B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3504/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 4 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la terza domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 20 giugno 2012;
il verbale di audizione del 16 luglio 2012 (di seguito: verbale 1);
la decisione dell'UFM dell'8 agosto 2012, tramite la quale detto Ufficio non
è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso
l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
la missiva dell'UFM del 5 settembre 2012, tramite la quale l'Ufficio ha an-
nullato la decisione dell'8 agosto 2012 ed ha ripreso la procedura di asilo
in Svizzera a seguito dello scritto dell'Unità Dublino italiana del
28 agosto 2012, secondo cui all'interessato è stato riconosciuto lo statuto
di rifugiato in Italia e pertanto la competenza di detta autorità è cessata
(cfr. Atto C23/3);
il diritto di essere sentito del 27 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la comunicazione del 14 maggio 2013 delle autorità italiane competenti
tramite la quale queste ultime hanno dichiarato di riaccettare l'interessato
sul territorio italiano in quanto titolare di un permesso di soggiorno (cfr. At-
to C29/1);
la decisione dell'UFM del 4 giugno 2013, notificata all'interessato in data
13 giugno 2013, tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della
domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi
pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia,
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato in data 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 20 giugno 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'acco-
glimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio
degli atti all'UFM per nuova decisione, la restituzione dell'effetto sospen-
sivo all'impugnazione e l'esenzione dal pagamento delle spese di giusti-
zia e del relativo anticipo;
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l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
21 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato – cittadino eritreo di etnia ti-
grina, titolare di un "permesso di soggiorno asilo" in Italia – ha asserito di
aver lasciato l'Italia rientrando nuovamente in Svizzera a causa della
mancanza di lavoro e delle conseguenti difficoltà riscontrate (cfr. verba-
le 1, p. 8; verbale 2, pp. 3 e ss.);
che, nella decisione del 4 giugno 2013, l'UFM ha constatato che il Consi-
glio federale ha designato l'Italia come stato terzo sicuro ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che per questi stati esiste una presunzione
di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi); che il ri-
chiedente non avrebbe presentato dei motivi atti a confutare la presun-
zione del principio di "non-refoulement"; che avendo il richiedente, in Ita-
lia, lo statuto di rifugiato, egli avrebbe accesso al mercato del lavoro co-
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me gli altri cittadini in funzione alla situazione economica; che inoltre le
autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato
sul loro territorio; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito
della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità
inferiore ha parimenti pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla
Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto,
nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato, il trattamento che l'I-
talia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe conforme alla dignità umana;
che egli non beneficerebbe infatti di alcuna assistenza, sarebbe senza al-
loggio e lavoro; che, per questi motivi, l'Italia non potrebbe essere consi-
derato un Paese sicuro; che, inoltre, a giudizio del ricorrente, l'UFM a-
vrebbe dovuto applicare l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi
ritenuto che in Svizzera soggiornerebbe la sorella, con la quale il mede-
simo intratterrebbe rapporti frequenti e la quale gli avrebbe più volte pre-
stato assistenza;
che, preliminarmente, il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha effetto so-
spensivo; che nella fattispecie di conseguenza, la conclusione ricorsuale
tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo nella presente procedura
è priva di oggetto;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito
della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente; che si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ri-
tiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi
dell'art. 5 cpv.1 LAsi, nonché dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56
consid. 3.2 pp. 814 ss);
che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003,
l'Italia, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione eu-
ropea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione
di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi);
che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo
"permesso di soggiorno asilo";
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che l'Italia, in data 14 maggio 2013, ha dichiarato di riaccettare il mede-
simo sul territorio italiano in quanto titolare del succitato permesso di
soggiorno (cfr. Atto C29/1);
che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
soddisfatte;
che, tuttavia, in virtù del cpv. 3 dell'art. 34 LAsi, il cpv. 2 lett. a non è appli-
cabile qualora in Svizzera vivano persone con cui il richiedente intrattiene
rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie ma-
nifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), oppure se
vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal
respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c);
che tali eccezioni (lett. a-c) vanno interpretate restrittivamente
(cfr. DTAF 2009/8, consid. 7.5.2 p. 113);
che va quindi analizzato se una delle succitate eccezioni è realizzata nel-
la fattispecie;
che la giurisprudenza ha stabilito che l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è realizzata allorquando il richiedente,
che si è già visto riconoscere l'asilo o una protezione effettiva comparabi-
le in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio Federale
(art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi), vi ha soggiornato precedentemente e vi può
fare ritorno senza rischiare un respingimento in violazione del principio
del non-refoulement (art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi) (cfr. DTAF 2010/56, in par-
ticolare consid. 5.4);
che, nel caso di specie, l'eccezione non è di conseguenza applicabile es-
sendo il ricorrente a beneficio dello statuto di rifugiato in Italia e posse-
dendo il relativo "permesso di soggiorno asilo";
che per quanto attiene all'eccezione all'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi risulta
che per l'applicazione di questa disposizione derogatoria è in ogni caso
necessario che il richiedente l'asilo intrattenga rapporti stretti con una
persona di riferimento che vive in Svizzera, che si tratti di un parente
prossimo o di un'altra persona (cfr. DTAF 2009/8, consid. 7.5.5 p. 114);
che, anzitutto, va specificato che all'interno del nucleo famigliare (coniugi,
partner registrati ed i loro figli minorenni) l'esistenza di rapporti stretti ai
sensi dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi è presunta; che, per contro, fuori da
detto nucleo famigliare, segnatamente tra gli altri parenti prossimi, tale
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presunzione non esiste; che, in questi casi, è quindi necessario che vi
siano delle circostanze particolari tali da ammettere l'esistenza di rapporti
stretti tra il richiedente l'asilo e la persona di riferimento che vive in Sviz-
zera; che, a tal proposito, è ad esempio immaginabile un rapporto di di-
pendenza particolare di una delle due persone a causa di una malattia
grave, che esige o rende auspicabile l'assistenza dell'altra persona, oppu-
re l'esistenza comprovata di contatti regolari ed intensi; che l'esistenza di
rapporti stretti va esaminata sulla base delle allegazioni concrete nel sin-
golo caso (cfr. DTAF 2009/8, consid. 8.5);
che, nello specifico, il ricorrente ha dichiarato di aver rivisto la sorella
giunta da poco in Svizzera per la prima volta dopo sette o otto anni (cfr.
verbale 2, p. 2); che egli ha manifestato la volontà di chiedere l'aiuto e il
supporto della sorella unicamente in sede di ricorso (cfr. ricorso, p. 5);
che, pertanto, il legame tra il ricorrente e la sorella non risulta essere un
rapporto stretto ai sensi di succitata giurisprudenza;
che, per giunta, lo statuto attuale della sorella quale richiedente l'asilo non
può essere definito di persona vivente in Svizzera ai sensi della giuri-
sprudenza precitata (cfr DTAF 2009/8, consid. 5.4 p. 106);
che già a questo stadio, in virtù di quanto appena esposto, l'applicazione
dell'eccezione dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi è da escludere;
che, infine, nulla agli atti lascia presupporre che la protezione offerta al ri-
corrente in Italia non sia una protezione effettiva dal respingimento ai
sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi;
che, infatti, il ricorrente può ritornare in uno Stato terzo secondo il Consi-
glio federale, segnatamente ove esiste una presunzione di rispetto del
principio di "non-refoulement" giusta l'art. 5 cpv. 1 LAsi; che, inoltre, l'Italia
è firmataria della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni;
che quindi le autorità elvetiche possono partire dal principio, in caso di
trasferimento in Italia, che le regole imperative imposte dalle precitate
convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consa-
crato all'art. 33 Conv. rifugiati, così come il divieto di trattamenti inumani
ai sensi dell'art. 3 CEDU, siano rispettate;
che anche l'ultima eccezione prevista alla lett. c dell'art. 34 cpv. 3 LAsi ri-
sulta inapplicabile alla fattispecie;
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che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito
della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di modo che,
su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50, consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento;
che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quo alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, ha una
formazione scolastica di base, parla italiano (cfr. verbale 1, p. 4); che egli
ha esperienza lavorativa come elettricista, durante il proprio soggiorno in
Italia ha altresì potuto esercitare per qualche tempo tale professione (cfr.
verbale 1, p. 4; verbale 2, p. 4); che questi fattori potrebbero permettere
un effettivo reinserimento nel contesto lavorativo;
che sebbene il ricorrente abbia illustrato una situazione difficile sul merca-
to del lavoro, essa è da imputare alla situazione congiunturale; che si trat-
ta di difficoltà socio-economiche con le quali è confrontata anche la popo-
lazione indigena e che perciò non costituiscono un ostacolo all'esigibilità
dell'allontanamento;
che, del resto, le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito
dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in
giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di su-
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perare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego
assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41, consid.
8.3.5 p. 590);
che, peraltro, il ricorrente in tale ambito ha la possibilità di far valere i pro-
pri diritti dinnanzi alle competenti autorità italiane;
che il medesimo non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici;
che l'asserita depressione di cui soffrirebbe il ricorrente non è da conside-
rarsi tale; che, ad ogni buon conto, l'Italia dispone di infrastrutture medi-
che sufficienti per far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero in
futuro necessitarsi;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo rite-
nuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente verso l'Italia;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il medesimo dispone di un titolo di soggiorno in
corso di validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro bene-
stare alla riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamen-
to è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
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della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: