Corte IV
D-3548/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Walter Lang;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 settembre 2004 / N [...],
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3548/2006
Fatti:
A.
L'interessato, d'etnia curda, è nato a B._______ nel distretto di
C._______, nella provincia di D._______, in Turchia, ove avrebbe ri-
sieduto dalla nascita fino al 1997. In seguito avrebbe soggiornato a
E._______, nella provincia di F._______ fino al 20 oppure 22 genna-
io 2003. Sarebbe poi espatriato in data 23 gennaio 2003 raggiungendo
la Svizzera in data 4 marzo 2003 ove ha presentato domanda d'asilo il
medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 15 marzo 2003, pagg. 1,
6 e 7 come pure del 4 aprile 2003, pagg. 3-4).
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori pres -
sioni da parte delle autorità turche per il fatto di essere stato membro
del partito Halk n Demokrasi Partisi (ı HADEP) nel quale faceva parte
dell'ala dei giovani. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni
per il che sarebbe stato arrestato varie volte per alcuni giorni.
A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto una
tessera membro del partito HADEP, una tessera controllare alle elezio-
ni ed una richiesta d'adesione al partito HADEP del 3 settembre 1999.
B.
Con decisione del 29 settembre 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la suc-
citata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontana-
mento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamen-
to medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 28 ottobre 2004, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi alla
già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
decisione dell'UFR. Ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammis-
sione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo
anticipo.
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A sostegno del gravame ha allegato una copia e la relativa traduzione
in lingua italiana di una decisione del Tribunale di sicurezza dello Stato
di Izmir del 19 novembre 2002.
D.
Con risposta del 14 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
E.
La CRA, con ordinanza del 18 gennaio 2005, ha comunicato al ricor-
rente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della pro-
cedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particola-
ri, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'insor-
gente a presentare una replica entro il 2 febbraio 2005.
F.
Con scritto del 31 gennaio 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di repli -
ca.
G.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale è
subentrato alla CRA.
H.
Con scritto del 30 dicembre 2008, il nuovo rappresentante del ricorren-
te ha inoltrato la procura.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal
1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti
al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbi-
trato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge
secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e
art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 lu-
glio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed.,
Berna 2002, n. 2.2.6.5).
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4.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
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5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inverosimili e
non determinanti per la concessione dell'asilo. In particolare, il richie-
dente sarebbe stato incoerente circa la frequenza e le date in cui
avrebbe subito i fermi. Inoltre, avrebbe affermato solo in occasione
dell'audizione complementare che sarebbe stato rapito. Peraltro, nella
prima audizione non ha menzionato di essere stato fermato per aver
appeso dei manifesti. In merito al timore dell'interessato di dover
subire persecuzioni a causa della sua appartenenza al partito
dell'HADEP l'autorità inferiore ha concluso che, qualora le dichiarazio-
ni dello stesso riguardo alla sua adesione risultassero avverate, la sola
qualità di simpatizzante o di membro non costituirebbe di per sé un in -
dizio concreto per stabilire l'esistenza di un timore, obbiettivamente
fondato, di persecuzioni. Difatti, le misure di persecuzione sarebbero
indirizzate particolarmente contro i membri dell'HADEP che si sareb-
bero distinti per le responsabilità e le attività speciali o che esercite -
rebbero funzioni dirigenti all'interno del partito o si porterebbero candi-
dati alle elezioni. In tale ambito ha rilevato che il richiedente non
avrebbe svolto una funzione importante e di responsabilità all'interno
del partito. Egli avrebbe soltanto partecipato a delle attività culturali e
di propaganda senza svolgere un ruolo di responsabile. Anche dai do-
cumenti presentati a sostegno della sua domanda d'asilo non si po-
trebbe concludere che l'interessato abbia svolto una funzione di re-
sponsabilità e di rilievo all'interno del partito per essere esposto a del-
le persecuzioni da parte delle autorità turche. Pertanto, il timore invo-
cato dal richiedente legato alle sue attività politiche non sarebbe quin-
di determinante per la concessione dell'asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che il suo racconto sarebbe consistente, coerente, ben
strutturato e corroborato da diversi documenti che avrebbe depositato.
Inoltre, avrebbe risposto alle domande postegli in modo circostanziato.
Il fatto che si sia confuso circa il numero esatto degli arresti sarebbe
dovuto dalla grande pressione che avrebbe sentito durante le audizio-
ni, in quanto avrebbe avuto l'impressione che il funzionario volesse
piuttosto trarlo in inganno invece di aiutarlo a descrivere l'accaduto in
modo chiaro e preciso. Peraltro, ha contestato l'apprezzamento
dell'UFM in merito al suo timore di persecuzioni future allegando che il
fatto che appartenga ad un gruppo sociale determinato il quale sareb-
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be perseguitato in Turchia, che sia stato più volte fermato, interrogato
e maltrattato, che sia stato condannato a tre anni e nove mesi di car -
cere, rappresenterebbero sicuramente degli indizi di persecuzione fu-
ture a cui potrebbe essere esposto in caso di allontanamento verso la
Turchia. Per di più, la situazione attuale nel suo Paese d'origine sareb-
be tale da comportare l'esposizione a pericoli gravi e seri per chi ap-
partiene all'etnia curda, ha partecipato alle attività del HADEP ed è ri -
cercato dalla polizia turca. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non
sarebbe esigibile il suo allontanamento verso la Turchia.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il do-
cumento depositato dal ricorrente – copia e la relativa traduzione in
lingua italiana di una sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di
Izmir del 19 novembre 2002 – per quanto riguarda l'aspetto formale, il
numero di riferimento solleverebbe dei dubbi sull'autenticità del docu-
mento. Inoltre, l'insorgente non avrebbe spiegato il motivo per cui non
abbia depositato tale documento già prima, in quanto daterebbe del
2002 e sarebbe quindi anteriore al suo espatrio. Peraltro, detto docu-
mento si riferirebbe ad un verdetto pronunciato nel 1998, mentre i mo-
tivi invocati dal ricorrente si riferirebbero a persecuzioni risalenti al
2001-2002. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione
ed ha proposto la reiezione del ricorso.
5.4 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato quanto rileva-
to dall'UFM nella sua risposta in merito alla suddetta decisione. In par -
ticolare, non comprenderebbe a quale numero di riferimento si riferi-
rebbe l'autorità inferiore ed ha allegato che il documento consegnato
sarebbe una copia fedele dell'originale. Inoltre, non gli sarebbe stato
possibile consegnarlo anteriormente. Infine, ha dichiarato che i numeri
di ruolo 98/172 o 98/247 riportati sul documento sarebbero semplice-
mente dei numeri che non farebbero riferimento all'anno 1998.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Va avantutto rilevato che, quo ai fermi subiti, il ricorrente ha dichiarato
nella prima audizione di essere stato fermato per quattro volte dalle
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autorità statali unicamente per il fatto di aver partecipato a delle mani-
festazioni, per poi, in occasione della seconda audizione, affermare di
essere pure stato arrestato mentre affiggeva manifesti (cfr. verbali
d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e del 4 aprile 2003, pagg. 8 e
11). Confrontato con tale incongruenza, egli si è limitato ad asserire di
non avere ritenuto come un fermo la circostanza legata all'affissione
dei manifesti (cfr. verbale d'audizione del 4 aprile 2003, pag. 11). Non
di meno tale allegazione è inconferente, in quanto nella prima audizio-
ne gli era stata posta esplicitamente la domanda su quante volte sa-
rebbe stato fermato e portato via dalla polizia o dai militari (cfr. verbale
d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato
in grado di collocare con una certa precisione nel tempo i vari fermi,
restando sempre sul generico. Infatti, nella prima audizione ha dichia-
rato di essere stato fermato nell'anno 2001 a G._______ e tre volte ad
H._______ nell'anno 2002. Sempre ad H._______ l'avrebbero arresta-
to dapprima in data 1° maggio 2002, poi due mesi dopo ed infine a
settembre 2002 (cfr. ibidem, pag. 5). Invece, nella seconda audizione
ha precisato di essere stato fermato nell'estate 2001 a G._______, ha
menzionato i suddetti tre arresti ad H._______ aggiungendone uno av-
venuto allorquando avrebbe appeso dei manifesti (cfr. verbale d'audi-
zione del 4 aprile 2003, pag. 11). Infine, nell'audizione complementare
si è soffermato a menzionare soltanto tre fermi, ossia quello del 2001
a G._______ e due ad H._______ – il 1° maggio 2002 ed un secondo
avvenuto il nono o decimo mese del 2002 – (cfr. verbale d'audizione
del 20 settembre 2004, pag. 10). In seguito, sempre nell'audizione
complementare, ripostogli la questione sul numero dei fermi subiti ad
H._______, egli ha affermato di essere stato arrestato quattro o cin-
que volte e di aver menzionato solo tre arresti, ma di non aver voluto
dare una risposta precisa (cfr. verbale d'audizione del 20 settem-
bre 2004, pag. 11). Ora visto il fatto che i suddetti fermi si sono tutti
svolti negli anni 2001-2002, tra cui l'ultimo a settembre oppure ottobre
2002, ossia poco prima del suo espatrio in data 23 gennaio 2003, ap-
pare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia datarli più pre-
cisamente e non possa essere coerente nel numero dei fermi subiti. In
tale ambito non soccorre il ricorrente l'affermazione ricorsuale secon-
do cui l'imprecisione circa il numero dei fermi sarebbe dovuta dalla
grande pressione che avrebbe sentito durante le audizioni e dal fatto
che avrebbe avuto l'impressione che l'uditore volesse ingannarlo inve-
ce di aiutarlo a descrivere l'accaduto in modo chiaro e preciso, in
quanto egli ha avuto la possibilità di contestare o correggere le sue af -
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fermazioni al termine di ogni singola audizione quando gli è stata tra -
dotta nella sua lingua materna prima di confermarla con la sua firma.
Per quanto riguarda il timore del ricorrente di dover subire delle perse-
cuzioni per la sua appartenenza al partito HADEP, va rilevato che egli
ricopriva una semplice funzione di membro e non aveva la qualità di
esponente (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5, del
4 aprile 2003, pag. 7 e del 20 settembre 2004, pag. 4). Infatti, il mero
fatto di essere un membro semplice del suddetto partito non costitui-
sce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a pregiudizi futuri
da parte delle autorità statali (cfr. GICRA 1993 n. 11 consid. 4c; sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale E-4651/2006 del 13 lu-
glio 2010 consid. 5.8 e contrario; D-4333/2006 del 7 luglio 2010 con-
sid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbraio 2010 con-
sid. 4.2.3 pag. 15; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3.2
pag. 19).
Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una senten-
za del Tribunale di sicurezza dello Stato di F._______ del 19 novem-
bre 2002 presentata a sostegno della domanda d'asilo del ricorrente,
va osservato che tale documento si riferisce ad una precedente sen-
tenza numero 98/247 emessa dallo stesso Tribunale, mentre i motivi
d'asilo presentati dall'insorgente si riferiscono agli anni 2001-2002.
Inoltre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di esser stato og-
getto di un procedimento penale in patria e di essere stato condannato
a tre anni e nove mesi di carcere o di avere scontato una parte della
pena – ciò che doveva essere il caso, in quanto l'oggetto della suddet-
ta decisione era quello di ridurre la pena da scontare. Anche in seguito
egli non ha spiegato la correlazione tra tale provvedimento penale e la
sua domanda d'asilo. Infatti, nella replica egli si è semplicemente limi-
tato a dichiarare che i numeri di ruolo 98/172 e 98/247 non farebbero
riferimento all'anno 1998 (cfr. replica, pag. 1), ciò che comunque non
può essere ritenuto, in quanto il modo in cui avviene la numerazione
delle sentenze turche è un fatto noto a codesto Tribunale. Per il resto,
la legge sull'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22
dicembre 2000 anziché 21 dicembre 2000.
Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribuna-
le ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ri-
corrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità
di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
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Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).
8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi -
ni, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
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sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'e-
sposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese
non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposi -
zioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12
consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre paro-
le, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la
denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'e-
secuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissi-
bile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generaliz-
zata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta -
namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché
esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o
che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere dure-
volmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salu te,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-econo-
miche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in parti-
colare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazio-
ne, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al
pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in
ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazio-
ne nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militan-
te a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24
Pagina 11
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consid. 10.1 pag. 215; Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).
Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guer -
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giova-
ne, ha una certa formazione scolastica ed ha compiuto un'esperienza
professionale quale commerciante di frutta ed ortaggi. Inoltre, dispone
di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, quattro
sorelle a E._______ ed un fratello a I._______ (cfr. verbali d'audizione
del 5 marzo 2003, pag. 2 e del 4 aprile 2003, pagg. 4-5).
Inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salu-
te che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emer-
ga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera
per motivi medici.
Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinseri -
mento sociale nel suo Paese d'origine.
Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asi -
lo più di sette anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si
trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis
della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati
art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale
esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art.
14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di
dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque
anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato
noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo
grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale
permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di spe-
cie.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
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8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
10.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la do-
manda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ri-
corrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale,
entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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