Corte IV
D-3542/2007
{T 0/2}
Sentenza del 7 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Gérald Bovier
Cancelliere Marco Poretti
A._______, _______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 23 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 14 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile e del 9 maggio 2007),
d'essere espatriato perché da anni sarebbe minacciato dai membri di un gruppo,
denominato B._______, rivale del gruppo C._______ del quale egli avrebbe fatto
parte.
B. Il 23 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della menzionata domanda ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 23 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'autorità inferiore ha
inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, quest'ultimo non ha
saputo indicare il nome del capo del gruppo avversario, pur conoscendolo da circa
dieci anni, ed ha descritto in modo superficiale ed approssimativo gli attacchi che
avrebbe subito e perpetrato. Non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori
chiarimenti né ai fini dell' accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di
un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto alcun documento
d'identità, circostanza a suo avviso sufficiente a giustificare la mancata esibizione
di un siffatto documento. Sostiene, inoltre, d'avere esposto i suoi problemi con
precisione e chiarezza, dimodoché non sarebbe possibile di ritenere il suo
3racconto privo d'indizi fondati di persecuzione e bisognerebbe dunque svolgere
degli ulteriori accertamenti.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad
esibirli sin dal 14 aprile 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile
documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, ritenuta
segnatamente la presenza di numerose persone di contatto in patria. Basti ancora
rilevare che non avendo fatto valere persecuzioni statali avrebbe potuto e dovuto,
usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza nigeriana
all'estero e chiedere l'emissione di documenti ai sensi di legge. Peraltro, se un
richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo
d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, al di fuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive
presentate. Quest'ultime s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per
le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art.
6 LAsi e all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le
dichiarazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4
5.4.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
4101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti.
5.4.3 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli
accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un
diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha una buona
formazione. Peraltro, non emerge dagli atti che egli soffra di problemi di natura
medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v.
sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Nigeria.
5.4.4 Non risultano altresì degli impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della
necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.4.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
5cpv. 1 e 3 LAsi).
11.
11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
11.2 Peraltro, e considerato che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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