Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3483/2011
Sentenza del 27 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 19 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
16 giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 13/1),
il ricorso del 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
giorno successivo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a B._______,
dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al mese di (…), quando si
sarebbe trasferito a C._______ al fine di guadagnare qualche soldo, per
poi espatriare dal suo Paese di origine il (…),
che il medesimo ha affermato di aver lasciato la Tunisia perché stufo di
vivere in detto Paese, nonché per motivi economici, ovvero allo scopo di
avere un permesso di soggiorno, lavorare in Svizzera e giocare a calcio,
come pure poiché non vorrebbe più vivere con i suoi genitori, sarebbe
stato picchiato dalla Polizia durante la rivoluzione e aggredito, nonché
accoltellato dai fratelli della sua ragazza, i quali sarebbero stati contrari
alla loro relazione,
che, da C._______, l'interessato avrebbe viaggiato su una grande nave
cargo, detta D._______, nascosto in un camion, fino ad arrivare a
E._______, da dove, il giorno seguente, avrebbe preso un treno fino a
F._______; che, dopo due settimane di soggiorno in una casa
abbandonata, l'interessato avrebbe viaggiato con un altro treno fino a
G._______ e da lì, ancora in treno, dopo altre due settimane, sarebbe
giunto a H._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire
alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe
annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto un
passaporto e di aver smarrito la sua carta di identità in patria due anni fa;
che, peraltro, essendo arrivato senza documenti, gli sarebbe impossibile
procurarsene ora in Svizzera; che, in secondo luogo, il ricorrente adduce
che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo,
in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti; che, segnatamente,
egli fa valere di essere stato costretto ad espatriare da una situazione di
gravissimo disagio personale e familiare in un contesto complicato e
senza sicurezza come quello tunisino; che, inoltre, a causa della
situazione generale di caos e violenza nel suo Paese di origine, egli
sarebbe stato picchiato dalla Polizia in occasione di una manifestazione,
aggredito dai fratelli della sua ragazza e non vi sarebbe un organo dello
Stato a cui potrebbe rivolgersi per avere protezione e giustizia; che, per
questi motivi e in assenza di una rete sociale e familiare adeguata, egli
non avrebbe avuto altra scelta che fuggire per trovare un futuro dignitoso
e chiedere protezione alla Svizzera; che, infine, l'autore del gravame
ritiene che dovrebbe essere riconosciuto come non ragionevolmente
esigibile l'esecuzione del suo allontanamento in Tunisia, vista la
situazione drammatica in detto Paese, dove ogni speranza ad una vita
serena e dignitosa sarebbe pregiudicata dalla povertà, dalla corruzione,
nonché da una situazione di instabilità ed insicurezza,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
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ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso un racconto
stereotipato e vago; che, innanzitutto, le circostanze di tempo fornite dal
medesimo nel corso della prima audizione non collimerebbero con la data
del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, peraltro, l'insorgente è
stato trovato in possesso di alcuni biglietti del treno che non
corrisponderebbero alle tappe del viaggio che avrebbe effettuato in
I._______, secondo le sue stesse dichiarazioni; che, d'altronde,
confrontato a tale osservazione, il ricorrente ha dichiarato senza
spiegazione alcuna che i suddetti biglietti non sarebbero stati i suoi, ma
che li avrebbe trovati (cfr. ibidem pagg. 7-8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorre l'allegazione ricorsuale del
medesimo secondo cui egli non avrebbe il passaporto, avrebbe perso la
sua carta d'identità già prima dell'espatrio e non potrebbe recuperare detti
documenti essendo in Svizzera (cfr. ricorso pag. 2, verbale pagg. 4-5);
che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della
legge, tanto più che il ricorrente ha numerosi parenti in patria, tra cui i
suoi genitori, nonché i suoi fratelli e sorelle, a cui potersi rivolgere (cfr.
verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D21-D23); che, del resto, il ricorrente non
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ha dimostrato alcun impegno o serio sforzo di volersi adoperare a tal
proposito (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D5-10),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5),
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, innanzitutto, la motivazione fatta valere in sede di audizione breve
dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere
espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1 pagg. 5-6) – è irrilevante in
materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e
professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle
difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo
rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, inoltre, gli ulteriori motivi addotti dal ricorrente – secondo cui egli
avrebbe avuto dei problemi con le autorità del suo Paese di origine,
poiché la Polizia l'avrebbe fermato in occasione di alcuni controlli e
l'avrebbe picchiato durante una manifestazione, rispettivamente egli
sarebbe stato aggredito dai fratelli della sua ragazza (cfr. verbale 1 pag.
6, verbale 2 D24-28 e D32-39, ricorso pag. 2) – non trovano alcun
fondamento e appaiono essere stati invocati dal ricorrente soltanto per i
bisogni della causa; che, infatti, oltre a non aver corroborato in alcun
modo le asserzioni rese, il ricorrente ha confermato di essere espatriato
soltanto per motivi economici, ovvero per cercare un lavoro ed allenarsi a
giocare a calcio, senza chiedere alcuna protezione alla Svizzera (cfr.
verbale 2 D29-30); che, di conseguenza, v'è ragione di concludere
all'assoluta inverosimiglianza dei suddetti motivi di asilo, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del suo racconto,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal
ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
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(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è
in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire
stabilità al Paese,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di
(…) anni, nonché un'esperienza professionale nella (…) prima del suo
espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3; verbale 2 D14-16); che, inoltre,
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l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete sociale,
ritenuto che vi risiedono i suoi genitori come pure i suoi numerosi fratelli e
sorelle (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D18); che, infine, il ricorrente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: