Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3513/2011
Sentenza del 30 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nata il (…),
paese sconosciuto, alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in data 12 aprile 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa
attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del
18 maggio 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificata all'interessata il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 22 giugno 2011);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data
22 giugno 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimata ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessata ha dichiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata
ad D._______ (Eritrea) e con ultimo domicilio in Etiopia a E._______ (cfr.
verbale 1, pagg. 1 e 7);
che la richiedente, avrebbe lasciato l'Eritrea nel 1997, in quanto i suoi
genitori – padre eritreo e madre etiope – non avrebbero avuto mezzi
finanziari sufficienti per poterla mantenere siccome quartogenita e
l'avrebbero affidata ad una cugina etiope (cfr. verbale 1, pag. 6); che
quindi, dopo aver vissuto in Etiopia e l'essersi sempre sentita discriminata
in quanto eritrea e temendo di vedersi imposto il servizio militare qualora
fosse rientrata in Eritrea, nel 2008 si sarebbe recata in Sudan dove
avrebbe vissuto a F._______ in un campo profughi per circa un anno per
poi proseguire in Libia dove sarebbe stata incarcerata per poi essere
stata rilasciata potendo così soggiornare, secondo la sua dichiarazione, a
G._______ (Libia) dove avrebbe lavorato come domestica; che, vista la
situazione precaria in Libia, si sarebbe imbarcata per l'Italia giungendo in
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H._______ il 29 marzo 2011; che da qui avrebbe raggiunto I._______ in
autobus per poi proseguire per L._______ e giungere in Svizzera a
M._______ il 12 aprile 2011 dove ha depositato la propria domanda
d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Paese d'origine siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, ella ribadisce di non aver mai posseduto
tali documenti emessi dall'autorità eritrea e nemmeno dall'autorità etiope
a causa dell'origine eritrea del padre (cfr. ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portata all'espatrio; che ella ribadisce che si sarebbe trasferita
a E._______ (Etiopia) dopo essere stata informata che le autorità etiopi
l'avrebbero cercata al suo domicilio ad N._______ per motivi a lei
sconosciuti; che, altresì, sostiene che essendo cittadina eritrea e
considerata la situazione attuale in detto Paese ella ritiene che si
dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento
verso l'Eritrea; che, in aggiunta, ella sottolinea che pure un
allontanamento verso l'Etiopia non sarebbe esigibile in quanto ella non vi
avrebbe alcuna rete familiare;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, la ricorrente, a distanza d'oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, ella ha dichiarato di non aver mai posseduto un
documento d'identità e di non averlo mai richiesto e che l'unico
documento che avrebbe posseduto sarebbe la tessera di profugo
fornitagli al campo profughi in Sudan che tuttavia avrebbe smarrito (cfr.
verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che, alla domanda di cosa avrebbe
fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuta
a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo
l'inoltro della domanda d'asilo, ella ha dichiarato d'aver cercato invano di
contattare i vicini di casa dei suoi genitori (cfr. verbale 1, pag. 5); che,
altresì, in seconda audizione ha asserito d'aver contattato il suo fidanzato
in Sudan pregandolo di contattare i suoi genitori dei quali, peraltro, la
richiedente ignorerebbe il domicilio in quanto lei stessa li starebbe
cercando (cfr. verbale 2, pag. 2);
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che, infatti, interrogata sul proprio viaggio, ella ha dichiarato d'aver
lasciato l'Eritrea nel 1997 da D._______ in aereo per giungere in Etiopia
ad N._______ dalla cugina, viaggiando senza documenti; che appare
inverosimile l'aver preso un aereo senza possedere alcun documento di
viaggio; che ad N._______ avrebbe risieduto fino al 2006 trasferendosi in
seguito a E._______ e vivendoci fino al 2008; che, di conseguenza,
appare illogico non aver regolarizzato il suo statuto in detto Paese
durante i suoi undici anni di residenza; che in detto anno avrebbe lasciato
definitivamente l'Etiopia per giungere in Sudan per il mezzo
dell'automobile con dei tratti a piedi; che, arrivata in Sudan, avrebbe
soggiornato un anno al campo profughi di F._______ dove avrebbe
ricevuto la tessera di profugo; che, senza apportare maggiori chiarimenti,
avrebbe affermato che detta tessera l'avrebbe semplicemente perduta;
che, lasciando definitivamente il Sudan, si sarebbe trasferita in Libia,
dove le autorità l'avrebbero incarcerata per un mese a O._______; che,
dopo averla trasferita in due prigioni differenti, sarebbe stata rilasciata ad
aprile 2010 perché dei conoscenti le avrebbero pagato la cauzione per il
rilascio; che, successivamente, si sarebbe trasferita, a suo dire, a
G._______ dove avrebbe lavorato come domestica; che, vista la
situazione precaria in Libia a causa degli scontri cominciati a febbraio
2011, avrebbe lasciato detto paese per raggiungere l'Italia via mare
sbarcando in H._______ il 29 marzo 2011; che, arrivata in Italia, le
autorità l'avrebbero portata al centro d'accoglienza di P._______ senza
registrare i suoi dati; che, non appena giunta al centro di accoglienza, ella
sarebbe fuggita con altri richiedenti verso I._______ con un autobus; che,
da qui avrebbe raggiunto L._______ per poi proseguire, per mezzo del
treno e senza subire ulteriori controlli, fino a M._______, dove ha
depositato la propria domanda d'asilo in data 12 aprile 2011 (cfr.
verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 3, 7 seg.);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte senza essere in possesso di un
documento;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
della ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
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che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato della richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriata
dall'Eritrea, ancora minorenne, per volere dei genitori a causa della loro
indisponibilità economica nell'allevare pure la quartogenita; che, sarebbe
espatriata dall'Etiopia in quanto, dopo la morte della cugina – la quale
avrebbe fatto le veci dei genitori della richiedente – non avrebbe più una
rete famigliare in Etiopia e, in aggiunta, quale figlia di padre eritreo in
Etiopia sarebbe sempre stata vittima di insulti a causa della sua origine
eritrea e che, di conseguenza, sarebbe espatriata anche per mettere fine
a questa situazione di stress;
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;
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che basti rilevare innanzitutto che in prima audizione, interrogata sui
motivi d'asilo, avrebbe dichiarato nel racconto spontaneo di non poter
tornare in Eritrea in quanto le sarebbe giunta voce che molte persone
fuggono da detto paese; che, di conseguenza, il motivo soggiacente alla
domanda d'asilo sarebbe quello di non poter vivere in Eritrea; che, in
aggiunta, non saprebbe nemmeno sei i suoi fratelli siano ancora vivi (cfr.
verbale 1, pag. 6); che, all'opposto, nel racconto spontaneo in seconda
audizione avrebbe affermato che il motivo soggiacente alla domanda
d'asilo sarebbe la mancanza di rete famigliare in Etiopia e lo stress legato
ai problemi ivi riscontrati a causa della sua origine eritrea (cfr. verbale 2,
pag. 3); che ella ha dichiarato che durante gli 11 anni che avrebbe
passato in Etiopia non avrebbe mai regolarizzato il suo statuto in quanto
non avrebbe avuto l'intenzione di stabilirvisi e per il fatto che, secondo la
sua dichiarazione, in Etiopia, il governo incarcera e tortura gli eritrei,
mentre in seconda audizione ha dichiarato che la cugina non l'avrebbe
aiutata ad ottenere un documento etiope e che senza un aiuto esterno,
avendo il padre eritreo, detto documento non l'avrebbe mai ottenuto (cfr.
verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 8); che, aggiungasi a ciò, mal si
comprende, come dichiarato in seconda audizione dalla richiedente, il
legame logico del suo ulteriore motivo d'asilo, nonché quello di chiedere
l'asilo in Svizzera per riuscire a trovare i suoi genitori con i quali l'ultimo
contatto risale al 1997 allorquando si trovava ancora in Eritrea (cfr.
verbale 2, pagg. 3 e 8); che, inoltre durante la prima audizione ha
dichiarato che l'unico parente in Etiopia era la cugina materna deceduta
nel 2008, mentre durante la seconda audizione ha improvvisamente
affermato che detta cugina avrebbe tre figli ed un marito, con i quali per
inciso ella avrebbe convissuto, e che la madre della cugina, nonché la
sorella della madre della richiedente, vivrebbe tuttora in Etiopia (cfr.
verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 3 seg.);
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
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che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia della ricorrente dal punto di
vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel Paese d'origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile
dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-
3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
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Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262),
trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso di specie, le affermazioni della ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, al punto
tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Eritrea e
contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro della ricorrente nel
suddetto Paese, come ella pretenderebbe far valere in sede di ricorso
con generiche e semplici affermazioni;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che non di meno, a mente di questo Tribunale, sulla scorta di quanto
dichiarato dalla ricorrente, il Paese di provenienza della richiedente ed il
Paese nel quale ha passato la maggior parte della sua vita risulta essere
l'Etiopia;
che la situazione vigente in Etiopia non appare caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che ivi la richiedente potrà peraltro facilmente legalizzare il suo statuto,
qualora non l'avesse già fatto precedentemente, ottenendo la nazionalità
etiope, in quanto giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge sull'acquisizione della
nazionalità etiope ogni persona acquisisce la nazionalità etiope per
discendenza se entrambi i genitori o uno di loro è di nazionalità etiope
(cfr. Proclamation no. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality);
che, in casu, la ricorrente ha dichiarato che la madre avrebbe origini
etiopi;
che, in aggiunta ed a titolo abbondanziale, nel caso in cui la richiedente
non dovesse procedere alla regolarizzazione del suo statuto in Etiopia,
giova ricordare che, a mente di codesto Tribunale, l'Etiopia non allontana
i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2);
che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane, con
una formazione scolastica completa ed un'esperienza professionale come
domestica (cfr. verbale 1, pag. 3); che ella ha altresì confermato in
seconda audizione d'avere ancora parenti in Etiopia e segnatamente i tre
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figli della cugina defunta, il loro padre e la zia materna della richiedente;
che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete
sociale in patria;
che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: