Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3564/2008
Sentenza dell'11 aprile 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______ e i suoi figli
C._______,
D._______ e
E._______, Eritrea,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, d'etnia tigrina, è nata ad F._______ ove avrebbe risieduto
dalla nascita fino al 27 giugno 2006. Sarebbe poi stata incarcerata fino in
data 26 luglio 2006, quando sarebbe poi riuscita a fuggire. Passando per
G._______ e H._______ sarebbe espatriata il 26 o il 28 luglio 2007.
Avrebbe quindi trascorso tre mesi in Sudan ed un mese in Libia per poi
giungere in Svizzera in data 5 gennaio 2007 dove lo stesso giorno ha
presentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2007
[di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg. e del 28 febbraio 2007 [di
seguito: verbale 2], pagg. 3, 5 e 9).
Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa e di dover
subire ulteriori abusi sessuali da parte delle autorità statali. Il 25 giugno
2006 sarebbe stato prelevato suo marito dal posto di lavoro ed
imprigionato. Dopo due giorni l'interessata si sarebbe recata alla prigione
di I._______ ad F._______ ed avrebbe chiesto delle informazioni riguardo
suo marito. La richiedente sarebbe quindi stata imprigionata e detenuta
fino al 25 luglio 2006. Durante il fermo sarebbe stata violentata. Non
sentendosi bene, sarebbe stata portata in macchina all'ospedale
municipale per una visita dove avrebbe scoperto di essere incinta.
L'indomani mattina l'interessata sarebbe scappata dall'ospedale.
B.
Nell'ambito dell'audizione cantonale l'interessata è, come risulta dagli atti
(cfr. act. A 13/18), stata udita in presenza di un agente di polizia di sesso
maschile.
C.
Il 23 marzo 2007 l'interessata ha dato alla luce una bambina.
D.
Con decisione del 25 aprile 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle richiedenti
dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendo loro l'ammissione
provvisoria.
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E.
In data 29 maggio 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno
2008), le interessate hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione
dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il
riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo
e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
esame congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Hanno infine
protestato spese e ripetibili.
F.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alle
ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al
ricorso entro il 10 ottobre 2008.
G.
Con decisione del 13 ottobre 2008, l'UFM ha riesaminato parzialmente la
succitata decisione annullando il punto 1 del dispositivo e riconoscendo
all'insorgente la qualità di rifugiato come pure alla figlia in virtù dell'unità
della famiglia, senza concedere l'asilo giusta l'art. 53 della legge sull’asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
H.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2008, ha invitato le
ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia
d'asilo entro il 10 novembre 2008.
I.
Con scritto del 10 novembre 2008, le insorgenti hanno comunicato di
voler mantenere il ricorso in materia d'asilo ed hanno contestato
l'applicazione dell'art. 53 LAsi.
J.
Con decisione incidentale del 9 febbraio 2010, il Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore a prendere posizione entro il 19 febbraio 2010 circa il
suddetto scritto.
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K.
Con decisione del 17 febbraio 2010, l'UFM ha concesso l'entrata in
Svizzera ai figli di A._______, C._______ e D._______.
L.
Con presa di posizione del 22 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha
confermato l'esclusione dall'asilo delle ricorrenti ed ha affermato di fatto
aver erroneamente fatto riferimento all'art. 53 LAsi anziché all'art. 54
LAsi, in quanto vi sarebbero dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga.
M.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2010, ha nuovamente invitato le
ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia
d'asilo entro il 22 marzo 2010.
N.
Con scritto del 22 marzo 2010, le insorgenti hanno nuovamente
comunicato di voler mantenere il ricorso in materia d'asilo.
O.
Con decisione del 14 dicembre 2010, l'UFM ha esteso lo statuto di
rifugiato ai figli di A._______, C._______ e D._______, ai sensi dell'art.
51 cpv. 1 LAsi.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie, non sufficientemente
motivate ed inverosimili per la concessione dell'asilo. In particolare,
A._______ si sarebbe contraddetta circa il numero degli stupri subiti.
Inoltre, nella seconda audizione avrebbe dichiarato di aver visto la
guardia che l'avrebbe fatta entrare ad aspettare all'interno fino all'arrivo
del responsabile, mentre nella terza audizione avrebbe asserito di aver
aspettato all'esterno fino a quando sarebbe giunto il responsabile.
Avrebbe poi indicato nella seconda audizione di aver lasciato i suoi tre
figli alla madre per poi allegare di aver portato i due più piccoli da sua
madre mentre il grande sarebbe andato a scuola. Peraltro, sarebbe
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anomalo il modo di agire di A._______ avendo ella atteso fino alla sera
dell'indomani per chiedere al migliore amico del marito delle informazioni
sulla scomparsa del coniuge nonostante egli abbia avuto l'abitudine di
tornare a casa dopo il lavoro. Per di più, nella terza audizione avrebbe
dichiarato che la persona venuta a violentarla sarebbe stata armata, fatto
che non avrebbe mai menzionato nelle audizioni precedenti. Non sarebbe
nemmeno riuscita ad indicare dove il suo aggressore avesse posato
l'arma mentre la stuprava e dopo averla minacciata. Inoltre, non sarebbe
stata in grado di determinarsi circa la durata della prima aggressione.
Infine, sarebbero lacunari e vaghe le informazioni fornite circa il luogo del
fermo ed al suo aggressore. Pertanto, non soddisfacendo le dichiarazioni
dei richiedenti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, le
loro domande di asilo vanno respinte.
4.2. Nel gravame, la ricorrente ha segnalato che la seconda audizione
sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto,
indicando una violazione dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre,
ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che ciò che l'UFM
riterrebbe inverosimile, in relazione allo stupro, sarebbe perfettamente
compatibile con le reazioni psicologiche messe in atto dalle vittime di una
tale aggressione. L'argomento, secondo cui le dichiarazioni di A._______
sarebbero contrarie alla logica dell'agire e dunque inverosimili, andrebbe
relativizzato ed inserito nel contesto culturale da cui proverrebbe la
ricorrente. La maggiore sottomissione al volere del marito rispetto a
quanto capita in occidente, il clima di diffidenza a cui la stessa insorgente
avrebbe fatto riferimento all'interno dell'esercito, avrebbero fatto sì che
ella lasciasse passare almeno un giorno prima di chiedere informazioni a
proposito del marito. Sarebbe quindi da ritenere quale compatibile con la
logica dell'agire o con l'esperienza generale di vita l'atteggiamento della
ricorrente.
5.
5.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni
complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere
conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione
dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura
sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo
sesso. Secondo la prassi tuttora valida della già Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è da qualificarsi di
natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza
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sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità
sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 segg.). L'art. 6
OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini,
concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di
protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti
l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e
senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti.
Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad
esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad
esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di
persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6
OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale D-1394/2008 del 14 dicembre 2010 consid. 4.1,
E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.1, D-7493/2009 del 12
febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del 27 gennaio 2010
consid. 9.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 seg.).
5.2. Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorrente
ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 5
seg.). Vi è pertanto da concludere, in ragione delle dichiarazioni rese
dall'insorgente durante l'audizione sommaria, che sussistevano sufficienti
indizi concreti che sarebbero dovuti essere intesi quali indizi concreti di
persecuzione di natura sessuale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6
OAsi 1 come pure adottare le dovute misure. Si rilevi che a tale
conclusione sembra d'altronde essere giunta la polizia cantonale durante
l'audizione cantonale in occasione della quale ha istruito la ricorrente
dichiarando che "Per quanto riguarda le violenze sessuali subite, se
l'UFM lo riterrà opportuno verrà sentita in altra sede alla sola presenza di
donne" (cfr. verbale 2, pag. 6). In seguito l'UFM ha svolto una terza
audizione in data 27 marzo 2008 in presenza di sole donne. Nonostante
ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'insorgente in
occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle contraddizioni e a
motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione dell'UFM del 25
aprile 2008, pagg. 2 seg.).
Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era
obbligatoriamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad
applicare l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come
avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in
presenza di una rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in
merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-1394/2008 del 14
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dicembre 2010 consid. 4.2, E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid.
3.2, E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2
consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non
è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'uditore ha spiegato
all'insorgente di dover osservare l'obbligo di collaborare e quindi di
raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 2). In tal
modo la ricorrente è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle
molestie sessuali (cfr. ibidem, pagg. 5 seg.). Ora l'UFM ha effettuato una
terza audizione in presenza di sole donne, ma utilizzando quanto
espresso dalla ricorrente nella seconda audizione per motivare la sua
decisione del 25 aprile 2008, non è stato in grado di svolgere un
accertamento dei fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di
sanare la lacuna procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6
OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi
diritti e le ha impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né
pudore sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo
diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.
6.
I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto
riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della decisione
di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi
e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria
entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il
giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati
accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il
caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere sentito essendo di natura
formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia
o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr.
GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Secondo la vigente prassi ripresa anche
da codesto Tribunale (cfr. GICRA 2003 n. 2), audizioni di richiedenti l'asilo
che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un
team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma,
all'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta
al Tribunale procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un
team di sole donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di
ricorso.
7.
Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 25 aprile
2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore
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affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS
101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione
rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. Visto
l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le altre
censure ricorsuali.
8.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA).
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). In assenza di una nota particolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in
base agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare alla ricorrente CHF 600.–.
L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: