B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3566/2018
Sen t en z a d e l 2 8 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Sri Lanka,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 7 giugno 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 28 dicem-
bre 2016,
il verbale di audizione del 4 gennaio 2017 con contestuale diritto di essere
sentito in merito all’eventuale responsabilità dell’Italia per la trattazione
della sua domanda d’asilo (cfr. atto A6),
la decisione della SEM del 7 giugno 2018 (cfr. avviso di ricevimento; data
di notificazione: 12 giugno 2018), mediante la quale detta Segreteria di
Stato della migrazione (di seguito SEM) non è entrata nel merito della do-
manda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento dell’interessata verso l’Italia,
il ricorso del 19 giugno 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 27 ottobre 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) per mezzo del quale la ricorrente ha postulato l’an-
nullamento della decisione impugnata, la ritrasmissione degli atti all’auto-
rità di prime cure, segnatamente per l’acquisizione di garanzie concrete
dall’Italia; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, la sospen-
sione cautelare dell’esecuzione dell’allontanamento e la restituzione
dell’effetto sospensivo nonché la dispensa dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali,
le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 giugno 2018,
la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
21 giugno 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento
Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
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III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nel caso di specie, un raffronto con la banca dati dattiloscopica ha per-
messo di determinare che alla ricorrente sia stato rilasciato un visto dalle
autorità italiane con validità dall’8 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 (cfr.
atto A5),
che il 9 gennaio 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico della ricorrente fondata sull’art. 12 par. 4 Regola-
mento Dublino III (cfr. atto A9),
che l’Italia, dopo aver inizialmente respinto la richiesta, l’ha finalmente ac-
cettata, il 9 maggio 2018, a seguito di una richiesta di riconsiderazione della
SEM (cfr. atto A20),
che nel proprio gravame l’interessata censura la mancata applicazione, da
parte della Svizzera, dell’art. 16 di suddetto Regolamento,
che giusta tale norma, laddove a motivo di una gravidanza, maternità re-
cente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia
dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente
residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un ge-
nitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente
dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricon-
giungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che
i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il
genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a
carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto,
che nonostante tale disposto sia inserito nel capitolo IV del Regolamento
Dublino III, lo stesso va a sua volta considerato come un criterio di deter-
minazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tribunale
D-5090/2017 del 28 marzo 2018 e rif. citati), che in altri termini, quando
ricorrono i presupposti elencati in detto articolo, lo Stato membro che per
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le ragioni umanitarie richiamate ha l’obbligo di prendere in carico un richie-
dente asilo diventa lo Stato membro competente per l’esame della do-
manda d’asilo,
che il disposto in questione è inoltre direttamente applicabile e pertanto
invocabile dinanzi al Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-2530/2016 del
24 agosto 2016 consid. 4.2 e rif. citati),
che allorquando i legami familiari esistevano nel paese d’origine, occorre
verificare che il richiedente asilo o la persona che ha con lui legami familiari
abbia effettivamente bisogno di assistenza e che, eventualmente, la per-
sona che deve garantire l’assistenza dell’altra persona sia in grado di farlo
(cfr. sentenza D-5090/2017 del 28 marzo 2018 e rif. citati),
che i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad
elementi obiettivi quali certificati medici; ove questi elementi non sussistano
o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su
informazioni convincenti addotte dagli interessati (cfr. art. 11 par. 2 del re-
golamento (UE) n°1560/2003 della commissione del 2 settembre 2003 re-
cante modalità di applicazione del regolamento Dublino),
che quanto specificamente all’obbligo di lasciare «di regola» insieme il ri-
chiedente asilo e l’«altro» parente, esso va inteso nel senso che uno Stato
membro può derogare a tale obbligo di lasciare insieme le persone interes-
sate solamente se una deroga del genere è giustificata dall’esistenza di
una situazione eccezionale (cfr. sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea [CGUE] C-245/11 del 6 novembre 2012, n. 46),
che nel caso in disamina, sin dal suo arrivo in Svizzera, la richiedente ha
espresso il desiderio di riunirsi con i genitori, esternando anche il timore di
essere lasciata sola senza un sostegno (cfr. atto A 6, pag. 7),
che inoltre, sulla base delle sue stesse allegazioni, si può partire dal pre-
supposto che la condizione dei legami famigliari preesistenti sia in specie
adempiuta (cfr. atto A 6, pag. 6),
che tale elemento non è del resto stato messo in discussione dall’autorità
di prime cure (cfr. situazione analoga nella sentenza D-5090/2017),
che anche il presupposto della «residenza legale» dei famigliari in Svizzera
risulta in specie adempiuto, stante il fatto che i genitori dell’interessata sono
stati riconosciuti come rifugiati in Svizzera il 29 agosto 2014, rispettiva-
mente l’8 maggio 2015 (cfr. dossier N 550 479),
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che quo all’esistenza di un caso di dipendenza, occorre fare riferimento al
certificato medico del 23 maggio 2018 rilasciato dal Dr. med. Claudio Bosia
e secondo il quale la presenza della ricorrente sarebbe importante per le
cure della madre,
che il padre risulta sua volta soffrire di patologie di una certa gravità (cfr.
atto A24),
che nel contempo, la ricorrente stessa, secondo quanto si evince dalla do-
cumentazione medica prodotta in sede ricorsuale, soffrirebbe di un’impor-
tante sindrome ansioso-depressiva necessitante una presa a carico psico-
logica (cfr. risultanze processuali),
che alla luce del contenuto di tale documentazione, si può partire inoltre
dal presupposto che una separazione dai genitori possa acutizzare le pro-
blematiche esposte,
che il Tribunale dispone pertanto dei necessari elementi per concludere
quanto all’esistenza di un reciproco legame di dipendenza tra i genitori e la
ricorrente,
che in considerazione di quanto precede e ferma considerata l’inesistenza
di situazioni eccezionali giustificanti la non applicazione dell’all’art. 16 del
Regolamento Dublino III, la responsabilità della Svizzera per il trattamento
della domanda d’asilo della ricorrente risulta in specie preminente rispetto
ai criteri enunciati nel capitolo III,
che ciò detto, il Tribunale può esimersi dall’esaminare le ulteriori censure
ricorsuali,
che la decisione di non entrata nel merito emessa dall’autorità di prime cure
va dunque annullata e gli atti di causa vanno retrocessi alla SEM per
l’esame nazionale della domanda d’asilo della ricorrente,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 seg. PA),
che con la pronuncia di questa decisione, la domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è
divenuta priva di oggetto,
che la ricorrente, rappresentata in questa sede, ha ha diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento
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sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che in assenza di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili
è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.–
(disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14
cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione del 7 giugno 2018 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi
alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo della ricorrente
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: