Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3485/2011
Sentenza del 28 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 giugno 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) 2011 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 23 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 20 giugno 2011, notificata al richiedente il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 12/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno successivo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il
21 giugno 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), originario di
B._______, nell'C._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita
sino al suo espatrio nel mese di (…) 2011,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per il
timore di essere arrestato dalle autorità nigeriane, le quali lo starebbero
cercando, poiché suo fratellastro N. – che sarebbe stato arrestato in
occasione di un sequestro di un politico – l'avrebbe accusato di essere un
suo stretto collaboratore; che, il (…) 2011, mentre rincasava dal lavoro,
l'interessato sarebbe stato contattato telefonicamente dal parroco del suo
villaggio, il quale gli avrebbe riferito che la Polizia sarebbe giunta a casa
sua per cercarlo; che, su consiglio di costui, l'interessato si sarebbe
rifugiato dapprima alla parrocchia di D._______ (Nigeria), poi a quella di
B._______ e, dopo cinque giorni, si sarebbe recato a E._______
(Ghana), dove vi sarebbe rimasto per 20 giorni; che, successivamente,
l'interessato sarebbe ritornato in Nigeria, a F._______, per espatriare
definitivamente dal suo Paese di origine il (…) 2011,
che, da F._______, avrebbe preso un aereo – accompagnato dal
passatore e munito di un documento falso – diretto in Turchia, atterrando
in una località a lui sconosciuta, da dove il giorno seguente si sarebbe
imbarcato su una nave e sarebbe arrivato in un altro luogo sconosciuto;
che, da lì, avrebbe preso un treno diretto fino a G._______ (Svizzera),
senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
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pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente asserisce che vi sarebbero dei motivi
scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità,
ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda di asilo; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai
posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, di quest'ultima,
peraltro, egli ne avrebbe chiesto il rilascio ma non gli sarebbe mai stata
effettivamente consegnata; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto
sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto
di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente,
richiamati i motivi di asilo che avrebbe esposto in maniera sostanziata,
coerente e dettagliata in sede di audizioni, il ricorrente sottolinea di
essere ricercato dalla Polizia nigeriana sulla base di false accuse da
parte di suo fratellastro, contro le quali egli non avrebbe alcuna possibilità
di difendersi, a causa della situazione disastrosa del sistema giudiziario e
all'accertamento sommario, frettoloso e non oggettivo dei fatti imputatigli;
che, di conseguenza, la sua vita sarebbe in pericolo ed avrebbe bisogno
della protezione della Svizzera; che, infine, considerata altresì la
situazione sempre peggiore in Nigeria, l'autore del gravame invoca che il
suo allontanamento verso detto Paese non sarebbe ragionevolmente
esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
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all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha effettivamente reso
allegazioni del tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è
manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dalla Nigeria,
entrando nello spazio Schengen e superando i severi controlli
aeroportuali, munito di un passaporto falso che gli sarebbe stato
procurato dal suo passatore e a proposito del quale ha riferito che vi
sarebbero state contenute le generalità e la foto di un'altra persona (cfr.
verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D11); che, a comprova di tale
considerazione, il ricorrente non è stato in grado di fornire nemmeno il
nome della località in cui sarebbe giunto in aereo in Turchia (cfr. verbale
1 pag. 7 e verbale 2 D17-D18); che, peraltro, l'insorgente non ha
nemmeno saputo indicare da dove avrebbe continuato il viaggio di
espatrio su una grande nave, in quale nazione o quale luogo sarebbe
sbarcato e da dove in seguito avrebbe preso un treno diretto a
G._______ (cfr. verbale 1 pag. 7); che, del resto, non può corrispondere
alla realtà dei fatti che il viaggio del ricorrente – così come reso – abbia
potuto essere organizzato dal Pastore della chiesa a B._______ e che il
ricorrente non abbia pagato alcuna somma (cfr. ibidem pagg. 7-8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le
stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile procurarsi dei
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documenti d'identità, giacché non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso
pag. 2, verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D7-D8); che, infatti, tali asserzioni,
non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta,
non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti
sforzi per procurarsi detti documenti, tanto più che egli avrebbe potuto
rivolgersi nel suo Paese di origine, oltre che ai suoi fratellastri, a suo zio
nonché al Pastore della sua chiesa che l'avrebbe aiutato ad espatriare
(cfr. verbale 1 pag. 3 e segg., nonché verbale 2 D5-D6, D19-20 e D21),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5),
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
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decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo
carattere estremamente vago e contrario alla logica dell'agire; che,
innanzitutto, il ricorrente non ha apportato alcun chiarimento agli elementi
imprecisi, nonché illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM,
limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver
spiegato in modo coerente, dettagliato e sostanziato i suoi motivi di asilo
(cfr. ricorso pag. 3); che, inoltre, oltre a quanto argomentato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, basti rilevare che i fatti addotti – e
meglio le circostanze e i motivi per cui l'insorgente sarebbe ricercato (cfr.
verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D21 e segg.) – si fondano su semplici
affermazioni che sarebbero state riferite al medesimo dal Pastore della
sua chiesa, il quale a sua volta le avrebbe apprese dalle voci della gente
del villaggio (cfr. verbale 2 D41-D42, D53-55); che, in tali condizioni, è
evidente che i fatti riferiti sono manifestamente privi di ogni credibilità e
consistenza; che, inoltre, non è plausibile che, se il ricorrente fosse stato
effettivamente ricercato dalle autorità del suo Paese, addirittura per un
caso di Polizia federale, egli sarebbe potuto rientrare in Nigeria, dopo
essere fuggito in Ghana, per poi espatriare in aereo dall'aeroporto
internazionale di F._______ (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D21);
che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di concludere
all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente,
senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del
racconto reso,
che, infine, ritenuta l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non vi è
ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare in patria di
effettive possibilità di difesa nonché di un equo processo, in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti, contrariamente a quanto egli
pretende con semplici e generali allegazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente in
maniera del tutto generale e stereotipata (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base
ed ha un'esperienza professionale di due anni quale (…), attività questa
che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. verbale 1
pagg. 2-3 e verbale 2 D32-33); che, inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza
dei suoi motivi di asilo, vi è ragione di ritenere che l'insorgente disponga
in patria di un'importante rete sociale, oltre ai fratellastri ed allo zio
paterno che ha menzionato, nonché considerato che egli ha vissuto tutta
la sua esistenza ed ha lavorato nel suo Paese di origine (cfr. verbale 1
pag. 3 e verbale 2 D56-57); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: