B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3567/2019
Sen t en z a d e l 2 9 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Costa d’Avorio,
patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento; decisione della SEM del 5 luglio 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino ivoriano originario di B._______ (Gôh-Djiboua), ha
depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 4 marzo 2019 pretendendosi
minorenne (cfr. atti […]-1/2 e […]-2/2).
A sostegno dell’asserita minore età egli ha consegnato una fotografia di un
estratto del registro dello stato civile ivoriano rilasciato il 20 febbraio 2019.
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
EURODAC l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Italia
il 23 maggio 2018.
C.
Il 12 marzo 2019, il richiedente è stato sentito quale minore non accompa-
gnato nell’ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente
stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e
circa il viaggio che lo avrebbe condotto in Svizzera. Nel corso di tale audi-
zione, la SEM ha informato l’interessato della possibile competenza
dell’Italia per il trattamento della sua domanda d’asilo in base al regola-
mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e
prospettato una possibile non entrata nel merito in applicazione dell’art.
31a cpv. 1 lett. b LAsi. Questi ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere
in Svizzera a causa delle precarie condizioni di accoglienza in Italia. In tale
contesto, l’autorità inferiore ha altresì preannunciato al richiedente asilo
l’eventualità di esperire una perizia tesa a determinare la sua età (cfr. atto
[…]-13/16).
D.
Il 13 marzo 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di
medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l’età del
richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all’autorità di
prima istanza il 28 marzo 2019 e basate su di un esame clinico e su referti
radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra
e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) hanno stabilito che l’età
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minima di A._______ sarebbe di 21 anni. Tale dato è stato dedotto in par-
ticolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce
all’interessato un’età ossea minima di 26,6 anni e dall’esame odontosto-
matologico indicante un limite inferiore di 19.1 anni.
E.
Il 12 aprile 2019, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richie-
dente asilo circa le risultanze della perizia medica in parola, consegnando-
gliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al
riguardo.
F.
Il rappresentante legale dell’interessato ha inoltrato le proprie osservazioni
in merito il 16 aprile 2019 proponendo di escludere ogni rilevanza probato-
ria alla perizia.
G.
Il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fis-
sati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in
carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa
è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.
H.
Con decisione del 2 maggio 2019, notificata il 6 maggio 2019 (cfr. atto
1034816-32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo
il trasferimento dell’interessato verso l’Italia.
I.
L’11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 13
maggio 2019) il richiedente è insorto contro la suddetta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con
sentenza del 4 giugno 2019, ha annullato la suddetta decisione e ritra-
smesso gli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruttoria ed il
chiarimento delle problematiche mediche emerse in corso di procedura.
J.
A seguito della riapertura della procedura l’insorgente ha prodotto il succi-
tato estratto del registro dello stato civile di B._______ in originale integrato
da un certificato di nazionalità ivoriano all’attenzione dell’autorità inferiore.
Entrambi i documenti riportavano le date di nascita del 14 novembre 2002
ed erano privi di fotografia identificativa.
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Pagina 4
K.
Il giorno seguente, ossia il 14 giugno 2019, la SEM ha emesso una nuova
decisione per il cui tramite non entrava nel merito della domanda d’asilo ai
sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento dell’inte-
ressato verso l’Italia. Nella medesima, l’autorità di prima istanza ha omesso
di fare menzione dei succitati mezzi di prova nell’ambito della valutazione
pregiudiziale sull’asserita minore età, giudicata non verosimile.
L.
Con ricorso del 24 giugno 2019, l’interessato ha impugnato anche tale de-
cisione. La procedura ricorsuale è sfociata in un’ulteriore retrocessione de-
gli atti all’autorità inferiore con l’invito ad assumere i mezzi di prova prodotti
dall’insorgente in originale ed a valutarne la rilevanza quanto alla sorte
della procedura.
M.
Il 5 luglio 2019 la SEM ha quindi emanato una terza decisione, senza sco-
starsi dalla precedente valutazione circa la maggiore età del ricorrente no-
nostante la produzione di tali documenti. Su tali presupposti, l’autorità di
prima istanza non è quindi entrata nel merito della domanda d’asilo dell’in-
teressato in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.
N.
Il 15 luglio 2019 A._______ ha quindi contestato pure il summenzionato
provvedimento con ricorso al Tribunale, chiedendo in limine la sospensione
dell’allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell’effetto so-
spensivo; nel merito l’annullamento della decisione sindacata; di essere
considerato prudenzialmente minorenne; la ritrasmissione degli alla SEM
per l’esame nazionale della domanda d’asilo, in subordine per un accerta-
mento esaustivo della situazione dell’interessato; contestualmente e con
protesta di tasse e spese, di essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giusti-
zia e del relativo anticipo.
O.
Il 16 luglio 2019 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l’esecuzione
dell’allontanamento.
P.
Con domanda di delucidazioni del 18 luglio 2019, il Tribunale ha richiesto
all’ambasciata svizzera di Abidjan alcune informazioni in merito al ricor-
rente ed ai mezzi di prova versati agli atti.
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Pagina 5
Q.
In riscontro alla predetta, la rappresentanza svizzera in Costa d’Avorio, ha
trasmesso a questo Tribunale, con scritto del 30 settembre 2019 (data
d’entrata 7 ottobre 2019), un rapporto allestito dal proprio referente. Se-
condo quest’ultimo, il certificato di nazionalità ivoriano e l’estratto del regi-
stro dello Stato civile depositati agli atti risultano autentici e regolarmente
rilasciati dalle preposte autorità emittenti. La data di nascita ivi figurante è
inoltre stata definita attendibile. Tuttavia, nemmeno in riscontro agli accer-
tamenti di cui sopra è stato possibile ricondurre con certezza la documen-
tazione in questione alla persona dell’insorgente, essendo la medesima
priva di fotografie e non potendosi escludere che riguardi terze persone.
R.
Con decisione incidentale dell’8 ottobre 2019, il Tribunale, previo accogli-
mento delle istanze finalizzate alla concessione dell’effetto sospensivo e
dell’assistenza giudiziaria, ha invitato il ricorrente a prendere posizione
quanto alle risultanze degli accertamenti diplomatici in parola, esortandolo
nel contempo a produrre ogni mezzo di prova in suo possesso che permet-
tesse di mettere in relazione la sua persona con le generalità fornite.
S.
Il 26 ottobre 2019 l’insorgente ha presentato le proprie considerazioni sulla
questione.
T.
Con osservazioni del 6 novembre 2019, l’autorità inferiore ha preso a sua
volta posizione circa il gravame e l’istruttoria ricorsuale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
3.3 In tale contesto, nel caso in cui la questione della minore età dell’inte-
ressato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale
aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che
nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della
domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione svolta
in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito
del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa
si riveli errata, vi è luogo di ritrasmettere gli atti all’autorità inferiore in modo
da riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente
l’asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre
2018 e E-6725/2015 del 4 giugno 2018).
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Pagina 7
4.
4.1 Nel caso in oggetto, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa mi-
nore età dell’insorgente. Secondo quanto riportato nel provvedimento sin-
dacato, sebbene i documenti inoltrati a sostegno della medesima parreb-
bero conformi ai campioni, gli stessi non sarebbero ad ogni modo atti a
comprovare la minore età dell’interessato. Infatti, sarebbe notoria la facilità
all’acquisto ed il fatto che gli stessi potrebbero appartenere ad un fami-
gliare, avendo d’altro canto l’insorgente già ammesso di aver fatto uso di
generalità altrui in Italia. Per il resto, la Segreteria di stato ha quindi rinviato
a quanto già esposto in precedenza.
4.2 Si rammenti a tal proposito che nella pronuncia del 14 maggio 2019,
l’autorità inferiore aveva segnatamente sostenuto come l’aspetto fisico
dell’insorgente si apparentasse a quello di una persona di un’età decisa-
mente maggiore a quella indicata. Tale assunto sarebbe stato corroborato
dai risultati della perizia medica, indicante un’età compresa tra i 22 e i 31
anni e un’età minima di 21 anni, potendosi dunque escludere formalmente
la data di nascita dichiarata. In aggiunta a tutto ciò, le indicazioni fornite
dall’insorgente in merito al suo curriculum scolastico e professionale ed
all’esperienza di vita sarebbero risultate molto lacunose. In particolare, egli
non sarebbe stato in grado di fornire delucidazioni concludenti sul periodo
di frequentazione della scuola, circa l’attività professionale svolta e in re
alla data di decesso del padre.
4.3 Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità in-
feriore. In primo luogo, egli avrebbe sin da subito dichiarato di essere nato
il 14 novembre 2002 riconfermandosi poi coerentemente nel corso di tutta
la procedura. Inoltre, le considerazioni della SEM a riguardo di tali mezzi di
prova, che già avevano giustificato la retrocessione degli atti da parte di
questo Tribunale, risulterebbero dissonanti rispetto alle istruzioni vincolanti
emanate dal medesimo. L’autorità inferiore, invece che predisporre appo-
site misure di istruzione, si sarebbe invero limitata a formulare supposizioni
generiche e prive di concretezza, sollevando sospetti di sofisticazione
senza chiarire se ci si riferisse ad un eventuale falsità materiale o ideolo-
gica ed omettendo di addurre indizi in tal senso. Il patrocinatore dell’insor-
gente ne ribadisce quindi l’autenticità in ragione dell’assenza di indizi di
falsificazione materiale e della difficoltà a confezionarli per i bisogni della
causa. D’altro canto, prosegue, l’ipotesi dell’emissione dietro pagamento si
esaurirebbe in un’illazione priva di elementi concreti a suo sostegno. Inoltre
l’assenza di fotografia sui documenti in questione apparrebbe logica, non
essendo la medesima prevista dall’ordinamento ivoriano. Ad ogni modo,
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Pagina 8
tale sospetto avrebbe semmai implicato la necessità di disporre ulteriori
misure di istruzione. Se l’autorità di prima istanza avesse effettivamente
reputato che i documenti appartenessero a terze persone, avrebbe dovuto
effettuare verifiche adeguate. In difetto, l’argomentazione parrebbe nuova-
mente insostenibile.
4.4 Nell’ambito del diritto di essere sentito in merito risultanze della do-
manda d’ambasciata, il ricorrente, previa conferma circa l’impossibilità ad
addurre ulteriore documentazione relazionabile con gli atti dello stato civile,
ribadisce l’assenza di elementi volti ad escludere la veridicità delle genera-
lità da lui dichiarate. A suo dire, quanto deducibile dalle audizioni e dalla
documentazione prodotta deporrebbe nettamente in favore della plausibi-
lità delle medesime, non essendo peraltro possibile evocare alcun inganno
sull’identità. Dal canto loro, i documenti apparrebbero immuni da indizi di
falsificazione, per il che, se l’autorità inferiore avesse effettivamente nutrito
dubbi quanto alla loro autenticità, avrebbe dovuto assumersi l’incombenza
di effettuare verifiche adeguate. Oltremodo, l’ipotesi circa la possibile ap-
partenenza ad un’altra persona contraddirebbe il tenore delle decisioni
emesse dalla medesima autorità il 2 maggio 2019 ed il 14 giugno 2019. Il
ricorrente in Svizzera avrebbe del resto fornito sempre le stesse generalità,
delucidando altresì l’autorità inferiore sulle ragioni per le quali in Italia si
sarebbe identificato con il nome del fratello. In altri termini, per ammettere
la tesi delle false generalità, si dovrebbe riconoscere che questi, sin dall’ini-
zio della procedura, abbia voluto ingannare l’autorità. Se ciò fosse stato il
caso, l’insorgente avrebbe però dovuto pianificare sin dall’inizio anche la
successiva produzione probatoria confermante la minore età. In siffatta de-
negata ipotesi, apparirebbe del tutto incomprensibile ch’egli non abbia pro-
dotto immediatamente i due documenti originali, la cui genuinità sarebbe
altresì stata confermata dalla rappresentanza elvetica di Abidjan. Prose-
guendo nella propria esposizione, il ricorrente menziona quindi un rapporto
dell’Unicef secondo cui in presenza di margini di errore circa l’età, il bene-
ficio del dubbio andrebbe applicato in favore del minore. Pertanto, anche
nell’ipotesi in cui permangano incertezze quanto alla minore età del richie-
dente asilo da un punto di vista della verosimiglianza preponderante, i
dubbi in questione andrebbero prudenzialmente interpretati a favore della
medesima.
4.5 Nelle successive osservazioni l’autorità inferiore ha innanzitutto pun-
tualizzato di non aver mai sostenuto che il documento non fosse autentico,
ma bensì che facessero difetto i presupposti per relazionarlo alla persona
del richiedente l’asilo. Infatti, né quest’ultimo né tantomeno il suo rappre-
sentante legale sarebbero stati in grado di fornire gli elementi necessari a
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comprovare detto legame e ciò nonostante il tempo concessogli dal Tribu-
nale. Tale correlazione sarebbe d’altro canto messa in scacco anche dagli
aspetti contradditori e dalle risultanze scientifiche emerse in corso di pro-
cedura. Proseguendo nel proprio esposto, la SEM ribadisce quindi la noto-
rietà al reperimento di tali documenti dietro compenso ed il fatto che gli
stessi potrebbero appartenere ad un famigliare, essendosi d’altro canto
l’insorgente già legittimato mediante generalità altrui in Italia. Oltremodo,
conclude l’autorità intimata, non essendovi alcun dubbio circa la maggiore
età dell’insorgente, nemmeno vi sarebbe modo di applicare il principio di
cui al precitato rapporto dell’Unicef.
5.
5.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche
ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto
il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr.
CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a
ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’ac-
certamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima
istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac-
certamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191,
sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò non-
dimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giu-
dizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia pro-
cedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).
5.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento
completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripar-
tizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art.
8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie ne-
cessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-
2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte
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che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conse-
guenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell’as-
senza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid.
5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2° ed. 2013, n. 3.150).
5.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe
l’onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30 con-
sid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19
consid. 8b pag. 188, sentenza del Tribunale E-4768/2017 del 4 luglio 2019,
consid. 3.1 MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant
d’asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol.
II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo
e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di
causa non permette di ritenere che l’interessato la abbia resa verosimile,
questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguen-
temente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag.
187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e
E-4768/2017 consid. 3.1).
5.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu-
diziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid.
4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenza del Tribunale E-
5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una deter-
minazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici
depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al
quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia fa-
migliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-
5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del
15 gennaio 2019. Se necessario ordina una perizia medica volta alla de-
terminazione dell’età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv.
2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018
del 27 settembre 2018). Una volta esperita l’istruttoria, la Segreteria di stato
procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in osse-
quio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 5.1-5.4 e riferimenti citati).
5.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for-
niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per
stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap-
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proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio-
grafia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un
esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano
non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag-
giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però
tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con
la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La
consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi
dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo
influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno clavicolare e l’esame
dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre
ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qua-
lora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni,
v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli
esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi in-
tervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la mag-
giore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debol-
mente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è
sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica
plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casisti-
che nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell’esame
dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente
nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti
medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è
necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr.
DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
5.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità prepo-
ste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF
2018 VI/3 consid. 4.2.3). L’elemento determinate per giudicare del valore
probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designa-
zione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli ac-
certamenti medici volti a determinare l’età rientrano nelle informazioni
scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF;
RS 283), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al
libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal mo-
mento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con cono-
scenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi
concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GI-
CRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).
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Pagina 12
6.
6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che
l’esame dello sviluppo dentale hanno indicato un’età minima ben superiore
a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v’è da annoverare un indizio molto
importante di maggiore età. Inoltre, in una tale casistica, il fatto che gli in-
tervalli tra età minima e massima risultanti dai due esami non siano equi-
valenti è privo di reale portata, dal momento che una tale circostanza risulta
determinante unicamente in presenza di valori minimi discordanti. D’altro
canto, gli esiti dell’esame osseo della mano non hanno alcun valore scien-
tifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento pre-
liminare abbia rilevato un’età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Del
resto, tale circostanza nemmeno permette di constatare un vizio procedu-
rale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall’assunto che
i medici chiamati a redigere un rapporto sull’età, essendo persone con co-
noscenze specifiche, dispongano di un certo margine di manovra
nell’esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indipenden-
temente a quali degli esami disponibili fare capo. Altresì, dagli atti non tra-
spare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non
siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si
riferisce direttamente alla persona dell’insorgente. Lo stesso è ben moti-
vato e tiene in debita considerazione l’anamnesi dell’interessato. Viste i ri-
sultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori
prove versate agli atti, essendo l’esito degli accertamenti medici, che atte-
stano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolar-
mente concludente (cfr. supra consid. 5.6 in fine).
6.2 Ad ogni modo, l’insorgente non ha depositato agli atti alcun documento
di legittimazione o d’identità ai sensi dell’art. 1a let. c dell’Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1, RS
142.311), il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rien-
trano i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l’identità
del titolare. Certo, egli ha prodotto un estratto dello stato civile ed un certi-
ficato di nazionalità ivoriano in originale, documenti che il referente della
rappresentanza elvetica ha giudicato fedefacenti confermandone altresì
l’effettivo rilascio. Sennonché, resta il fatto che in assenza di una fotografia
essi non possono essere ricondotti con certezza alla persona del richie-
dente asilo e ciò nonostante l’espressa richiesta volta ad ottenere chiari-
menti al riguardo presentata all’attenzione dell’ambasciata svizzera di Abi-
djan. È proprio nell’ottica di stabilire l’effettiva esistenza di detto legame
che il Tribunale, in corso di procedura, ha invitato l’insorgente ad addurre
ogni mezzo di prova che permettesse di mettere in relazione la sua per-
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sona con le generalità fornite, esortazione che è però rimasta senza riscon-
tri nonostante la lunga pendenza di causa. Non di meno, quandanche il
consulente consolare abbia riferito circa una registrazione conforme alle
normative ivoriane, va segnalato come in detto contesto possano perma-
nere comunque dei dubbi quanto al fatto che le date di nascita figuranti sui
documenti corrispondano all’effettiva età delle persone. Non potendosi in-
fatti il sistema di registrazione delle nascite comparare a quello elvetico,
non è infrequente che i genitori, cui incombe la dichiarazione, non essendo
in misura di effettuarla entro il termine imposto dalla legge o nell’ottica di
favorire l’inserimento scolastico dei figli, finiscano per fornire alle autorità
una data di nascita posteriore a quella effettiva (cfr. OCHA, Côte d’Ivoire:
Enregistrer les naissances, assurer l’éducation, consultato il 12.11.2019
all’indirizzo naissances-assurer-l’éducation >; Jeuneafrique, Côte d’Ivoire, Aïcha, 11
ans, héroïne malgré elle de la lutte contre le mariage précoce: « Officiel-
lement âgée de 11 ans, de 14 ans en réalité selon son père » consultato il
12.11.2019 all’indirizzo 70/politique/cote-divoire-aicha-11-ans-heroine-malgre-elle-de-la-lutte-con-
tre-le-mariage-precoce/>; Fédération Internationale des éducateurs Frei-
net, Rapport d’activités des cours spéciaux de renforcement, pag. 11: « Il
est à remarquer que le faible rendement de ces écolières amène souvent
les parents à changer les extraits de naissance pour pouvoir diminuer l’âge
de ces dernières », consultato il 12.11.2019 all’indirizzo «
/sites/default/files/rapport_mathieu_brou.pptx »).
6.3 Del resto, le affermazioni in merito all’identità fornita alle autorità ita-
liane ed ai documenti utilizzati per recarsi in Europa risultano fortemente
contraddittorie ed a tratti illogiche. In un primo momento l’insorgente ha
infatti asserito di aver lasciato la Costa d’Avorio senza alcun documento.
Poco dopo si è corretto adducendo di aver viaggiato con i documenti del
fratello; documenti che avrebbe poi “lasciato sulla strada prima di arrivare
qua” (cfr. atto 1034816-13/16, pag. 3). Successivamente, egli ha però af-
fermato che i medesimi gli sarebbero stati sequestrati dalle autorità italiane
nel mentre della rilevazione delle generalità. Ha poi specificato che si sa-
rebbe trattato del certificato di nascita del fratello, senza però essere in
misura di rendere conto circa la data di nascita ivi figurante. Nella stessa
occasione, ha pure affermato che il passaporto gli sarebbe stato ritirato
prima dell’imbarco. Confrontato con la sua impossibilità (a quel tempo) a
determinare l’ubicazione del certificato di nascita, l’insorgente ha ritrattato
la sua versione, affermando di non aver consegnato alcunché ma di aver
semplicemente riferito la data di nascita del fratello (che poco prima aveva
dichiarato di non conoscere) per poi spingersi sino a pretendere di aver
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Pagina 14
consegnato il numero di telefono del familiare alle autorità italiane, perché
queste si facessero comunicare tale indicazione direttamente da quest’ul-
timo (che secondo le allegazioni proposte nel ricorso dell’11 maggio 2019
sarebbe difficilmente rintracciabile e non parlerebbe francese; cfr. atto
1034816-13/16, pag. 7). Da ultimo, pure le allegazioni del richiedente asilo
a proposito del suo curriculum scolastico e personale lasciano a deside-
rare, non essendo questi stato in misura di indicare la durata della forma-
zione seguita e la data del decesso del padre.
6.4 Anche tenendo in considerazione i mezzi di prova in parola, è quindi
difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accerta-
menti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte
di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista la presenza di aspetti incon-
gruenti nel narrato dell’insorgente. Inoltre, non v’è spazio per una diversa
valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come già esposto
a margine, in presenza di una fattispecie ora sufficientemente acclarata, è
al richiedente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado
della verosimiglianza – quanto all’asserita minore età.
6.5 In definitiva, v’è da partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito
a rendere verosimile la propria minore età.
7.
7.1 Chiarito questo aspetto, occorre adesso chiedersi se la SEM, che nella
decisione del 5 luglio 2019 ha ritenuto data la competenza italiana e non
ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell’insorgente verso tale paese, ab-
bia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presen-
tata da quest’ultimo.
7.2 L’insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Dopo averne richiamato i
prodromi, egli riporta onde confutarlo un passaggio della decisione impu-
gnata da cui si evincerebbe ch’egli non soffrirebbe di gravi patologie e non
seguirebbe trattamenti medici specifici. In tal senso, il ricorrente fa presente
di essere stato inserito in un percorso di consulenza pedopsichiatrica, poi
interrotto con la detenzione amministrativa e seguito da incontri di sup-
porto. Gli stessi sarebbero d’altro canto fondamentali per il suo benessere
e la sua stabilità, tanto più che la sua situazione avrebbe subito un deterio-
ramento a seguito della reclusione. La situazione dell’interessato avrebbe
quindi necessitato un’approfondita analisi da parte dell’autorità, la quale si
sarebbe invece limitata ad un semplice scambio di E-mail, dal quale si evin-
cerebbe ad ogni modo l’opportunità di proseguire con la psicoterapia. La
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protezione giuridica riferisce quindi di aver provato ad informarsi diretta-
mente presso Medic-Help, nella cui risposta sarebbe sorprendentemente
stata menzionata l’interruzione delle sedute e riferito di un miglioramento
delle sue condizioni. Il patrocinatore rileva quindi come il ricorrente,
nell’ambito di un colloquio, sarebbe apparso spaventato ed incredulo circa
la sua condizione, confermando un disagio importante e meritevole di ulte-
riori chiarimenti, vista l’assenza di un rapporto medico che permetta di me-
glio comprendere lo stato psichico in presenza e l’impossibilità per la rap-
presentanza di richiederne l’allestimento a Medic-Help. Egli, citando alcune
fonti, si duole della gravità della situazione dei richiedenti l’asilo in Italia e
degli effetti del decreto legislativo 113/2018 sulla predetta.
8.
8.1 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi-
duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro-
cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi-
nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli-
cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola-
mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
8.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
D-3567/2019
Pagina 16
8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse-
quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui
domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza
un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
9.
Nel caso di specie l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Italia
il 23 maggio 2018. Su tali presupposti, il 16 aprile 2019 la SEM ha presen-
tato alle autorità italiane, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento
Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett.
b Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte
delle sedi italiane preposte.
Di conseguenza, la competenza dell’Italia, risulta di principio essere data
nella fattispecie.
10.
10.1 Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre
innanzitutto ricordare che l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia
notorio che le autorità italiane siano confrontate a dei seri problemi in ma-
teria di accoglienza dei richiedenti l’asilo, i quali potrebbero riscontrare
delle importanti difficoltà dal punto di vista dell’alloggio, delle condizioni di
vita, così come, a seconda delle circostanze, dell’accesso alle cure medi-
che (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebe-
dingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schu-
tzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto
2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata
a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro
Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein con-
tro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Sviz-
zera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Ji-
hana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
10.2 Poste le debite premesse, bisogna partire dall’assunto che il rispetto
della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione
D-3567/2019
Pagina 17
della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una pro-
tezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato
in questione sia in casu da presumersi (cfr. cfr. direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re-
lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza),
10.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in
presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non
rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e
7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio nell’eventualità di violazioni si-
stematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi
seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sen-
tenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09).
10.4 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità ita-
liane abbiano violato il diritto dell’interessato all’esame della sua domanda
d’asilo nell’ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garan-
tirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l’insorgente non ha
dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell’Ita-
lia né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva
procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in mi-
sura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente
privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita inde-
gna in violazione della direttiva accoglienza.
10.5 La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la re-
cente evoluzione della situazione in Italia non è tale da permettere di rimet-
tere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle
condizioni di accoglienza, che permane tutt’ora attuale (cfr. tra le tante sen-
tenze del Tribunale D-5097/2019 dell’11 novembre 2019, F-2209/2019 del
16 maggio 2019, E-1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti
citati).
10.6 Conseguentemente l’applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento
Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente.
D-3567/2019
Pagina 18
11.
11.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete.
11.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giusti-
ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta
il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta-
mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore
dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb-
braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato
il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au-
torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og-
gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia
sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani-
tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito,
il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il
Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM
(cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).
11.3 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di de-
stinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3
Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola
di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1).
11.4 Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di
persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una
violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si
trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia
come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili
contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
11.5 In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza
in Italia il Tribunale ha inoltre ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici,
retrocedere gli atti all’autorità di prima istanza per lo svolgimento di ulteriori
D-3567/2019
Pagina 19
accertamenti, segnatamente l’ottenimento di garanzie individuali. Si tratta
in particolare dei casi implicanti richiedenti l’asilo che soffrono di gravi pro-
blemi medici, ossia di persone il cui stato di salute peggiorerebbe in modo
serio in caso di interruzione dei trattamenti (cfr. in particolare sentenza del
Tribunale D-5097/2019 dell’11 ottobre 2019).
11.6 Per quanto riguarda il presente caso, va rilevato che in corso di pro-
cedura l’insorgente ha mostrato segnali di sofferenza psichica che hanno
condotto i medici a proporre un percorso di consulenza psicoterapeutica
(cfr. ricorso, allegati 11 e 12). A seguito della retrocessione degli atti per il
chiarimento delle suddette e di eventuali ulteriori implicazioni, il servizio
incaricato ha confermato all’autorità inferiore che il richiedente l’asilo soffre
unicamente di un disturbo da stress post-traumatico e di alveo stitico e che
nel frattempo non sono emerse ulteriori problematiche. Per quanto con-
cerne la nevrosi precitata, è stato precisato che non vi è necessità di som-
ministrare medicamenti, essendo tuttavia consigliabile la continuazione
delle sedute di psicoterapia (cfr. atto A42). In riscontro ad una richiesta
della protezione giuridica, Medic-Help, il 9 luglio 2019, ha poi comunicato
di aver rivalutato il richiedente asilo dopo il rientro dalla detenzione ammi-
nistrativa. Questi è stato giudicato in migliori condizioni, essendosi perfe-
zionate anche le sue relazioni interpersonali nel CFA. In tale contesto, il
servizio preposto è giunto sino a giudicare l’insorgente in buona salute,
condizione apparentemente confermata anche da quest’ultimo, di modo
che, non vi sarebbe stata nemmeno l’esigenza di continuare con le sedute
di sostegno, che, vista la maggiore età, avrebbero ad ogni necessitato l’in-
tervento di un altro medico (cfr. ricorso, allegato 4). Dagli atti di causa non
si evince inoltre l’insorgere di problematiche successive né la recrude-
scenza di episodi ansiosi maggiori.
11.7 Ora, che che ne voglia il suo patrocinatore, appare chiaro che in spe-
cie l’interessato non soffra di gravi problemi medici ai sensi della predetta
giurisprudenza (cfr. supra consid. 11.5). Oltremodo, a differenza dalla si-
tuazione antecedente all’emanazione della sentenza del 4 giugno 2019, i
riscontri agli atti possono dirsi ampiamente sufficienti per escludere l’esi-
stenza di tali implicazioni. Quo ai dubbi dell’insorgente al riguardo, si rilevi
innanzitutto come la pretesa sommarietà della valutazione infermieristica
sia con ogni probabilità da imputare proprio all’assenza di problemi di ri-
lievo. Né il Tribunale né lo stesso rappresentante possono invero sostituirsi
al personale medico incaricato, il quale ha fugato ogni dubbio quanto alla
bisogno di svolgere ulteriori accertamenti. Va infatti rammentato che l’ob-
bligo di istruire d’ufficio si limita ai fatti giuridicamente rilevanti (cfr. supra
consid. 5.1). D’altro canto, non vi sono prescrizioni vincolanti che implicano
D-3567/2019
Pagina 20
la necessità di allestire rapporti medici esterni o di sottoporre i richiedenti
asilo a particolari accertamenti. Le circostanze sono infatti da valutare se-
condo le specificità dei singoli casi, dovendosi anche in tale novero il con-
trollo del Tribunale limitare all’esistenza di carenze nell’accertamento dei
fatti implicanti la violazione del principio inquisitorio (cfr. supra consid. 5.2).
11.8 Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l’Italia, in qualità
Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i ri-
chiedenti ricevano la necessaria presa a carico sanitaria (comprendente
quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale
di malattie e di gravi disturbi mentali) e fornire la necessaria assistenza
medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari,
comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr.
art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).
11.9 Se ne può dedurre che in definitiva, la situazione di salute dell’insor-
gente non risulta ostativa al suo trasferimento. In altri termini, il richiedente
l’asilo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condi-
zioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire
all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di
esecuzione del trasferimento in Italia. Per il resto, circa l’esistenza di motivi
umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sus-
sistono del resto elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia eserci-
tato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi
è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clau-
sola di sovranità) Regolamento Dublino III.
12.
Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della
Svizzera, l’Italia permane competente per l’esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del predetto.
13.
È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda
di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44
LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più
luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di
un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3
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Pagina 21
e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indis-
sociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura
Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
14.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assi-
stenza giudiziaria con decisione incidentale dell’8 ottobre 2019, non sono
riscosse spese.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3567/2019
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: