B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3542/2016
Sen t en z a d e l 2 9 se t t emb r e 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, alias nato il (…), alias
B._______, nato il (…), con la moglie
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…), ed i figli
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…),
G._______, nato il (…), alias
H._______, nato il (…),
I._______, nato il (…), alias
J._______, nato il (…),
K._______, nata il (…), alias
L._______, nata il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 aprile 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini siriani, sono entrati in Svizzera unitamente ai loro
figli, compreso il figlio M._______ – oggetto di una decisione separata poi-
ché diventato maggiorenne in corso di procedura – ed hanno depositato
domanda d’asilo in data 6 settembre 2015.
B.
In data 24 settembre 2015 C._______ e A._______ sono stati sentiti sulle
generalità (cfr. verbale d’audizione di C._______ [di seguito: verbale 1] e
di A._______ [di seguito: verbale 2]). Il giorno seguente è sentito il figlio
E._______ (cfr. verbale d’audizione sulle generalità di E._______ [di se-
guito: verbale 3).
Essi hanno allegato di essere stati obbligati a registrare le loro impronte
digitali in Grecia, ma di non aver depositato domanda d’asilo in questo
Paese e di aver ricevuto un foglio di via da parte delle autorità (cfr. ver-
bale 1, pag. 7; verbale 2, pagg. 10-11; verbale 3, pag. 6).
C.
In data 15 ottobre 2015 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità
greche competenti una richiesta di riammissione (cfr. atto A21/2) in appli-
cazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l’Ac-
cordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone
a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio fede-
rale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riam-
missione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).
D.
L’accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità gre-
che in data 10 novembre 2015 (cfr. atto A24/1), le quali hanno inoltre indi-
cato che gli interessati, nonché il figlio M._______, sono stati riconosciuti
quali rifugiati e dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 2018.
E.
Con scritto del 17 dicembre 2015 la SEM ha concesso il diritto di essere
sentito agli interessati circa un’eventuale evasione della domanda d’asilo
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tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1
lett. a LAsi (RS 142.31) ed il loro allontanamento verso la Grecia.
F.
Con scritto del 30 dicembre 2015 essi hanno presentato le loro osserva-
zioni in merito ed hanno rilevato che la situazione dei rifugiati in Grecia
sarebbe drammatica, molti rifugiati vi vivrebbero in povertà e miseria. Pre-
cisano che non avrebbero avuto un posto dove dormire, che i figli avreb-
bero dovuto cercare cibo nelle pattumiere e non avrebbero potuto andare
a scuola e che inoltre, non vi sarebbe lavoro. Le autorità greche non forni-
rebbero alcuna forma di sostegno, li avrebbero maltrattati ed indicato che
non erano i benvenuti. La Grecia sarebbe stata unicamente una tappa in-
termedia prima di raggiungere la Svizzera dove risiederebbero diversi pa-
renti. Non avrebbero voluto ottenere l’asilo in Grecia poiché non potrebbero
sopravviverci. Per di più la signora C._______ avrebbe dei gravi problemi
di salute, soffrirebbe di problemi al cuore per i quali riceverebbe un tratta-
mento in Svizzera, ciò che in Grecia non sarebbe possibile. Sarebbe inoltre
anche svenuta e ospedalizzata a N._______. Un ritorno in Grecia non sa-
rebbe esigibile per una famiglia fuggita dalla guerra siriana e alla ricerca di
un rifugio in Europa dove poter vivere un’esistenza conforme ai diritti
umani. Come famiglia avrebbero un futuro migliore in Svizzera, in Grecia
sarebbero nuovamente sottoposti a miseria e povertà.
G.
Al figlio M._______, è pure stato concesso il diritto di essere sentito in me-
rito all’eventuale applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Con osserva-
zioni del 22 aprile 2016 ha inoltrato una copia di un certificato medico del
(…) 2016 inerente la signora C._______ la quale presenterebbe una sin-
drome ansiosa depressiva trattata inizialmente con O._______.
H.
Con decisione del 27 aprile 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risul-
tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia.
La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia
come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accerta-
menti eseguiti sarebbe risultato che i richiedenti avrebbero ottenuto lo sta-
tuto di rifugiato in Grecia ed in data 10 novembre 2015 la Grecia avrebbe
dato il suo consenso alla loro riammissione. Nella fattispecie non sussiste-
rebbero elementi che indicherebbero che gli interessati adempirebbero i
D-3542/2016
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criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l’art. 3 LAsi
poiché sarebbe già stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti accogliere una ri-
chiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto quando è fatto
valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe pro-
vato se uno Stato terzo ha già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso
protezione contro le persecuzioni. Gli interessati potrebbero dunque rien-
trare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di
non respingimento.
Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha
pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi
dell’art. 44 LAsi.
Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto
che la presenza in Svizzera di quattro fratelli di C._______ e di una sorella
di A._______ con le rispettive famiglie non costituirebbe un ostacolo all’al-
lontanamento. L’applicazione dell’art. 8 CEDU presupporrebbe invero l’esi-
stenza di una relazione stretta ed effettiva tra lo straniero e la persona sog-
giornante in Svizzera. Ciò non sarebbe il caso nella fattispecie poiché vi-
vrebbero separati dai loro parenti da numerosi anni ed è solo dall’arrivo in
Svizzera che avrebbero di nuovo avuto la possibilità di avere contatti rego-
lari. Per quanto attiene al sostegno che la signora C._______ potrebbe for-
nire alla famiglia del fratello, in particolare al loro figlio affetto da una grave
patologia, costituirebbero delle semplici dichiarazioni, non appurate da ele-
menti concreti. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere una
relazione di dipendenza. L’esecuzione del rinvio verso la Grecia non viole-
rebbe di conseguenza l’art. 8 CEDU.
Per quanto attiene alle dichiarazioni riguardo i maltrattamenti subiti da
parte delle autorità greche, le dichiarazioni risulterebbero vaghe, non det-
tagliate né confermate da elementi concreti. Pertanto esse non sarebbero
verosimili. La Grecia sarebbe poi uno Stato di diritto con un’autorità di po-
lizia funzionante e capace di offrire una protezione adeguata. Inoltre, si po-
trebbe partire dal principio che in caso di denuncia, quest’ultima verrebbe
trattata in modo confidenziale e serio. Sarebbe inoltre compito dei richie-
denti far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti
usando le adeguate vie di diritto. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allon-
tanamento sarebbe ammissibile.
Circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, la SEM rileva che in
Grecia, né la situazione politica vigente, né altri motivi si opporrebbero
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all’esecuzione del rinvio. Il fatto di non aver voluto depositare una domanda
d’asilo in Grecia e di aver avuto l’obiettivo di raggiungere la Svizzera, sa-
rebbe confutato dal confronto con la banca dati europea (unità centrale del
sistema europeo «EURODAC») da cui risulterebbe senza dubbio l’inoltro
di una domanda d’asilo in Grecia il 14 luglio 2015. Per di più le autorità
greche avrebbero confermato in data 10 novembre 2015 che sarebbe stato
loro riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia.
Le difficili condizioni di vita in Grecia non costituirebbero un motivo d’inesi-
gibilità del rinvio. In effetti la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifu-
giati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9
del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli art. 26, 27, 29, 30
e 32 garantirebbero ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso ad
un’attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori beneficiari di
protezione internazionale ed al sistema di istruzione generale o professio-
nale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all’allog-
gio. Visto che le autorità greche hanno loro riconosciuto lo statuto di rifu-
giato, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario e sarebbe
compito dei richiedenti far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità
greche. Inoltre, in Grecia vi sono, oltre alle strutture statali, anche degli or-
ganismi di natura caritativa di cui avrebbero oltretutto già beneficiato. Inol-
tre, avendo depositato domanda d’asilo il 14 luglio 2015 in Grecia ed es-
sendo arrivati in Svizzera il 6 settembre 2015, non avrebbero lasciato l’op-
portunità alle autorità greche di fornire loro sostegno. Benché il livello di
vita potrebbe essere più basso in tale paese, in confronto ad altri Stati eu-
ropei, gli standard minimi del diritto internazionale, sarebbero comunque
rispettati. Di conseguenza, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili
di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. A titolo abbon-
danziale, la SEM ha pure sottolineato che le difficoltà derivanti da una si-
tuazione economica problematica, non costituirebbero un motivo d’inesigi-
bilità dell’esecuzione del rinvio verso la Grecia poiché tale situazione ri-
guarderebbe l’insieme della popolazione. Inoltre, dai parenti presenti in
Svizzera potrebbe essere presupposto che forniscano il loro aiuto.
In merito ai problemi di salute fatti valere nel contesto della presa di posi-
zione, l’autorità inferiore rileva che la terapia ansiolitica prescritta alla si-
gnora C._______ sarebbe stata interrotta il (…) 2015 e attualmente sa-
rebbe in attesa di un consulto psichiatrico ed eventuale introduzione di un
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trattamento farmacologico, mentre la figlia K._______, recatasi dal medico
per un malessere con febbre in data (…) 2015 non risulterebbe in tratta-
mento. A riguardo della distorsione del setto nasale del signor A._______
così come l’impianto ai denti della signora C._______, non sarebbero di
vitale necessità. Per quanto attiene alla sindrome ansiosa depressiva, così
come dei problemi cardiaci – i quali tuttavia non sarebbero stati provati da
alcun certificato medico – non sarebbero gravi a tal punto che una conclu-
sione fatale si appaia come essere un’eventualità molto vicina. Per di più,
sulla base dell’art. 30 della direttiva qualificazione, l’accesso al sistema sa-
nitario dovrebbe essere garantito alle stesse condizioni dei cittadini dello
Stato membro. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dei ri-
chiedenti verso la Grecia sarebbe ragionevolmente esigibile.
Infine, l’esecuzione sarebbe pure possibile.
I.
In data 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
7 giugno 2016) i richiedenti sono insorti contro la summenzionata deci-
sione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) ed hanno chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova
decisione. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo con protestate spese e ripetibili.
I ricorrenti hanno rilevato che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM,
avrebbero un interesse degno di protezione affinché la Svizzera accolga la
loro domanda di protezione. Le condizioni di accoglienza dei rifugiati e dei
richiedenti in Grecia sarebbero notorie. I diritti principali di richiedenti e ri-
fugiati non sarebbero rispettati e anche l’Alto Commissariato delle Nazioni
unite per i rifugiati (ACNUR o UNHCR) raccomanderebbe di non rinviare
profughi verso la Grecia. In tale Paese sarebbero sottoposti a trattamenti
inumani e degradanti vietati dall’art. 3 CEDU e la CorteEDU si sarebbe
pronunciata condannando la Grecia proprio per la violazione di questa di-
sposizione. In Svizzera inoltre, vivrebbero fratelli e sorelle dei ricorrenti e
sarebbe loro desiderio poter restare con loro. Inoltre, come risulterebbe dal
certificato medico allegato, il figlio del fratello della signora C._______ sof-
frirebbe da una patologia molto severa e sarebbero benvenute tutte le ri-
sorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale compito. Al ricorso hanno poi
allegato dei documenti dai quali risulterebbe che P._______, figlio di
C._______ sarebbe stati ucciso in Grecia, ciò che dimostrerebbe l’assenza
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di sicurezza in tale Paese. Inoltre, la sorella di C._______, Q._______ in-
cinta, sarebbe deceduta annegando nelle acque greche insieme al marito.
Di conseguenza, la decisione della SEM andrebbe annullata e gli atti resti-
tuiti per una nuova decisione. Infine, essendo totalmente assistiti dal Can-
tone R._______, hanno chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria.
J.
L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 8 giu-
gno 2016.
K.
Il certificato medico del (…) 2016 del Dr. S._______ inerente la signora
C._______, inoltrato dalla SEM al Tribunale, con il quale viene indicato che
la signora è stata visitata presso il Servizio psico-sociale di N._______ ed
sono stati proposti alla signora dei prossimi incontri presso il Servizio.
L.
Lo scritto del 12 giugno 2016 con allegate le dichiarazioni delle scuole me-
die di T._______ riguardante G._______ e delle scuole comunali di
N._______ riguardante I._______, secondo le quali i bambini si sarebbero
ben integrati nella realtà scolastica.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e relativi riferimenti).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti
(cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Si presuppone inoltre,
che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti
delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontana-
mento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inu-
tile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Gre-
cia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto
del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
4.2 Nella fattispecie, in Grecia, i ricorrenti sono stati riconosciuti quali rifu-
giati e beneficiano di un permesso di soggiorno valido fino al 2018 (cfr.
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atto A24/1). Inoltre la Grecia, in data 10 novembre 2015, ha dichiarato di
riaccettare i medesimi sul proprio territorio (cfr. ibidem).
Inoltre, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da
parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale quest’ultimo consi-
dera che vi sia un effettivo rispetto del principio di non respingimento ai
sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura
sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), di conseguenza il loro ritorno in Gre-
cia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della
Svizzera.
4.3 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione ge-
nerale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri
motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l’esistenza di rischi perso-
nali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi
dell’art. 3 CEDU.
4.3.1 Come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impu-
gnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità
all’art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale
(P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha
trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno
nazionale.
Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli
insorgenti – ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato – costituiscono la
non discriminazione nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assi-
stenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio e agli stru-
menti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazio-
nale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei con-
fronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto
dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti pro-
tezione internazionale [direttiva accoglienza]).
La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui
la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello
Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di
maltrattamento proibita dall’art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può
essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti
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Pagina 10
di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire
ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un deter-
minato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono,
in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno
Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell’assistenza sanita-
ria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espul-
sione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti con-
tro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del
ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione
dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una viola-
zione dell’articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno
Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del
26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irri-
cevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del
27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hus-
sein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-
73).
Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che
i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un
rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle
situazioni dei richiedenti l’asilo (cfr. HCR, UNHCR Observations on the cur-
rent asylum system in Greece, dicembre 2014, cid/54cb3af34.html > consultato il 10.06.2016; nota d’informazione
dell’HCR del 30 gennaio 2015 sul suo nuovo rapporto che mette in guardia
contro il rinvio in Grecia di richiedenti l’asilo, 54cb698d9.html >, consultato il 10.06.2016). Tuttavia, non risulta da fonti
affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discrimina-
zione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari dello statuto
conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell’ac-
cesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria,
all’istruzione e all’alloggio, dove il 36% della popolazione di questo paese,
nel 2014, era minacciata di povertà o esclusione sociale, ossia la terza
proporzione più alta nell’Unione Europea (UE). Sicuramente questo Stato,
il quale ha registrato il più importante aumento del tasso di rischio di po-
vertà o di esclusione sociale nell’UE, essendo passato dal 28,1% al 36%
nel 2014 (cfr. Comunicato stampa d’Eurostat, 181/2015, 16 ottobre 2015,
1 persona su 4 nell’EU è toccata dal rischio di povertà o esclusione sociale
nel 2014, 316102015%20CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 >,
consultato il 10.06.2015). Quanto al tasso di disoccupazione più elevato
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nell’UE – e compreso il tasso inerente ai giovani – è stato registrato in di-
cembre 2015 in Grecia (24%, rispettivamente 48,9% per i giovani) (cfr. Co-
municato stampa dell’Eurostat, 63/2016, 4 aprile 2016, Il tasso di disoccu-
pazione al 10,3% nella zona euro, al 8,9% nell’UE28, /eurostat/documents/2995521/7225086/3-04042016-BP-FR.pdf/
409e3519-c576-46fc-88d2-657a23ef61ae >, consultato il 10.06.2016).
Ritenuto tutto ciò, malgrado la difficile situazione economica prevalente in
Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni
di assistenza fornite alle persone nel bisogno – di nazionalità straniera al
beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca – gli elementi
presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente
convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costitui-
rebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU.
4.3.2 Invero, va rilevato che i richiedenti non hanno neppure atteso l’esito
della loro procedura d’asilo in Grecia, bensì sono partiti un mese e mezzo
dopo il loro arrivo e non hanno dunque lasciato alle autorità greche la pos-
sibilità di offrire loro sostegno. Inoltre, le difficoltà fatte valere dagli stessi
sono inerenti alla procedura d’asilo e non alla situazione di rifugiati con un
permesso di soggiorno. Per di più, come rettamente rilevato dall’autorità
inferiore nella decisione impugnata, vi sono delle strutture caritative che
hanno messo loro a disposizione un alloggio e del cibo (cfr. verbale 1,
pag. 9; verbale 2, pag. 9).
La documentazione prodotta in sede ricorsuale, inerente il figlio ucciso e la
sorella annegata in Grecia, sono atti a dimostrare la mancanza di sicurezza
in Grecia. Invero, pur non minimizzando assolutamente questi tragici e
traumatici avvenimenti, essi non sono permettono comunque al Tribunale
di ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Invero, non è dato sapere in
che circostanze sia avvenuta la morte la morte del figlio, né se lo Stato
greco sia stato implicato.
Per quanto attiene ai problemi medici, allo shock subito in Grecia dalla si-
gnora C._______ per il quale nessuno si sarebbe presa cura, il Tribunale
rileva in primo luogo, che l’interessata, nel corso dell’audizione sulle gene-
ralità non ha fatto menzione di avere avuto questi problemi di salute, limi-
tandosi ad asserire di stare bene di salute, di avere unicamente bisogno di
un impianto ai denti poiché soffrirebbe di mal di denti (cfr. verbale 1, pag. 9)
e ciò malgrado si fosse già recata dal medico per dei disturbi ansiogeni per
ben due volte in data (…) e (…). Dal certificato medico del (…) 2016 del
Dr. S._______ risulta inoltre unicamente che la signora C._______ è stata
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visitata presso il Servizio psico-sociale di N._______ e che ulteriori incontri
sono previsti, tuttavia non viene indicato di che problema soffre l’interes-
sata, né se sia in trattamento farmacologico. Per di più, dal certificato me-
dico datato (…) 2016 allegato alla presa di posizione del figlio M._______,
risulta che l’interessata è stata ricoverata diverse volte presso una struttura
psichiatrica in Grecia. Infine, la Grecia, ai sensi dell’art. 30 direttiva qualifi-
cazione, è tenuta a fornire ai beneficiari di protezione internazionale ade-
guata assistenza sanitaria, incluso, se necessario, il trattamento di disturbi
psichici. Di conseguenza, lo stato di salute dell’interessata non appare co-
stituire una violazione dell’art. 3 CEDU.
Di conseguenza, le condizioni di vita invocati dai ricorrenti nel ricorso e
nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, non solo si
limitano a delle semplici affermazioni non corroborate da alcun elemento
concreto, ma contraddicono quanto rilevato in sede d’audizione che hanno
ottenuto un alloggio e quanto rilevato dal certificato medico ovvero che è
stata presa in carico in una struttura psichiatrica.
4.3.3 Gli interessati, in conclusione, non hanno dimostrato che in caso di
rinvio in Grecia – Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già
soggiornato – le loro prospettive future, considerate dal punto di vista ma-
teriale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e im-
minente di privazioni di gravità tale da rientrare nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 CEDU.
4.4 Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera è atto a fondare un
interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 di-
cembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vec-
chio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve
avvenire anche qualora in Svizzera vivano parenti prossimi dei richiedenti.
4.5 Di conseguenza, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale,
non avendo né contestato di essere al beneficio dello statuto di rifugiati né
fatto valere di rischiare di essere rinviati in Siria – e quindi aver messo in
dubbio la sicurezza dello Stato terzo – in caso di ritorno in Grecia, i ricor-
renti non hanno alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una
protezione da parte della Svizzera.
Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono
soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata
nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di
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modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
5.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
6.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge
sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile
(cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di
non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
6.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
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a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribu-
nale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel
merito della domanda d’asilo dei richiedenti (cfr. consid. 4), questi ultimi
non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
LAsi). Pertanto, l’allontanamento verso la Grecia è sotto tale aspetto paci-
fico.
6.1.1 Nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, così
come nel ricorso, gli interessati invocano il rispetto della vita privata previ-
sto dall’art. 8 CEDU data la presenza in Svizzera di vari parenti.
Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il
diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita
famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui fa-
miglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò
viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il di-
ritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto
deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una per-
sona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di pre-
senza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rin-
vii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di pre-
senza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazio-
nalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un per-
messo di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata).
L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie",
ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che
coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inol-
tre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti
familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno
alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché
tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni
modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità
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della famiglia presuppone – oltre ad una relazione stretta, effettiva ed in-
tatta – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona
stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o men-
tale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza
permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giu-
gno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1;
129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e
8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3).
Nella fattispecie, gli insorgenti hanno allegato che diversi fratelli della si-
gnora e del signore A._______ sono presenti in Svizzera, inoltre il figlio del
fratello della signora C._______ soffre di una patologia molto severa e che
sono benvenute tutte le risorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale
compito. Orbene, va rilevato che i parenti presenti in Svizzera non rientrano
nella nozione di famiglia nucleare, pertanto, soltanto un rapporto di dipen-
denza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una
violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, né dalle allega-
zioni degli interessati né dal certificato medico del (…) 2016 risulta di quale
patologia soffra il figlio del fratello. Per di più non risulta neppure un rap-
porto di dipendenza particolare, invero dagli atti all’incarto non emerge che
l’aiuto degli insorgenti sia indispensabile.
I ricorrenti non si trovano dunque manifestamente in un rapporto di dipen-
denza particolare nei confronti dei parenti presenti in Svizzera ai sensi della
giurisprudenza precitata relativa all’art. 8 CEDU.
6.1.2 Pertanto l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia è ammissibile ai
sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite-
nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi-
bile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
6.2.1 Invero, per ciò che concerne i figli minorenni e la loro integrazione
nella realtà scolastica (cfr. dichiarazioni delle scuole medie di T._______ e
delle scuole comunali di N._______), l’art. 3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento. Nel caso di specie, non sussi-
stono elementi per concludere che l’allontanamento in Grecia equivarrebbe
ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equi-
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librio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi rife-
rimenti). Infatti, essi risiedono in Svizzera da appena un anno e pur tenendo
conto delle difficoltà a cui potrebbero dover far fronte nei primi mesi del loro
allontanamento in Grecia, il Tribunale ritiene che l’esperienza scolastica
vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite nel
nostro Paese, potrà essere un vantaggio in vista del loro inserimento nel
tessuto scolastico e professionale in tale Paese.
6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
7.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
8.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu-
dere allo stato d’indigenza senza ulteriori accertamenti, v’è luogo di acco-
gliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
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con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: