Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3484/2011
Sentenza del 30 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N […].
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Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 22 dicembre
2009 in Svizzera;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21
maggio 2010 nella quale ha respinto la domanda d'asilo suesposta ed in
cui detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4533/2010 del 26
ottobre 2010, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la
suddetta decisione dell'UFM;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data 24 maggio 2011;
i verbali d'audizione del 1° (di seguito: verbale 1) rispettivamente del
16 giugno 2011;
il verbale di decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificato il 17 giugno
2011 all'interessato (cfr. act. UFM B 12/1);
il ricorso inoltrato il 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 21 giugno 2011);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 22 giugno
2011;
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
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RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino turco di etnia curda e di essere nato a C._______, nella
provincia di D._______, con ultimo domicilio a E._______, nella provincia
di F._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 17
dicembre 2009;
che egli ha altresì affermato di aver lasciato il territorio svizzero dopo la
conclusione infruttuosa della prima procedura di asilo a lui inerente in
data 20 novembre 2010; che avrebbe quindi dapprima soggiornato da
sua sorella per uno o due mesi, in seguito da amici ed infine presso un
passatore ad F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3);
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che ha asserito in un primo tempo di non avere nuovi motivi di asilo
rispetto a quelli invocati in occasione dell'inoltro della prima domanda di
asilo per poi allegare che sarebbe stato di nuovo oggetto di una serie di
angherie da parte della polizia; che le autorità statali non l'avrebbero solo
interrogato in merito al suo amico G._______, bensì anche circa le
persone implicate negli eventi di "Taksim" (cfr. verbale 1, pag. 7); che,
inoltre, ha pure speculato che i fermi sarebbero anche dovuti al fatto che
egli frequentasse gente dell'organizzazione Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş
Ordusu (di seguito: TIKKO) (cfr. ibidem, pag. 8);
che a causa dei motivi citati poc'anzi sarebbe nuovamente espatriato in
data 20 maggio 2010 raggiungendo la Svizzera in data 24 maggio 2011
dove ha presentato una seconda domanda d'asilo il medesimo giorno
(cfr. verbale 1, pag. 9);
che, nella decisione del 16 giugno 2011, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo si è definitivamente conclusa in data 26 ottobre 2010 e
che l'interessato non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua
qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile;
che, nel gravame, l'insorgente dichiara, in sostanza e per quanto qui di
rilievo, che l'UFM avrebbe l'obbligo di esaminare materialmente la sua
domanda d'asilo vista la presenza di evidenti nuovi fatti di rilievo occorsi
nel periodo tra la prima e la seconda domanda d'asilo durante la sua
permanenza in Turchia; che i suoi motivi d'asilo non sarebbero gli stessi
della prima domanda, in quanto si riferirebbero a fatti nuovi e
determinanti; che, dopo il suo rientro in patria, sarebbe stato prelevato e
interrogato più volte dalla polizia; che le autorità in loco l'avrebbero altresì
picchiato e maltrattato a causa delle sue attività politiche e sociali, in
particolare per il suo rapporto con l'organizzazione TIKKO; che, peraltro,
non sarebbe immaginabile un suo ritorno in Turchia, in quanto la sua vita
sarebbe esposta a grave pericolo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la
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concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4533/2010 del 26
ottobre 2010;
che tra la crescita in giudicato della decisione summenzionata e l'inoltro
della seconda domanda di asilo in Svizzera il ricorrente è rientrato in
Turchia; che nell'ambito della procedura di prima istanza, oltre ad
invocare gli stessi motivi già fatti valere durante la prima procedura di
asilo avviata nei suoi confronti (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4),
ha fatto valere nuovi motivi di asilo, ovvero di essere pure stato
interrogato circa le sue attività in seno al TIKKO e in merito alle persone
implicate negli eventi di "Taksim" (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che,
durante l'audizione sommaria, ha affermato che i suoi motivi d'asilo erano
gli stessi rispetto a quelli invocati durante la prima procedura di asilo,
confermando, su domanda esplicita, che alcun nuovo motivo di asilo è
subentrato nel frattempo (cfr. verbale 1 pag. 7); che solo in seguito ha
fatto valere la questione del "Taksim" e del TIKKO (cfr. ibidem, pagg. 7
seg.); che, peraltro, né nella seconda audizione, né nell'atto ricorsuale ha
menzionato di essere stato interrogato circa le persone implicate negli
eventi di "Taksim"; che, nella prima audizione, ha affermato di aver
vissuto nel quartiere "H._______" di F._______ dal 20 novembre 2010
fino al 20 maggio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 2) mentre nella seconda
audizione ha asserito di aver soggiornato prima uno o due mesi da sua
sorella nel quartiere "I._______" di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3) e di
essersi spostato solo dopo aver avuto "due contatti" con la polizia per non
causare dei problemi a sua sorella (cfr. verbale 2, pag. 4); che, inoltre,
risulta contrario contro ogni logica dell'agire che una persona nella sua
situazione non abbia tentato di tutelarsi rivolgendosi ad un legale, oppure
ad una delle numerose organizzazioni umanitarie attive in loco; che il
Tribunale osserva altresì che egli non si è nemmeno interessato di
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scoprire la sua posizione penale (cfr. verbale 2, pag. 5) e dei responsabili
dei suoi fermi;
che, inoltre, in sede ricorsuale, non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, difatti, l'insorgente si è sostanzialmente limitato a ribadire quanto già
allegato in sede d'audizione;
che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori
ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
all'assenza d'indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
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all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura;
RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una buona
formazione avendo frequentato le scuole fino al liceo e dispone di una
discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di metal
costruttore (cfr. verbale 1 pag. 3; verbale 3, pag. 2); che, inoltre, nel suo
Paese d'origine vivono tuttora la madre, tre fratelli, quattro sorelle e due
zii paterni (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: