B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3502/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
22 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 3 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e
dell'11 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 19 giugno 2013, notificata all'interessato il gior-
no medesimo (cfr. atto A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allonta-
namento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 20 giugno 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 20 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
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pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di un mese dalla presenta-
zione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adem-
pia i citati criteri;
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che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di
un passaporto e di una carta d'identità, che tuttavia avrebbe lasciato in
Grecia; che non avrebbe fatto nulla per procurarsi i documenti in quanto
non troverebbe il numero di telefono della persona alla quale li avrebbe
lasciati; che tuttavia starebbe cercando di rintracciare questa persona
tramite Internet (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che durante la seconda au-
dizione egli ha nuovamente dichiarato di avere lasciato i suoi documenti
in Grecia, e alla domanda di quali documenti si trattasse, egli ha risposto
di avervi lasciato il passaporto e il foglio di via rilasciatogli dalle autorità
greche, senza tuttavia menzionare, questa volta, la carta d'identità, che
ha confermato di avere lasciato in Grecia solo dopo che l'auditore lo ha
reso attento su quanto affermato durante la prima audizione; che egli ha
nuovamente dichiarato di non avere fatto nulla al fine di consegnare i do-
cumenti richiesti in quanto non avrebbe potuto contattare il suo amico in
Grecia via Internet (cfr. verbale 2, pagg. 2); che queste dichiarazioni non
convincono e, considerato peraltro che agli atti non vi è traccia di alcuna
pratica intrapresa dall'interessato per procurarsi i documenti richiesti, il
Tribunale ha ragione di credere che egli non si sia adoperato per adem-
piere all'invito di presentare detti documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che in particolare motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle
norme in materia di concessione dell'asilo; che il richiedente ha addotto di
avere lasciato il Paese in quanto non avrebbe trovato un lavoro e come
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sahraui sarebbe discriminato; che, essendo il capofamiglia a seguito del
decesso del padre, vorrebbe aiutare la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 7
e verbale 2, pag. 10); che egli ha espressamente dichiarato che se
avesse avuto un lavoro sarebbe rimasto in Marocco (cfr. verbale 1,
pag. 8);
che circa i timori di essere arrestato per avere preso parte nel 2010 a una
manifestazione per i diritti del popolo sahraui svoltasi a B._______, a po-
chi chilometri dalla sua città C._______, nel Sahara occidentale (cfr. ver-
bale 1, pag. 7 e verbale 2, pagg. 3 e 10), il Tribunale ritiene che l'autorità
inferiore abbia rettamente giudicato inattendibili le dichiarazioni del richie-
dente a riguardo; che a titolo di esempio, egli ha dichiarato di avervi par-
tecipato assieme alla mamma e alla sorella, e interrogato sulla ragione
per cui esse abbiano potuto rimanere a vivere a C._______, il richiedente
ha risposto che, a differenza di loro, egli avrebbe fatto parte del gruppo di
giovani che avrebbero organizzato il campo (cfr. verbale , pagg. 3, 6 e 9);
che d'altra parte però ha dichiarato che la manifestazione sarebbe iniziata
l'8 ottobre 2010 ma egli vi avrebbe aderito solo il (...) ottobre 2010 (cfr.
verbale 2, pag. 4); che inoltre il fatto che egli abbia lasciato il Paese muni-
to del suo proprio passaporto (cfr. verbale 1, pag. 6) dimostra che non nu-
triva particolari timori di essere arrestato; che peraltro ha dichiarato di non
avere fatto nulla, a distanza di anni, per informarsi su sue eventuali pen-
denze con le autorità marocchine (cfr. verbale 2, pag. 9); che per il resto
si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
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possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e dispone di un diploma professionale come (...) (cfr. verbale 1,
pagg. 3 seg.); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare, visto
che vi risiedono la mamma, la sorella nonché zie e zii materni e paterni
(cfr. verbale 1, pag. 5); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame
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di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti),
senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità
di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ra-
gionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: