Corte IV
D-3507/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo, Giudice unico,
con approvazione del Giudice Bruno Huber,
cancelliere Carlo Monti;
A._______, alias
B._______,
C._______, alias
D._______ e
E._______,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 29 aprile 2008 / N [...] e N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3506/2008 e D-3507/2008
Fatti:
A.
Le interessate, A._______ e C._______, dichiaratesi di etnia khalki e
provenienti da F._______, Mongolia, hanno depositato una domanda
d'asilo in data 27 dicembre 2007.
Interrogata sui motivi di asilo, A._______ ha allegato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo, di aver coabitato, dopo il divorzio dal marito
violento, con la madre ed il patrigno dal 2005 fino all'espatrio. Nel
luglio del 2007 il patrigno avrebbe violentato la richiedente, mi-
nacciandola di morte se avesse raccontato l'accaduto alla madre. In
data 23 settembre 2007 l'interessata, dopo aver subito nuove molestie,
avrebbe deciso di confidarsi con la madre, la quale avrebbe dunque
confrontato il proprio consorte, litigandovi furiosamente. La richiedente
si sarebbe recata dunque dalla propria zia, ossia dalla signora
C._______, per chiedere aiuto, e sarebbe poi rimasta con il proprio
nonno ed il proprio nipote, fino alla telefonata di C._______, la quale le
avrebbe annunciato la morte della propria madre. Dopo il funerale
della madre, la zia sarebbe stata accusata dell'omicidio e dunque
arrestata, e B._______ avrebbe vissuto con il nipotino ed il nonno, il
quale sarebbe poi morto di infarto, soffrendo già di problemi di salute.
C._______ ha dichiarato, in merito ai propri motivi d'asilo, di essere
espatriata in primo luogo per aver subito dei maltrattamenti da parte
dell'ex-convivente, ed in secondo luogo per essere stata arresta
poiché sospettata di aver ucciso la propria sorella. Infatti, il marito del-
la sorella avrebbe dichiarato alla polizia che C._______ avrebbe
accusato la sorella di essere un'ubriacona e le avrebbe quindi tirato un
calcio alla testa mentre questa si trovava sul pavimento. Dopo essere
stata interrogata tre volte, l'interessata sarebbe stata trasportata al
carcere di G._______, ove sarebbe rimasta fino al permesso di uscita
per poter presenziare al funerale del padre, ottenuto grazie alla
garanzia di un'amica e del di lei marito, i quali avrebbero inoltre pagato
la cauzione della richiedente. Ella è dunque espatriata con il figlio e la
nipote, temendo che il cognato potesse far sì che ella venisse incrimi -
nata grazie ad un parente che avrebbe lavorato nella divisione orga-
nizzativa della polizia.
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Le interessante sono dunque espatriate in data 19 ottobre 2007, giun-
gendo in Svizzera deponendo la loro richiesta d'asilo in data il 27 otto-
bre 2007.
B.
Con due decisioni distinte del 29 aprile 2008, l'UFM ha respinto le suc-
citate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento delle richiedenti
dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigi -
bile e possibile.
C.
Il 29 maggio 2008 le interessate hanno congiuntamente inoltrato ricor-
so contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (TAF). Hanno chiesto, in ordine, l'annullamento della
decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'e-
senzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Con decisione incidentale del 13 giugno 2008, codesto Tribunale ha
comunicato alle ricorrenti l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura. Con la stessa decisione incidentale il
giudice dell'istruzione ha quindi congiunto le cause D-3506/2008 e
D-3507/2008 ritenuto il singolo ricorso inoltrato dalle ricorrenti contro
le decisioni impugnate come un'implicita domanda di congiunzione.
Eccezionalmente si è rinunciato ad un versamento di un anticipo a co-
pertura delle presumibili spese processuali.
E.
Con decisione incidentale del 13 giugno 2008, il TAF ha invitato l'UFM
ad inoltrare una propria risposta al ricorso entro il 14 luglio 2008.
F.
