B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3503/2013
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A.______, nata il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...).
D-3503/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
La richiedente, di etnia tamil e originaria di Jaffna (Sri Lanka), è espatriata
l'11 ottobre 2010 ed è giunta in Svizzera il 14 ottobre 2010, transitando da
Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il giorno medesimo ha depositato la sua do-
manda d'asilo. In occasione dell'audizione sommaria del 18 ottobre 2010
e dell'audizione del 21 ottobre 2010, l'interessata si è espressa sui suoi
motivi di asilo, per i quali si rimanda agli atti.
B.
Con decisione del 16 maggio 2013, non ritirata dall'interessata e conside-
rata dunque notificata al più tardi il 24 maggio 2013, l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'inte-
ressata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Con scritto del 29 maggio 2013, l'interessata ha presentato all'UFM do-
manda di visione degli atti ed ha richiesto una copia della decisione.
D.
Con invio del 3 giugno 2013, l'UFM ha trasmesso gli atti alla richiedente,
precisando tuttavia che gli atti A2, A5, A7, A8, A11, A13, A14, A15, A17,
A20 e A24 non possono essere visionati.
E.
Con ricorso inoltrato il 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata 20 giugno 2013), la richiedente è insorta contro la decisio-
ne dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché la concessione
dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, la restituzione degli atti di cau-
sa all'autorità inferiore per una nuova decisione, rispettivamente la con-
cessione dell'ammissione provvisoria. L'interessata ha altresì presentato
una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione dal ver-
samento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di
spese e ripetibili.
F.
Con decisione incidentale del 26 giugno 2013, il Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, entro l'11 luglio 2013, un anticipo di CHF 600.– a co-
D-3503/2013
Pagina 3
pertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso di inos-
servanza il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile.
G.
In data 9 luglio 2013 l'insorgente ha tempestivamente effettuato il paga-
mento del succitato anticipo.
H.
Con decisione incidentale del 26 luglio 2013 il Tribunale ha invitato l'UFM
a esprimersi in merito al ricorso entro il 12 agosto 2013.
I.
Con scritto del 5 agosto 2013 l'UFM confermato quanto ritenuto nella sua
decisione del 16 maggio 2013.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
D-3503/2013
Pagina 4
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati.
In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti,
compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemen-
te dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adot-
tata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di et-
nia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i
quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo es-
sere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del
4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamen-
te sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di
fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cam-
biamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto
riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a
un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo
stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi ogget-
to di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbe-
ro dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013
"Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e
Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft
Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È
dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
D-3503/2013
Pagina 5
ne del 16 maggio 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo
completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso
in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la
presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 16 maggio 2013 è annullata. La causa è pertanto rin-
viata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'ema-
nazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Visto l'esito
della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori
allegazioni dell'interessata.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da
quest'ultima in data 9 luglio 2013 quale anticipo a copertura delle presun-
te spese processuali.
5.2 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
D-3503/2013
Pagina 6
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di
CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 9 luglio 2013 quale anticipo
spese.
4.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: