Corte IV
D-3484/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniel Schmid,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Repubblica della Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3484/2008
Fatti:
A.
L'(...), l'interessato, cittadino serbo, di etnia rom, originario di
B._______, nella provincia di C._______ (Repubblica della Serbia) –
unitamente alla sua attuale ex-moglie ed ai loro figli – ha presentato
una domanda d'asilo in Svizzera.
B.
Nel corso dell'audizione sulle generalità del 21 agosto 2006,
l'interessato e la sua attuale ex-moglie, hanno dichiarato, in sostanza
e per quanto è qui di rilievo, di aver vissuto in D._______ dal 1996 al
2002 e di essere in seguito rientrati in Patria, dove, a partire dal 2005,
ogni mese sarebbero stati vittima di estorsioni da parte di sconosciuti,
rispettivamente da parte della E._______. L'ultima volta, nel mese di
(...) 2006, detti individui avrebbero chiesto all'interessato una somma
di EUR (...).-, gli avrebbero sequestrato i passaporti e li avrebbero
minacciati di prendere una delle loro figlie, se non avessero pagato.
Confrontati a tale minaccia e non potendo versare la somma di denaro
a loro richiesta, l'interessato e l'attuale ex-moglie avrebbero deciso di
espatriare in Svizzera. A tale motivazione, hanno peraltro aggiunto di
aver lasciato il loro Paese d'origine, in quanto una delle loro figlie, già
operata al cuore a F._______ nel 1997, soffrirebbe tuttora di un
problema cardiaco e necessiterebbe di essere operata una seconda
volta, ciò che desidererebbero potesse avvenire in Svizzera.
C.
Il (...), le autorità (...), su richiesta dell'UFM, hanno informato detto
Ufficio che una domanda d'asilo dell'interessato e della sua attuale
ex- moglie sarebbe stata respinta in D._______, il (...), e che gli
interessati si sarebbero resi irreperibili in data (…) (cfr. atto A 8/3).
D.
Confrontato alle suddette informazioni raccolte dall'UFM, in data
25 agosto 2006, l'interessato ha confermato di essere stato in
D._______ tra il 1996 e il 2002 e di aver lasciato volontariamente detto
Paese. Ha inoltre specificato di essere partito dalla D._______ il (...) e
di non essersi recato direttamente in Svizzera (cfr. atto A 10/3).
Nel quadro del complemento d'audizione al diritto di essere sentito,
interrogato sulle affermazioni scostanti della sua allora moglie circa il
fatto di essere rientrati o meno in Serbia, l'interessato ha mantenuto la
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sua versione, allegando che la sua allora moglie si sarebbe confusa, in
quanto preoccupata e avente paura per la situazione della figlia malata
(cfr. atto A 11/1).
E.
Nel corso dell'audizione cantonale del 21 settembre 2006, l'interessato
e la sua attuale ex-moglie hanno affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che gli atti di estorsione da loro subiti in Patria sarebbero
avvenuti tra il 2002 e il 2004 e che, a causa di questi, sarebbero
ripartiti alla volta della D._______. Dopo essere ritornati nel Paese
d'origine nel (...) 2006, l'interessato e la sua famiglia avrebbero deciso
dopo appena (…) giorni di espatriare nuovamente verso la Svizzera,
per poter dare alla figlia malata la possibilità di ricevere le cure
appropriate.
F.
Il (...), sul territorio del Canton G._______, l'interessato è stato
arrestato per furto e posto in detenzione preventiva nel carcere di
H._______. Tale misura è stata confermata il (...) dal Giudice
competente (cfr. atto A 22/3).
G.
Con decisione del (…) (trasmessa all'UFM il [...]), l'I._______ha
emesso nei confronti dell'interessato un divieto di accedere al territorio
del Canton G._______ giusta l'art. 13e della nel frattempo abrogata
legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri ([vLDDS]; cfr. atto A 23/6).
H.
Il (...), l'J._______ ha tramesso all'UFM copia del rapporto di
segnalazione del (...) inerente l'interessato, con allegato il verbale
d'interrogatorio dell'interessato del (...), nonché la documentazione
circa il furto commesso dal medesimo sul territorio del Canton
G._______ (cfr. atto A 24/17).
I.
Con scritto del 3 marzo 2008, l'UFM ha invitato gli interessati a
produrre, entro il 17 marzo 2008, un rapporto medico dello specialista
presso cui la loro figlia è in cura (cfr. all'atto A 25/3). Gli interessati
hanno tempestivamente prodotto un rapporto medico del (...) del
Dr. med. K._______ (cfr. all'atto A 26/3).
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J.
Con decisione del 28 aprile 2008, notificata all'interessato e alla sua
allora moglie il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l’UFM ha
respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato nello stesso
tempo l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché
l’esecuzione dell’allontanamento, siccome lecita, esigibile e possibile.
K.
Il 28 maggio 2008, l'interessato e la sua allora moglie hanno inoltrato
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) contro la summenzionata decisione. Hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti di causa all'autorità inferiore per nuove indagini e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
L.
Il 26 giugno 2008, con decisione incidentale, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali e li ha autorizzati a
soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura.
Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta
al ricorso.
M.
Il 24 luglio 2008 l' UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha
proposto la reiezione del gravame.
N.
Il 18 agosto 2008 i ricorrenti hanno presentato l'atto di replica.
O.
Con scritto del 20 novembre 2008, i ricorrenti hanno comunicato
all'UFM di aver sciolto la loro unione coniugale, in data (...), presso il
Tribunale comunale di B._______. Nel contempo, i medesimi hanno
chiesto la disgiunzione delle loro procedure d'asilo.
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P.
L'(...), la J._______ ha tramesso al Tribunale copia della sentenza di
divorzio e della relativa traduzione in lingua italiana.
Q.
In data 9 settembre 2009, il Tribunale ha disgiunto le cause dei
ricorrenti, a seguito del loro divorzio, ed il ricorso inerente la ex-moglie
del ricorrente e i loro figli è stato trattato in un procedimento distinto.
R.
Con decisione del (...) del L._______, il ricorrente è stato ritenuto
colpevole di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), nonché
condannato ad una pena pecuniaria e ad una multa.
S.
Con scritto del (...), il servizio M._______ della Polizia federale ha
trasmesso all'UFM le informazioni raccolte inerenti il soggiorno del
ricorrente in D._______.
T.
Il (...), la J._______ ha fatto pervenire al Tribunale l'originale dell'atto di
matrimonio del ricorrente da cui emerge che si è unito in matrimonio in
data (...) con una cittadina (...).
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 1 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
allegazioni del richiedente e della moglie su punti essenziali della loro
domanda d'asilo, siccome contraddittorie. In particolare, i richiedenti si
sarebbero contraddetti circa la collocazione temporale delle asserite
estorsioni, nonché circa il motivo alla base dell'assenza del
passaporto. I richiedenti d'altronde avrebbero reso versioni
contrastanti riguardo alla presentazione o meno della denuncia alle
autorità serbe per le persecuzioni di cui sarebbero stati vittime. Detto
Ufficio ha, inoltre, considerato che le persecuzioni allegate dalla
richiedente nei confronti dei loro figli, in considerazione della loro
appartenenza all'etnia rom in Serbia, e nei confronti del richiedente,
per quanto attiene alla mancanza di lavoro, non costituirebbero una
persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, l'UFM ha
considerato che non vi sarebbero motivi atti a rendere
l'allontanamento dei richiedenti verso la Repubblica della Serbia
inammissibile e che detto allontanamento sarebbe pure esigibile, data
la possibilità per la loro figlia di ricevere cure mediche appropriate in
Patria, come pure la loro buona situazione professionale e finanziaria,
nonché l'esistenza di una rete familiare. Da ultimo, il loro
allontanamento sarebbe pure possibile.
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5.2 Nel gravame, il ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM,
facendo valere che l'aver taciuto la verità e le conseguenti
contraddizioni rilevate da detto Ufficio sarebbero dovute al timore di
essere rimandato in D._______. L'insorgente ha inoltre invocato che –
in ragione dell'appartenenza all'etnia rom – subirebbe delle vere e
proprie discriminazioni con violazioni importanti dei diritti umani e non
avrebbe alcun senso rivolgersi alla Polizia. Di conseguenza, le
discriminazioni subite sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infine,
circa l'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sostiene che esso
sarebbe inesigibile, a causa dell'assenza di un'efficace assistenza
medica per far fronte alle condizioni di salute della figlia.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
5.4 Nella replica, i ricorrenti hanno confermato le allegazioni e
conclusioni presentate con l'atto ricorsuale.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente d'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
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concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise allegazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre,
l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun
indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, il
ricorrente ha cambiato, nel corso della procedura, la sua versione dei
fatti circa la collocazione temporale delle persecuzioni subite, ovvero
delle estorsioni di cui sarebbe stato vittima da parte di sconosciuti,
rispettivamente dalla E._______. Segnatamente, egli ha asserito in un
primo tempo che le estorsioni subite avrebbero avuto luogo nel 2005
(cfr. verbale d'audizione del 21 agosto 2006 [di seguito: verbale 1]
pag. 5), per affermare, in seguito, di fronte alle prove del suo
soggiorno in D._______ in detto periodo, fornite dalle autorità (...)
nonché confermate dalle ricerche effettuate dai competenti servizi
della Polizia federale, di aver mentito, in quanto le estorsioni avrebbero
avuto luogo tra il 2002 e il 2004 (cfr. verbale del diritto di essere sentito
del 25 agosto 2006 [di seguito: verbale 2] pag. 2 e verbale
d'interrogatorio del 21 settembre 2006 [di seguito: verbale 3] pag. 5).
In siffatte circostanze, ne discende che le persecuzioni allegate, a
prescindere da qualsivoglia esame sulla loro verosimiglianza, non
sono attuali, e meglio non hanno alcun nesso causale temporale con
l'espatrio del ricorrente nell'(...) 2006, all'origine della presente
procedura. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso
temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto,
quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno,
è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero
(cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20
consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.;
1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg. ; 1996 n. 30
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consid. 4a pag. 288 e segg. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009,
n. 11.17 pag. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berna 2003, pag. 444). D'altronde, se da un lato, il ricorrente è
espatriato a suo dire la prima volta nel 2004 alla volta della
D._______, a seguito delle suddette persecuzioni, dall'altro lato, egli
ha dichiarato di essere ritornato nel suo Paese d'origine nel (...) 2006
di sua spontanea volontà, senza menzionare alcun altro motivo per cui
sarebbe stato indotto a farlo (cfr. verbale 2 pag. 1 e verbale 3 pag. 5).
Pertanto, il comportamento del ricorrente, rientrato in Patria in siffatte
condizioni, sommato al fatto che, come da lui stesso dichiarato, non gli
sarebbe più accaduto nulla in quel periodo, ovvero durante le due
settimane in cui ha soggiornato a B._______ (cfr. verbale 3 pag. 6),
dimostra senza equivoci che l'insorgente non aveva alcun timore
oggettivo fondato di essere esposto in caso di rientro in patria alle
estorsioni allegate o a persecuzioni in ragione della sua etnia. Infatti –
contrariamente a quanto pretenderebbe far credere il ricorrente in
sede di ricorso – la sola appartenenza del medesimo all'etnia rom non
giustifica il riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere
esposto a persecuzione o pregiudizi. Peraltro, sebbene si siano
verificate negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza non si
può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di
gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e
generalizzata. Parimenti, non si può nemmeno ritenere che le autorità
serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali
azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del Tribunale
D- 4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2). A ciò aggiungasi che –
come risulta dalle sue dichiarazioni – il ricorrente non è espatriato
nell'(...) 2006 per le persecuzioni evocate, bensì ha deciso di
raggiungere la Svizzera a causa della situazione di salute della figlia
malata, e meglio per poter far eseguire nel nostro Paese l'intervento
chirurgico a lei necessario (cfr. ibidem). Alla luce delle suesposte
considerazioni, pertanto, da un lato, le persecuzioni asserite risalenti
al periodo tra il 2002 e il 2004 sono irrilevanti per la presente
procedura e, dall'altro, il motivo d'asilo realmente fatto valere dal
ricorrente in questa procedura – secondo cui sarebbe espatriato per
poter offrire le cure alla figlia – è come facilmente riconoscibile
palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
8.2 In particolare, il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità
della famiglia espresso all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) presuppone un legame familiare vissuto ed intatto
con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre,
dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera
(ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza
svizzera o di un permesso di domicilio. (v. Sentenza del Tribunale
federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007
consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del
13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007;
Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 130 II 281 consid. 3.1
pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg.,
DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b
pag. 364 e relativi riferimenti; DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; GICRA
2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA
2001 n. 21 consid. 8c/aa-bb; sentenza del Tribunale D-6582/2006 del
27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU
possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli
minorenni. Secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma
con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può
beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a
lett. e OAsi 1, secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i
partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i
rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo
importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi
di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici,
zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del
nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia
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presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un
rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale
2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11
consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.).
8.3 Nella fattispecie, il ricorrente non può far valere un diritto di
soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia.
Infatti, le figlie del ricorrente, nonché la sua ex-moglie, non dispongono
di un diritto di residenza certo ai sensi della giurisprudenza
sopraevocata, in considerazione del permesso di dimora di tipo B di
cui sono in possesso. Orbene, essendo inadempiuta una delle due
condizioni cumulative poste all'applicazione dell'art. 8 CEDU, non v'è
ragione di analizzare se tra il ricorrente e i suoi suddetti familiari in
Svizzera esiste un legame familiare vissuto ed intatto. A titolo
abbondanziale, tuttavia, il Tribunale osserva che dagli atti si evince che
già dal (…), quando è stato pronunciato il divorzio, l'insorgente non
viveva più con la moglie e le figlie. Inoltre, egli beneficia di un diritto di
visita illimitato (cfr. sentenza di divorzio agli atti), di modo che potrà
esercitare tale diritto segnatamente attraverso dei soggiorni turistici in
Svizzera (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_80/2007).
8.4 Peraltro, il ricorrente non può nemmeno rivendicare un diritto di
soggiorno in Svizzera in considerazione del suo matrimonio con una
cittadina (...), la quale è in possesso di un semplice permesso di
dimora B, come risulta dall'apposito registro. Come sopra (consid. 8.3),
essendo inadempiuta una delle due condizioni cumulative poste
all'applicazione dell'art. 8 CEDU, non v'è ragione di analizzare se tra il
ricorrente e la sua nuova moglie esiste in Svizzera un legame familiare
vissuto ed intatto.
8.5 In siffatte circostanze, il ricorrente non ha alcun diritto di prevalersi
dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al rilascio di
di un permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli
stranieri che ne sarebbe competente (cfr. art. 14 cpv. 1 LAsi,
RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere
angehörige, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht,
2° Ed., Basilea 2009, n. 16.62).
8.6 Visto quanto precede, la pronuncia dell'allontanamento nei
confronti dell'insorgente non lede il principio dell'unità della famiglia
espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi.
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9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2
9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
nella Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione
del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione
di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
Pagina 12
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9.3
9.3.1 Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora
giovane e gode di un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale
1 pag. 2 e verbale 3 pag. 5). Inoltre, l'insorgente dispone di
un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che i suoi genitori e suo
fratello si trovano ancora in loco (cfr. verbale 1 pag. 2). Infine, il
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare una sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di
un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più
che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato
aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
9.3.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
DTAF 2008/34 consid. 12 pag. 513-515). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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