Con due scritti del 4 luglio 2008 l'UFM ha riconfermato la propria posi-
zione e ribadito che le allegazioni delle ricorrenti in merito all'assassi -
nio della sorella e rispettivamente della madre sarebbero inverosimili.
G.
Con decisione incidentale del 15 luglio 2008 il TAF ha concesso alle ri-
correnti un termine sino al 14 agosto 2008 per introdurre l'atto di repli-
ca.
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H.
In data 29 luglio 2008 le ricorrenti hanno inoltrato la propria replica, ri-
badendo quanto già affermato durante le audizioni e nel ricorso.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica definitivamente (art. 83 lett. d LTF) i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menziona-
te all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e van-
tano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che sono legitti -
mate ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri
presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni-
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente.
3.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fe-
derale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono segnatamente pregiu-
dizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della li -
bertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in-
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
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e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed ir-
rilevanti le allegazioni delle richiedenti concernenti i propri motivi d'asi-
lo.
In merito alle dichiarazioni di A._______, l'UFM osserva che ella si sa-
rebbe contraddetta più volte, in particolare avrebbe dichiarato in un
primo tempo che, quando la zia si sarebbe recata dalla madre, l'avreb-
be trovata già morta, e, successivamente, che la madre sarebbe dece-
duta dopo aver subito un'operazione in ospedale. La ricorrente avreb-
be inoltre dapprima allegato che il passatore le avrebbe ritirato sia il
passaporto che la carta d'identità, ed in seguito di aver lasciato la pro -
pria carta d'identità presso un'amica della zia, in Mongolia. L'autori tà
sottolinea inoltre come i maltrattamenti subiti da A._______ da parte
del proprio marito, tra il 2002 ed il 2005, non avrebbero uno stretto
contesto causale tra persecuzione e fuga, in quanto ella dopo il divor-
zio non avrebbe più subito alcun abuso da parte del consorte.
Per ciò che concerne le allegazioni di C._______, l'autorità inferiore
evidenzia come ella avrebbe dichiarato durante l'audizione sulle gene-
ralità di essere giunta a casa della propria sorella subito dopo la sua
morte, mentre in seguito avrebbe affermato di aver sentito il debole re-
spiro di questa e avrebbe dunque chiamato un'ambulanza, recandosi
con lei all'ospedale. Inoltre, la ricorrente avrebbe allegato che la nipote
l'avrebbe chiamata da casa della sorella, contraddicendosi poi asse-
rendo che la nipote si sarebbe recata di persona da lei per riferirle del
furioso litigio tra i due coniugi. Infine, l'UFM osserva che gli abusi subiti
dall'ex-convivente non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in-
fatti, secondo le sue dichiarazioni, egli sarebbe stato prontamente ar -
restato dopo che ella l'avrebbe denunciato, dimostrando così che le
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autorità mongole sarebbero in grado di offrire una protezione, quando
opportunamente sollecitate.
L'UFM ha inoltre rilevato varie incongruenze in relazione ai rispettivi
racconti, infatti, A._______ avrebbe allegato che, il giorno dopo il de-
cesso della madre, si sarebbero presentati due poliziotti alla sua abita -
zione, mentre C._______ avrebbe invece dichiarato che si sarebbe
trattato di tre poliziotti. La prima avrebbe inoltre affermato che la prima
convocazione per entrambe presso l'investigatore di polizia sarebbe
avvenuta il 2 ottobre 2007 alla mattina per lei ed al pomeriggio per la
zia. Tuttavia, la zia avrebbe allegato che la sua prima convocazione
sarebbe stata per il 28 od il 29 settembre 2007. C._______ ha inoltre
asserito che la nipote sarebbe stata informata del di lei arresto durante
un interrogatorio, mentre A._______ ha riferito di esserne venuta a co-
noscenza tramite un poliziotto che si sarebbe recato a casa sua per in -
formarla, ed inoltre, ella sarebbe stata interrogata un'unica volta, e
questo prima del fermo della zia. Infine, conclude l'UFM, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, le insorgenti ribadiscono innanzitutto il proprio rac-
conto, e ritengono, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le con-
traddizioni sollevate dall'autorità inferiore consisterebbero in piccole di -
vergenze su elementi non fondamentali del loro racconto, per le quali
esse avrebbero peraltro già fornito una spiegazione. Esse sottolineano
inoltre che durante la prima audizione erano state pregate di essere
brevi e concise nel proprio racconto, e, dunque, le divergenze rilevate
sarebbero imputabili al maggior numero di dettagli forniti durante le
audizioni federali. Esse ritengono inoltre che, nel caso di un loro rim-
patrio, verrebbero esposte a trattamenti inumani e degradanti vietati
dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ed
inoltre esse asseriscono di non disporre più di alcuna rete sociale in
Mongolia. Dunque, per questi motivi, esse affermano che l'esecuzione
del loro allontanamento non sarebbe né lecita, né ragionevolmente
esigibile.
6.
A mente di questo Tribunale, come rettamente rilevato dall'autorità in-
feriore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in ma-
teria d'asilo rese dalle ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
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elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
6.1 In primo luogo vi è da osservare come le allegazioni di entrambe
le insorgenti siano pervase da contraddizioni, ed inoltre come il rac-
conto di ognuna presenti delle incongruenze raffrontato a quello del-
l'altra.
A._______ ha dichiarato, durante la prima audizione, che "quando mia
zia è andata a casa di mia madre l'ha trovata morta" (cfr. verbale d'au-
dizione del 6 febbraio 2008, pag. 5 [A._______]), ma, poco dopo, ella
ha asserito che "hanno chiamato la polizia subito dopo il ritrovamento
del corpo di mia madre che giaceva a terra priva di sensi" (cfr. ibidem,
pag. 6). Ella non ha proferito parola sul ricovero in ospedale e sull'ope-
razione dalla quale sarebbe dipesa la vita della madre durante la pri -
ma audizione, fatti che ha invece riferito durante l'audizione federale
(cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 4 [A._______]). Ella
ha allegato, in un primo tempo, di aver avuto un'unica volta contatti
con la polizia, ossia quando sarebbe stata convocata per essere inter-
rogata al distretto (cfr. verbale d'audizione del 6 febbraio 2008, pag. 6
[A._______]), mentre, in seguito, ella ha affermato di aver parlato con i
poliziotti una prima volta il giorno dopo la morte della madre, i quali le
avrebbero chiesto di raccontare l'accaduto (cfr. verbale d'audizione del
6 marzo 2008, pag. 4 [A._______]), ed una seconda volta durante l'in-
terrogatorio (cfr. ibidem, pag. 5).
C._______ ha allegato in un primo tempo di essere giunta a casa della
sorella "proprio appena dopo che il marito aveva ucciso mia sorella"
(cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 5 [C._______]),
ma, successivamente, ella ha allegato che al suo arrivo la sorella
avrebbe avuto il respiro flebile e lei avrebbe dunque chiamato l'ambu-
lanza (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 4 [C._______]).
Ella ha inoltre affermato, durante la prima audizione, che la nipote "ha
chiamato da casa di mia sorella" per raccontarle l'accaduto (cfr. verba-
le d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 5 [C._______]), tuttavia, du-
rante l'audizione federale, ella ha dichiarato "mia nipote H._______
(…) è venuta a casa mia (…) ha detto che mia sorella ed il suo compa-
gno hanno avuto un furioso litigio" (cfr. verbale d'audizione del 6 mar-
zo 2008, pag. 3 [C._______]). L'insorgente ha inoltre allegato che il co-
gnato sarebbe stato anch'egli arrestato e detenuto nella stessa prigio-
ne (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 6 [C._______]),
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eppure, durante la seconda audizione, ella ha raccontato di aver uni-
camente supposto che il cognato fosse stato arrestato, non avendolo
scorto al funerale della sorella, e ammettendo che nessuno le avrebbe
riferito del suo arresto (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008,
pag. 3 [C._______]). Ella ha infine asserito di essere fuggita poiché
avrebbe temuto che il cognato la potesse "incastrare" grazie ad un pa-
rente impiegato nella divisione investigativa nella procura della Re-
pubblica (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pagg. 5 e 6
[C._______]), senza tuttavia fornire dettaglio alcuno in merito a detta
persona, limitandosi invece a dichiarare in modo vago e generico:
"avevo sentito che mio cognato aveva un parente di nome I._______,
che è un generale nell'ente della giustizia. Questo è un parente stretto
di mio cognato. Ho pensato che quest'ultimo poteva accusare me e
farla franca, con l'aiuto del suo parente" (cfr. verbale d'audizione del
6 marzo 2008, pag. 9 [C._______]).
Per ciò che concerne le incongruenze rilevate nei rispettivi racconti, si
evidenzia che A._______ ha dichiarato di essere stata convocata
"dopo il funerale di mia madre, la polizia ha convocato mia zia e anche
me" (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 5 [A._______]),
aggiungendo che l'interrogatorio si sarebbe svolto il 2 ottobre 2007, al
mattino per lei ed al pomeriggio per la zia, e che, dopo tale evento, la
zia sarebbe stata interrogata altre due volte, per un totale di tre volte
(cfr. ibidem, pag. 5). C._______ ha tuttavia affermato di aver subito il
primo interrogatorio in data 28 o 29 settembre 2007, e non il 2 otto-
bre 2007, come ha allegato la nipote (cfr. verbale d'audizione del
6 marzo 2008, pag. 6 [C._______]). Quando interrogata in merito al-
l'arresto della zia, A._______ ha asserito di esserne stata informata da
un poliziotto che si sarebbe presentato alla sua abitazione (cfr. verbale
d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 5 [A._______]). Invece, quando in-
vitata a chiarire come la nipote potesse essere venuta a conoscenza
del suo arresto, C._______ ha allegato "lo avevano detto a H._______
durante un suo interrogatorio" (cfr. verbale d'audizione del 6 mar-
zo 2008, pag. 8 [C._______]), trascurando il fatto che H._______ sa-
rebbe stata interrogata un'unica volta il 2 ottobre 2007 e, in ogni caso,
prima dell'arresto della zia, avvenuto dopo il suo terzo interrogatorio, in
data 4 ottobre 2007 (cfr. ibidem, pag. 6).
Viste nel loro insieme, le affermazioni inverosimili delle ricorrenti non-
ché le numerose contraddizioni, neppure contestate in modo sostan-
ziale in sede di ricorso, appaiono – sia per numero sia per qualità –
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suscettibili d'essere utilizzate al fine di una valutazione d'insieme della
plausibilità delle dichiarazioni rese da entrambe.
Visto quanto precede, a mente di questo Tribunale, le insorgenti non
hanno saputo fornire indicazioni precise e coerenti sui fatti addotti a
sostegno dei motivi presentati a fondamento della propria domanda
d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
6.2 A titolo abbondanziale e a prescindere dalle allegazioni inverosi-
mili di cui sopra è necessario evidenziare che i maltrattamenti subiti da
A._______ da parte del marito dal 2002 al 2005 non appaiono avere
un fondamento di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, in seguito al divorzio nel
2005 ella non avrebbe più subito maltrattamenti da parte del marito.
Ella dunque non è riuscita a corroborare alcun nesso temporale tra i
fatti vissuti ed il proprio espatrio nell'ottobre 2007, considerando altresì
che detti fatti risalirebbero al 2005, ovvero ad un intervallo di ben due
anni. Ciò risulta contrario alla comune esperienza di vita ed alquanto
improbabile, poiché se ella avesse davvero temuto per la propria vita a
causa dell'ex-marito non avrebbe atteso un così lungo periodo per fug-
gire. Neppure il timore verso il proprio ex-convivente fatto valere da
C._______ risulta avere un nesso temporale tra i fatti allegati e la fuga.
Difatti ella avrebbe allegato che, quando egli l'avrebbe aggredita per
l'ultima volta, accoltellandola nel luglio 2006, la polizia sarebbe inter -
venuta arrestandolo (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008,
pagg. 5 e 6 [C._______]). Da allora fino all'espatrio, nell'ottobre 2007,
ella non l'avrebbe più rivisto (cfr. verbale d'audizione del 6 mar-
zo 2008, pag. 3 [C._______]).
A tal proposito, è d'uopo osservare che non è determinante
unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamen-
te dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'e-
spatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un perico lo
che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bi -
sogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2,
consid. 8b-c, pag. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4, consid. 5d, pag. 27).
Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale
sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da pondera-
re vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che
abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17,
pag. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno
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riferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il
nesso causale di regola viene a mancare (cfr. Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2009/51, consid. 4.2.5, WERENFELS,
a.a.O., pag. 295; KÄLIN, a.a.O., pag. 128; ACHERMANN/HAUSAMMANN, a.a.O.,
pag. 107; MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed.,
Berna 1999, pag. 76).
Inoltre, per ciò che concerne C._______, è necessario sottolineare
che, sempre a prescindere dalla verosimiglianza di quanto da lei di-
chiarato, ella sarebbe stata interrogata tre volte dalle autorità durante
delle indagini per omicidio, ed in seguito trattenuta preventivamente in
attesa che si appurassero i fatti. Addirittura, ella sarebbe stata rilascia-
ta su cauzione, indizio che indurrebbe ad escludere un abuso di potere
da parte delle autorità od un trattamento iniquo, tanto più che ella ha
allegato che anche il cognato sarebbe stato arrestato, anch'egli in atte-
sa che venisse fatta luce sul delitto, e, di conseguenza, che neppure il
presunto parente con grado di generale avrebbe potuto influenzare le
autorità a suo favore ed in sfavore della ricorrente. D'altronde, indagini
di polizia o condanne pronunciate in applicazione del diritto nazionale
per reati commessi, sono misure d'imperio che di principio non posso-
no essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3
LAsi (cfr. GICRA 2006, n. 3). Peraltro, un eventuale errore giudiziario ai
danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in
materia d'asilo. Inoltre, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irri-
levanza delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti a sostegno delle loro
domande d'asilo, non v'è motivo di ritenere che esse non possano ot-
tenere in Patria un'appropriata protezione, se opportunamente solleci-
tata, contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti,
rispettivamente non possano beneficiare di un equo processo in rela-
zione ad eventuali accuse mosse nei loro confronti per ragioni che non
appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati al-
l'art. 3 LAsi.
6.3 Ciò posto, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente con-
siderato che i motivi presentati dalle ricorrenti non adempiono le con-
dizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi: le allegazioni
delle ricorrenti non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza di cui
all'art. 7 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricor -
so, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata.
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7.
Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno, 1990, pag. 262).
8.2 Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del me-
desimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisio-
ne dell'UFM relativa alla domanda d'asilo delle ricorrenti, queste non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna-
zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per le ricorrenti di essere esposte,
in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti è ammissibi-
le.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si -
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica.
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D-3506/2008 e D-3507/2008
Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una si-
tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quo alla situazione personale di A._______, ella è giovane e vanta
un'esperienza come cuoca (cfr. verbale d'audizione del 6 febbra-
io 2008, pag. 2 [A._______]), ha vissuto gran parte della propria vita
ad F._______ (cfr. ibidem, pag. 1), ove si può presumere possegga an-
cora una rete sociale. Per ciò che concerne C._______, ella è pure
giovane ed ha esperienza come commerciante di carne al mercato ed
ha lavorato come commessa indipendente in un negozio ortofrutticolo
per la durata di sei anni (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008,
pag. 2 [C._______]). Inoltre, loro non hanno neppure preteso nel gra-
vame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'am-
missione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, i forti dolori
alle ovaie di A._______ segnalati in data 25 febbraio 2008 si sono ri-
velati essere una bagatella (cfr. atti A13/1).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti nel loro
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamen-
to e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisio-
ne confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
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D-3506/2008 e D-3507/2008
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico delle insorgen-
ti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata;allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegati gli incarti N [...] e N [...] (per
corriere interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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