B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3532/2011
S e n t e n z a d e l 6 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Robert Galliker,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (…),
Angola,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero (SOS)
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 maggio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il 27 luglio 2009, l'interessata – di etnia umbundu, con ultimo domicilio a
B._______, nella provincia di Banguela (Angola) – ha presentato una
domanda di asilo in Svizzera.
Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo di essere stata rapita nel 2006 insieme a sua sorella, sua
nipote e suo zio da dei membri dell'UNITA (Unione Nazionale per l'Indi-
pendenza Totale dell'Angola). In seguito all'arresto lo zio sarebbe morto e
l'interessata sarebbe stata obbligata a lavorare e a trasportare armi per
l'UNITA. Nel 2009, in seguito ad un attacco della base militare in cui si
trovava, la richiedente avrebbe potuto fuggire e si sarebbe recata a
C._______ presso delle ragazze. Qualche tempo dopo queste ragazze
avrebbero bruciato un villaggio o, secondo un'altra versione, una casa di
un altro partito. L'interessata sarebbe stata dunque informata di essere ri-
cercata perchè considerata responsabile di tali atti e in seguito a questi
avvenimenti avrebbe lasciato il suo paese d'origine il 10 luglio 2009.
C.
Con decisione del 20 maggio 2011 (notificata all'interessata il
23 maggio 2011; cfr. A 32/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di
asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dal-
la Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origi-
ne, ossia l'Angola, siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 22 giugno 2011, l'interessata, ha inoltrato ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitata-
mente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la
concessione dell'ammissione provvisoria.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2011, ha informato la
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di cau-
sa.
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F.
Con decisioni incidentali del 26 ottobre 2011, il Tribunale ha rinunciato, ri-
tenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presenta-
re una risposta al ricorso.
G.
In data 2 novembre 2011, nell'ambito della sua risposta, trasmessa alla
ricorrente per conoscenza il 10 novembre 2011, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di prote-
zione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
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4.
Il ricorso del 22 giugno 2011 verte solo sulla questione relativa all'esecu-
zione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste
unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento,
mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di
asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il
Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'ese-
cuzione dell'allontanamento.
5.
5.1. Nella decisione impugnata l'UFM, in merito all'esecuzione dell'allon-
tanamento, ha considerato segnatamente che né la situazione vigente in
Angola – caratterizzata da un ritorno alla pace dopo 27 anni di guerra ci-
vile, malgrado la situazione sociale e umanitaria preoccupante in diverse
province – né la situazione personale della ricorrente – giovane, con una
certa esperienza professionale, senza problemi medici – si opporrebbero
ragionevolmente al ritorno di quest'ultima in Angola.
5.2. Nel gravame, l'insorgente, che non si oppone alla decisione di rifiuto
della sua domanda di asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento, ri-
tenendo che questa non sia ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83
cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS
142.20). In particolare, ella sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese
di origine, non sarebbero date le condizioni minime per un'esistenza nel
rispetto della dignità umana, e meglio non potrebbe beneficiare delle
condizioni di un adeguato reinserimento, a causa dell'inesistenza di mezzi
necessari al sostentamento e di una sufficiente rete sociale, di cui invece
godrebbe in Svizzera, dove risiedono la mamma, il fratello e le sorelle,
queste ultime al beneficio di un permesso di dimora.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riproposta nella reiezione del gra-
vame, per non contenere fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giu-
stificare una modifica della sua posizione. Detto Ufficio ha, di conseguen-
za, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pie-
namente.
6.
6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, al
quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione dell'allon-
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tanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
Ritenuto segnatamente il diniego in favore della ricorrente dell'asilo e del-
la qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cre-
sciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte della mede-
sima tramite l'atto ricorsuale del 22 giugno 2011, non emergono dalle car-
te processuali elementi da cui desumere, da un esame d'ufficio, che l'e-
secuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Angola dal profilo della
condizione dell'ammissibilità e della possibilità sia contraria al diritto.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr)
ed è possibile.
6.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr.
DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag.
170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191).
In Angola, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale. In particolare, secondo la prassi della CRA
riferita a detto Paese, e dalla quale questo Tribunale non ha motivo di
scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente e-
sigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda
Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le ga-
ranzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e
le città facilmente accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe,
Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le
condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere, per
motivi umanitari, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti d'asilo
che vi avevano il loro ultimo domicilio o dove dispongono di solidi legami.
Ciò vale soprattutto per le persone giovani (uomini celibi o coppie) senza
bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i richiedenti d'asilo
che non appartengo a dette categorie, occorre verificare se l'esistenza di
una rete familiare o sociale in loco, o la loro situazione finanziaria perso-
nale, gli permetterà di beneficiare di possibilità di reinserimento accettabili
(cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine e 7.3 pag. 230 e segg., non-
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ché, fra le tante, sentenze del Tribunale D-2992/2009 del 26 agosto 2011,
E-245/2007 del 28 settembre 2010 consid. 7.3, D-5511/2006 del
29 giugno 2010 consid. 6.3.1, D-5533/2006 del 10 febbraio 2010 consid.
7.2, D-5989/2006 del 12 novembre 2009 consid. 8.3).
Nel caso in esame, la ricorrente è nata a Benguela, in Angola, e ha tra-
scorso l'intero della sua esistenza, fino al momento della partenza,
nell'omonima regione (cfr. verbale 1, pagg.1 e 2). Visto l'inverosimiglianza
del suo racconto ed il fatto che essa ha vissuto nella medesima regione
fin dall'infanzia, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una
rete sociale in loco su cui potrà contare al suo ritorno. Il fatto che alcuni
membri della sua famiglia risiedano in Svizzera non esclude dunque l'esi-
stenza di una rete sociale in Angola, in particolare lo zio, la sorella e la ni-
pote con le quali ha vissuto per alcuni mesi (cfr. verbale 2, pagg.2 e 3).
La ricorrente ha inoltre un'esperienza lavorativa nella vendita, attività con
la quale ha dichiarato essersi potuta mantenere (cfr. verbale 2, pag. 2)
riuscendo perfino a guadagnare molto (cfr. verbale 2, pag.11). L'interes-
sata è quindi riuscita ha procurarsi i mezzi sufficienti per il suo sostenta-
mento trovandosi un lavoro, ciò che permette di relativizzare manifesta-
mente l'eventualità che non possa reinserirsi adeguatamente nel Paese di
origine.
In aggiunta, ella è giovane, senza figli e senza alcun onero famigliare,
nonché in buona salute, ritenuto che non ha nemmeno preteso nel gra-
vame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammis-
sione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato reinserimen-
to sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
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rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
8.
Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevo-
le, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: