Corte IV
D-3486/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3486/2008
Fatti:
A.
Il 23 aprile 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo,
d'essere espatriato il 1° gennaio 2008, per timore d'esser arrestato
come accaduto a suo zio, presso il quale lavorava da parecchi anni
come meccanico. Suo zio sarebbe infatti stato arrestato, poiché
avrebbe utilizzato per alcuni giorni un'automobile station wagon
modello “Crown” portata da sconosciuti nella sua officina per delle non
meglio precisate riparazioni e, in seguito, non più ritirata. Dopo essere
stato precedentemente rinviato dalle autorità elvetiche di frontiera
verso la Francia, in data 23 aprile 2008, l'interessato è entrato
illegalmente in Svizzera.
B.
Il 27 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e
possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del
9 maggio 2008).
C.
Il 28 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
D.
Il 21 agosto 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle spese
processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr.
600.- a copertura delle presumibili spese, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 21 agosto 2008).
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E.
Il 1° settembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che la Francia è
stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe stato
oggetto di un respingimento dalla Svizzera verso la Francia il
22 marzo 2008, prima di rientrare in Svizzera il 23 aprile 2008.
Peraltro, la Francia si sarebbe già dichiarata disposta a riammettere il
ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe
presentato alcun elemento convincente che potrebbe ostare ad un
rinvio verso la Francia. Infatti, il ricorrente avrebbe semplicemente
scartato l'idea d'essere espulso verso detto Paese, in quanto vorrebbe
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rimanere in Svizzera. In più, il ricorrente si sarebbe contraddetto sulla
data dell'arresto di suo zio e non avrebbe saputo né da chi sarebbe
stato arrestato, né in quale luogo sarebbe detenuto. Peraltro, il
ricorrente, nonostante la sua professione di meccanico d'automobili,
non sarebbe neppure stato in grado di indicare la marca d'automobile,
alla quale apparterebbe la station wagon modello “Crown”. Pertanto,
l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'insorgente, poiché, nel
modo in cui sarebbero state narrate, non potrebbero essere
considerate come realmente vissute.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere, in sostanza, che la decisione
dell'UFM sarebbe il frutto di un equivoco o di una sorta di raggiro,
giacché egli non avrebbe alcun legame con la Francia. Infatti, egli
proverrebbe da quel Paese unicamente a causa della sua
riammissione, avvenuta il 22 marzo 2008, successivamente al suo
tentativo d'entrata in Svizzera.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Francia dal 22 marzo al 23 aprile 2008. Oltre a ciò, la
Francia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato, il 9 maggio 2008, il suo consenso alla
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riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del
28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della
Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.113.499).
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 L'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la
propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Questo Tribunale
rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla
decisione impugnata. Quest'ultime s'esauriscono infatti in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, il
ricorrente in sede di ricorso non s'è neanche espresso sui suoi motivi
d'asilo. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In virtù di quanto
precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito in tale
intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le
autorità francesi, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad
attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata
protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione
nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento verso il Paese transalpino, vi
sia una messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici. Per di più, il ricorrente ha la
facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi.
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10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate
dall'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
1° settembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di 600.--, versato il 1° settembre 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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