B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3545/2016
Sen t en z a d e l 9 g i ugno 20 16
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…)
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM dell'11 maggio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera
l'8 marzo 2016,
l’audizione sulle generalità del 18 marzo 2016 (di seguito: verbale) nella
quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un’eventuale eva-
sione della domanda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferi-
mento in Francia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell'11 maggio 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento dell'interessato verso la Francia,
il ricorso del 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso
all’annullamento della decisione impugnata, alla trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per nuova decisione ed alla concessione dell’effetto so-
spensivo, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
8 giugno 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
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che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata
respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem-
bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
(art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interes-
sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi,
sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego-
lamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l’interessato ha depositato domanda d’asilo in Francia in data
20 maggio 2011,
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che la SEM, il 4 maggio 2016, ha presentato alle autorità francesi compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richie-
sta di ripresa in carico fondata sull'art. art. 18 par. 1 lett. d Regolamento
Dublino III (cfr. atto A11/5),
che il 10 maggio 2016, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione della stessa
disposizione (cfr. atto A14/1),
che l'insorgente non ha contestato di aver depositato una domanda di asilo
in Francia ed ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla competenza
della Francia; che se la Francia gli rilasciasse un permesso di soggiorno vi
tornerebbe volentieri (cfr. verbale pagg. 5 e 8),
che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data,
che il ricorrente indica tuttavia che la Svizzera avrebbe dovuto analizzare
la sua domanda d’asilo poiché avrebbe avviato una procedura matrimo-
niale con la sua compagna la quale sarebbe al beneficio dell’asilo in Sviz-
zera e dunque di un permesso di soggiorno,
che pertanto, va analizzato se l'art. 9 Regolamento Dublino III trova appli-
cazione nella fattispecie,
che ai sensi dell'art. 9 Regolamento Dublino III – disposizione direttamente
applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015 [pre-
vista per la pubblicazione] consid. 5.4) – se un familiare del richiedente, a
prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine,
è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione in-
ternazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per
l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati
abbiano espresso tale desiderio per iscritto,
che giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III per "familiari" si intende,
tra gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di
matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi
dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto
a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
che secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sono equiparati ai
coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile
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a quella coniugale; che nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di
familiari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III,
che nella fattispecie, al momento dell’inoltro della domanda d’asilo in Fran-
cia il 20 maggio 2011 la sua relazione con la compagna non era ancora
iniziata; che la stessa è invero iniziata unicamente nel 2013 (cfr. verbale,
pag. 5),
che pertanto l'art. 9 Regolamento Dublino III (in combinato disposto con
l’art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III) non trova applicazione nella fatti-
specie e di conseguenza è confermata la competenza della Francia,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che l’insorgente con le sue allegazioni vorrebbe poi fare intendere una vio-
lazione dell'unità della famiglia e ritiene di avere il diritto di vivere con la
futura moglie; che con ciò fa implicito riferimento alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a
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cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la
clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi
umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an-
che qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe com-
petente per il trattamento della domanda,
che preliminarmente, nulla permette di concludere che la domanda sia
stata trattata in modo lacunoso o che lo Stato di destinazione non abbia
rispettato il principio del divieto di respingimento,
che in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Francia non lo
espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minac-
ciate,
che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro
(«one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno-
meno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es-
sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia,
che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che in secondo luogo, per quanto attiene all'unità della famiglia, per i con-
cubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta
l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" pren-
dendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della
stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife
Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con
rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1),
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che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra
due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una com-
ponente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure desi-
gnata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 con-
sid. 3.3.2),
che per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo
straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed
effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve
avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF
2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi rife-
rimenti),
che in casu è pacifico che la compagna ha un diritto di presenza duraturo
in Svizzera essendo stata posta al beneficio dell’asilo, tuttavia la relazione
tra i due non può essere definita come duratura ed effettiva,
che invero, pur essendosi già conosciuti nel loro Paese d’origine, la loro
relazione è iniziata unicamente nel novembre 2013 (cfr. verbale, pag. 5;
atto A9/2 pag. 1) ed è stata, fino all’arrivo dell’insorgente in Svizzera, sol-
tanto una relazione telefonica; che gli interessati non hanno mai coabitato
(cfr. ibidem), non hanno figli comuni e non è stato celebrato alcun rito reli-
gioso di matrimonio (cfr. atto A9/2 pag. 2),
che neppure l’apertura della procedura preparatoria al matrimonio – alle-
gazione peraltro nemmeno supportata da alcun elemento probatorio – co-
stituisce un indizio sufficiente per definire la loro relazione come effettiva e
duratura,
che invero, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione
libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in
Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi
concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in
questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e
stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8
CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1
con giurisprudenza ivi citata),
che prima della modifica del CC del 26 giugno 1998, per valutare la
presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed
imminente il Tribunale federale prendeva in considerazione, per esempio,
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la pubblicazione del matrimonio nell'albo pubblico (cfr. sentenza del TF
2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii),
che nonostante le dichiarazioni di apertura di una procedura matrimoniale,
a tuttora senza elementi probatori a sostegno di tali allegazioni, il
matrimonio non appare imminente; che in ogni caso, non sembra neppure
che sia fortemente voluto; che il ricorrente non ne ha fatta menzione né nel
corso dell’audizione sulle generalità (cfr. verbale) né nel corso del diritto di
essere sentito in merito alla ripartizione cantonale del 1° aprile 2016 (cfr.
atto A9/2); che altresì, dallo scrivente Tribunale non è conosciuta una data
di celebrazione del matrimonio,
che ad ogni buon conto, la questione di sapere se l’eventuale apertura di
tale procedura è un indizio di un matrimonio seriamente voluto e imminente
può essere lasciata aperta nella presente procedura, in quanto il ricorrente
non ha provato un legame con la compagna paragonabile ad un'unione
coniugale,
che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8
CEDU nemmeno sotto questo profilo,
che il Tribunale osserva poi che un possibile matrimonio non costituisce un
impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di prepa-
razione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in
Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC;
RS 211.112.2]; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015
pag. 9),
che in limine, circa l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio,
a tuttora apparentemente pendente, sarà cura dell'autorità cantonale di po-
lizia degli stranieri competente – qualora adita – di esaminare un'eventuale
diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea per il ricor-
rente in Svizzera nonostante la presente sentenza che conferma la deci-
sione di allontanamento (cfr. nel senso DTF 139 I 37 consid. 3.5.2, 138 I
41 e 137 I 351),
che si rammenta al ricorrente che la procedura d'asilo non ha come fine
quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e
non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto
degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare,
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che in conclusione, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che
la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribu-
nale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'au-
torità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la
SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo
criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sosti-
tuire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Francia è competente per l’esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità
competenti d'evitare di separare membri della famiglia del richiedente
l'asilo,
che in caso di respingimento di una domanda d'asilo, la SEM o il Tribunale
esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del
richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al
rispetto della vita privata e famigliare,
che nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM
o il Tribunale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento,
rispettivamente annullarla (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.),
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che l'esame è peraltro compiuto qualora l'autorità cantonale competente
secondo la legislazione sugli stranieri ne venga richiesta con una domanda
tendente al rilascio di un permesso di dimora,
che in altre parole, l'autorità chiamata a giudicare un ricorso contro una
decisione di allontanamento giusta l'art. 44 LAsi annulla tale decisione se,
cumulativamente, l'autorità ritiene a titolo pregiudiziale che il ricorrente
abbia un potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato
sull'art. 8 CEDU; il ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale competente
una richiesta al rilascio di tale permesso; la domanda è tuttavia pendente
(cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2),
che in casu, come ritenuto sopra, il ricorrente non dispone di alcun diritto
potenziale al rilascio di un permesso derivante dall'art. 8 CEDU,
che l'eventuale apertura della procedura preparatoria del matrimonio non
può venire in soccorso al ricorrente, posto che alcun elemento agli atti porta
a concludere che l'autorità cantonale competente secondo la legislazione
sugli stranieri sia stata sollecitata con una domanda tendente al permesso
di dimora,
che da quanto precede, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle
quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che quindi è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha pronunciato l’allonta-
namento,
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2 e relativi riferimenti),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
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che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: