B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3504/2017
Sen t en z a d e l 2 7 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 19 maggio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a Il (…) 2015 l’interessato ha presentato domanda d’asilo in Svizzera
dopo essere giunto illegalmente su suolo elvetico (cfr. atti A1/2 e A5/14,
p.to 5.03 segg., pag. 8).
A.b A sostegno della sua richiesta, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. atti A5/14 e A19/25), di essere cittadino afgano
di etnia tagica (cfr. atto A5/14, p.to 1.08 seg., pag. 3), con ultimo domicilio
rispettivamente a B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr.
atto A5/14, p.to 2.01, pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, sita
nel distretto e nella provincia di D._______ (cfr. atto A19/25, D62 segg.,
pag. 8 seg.). Ha inoltre addotto di aver frequentato (…) anni o (…) anni di
scuola e di aver lavorato per circa (…) anni sino al suo espatrio quale (…)
in un (…), guadagnando circa (…) afghani al mese (cfr. atto A5/14, p.to
1.17.04 seg., pag. 4 seg.; atto A19/25, D95 segg., pag.10 seg.). Sarebbe
espatriato a causa delle minacce di morte ricevute da parte di un tale di
nome E._______, persona molto influente e potente della sua zona, e di
persone a lui correlate. Le problematiche tra la sua famiglia e quella di
E._______, rimonterebbero però già a molto tempo prima, e avrebbero
comportato l’uccisione di un suo cugino (…). Inoltre, egli sarebbe stato mi-
nacciato di morte pure da un agente della sicurezza della sua zona. Egli
ha infine allegato che, a seguito del suo espatrio, per le problematiche tra
famiglie addotte, anche i suoi famigliari stretti, ovvero il padre, la madre, i
suoi (…) fratelli e le sue (…) sorelle (…), si sarebbero trasferiti a Mazar-i-
Sharif, dove riuscirebbero a sostentarsi con il guadagno quale (…) del pa-
dre e l’aiuto finanziario proveniente dai suoi (…) fratelli emigrati in
F.________ (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Degli altri parenti
che vivevano prima nella sua stessa zona, i quali si sarebbero pure trasfe-
riti a causa dei loro stessi contrasti famigliari, avrebbe invece perso le
tracce (cfr. atto A19/25, D86 segg., pag. 10).
B.
Con decisione del 19 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato,
ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo l’allonta-
namento del medesimo dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione sic-
come ammissibile, esigibile e possibile.
C.
Il 20 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto
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Pagina 3
con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento li-
mitatamente alla questione dell’esecuzione dell’allontanamento, con con-
testuale concessione dell’ammissione provvisoria. Egli ha altresì presen-
tato una domanda volta alla dispensa dal pagamento anticipato delle spese
processuali.
D.
In data 8 febbraio 2018, il Tribunale, secondo il senso, ha accolto l’istanza
di concessione dell’assistenza giudiziaria, ovvero ha esentato l’insorgente
dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, su riserva di
un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente.
Nel contempo, ha invitato l’autorità inferiore ad esprimersi in merito al ri-
corso, in particolare anche alla luce della sentenza di riferimento del Tribu-
nale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017.
E.
Il 19 febbraio 2018 la SEM ha presentato la propria risposta, proponendo
la reiezione del gravame.
F.
Con replica dell’8 marzo 2018, l’insorgente ha presentato le proprie osser-
vazioni, essenzialmente ribadendo le sue conclusioni espresse nel ricorso
circa l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso Mazar-i-Sha-
rif, a fronte anche dei recenti rapporti di diverse fonti in merito alle condi-
zioni di sicurezza e socio-economiche di tale città ed alla situazione perso-
nale dell’interessato.
G.
Il 21 marzo 2018, la SEM ha tempestivamente fatto pervenire l’atto di du-
plica, ribadendo nuovamente le motivazioni e conclusioni esposte nella de-
cisione avversata nonché nella sua risposta, proponendo ancora la reie-
zione del ricorso. Tale duplica è stata trasmessa al ricorrente per cono-
scenza con ordinanza del 26 marzo 2018, nella quale è stata pure pronun-
ciata la chiusura dello scambio di scritti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4
consid. 5.4).
4.
Il gravame del 20 giugno 2017, secondo le motivazioni e le conclusioni
esposte nello stesso, verte unicamente sulla questione relativa all’esecu-
zione dell’allontanamento (annullamento delle cifre no. 4 e 5 della deci-
sione impugnata). Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in
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giudicato per quanto concerne il non riconoscimento della qualità di rifu-
giato, il respingimento della domanda d’asilo nonché la pronuncia dell’al-
lontanamento dell’interessato (cifre da 1 a 3 del dispositivo della decisione
del 19 maggio 2017 della SEM). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il pro-
prio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione avversata.
5.
5.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana-
mento dell’insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità
di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvi-
sabili agli atti degli elementi che facciano presagire che, in caso di un suo
ritorno nel paese d’origine, con una probabilità preponderante rischierebbe
di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento pro-
scritti dall’art. 3 CEDU. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha rilevato che
nella decisione di principio del 16 giugno 2011 (cfr. DTAF 2011/7), il Tribu-
nale amministrativo federale ha ritenuto che la situazione securitaria ed
umanitaria in Afghanistan sarebbe a tal punto peggiorata che, a parte nelle
grandi città, l’esecuzione dell’allontanamento comporterebbe una messa in
pericolo concreta secondo l’art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri
e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vi-
gore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). In una successiva sentenza di prin-
cipio del 30 dicembre 2011, il Tribunale avrebbe giudicato la situazione se-
curitaria presente a Mazar-i-Sharif paragonabile a quella della capitale Ka-
bul (cfr. DTAF 2011/49). Malgrado dall’inizio del ritiro progressivo della In-
ternational Security Assistance Force (ISAF) nel 2014, si osserverebbe un
aumento degli incidenti legati alla sicurezza, non si potrebbe tuttavia con-
cludere per una situazione di violenza generalizzata, e per quanto con-
cerne Mazar-i-Sharif la giurisprudenza previgente sarebbe pertanto man-
tenuta. A fronte di tali considerazioni, l’autorità inferiore è giunta alla con-
clusione che il rinvio dell’insorgente verso D._______, nel distretto e nella
provincia (…), non sarebbe ragionevolmente esigibile. Ha quindi esami-
nato se, per il richiedente vi fosse un’alternativa di domicilio in Afghanistan,
localizzandola effettivamente in Mazar-i-Sharif. Qui vi risiederebbero infatti
i suoi genitori ed i fratelli, i quali vivrebbero dignitosamente nella stessa
località, con le entrate finanziarie del padre e dei fratelli che si troverebbero
in F._______. Egli vanterebbe inoltre una formazione scolastica di (…) anni
ed un’esperienza lavorativa di (…) anni quale (…). L’insorgente godrebbe
infine di buona salute e sarebbe giovane. Pertanto, l’esigibilità dell’allonta-
namento dell’insorgente verso Mazar-i-Sharif, sarebbe data, fermo consi-
derato anche il sostegno famigliare sul quale potrebbe contare in loco, pa-
rentela con la quale egli intratterrebbe buoni rapporti. Infine, la SEM ha
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rilevato che la condanna penale emessa nei confronti del ricorrente, sa-
rebbe dimostrativa del fatto che quest’ultimo non abbia o comunque fatichi
a mantenere un comportamento conforme all’ordinamento giuridico sviz-
zero, ciò che sarebbe contrario all’attitudine di una persona che chiede
protezione contro le persecuzioni alle autorità svizzere. L’esecuzione del
rinvio nello stato d’origine dovrebbe quindi essere considerata come ragio-
nevolmente esigibile. La stessa sarebbe inoltre possibile sia sul piano tec-
nico che pratico.
5.2 Nel suo ricorso l’interessato si oppone a tale conclusione, contestando
in particolare che l’esecuzione dell’allontanamento sia nel suo caso esigi-
bile. Dapprima il ricorrente richiama la giurisprudenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale per quanto concerne la situazione di sicurezza in Afgha-
nistan e più specificatamente in grandi centri urbani, nonché quella relativa
all’alternativa di soggiorno interno. Inoltre sostiene che da recenti studi – di
cui cita a riprova un rapporto dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifu-
giati (OSAR) del 26 ottobre 2016 intitolato “Recherche rapide de l’analyse-
pays de l’OSAR du 26 octobre 2016 concernant l’Afghanistan: situation
sécuritaire à Mazar-e-Sharif” – se ne desumerebbe un grave e costante
peggioramento delle condizioni securitarie in Afghanistan. Proseguendo
nell’analisi, l’insorgente ritiene che neppure le condizioni giurisprudenziali
per il riconoscimento di un’alternativa di soggiorno interna, sarebbero in
specie adempiute. Segnatamente egli non disporrebbe né della certezza
di un alloggio, come neppure di una rete sociale familiare solida. Invero, la
famiglia dell’insorgente, composta dai genitori di quest’ultimo e da (…) figli
in (…), vivrebbero in un appartamento in affitto di (…) camere e sarebbero
sostenuti unicamente dai proventi – ritenuti insufficienti già per il nucleo
familiare – dell’attività lavorativa del padre. Quest’ultimo lavorerebbe difatti
soltanto saltuariamente, dovendo nascondersi a causa delle minacce che
incomberebbero sulla sua famiglia, e guadagnerebbe tra i (…) ed i (…)
afghani al mese. Per quanto concerne il contributo che i fratelli emigrati in
F._______ invierebbero alla sua famiglia, egli avrebbe precisato non es-
sere a conoscenza a quanto precisamente ammonterebbe lo stesso.
5.3 Nella propria risposta la SEM sottolinea come per la presa di decisione
la sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017
era già stata considerata e riguardo all’esigibilità dell’esecuzione dell’allon-
tanamento del ricorrente, avesse già fatto tutte le valutazioni del caso. Ri-
badisce in particolare che in specie vi sarebbero le circostanze favorevoli
esatte dalla giurisprudenza, ovvero l’esistenza di una solida rete sociale in
Afghanistan, di condizioni adatte per il suo sostentamento come pure di un
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alloggio sicuro. Per il resto, l’autorità inferiore si limita a rinviare alla deci-
sione impugnata.
5.4 In replica, l’insorgente ribadisce innanzitutto le motivazioni già
espresse nel suo ricorso circa l’inesigibilità di un suo rinvio verso Mazar-i-
Sharif. Il ricorrente in aggiunta segnala un rapporto recente dell’OSAR in
merito alle condizioni di sicurezza nelle varie regioni dell’Afghanistan oltre-
ché un rapporto dell’EASO dell’agosto 2017. Da un estratto di quest’ultimo,
se ne dedurrebbe che le possibilità d’impiego dell’insorgente a Mazar-i-
Sharif sarebbero estremamente esigue, data la situazione in cui vige il mer-
cato del lavoro, la corruzione e l’esigenza di disporre di contatti importanti
per poter sperare in un impiego. Sulla scorta di tali rapporti, come pure
ricordando nuovamente la situazione in cui vivrebbe la famiglia dell’insor-
gente presente a Mazar-i-Sharif, il ricorrente ritiene che nella sua fattispe-
cie non sarebbero date le condizioni favorevoli per un reinserimento esatte
per considerare che l’esecuzione dell’allontanamento sia ragionevolmente
esigibile.
5.5 Nell’ulteriore presa di posizione, trasmessa al ricorrente per cono-
scenza, la SEM conferma quanto già espresso nella sua risposta al ricorso,
rinviando per il resto alle motivazioni e conclusioni già espresse nella deci-
sione impugnata.
6.
6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere pos-
sibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura
alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l’esecuzione dell’allontana-
mento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
7.
7.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è am-
missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
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massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU
contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un
reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti
articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia
del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti;
DTAF 2013/27 consid. 8.2).
7.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione avversata, il prin-
cipio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della
SEM che non riconosceva la qualità di rifugiato al ricorrente e respingeva
la sua domanda d’asilo è cresciuta in giudicato, quest’ultimo non può pre-
valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l’al-
lontanamento dell’insorgente verso l’Afghanistan, risulta sotto tale aspetto
pacifico.
7.3 In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza
di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto,
nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU
o dell’art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei
diritti dell’uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover conside-
rare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile. Pertanto, alla
luce di quanto esposto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai
sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
8.
8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
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ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii citati).
8.3
8.3.1 Nell’ambito di una recente analisi della provincia di Balkh e della sua
capitale Mazar-i-Sharif, nel senso di un’attualizzazione della situazione dal
profilo securitario ed umanitario rispetto alla sentenza di principio
DTAF 2011/49 e la sentenza del Tribunale E-2060/2016 del 2 agosto 2016
(in particolare consid. 9.2.2 e 9.3.2), il Tribunale constata come Mazar-i-
Sharif, che sino all’anno 2016 era, secondo le informazioni a disposizione,
una delle città più sicure in Afghanistan, da tale anno la situazione della
sicurezza nel nord dell’Afghanistan sarebbe pure peggiorata (cfr. sentenza
coordinata del Tribunale D-4287/2017 dell’8 febbraio 2019, pubblicata
come sentenza di riferimento, consid. 6.2 in particolare consid. 6.2.3.2). A
tal proposito, il Tribunale analizza dapprima i vari avvenimenti successi
nella provincia di Balkh e nella sua capitale Mazar-i-Sharif dopo l’ultima
attualizzazione della situazione avvenuta nell’agosto 2016 (cfr. ibidem,
consid. 6.2.3.2). In seguito ha rilevato, quale peculiarità delle predette, che
la situazione di sicurezza sarebbe ancora attualmente determinata in ma-
niera importante dall’ex governatore della provincia di Balkh, Atta Muham-
mad Nur, che sarebbe de facto tutt’ora il leader della regione, della quale
ne controllerebbe la politica, l’economia e la cultura. Egli eserciterebbe
pure il controllo su un gran numero di forze di sicurezza e paramilitari, non-
ché reprimerebbe l’opposizione di conseguenza. Al tempo stesso, diverse
fonti sottolineano che il numero di individui e gruppi armati sia legali che
illegali – inclusi dei partiti politici – sarebbe aumentato notevolmente nel
nord dell’Afghanistan ed in particolare a Mazar-i-Sharif. Se si giungesse ad
uno scontro tra gli attuali equilibri di potere nella provincia di Balkh, la mo-
mentanea stabilità di Mazar-i-Sharif potrebbe velocemente ribaltarsi ed a
causa delle circostanze descritte, risultare fuori controllo. Se un tale sce-
nario di destabilizzazione della situazione di Mazar-i-Sharif dovesse pro-
dursi, si necessiterebbe di una nuova analisi della stessa, per giudicare
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella regione (cfr. ibi-
dem, consid. 6.2.3.3). Proseguendo nell’analisi, il Tribunale esamina la
città di Mazar-i-Sharif dal profilo umanitario. Se d’un canto la stessa può
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Pagina 10
essere descritta quale nodo stradale e polo economico nel nord dell’Afgha-
nistan, d’altro canto, lo sviluppo economico positivo della regione avrebbe
subito un netto rallentamento negli ultimi anni, a causa della chiusura di
due basi militari internazionali, riducendo in tal modo da una parte il flusso
internazionale di finanziamenti e d’altra parte comportando la perdita di
molti posti di lavoro (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Per di più, il numero dei
rifugiati interni – in particolare dopo la presa di Kunduz da parte dei talebani
– sarebbe fortemente aumentato. In tal senso, secondo i dati disponibili
dell’anno 2015, soltanto il 15 percento circa della popolazione vivrebbe al
di sopra della soglia di povertà (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Mazar-i-Sharif
dispone tuttavia di un aeroporto, per il quale è stata pianificata una costru-
zione rispettosa degli standard internazionali, ciò che comporterebbe nuo-
vamente uno sviluppo della città e dell’intera regione. Inoltre, nella regione
di Balkh, l’accesso alla formazione risulta essere più semplice che in altre
province. In particolare, Mazar-i-Sharif, dispone di diverse università pub-
bliche e private. Malgrado tale città, insieme a Kabul, possa contare tra le
più alte percentuali dei nuclei familiari nei quali i bambini seguono una sco-
larizzazione, tuttavia non si può negare che a molte persone manchi
un’istruzione formale. Circa l’apparato sanitario il Tribunale denota che la
città di Mazar-i-Sharif dispone di oltre 10 e sino a 15 ospedali, sia privati
che pubblici. L’ospedale regionale di Balkh nel centro della città, che sa-
rebbe utilizzato quale ospedale accademico, svolgerebbe un ruolo chiave
nella formazione delle nuove leve mediche ed infermieristiche (cfr. ibidem,
consid.6.2.3.4). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale giunge alla con-
clusione che, se d’un canto la situazione securitaria di Mazar-i-Sharif sa-
rebbe peggiorata, d’altro canto dal profilo umanitario, la situazione della
stessa avrebbe subito sia dei miglioramenti che dei regressi. Ciò nono-
stante, a confronto di altre regioni e città dell’Afghanistan, la città di Mazar-
i-Sharif conta ancora tra le località maggiormente stabili e tranquille del
Paese. Pertanto, nel complesso ed attualmente, non si può concludere in
generale all’inesigibilità del ritorno verso la stessa. Piuttosto sarà da rite-
nere che, nel caso di elementi particolarmente favorevoli, l’esecuzione
dell’allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif risulta ancora esigibile.
Si rammenta però che non risulta sufficiente ogni debole elemento di rife-
rimento per Mazar-i-Sharif per riconoscere delle circostanze favorevoli nel
singolo caso. Sarà piuttosto da procedere nella fattispecie esaminando nel
loro complesso i diversi fattori esposti nella DTAF 2011/49 già citata. Tale
esame complessivo dovrà condurre alla conclusione che, nella concreta
disamina, delle circostanze personali favorevoli sono date perché un rinvio
dell’interessato verso Mazar-i-Sharif possa essere ritenuto esigibile (cfr. ibi-
dem, consid. 6.2.3.5). Infine, il Tribunale ribadisce la sua tutt’ora attuale
giurisprudenza, ovvero che, a parte se adempiute determinate condizioni
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per le grandi città di Kabul e di Mazar-i-Sharif (lasciando aperta la que-
stione dell’eventuale esigibilità dell’allontanamento verso la città di Herat),
l’esecuzione dell’allontanamento verso le altre località dell’Afghanistan ri-
sulti attualmente ancora inesigibile (cfr. ibidem, consid. 6.2.2 e 7.2).
8.3.2 Nella DTAF 2011/7 il Tribunale ha stabilito quando l’insieme delle cir-
costanze favorevoli è adempiuto (cfr. consid. 9.9.2; cfr. anche: sentenza
del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza
di riferimento, consid. 8.4). Lo stesso può dirsi dato, segnatamente se si
tratta di un uomo giovane, in buone condizioni di salute, se dispone di
un’esperienza lavorativa oppure se il suo reinserimento economico con un
lavoro retribuito possa essere favorito da una solida rete di rapporti sociali,
nonché se ha la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare
un alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze
del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018
consid. 8.2). Indispensabile, in ogni caso, risulta comunque essere la con-
dizione che l’interessato disponga di una rete sociale in loco, che si dimostri
essere sufficientemente solida da permetterne l’accoglienza ed il reinseri-
mento dello stesso. Tale rete sociale deve in particolare offrire al richie-
dente un alloggio adeguato, i servizi esistenziali basilari così come l’aiuto
per una reintegrazione sociale ed economica. Nel caso di richiedenti per i
quali Mazar-i-Sharif rientra nella valutazione soltanto quale alternativa di
soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato, l’adempimento
della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve essere apprez-
zata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2;
sentenza del Tribunale D-4287/2017 consid. 7.3.1).
8.4 Nella presente disamina, l’interessato si è dichiarato originario di
B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr. atto A5/14, p.to 2.01,
pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, nel distretto e provincia
(…) (cfr. atto A19/25, D62 segg., pag. 8 seg.). A prescindere dal luogo ef-
fettivo nel quale egli avrebbe avuto il suo ultimo domicilio, ovvero nel di-
stretto di C._______ piuttosto che nella provincia di D._______, l’esecu-
zione dell’allontanamento verso entrambe tali regioni, alla luce della giuri-
sprudenza summenzionata (cfr. consid. 8.3.1), risulta inesigibile, come
d’altronde aveva già concluso correttamente la SEM nella decisione avver-
sata.
8.5 Resta dunque da determinare se l’interessato disponga di una valida
alternativa di soggiorno interna (“Aufenthaltsalternative”) in una diversa
zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le con-
dizioni di minaccia esistenziale previste dall’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr.
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DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione perso-
nale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute.
8.5.1 A tal proposito va rilevato che l’insorgente ha dichiarato che i suoi
genitori oltreché (…) fratelli e (…) sorelle (…), vivrebbero a Mazar-i-Sharif
nella zona di G._______ da circa (…) rispetto alla data dell’audizione sui
motivi d’asilo (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Con gli stessi
intratterrebbe dei regolari contatti telefonici ed avrebbe dei buoni rapporti
(cfr. atto A19/25, D103 segg., pag. 11 seg.). Inoltre egli è giovane, in buona
salute, e non ha persone dipendenti a carico. Malgrado abbia allegato di
essere analfabeta e di non saper scrivere (cfr. atto A19/25, D166, pag. 18),
dalle sue dichiarazioni si evince che anche se irregolarmente, egli ha fre-
quentato la scuola per un periodo da (…) a (…), nonché che avrebbe lavo-
rato (…) anni quale (…), guadagnando circa (…) afghani al mese (cfr. atto
A5/14, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 seg.). Parte delle condizioni di cui alla sum-
menzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adem-
piute.
8.5.2 L’insorgente contesta invece nel suo ricorso, come pure in seguito
ribadito più volte nelle successive osservazioni, che egli non disporrebbe a
Mazar-i-Sharif di una rete sociale a suo supporto, la possibilità di procac-
ciarsi il minimo esistenziale come pure di trovare un alloggio in loco, vista
la situazione economica ed abitativa precaria dei suoi famigliari. A tal ri-
guardo vi è tuttavia da rilevare che già con il provento del suo lavoro, l’in-
sorgente prima di lasciare il suo paese d’origine, sopperiva ai suoi bisogni
ed in modo parziale anche a quelli della sua famiglia (cfr. atto A19/25, D95,
pag. 10). Inoltre, dal salario ricevuto sarebbe riuscito a risparmiare per po-
ter finanziare il suo viaggio d’espatrio, costato (…), pagato anche con
l’aiuto finanziario del (…) (cfr. atto A5/14, p.to 5.02, pag. 8). Non risulta per-
tanto credibile che, con un guadagno dichiarato del padre di circa (…) o
(…) afghani, oltreché con l’aiuto finanziario ricevuto dai parenti residenti in
F._______, la sua famiglia non possa sopperire adeguatamente ai suoi bi-
sogni essenziali. Come d’altronde da lui stesso dichiarato, questi ultimi
sono coperti, essendo che con il guadagno del padre, come pure con l’aiuto
proveniente dai fratelli in F._______, i suoi famigliari a Mazar-i-Sharif riu-
scirebbero a pagare l’affitto del loro alloggio, costituito da (…) camere oltre
al (…), nonché per procacciarsi il vitto (cfr. atto A19/25, D120 segg.,
pag. 14). A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, è invece probabile
che il padre guadagni più di quanto indicato dall’insorgente durante l’audi-
zione sui motivi, in quanto vista l’inverosimiglianza dei motivi da lui allegati,
non risulta neppure credibile che il padre lavori solo saltuariamente a causa
delle problematiche familiari da lui addotte e che i suoi parenti siano per
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questo costretti a nascondersi (cfr. atto A19/25, D99, pag. 11; D116 segg.,
pag. 13 seg.), problematiche che si ribadisce sono state ritenute inverosi-
mili nella decisione impugnata, per tale parte cresciuta in giudicato. Il fatto
che i fratelli (…) non frequenterebbero la scuola a H._______, come da lui
allegato, quand’anche verosimile, non risulta inoltre un elemento determi-
nante, in quanto non sarebbe ascrivibile a delle difficoltà finanziarie della
sua famiglia, bensì come dichiarato dall’interessato stesso, al fatto che i
suoi parenti non potrebbero spostarsi a D._______ per recuperare i loro
documenti scolastici, a causa delle problematiche familiari (cfr. atto A19/25,
D114 seg., pag. 13), già ritenute inverosimili nella decisione avversata.
8.5.3 Orbene, visto quanto precede, si può partire dal presupposto che vi
siano identificabili elementi sufficienti che lascino presagire la presenza di
una rete sociale effettiva e di un sostegno economico a Mazar-i-Sharif da
parte dei suoi famigliari già in loco, sufficienti perché l’insorgente possa
sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del
resto, egli potrà, con l’aiuto dei famigliari presenti nella città, e con l’espe-
rienza lavorativa già maturata nel campo della (…), costruirsi un’esistenza,
anche ricercando un’attività lavorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi
bisogni come già fatto in passato. Non vi è pertanto motivo di dubitare
quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occa-
sione, conto tenuto della precedente esperienza maturata.
8.5.4 In considerazione di quanto precede, v’è da concludere per la pre-
senza di circostanze personali favorevoli nel senso della giurisprudenza
del Tribunale succitata e che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor-
gente sia pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4
LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
9.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi), in quanto l’insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
Riassumendo, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile. Pertanto, un’ammissione provvisoria non entra in consi-
derazione (cfr. art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI).
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11.
Relativamente alla sentenza penale dell’insorgente cresciuta in giudicato
(cfr. atto A16/3), occorre rilevare come la stessa non risulti rilevante
nell’ambito della trattazione del presente gravame. Dal momento che, ai
sensi dei considerandi che precedono, non vi è modo di riconoscere lo sta-
tuto di rifugiato o un’ammissione provvisoria al ricorrente, la questione
dell’applicabilità dell’art. 53 LAsi e dell’art. 83 cpv. 7 LStr non è posta in
discussione (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-6793/2015 del
31 agosto 2016 consid. 7.1).
12.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e,
per quanto censurabile, non è inopportuna. Il ricorso va di conseguenza
respinto.
13.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto
l’istanza di assistenza giudiziaria dell’insorgente, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione
incidentale dell’8 febbraio 2018, non vengono prelevate spese processuali.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: