Paese,
che pertanto, le garanzie circa un’adeguata presa in carico della vulnera-
bilità della ricorrente, vittima di tratta, difetterebbero in specie, e quindi si
prospetterebbe una violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Svizzera in
caso di trasferimento della medesima in Italia,
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che infine, alla luce dell’anamnesi ed il trascorso della ricorrente, vi sarebbe
un alto rischio di ricaduta della stessa quale vittima di tratta di esseri umani
nel caso di un suo rinvio nel succitato Paese,
che, giusta l’art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, qualora
sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere
che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trat-
tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui
al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento del richiedente verso
lo Stato membro designato in base a tali criteri o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente,
che è certo notorio che le autorità italiane conoscono, specialmente a par-
tire dal 2011, dei seri problemi quanto alla capacità d’accoglienza dei ri-
chiedenti l’asilo; che possono in particolare essere confrontate con impor-
tanti difficoltà sul piano dell’alloggio, delle condizioni di vita, o dell’accesso
alle cure mediche in alcune circostanze (cfr. in particolare: ZOETEWIJ/RO-
MER, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Aktuelle Situation für Asylsuchende
in Italien, 8 maggio 2019; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 feb-
braio 2019),
che, peraltro, come rettamente sottolineato nella decisione impugnata
dall’autorità inferiore, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmata-
rio, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS
0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo
del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, in tal senso, ne applica le disposi-
zioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
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seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi
Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che l’entrata in vigore del censurato “decreto Salvini” non è ad esso solo
un elemento tale da permettere di rimettere in discussione, in ogni caso ed
indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, la giurisprudenza
costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza in Italia (cfr.
a titolo esemplificativo: sentenze del Tribunale D-2804/2019 del 12 giu-
gno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati, E-2428/2019 del
24 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019),
che, su tali presupposti, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della
sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della
propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote-
zione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in
questione sia presunto (cfr. direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [direttiva procedura]),
che pertanto all’ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure
mosse nel gravame dai ricorrenti, circa la disponibilità dei posti in un centro
Siproimi come pure in merito alla diminuzione di prestazioni nelle strutture
CAS e CARA, non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, che sussistano
in Italia delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2
secondo comma Regolamento Dublino III),
che, visto quanto sopra, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il
trasferimento degli interessati nello Stato membro competente è presunto
essere ammissibile,
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che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre-
senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri-
spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),
che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistema-
tiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di
violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza
della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09),
che in tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi
concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come
una violazione dell’art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d’origine
l’interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Sviz-
zera (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6),
che tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del
15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la crimi-
nalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta
di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo,
RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri
umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d’Europa (RS 0.311.543; di
seguito: la Convenzione),
che da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati
contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non
soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garanti-
scano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali
atti; che le vittime devono essere identificate, protette e sostenute,
che altresì gli organi statali devono compiere d’ufficio e senza attendere, le
investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una
fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta
di esseri umani; che inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati,
di provenienza, di transito o di destinazione,
che allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è
una vittima di tratta, a quest’ultima dovranno essere garantite delle misure
minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di
recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Convenzione); che
le autorità preposte devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal
territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione
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quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2
Convenzione); che quest’ultimo obbligo risulta self-executing,
che infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono es-
sere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo recluta-
mento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre
potenziali vittime,
che gli obblighi succitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere
dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità
incaricate dell’esame di una procedura d’asilo, allorché le stesse si trovano
confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vit-
time di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del
Tribunale D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del
10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und
Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opfer-
schutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg.,
176 segg.),
che nella presente fattispecie, risulta incontestata l’evenienza che
A._______ sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani (cfr. p.to II,
pag. 7 della decisione della SEM),
che tuttavia, la SEM, con il suo scritto del 16 luglio 2019, ha richiesto al
Tribunale la concessione di un mese di tempo per effettuare, nel caso spe-
cifico, delle misure istruttorie complementari, in merito alla questione
dell’esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani
nell’ambito di una procedura Dublino in Italia,
che il Tribunale, viste le motivazioni succitate espresse dall’autorità infe-
riore, senza procedere ulteriormente nell’esame di specie, ritiene oppor-
tuno e necessario retrocedere gli atti all’autorità inferiore, per i seguenti
motivi,
che se d’un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non con-
duce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d’altro
canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all’inserto siano
sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da
parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all’autorità di
ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un’ampiezza
eccessiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2098/2018 dell’8 luglio 2018 con-
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sid. 3.1 con riferimenti citati; MADELAINE CAMPRUBI in: VwVG, Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler
(ed.), 2a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; WEISSENBERGER/HIRZEL in:
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Wald-
mann/Weissenberger (ed.), 2a ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.),o ad
accertare delle questioni fattuali essenziali, sostitundosi così all’autorità di
prime cure,
che invero, se l’autorità di ricorso dovesse stabilire la fattispecie pertinente
allo stesso titolo dell’autorità inferiore, per colmare così, al posto di
quest’ultima, delle lacune evidenti, la prima oltrepasserebbe le sue compe-
tenze ed in più, la parte si vedrebbe privata del beneficio di una doppia
istanza,
che per questi motivi, il Tribunale, deve quindi limitarsi a confermare o a
completare la fattispecie pertinente, così come è stata ritenuta dalla SEM,
ma non a stabilirla al suo posto (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; cfr. anche
sentenza del Tribunale D-2098/2018 consid. 3.2; WEISSENBERGER/HIRZEL
in op. cit., n. 17, pag. 1264 seg.),
che la cassazione della decisione impugnata si impone nella presente di-
samina, poiché delle investigazioni complementari da parte dell’autorità in-
feriore, di una certa ampiezza ed importanza, risultano essere determinanti
per la successiva presa di decisione,
che inoltre vi è la necessità per gli insorgenti di poter prendere eventual-
mente posizione sulle risultanze istruttorie che verranno effettuate dall’au-
torità inferiore,
che non può in effetti, nel caso di specie ed in questa sede, essere compito
del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conse-
guenza agli insorgenti un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195
con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7a ed., 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252
segg.),
che oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento
istruttorio, appare indicato anche per motivi d’economia processuale; che
invero, nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la
pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi del disposto
art. 109 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi, si prevede come evasa in termini molto brevi
(cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4),
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che, alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento del gravame
e l’annullamento della decisione impugnata, con la ritrasmissione degli atti
alla SEM per necessario completamento dell’istruzione (art. 61 cpv. 1 PA),
nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1
Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi
della presente sentenza,
che l’autorità inferiore è invitata – dopo aver ottemperato alle misure istrut-
torie complementari necessarie nella fattispecie – a verificare nuovamente,
anche valutando complessivamente le allegazioni dei ricorrenti presentate
in fase ricorsuale, l’accoglienza in Italia del nucleo familiare, di cui una dei
membri è potenziale vittima di tratta di esseri umani, nonché il rispetto delle
disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di
tratta di esseri umani summenzionata, nel caso di un trasferimento dei ri-
chiedenti nel precitato Paese,
che in caso di risposta positiva ai succitati quesiti, la SEM dovrà dimostrare
che l’esecuzione del trasferimento dei ricorrenti permane ammissibile e
che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per i ricorrenti (cfr.
il memoriale ricorsuale), non esistono, in specie, dei motivi umanitari ai
sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni pro-
cedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
che, in caso contrario, l’autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la
clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretiz-
zata all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 lu-
glio 2019 sono revocate,
che, visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese proces-
suali (art. 63 PA),
che non sono attribuite delle indennità ai ricorrenti ai sensi dell’art.
111ater LAsi, in quanto i medesimi sono assistiti dalla rappresentante legale
designata dalla SEM ai sensi dell’art. 102h LAsi,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 27 giugno 2019
è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il complemento d’istru-
zione e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non sono accordate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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