B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3580/2016
Sen t en z a d e l 1 4 no vemb r e 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 2 maggio 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina è cresciuta a D._______, nella
zoba E._______ e vi avrebbe vissuto fino al momento dell'espatrio in Su-
dan in marzo 2012. In tale Paese avrebbe conosciuto e sposato religiosa-
mente il marito F._______. In seguito si sarebbe recata in Libia da dove in
giugno 2014 si sarebbe imbarcata per l'Italia. Il 22 giugno 2014 sarebbe
entrata illegalmente in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato do-
manda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 4 luglio 2014 [di
seguito: verbale 1], pag. 3 segg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata
per evitare di svolgere il servizio militare. In particolare, avrebbe deciso di
partire al momento della ricezione della convocazione (cfr. verbale d'audi-
zione sui motivi d'asilo del 31 marzo 2016 [di seguito: verbale 2], D17).
A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessata ha prodotto la sua carta
d'identità in originale ed il certificato di matrimonio.
B.
In data 30 luglio 2014 è nato G._______, figlio della richiedente e del ma-
rito F._______.
C.
Il 21 aprile 2015 F._______ è entrato in Svizzera ed ha depositato do-
manda d'asilo.
D.
Con decisione del 2 maggio 2016, notificata il 3 maggio 2016 (cfr.
atto A29/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio fede-
rale della migrazione, UFM), ha respinto la domanda d'asilo della richie-
dente – riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi
insorti dopo la fuga – pronunciato contestualmente il suo allontanamento
ma ponendola al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
E.
Con decisione separata della SEM del medesimo giorno, il marito della ri-
chiedente F._______ è stato riconosciuto quale rifugiato ed ha ottenuto l'a-
silo in Svizzera. Loro figlio G._______ è stato incluso nella qualità di rifu-
giato del padre ed ha parimenti ricevuto asilo.
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F.
In data 2 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 giugno 2016), l'interessata è insorta contro la decisione della SEM di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha
chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la con-
cessione dell'asilo e in via subordinata la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuovo esame sul punto della verosimiglianza.
Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 settembre 2016, ha esentato
la ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali ed ha trasmesso un esemplare del ricorso alla SEM invitandola
nel contempo ad inoltrare una risposta al ricorso.
H.
Con risposta al ricorso del 27 settembre 2016 la SEM ha proposto la reie-
zione del gravame rinviando ai considerandi del provvedimento querelato.
I.
In data 31 ottobre 2016 la ricorrente si è espressa in replica postulando
nuovamente l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo.
J.
Con duplica del 14 novembre 2016, inviata all'insorgente per conoscenza,
l'autorità inferiore non ha aggiunto ulteriori osservazioni e proposto il re-
spingimento del gravame.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la
qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga
ed essendo stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con deci-
sione del 2 maggio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo.
4.
4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato anzitutto inverosimili
ai sensi dell'art. 7 LAsi poiché contraddittorie e non sufficientemente moti-
vate parte delle allegazioni della richiedente circa i motivi d'asilo.
In particolare, ella avrebbe fornito versioni contrastanti circa il momento
della convocazione e dell'interruzione della scuola. Inizialmente l'interes-
sata avrebbe infatti detto di aver ricevuto la convocazione dopo aver inter-
rotto la scuola, salvo poi indicare di averla abbandonata il medesimo
giorno, ovvero il 17 marzo 2012, per poi indicare di averla lasciata a gen-
naio 2012 ed infine asserire febbraio 2012. Di conseguenza, vi sarebbero
seri dubbi sulla verosimiglianza delle sue allegazioni in merito alla convo-
cazione al servizio militare. Per quanto concerne la modalità di consegna
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della convocazione ed il suo contenuto, la richiedente avrebbe inoltre ri-
sposto in maniera confusa e generalmente priva di dettagli.
In seguito, la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga – escludendola però dalla concessione
dell'asilo ai sensi dell'art. 54 LAsi – a seguito dell'uscita illegale dal Paese
ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, mettendola tuttavia
al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento in ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAsi.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
contesta anzitutto l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM. Ella indica di
avere difficoltà a ricordare in modo preciso la data d'inizio così come la
data d'interruzione della sua scolarizzazione, tuttavia avrebbe ben spiegato
che l'interruzione degli studi sarebbe maturata nel contesto delle vacanze
successive agli esami di gennaio. Per quanto concerne la convocazione
militare la ricorrente reputa di aver spiegato in modo concreto ed esaustivo
sia le modalità di consegna sia il contenuto essenziale. I motivi d'asilo
dell'insorgente andrebbero pertanto considerati come verosimili e le an-
drebbe concesso l'asilo in Svizzera. In subordine, per motivi d'unità fami-
liare e per evitare che la famiglia si ritrovi formalmente divisa tra statuti
differenti la ricorrente chiede che le venga accordato asilo come al marito
ed al figlio.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM osserva che all'interessata non sa-
rebbe possibile accordare asilo per motivi d'unità familiare poiché le sa-
rebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato a titolo originario per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi e concessa l'ammis-
sione provvisoria. Pertanto esisterebbe un motivo di esclusione che preva-
richerebbe la concessione dell'asilo. Peraltro, l'unità familiare sarebbe
mantenuta poiché alla richiedente sarebbe comunque stata concessa l'am-
missione provvisoria con qualità di rifugiato, pertanto avrebbe un titolo di
soggiorno in Svizzera.
4.4 In sede di replica la ricorrente ritiene che l'interpretazione della LAsi
invocata dalla SEM non sarebbe applicabile al suo caso. Invero, il ricono-
scimento dell'asilo familiare potrebbe essere escluso in presenza di motivi
di esclusione come l'indegnità ma non per il solo fatto che la ricorrente sia
stata riconosciuta come rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga.
L'interpretazione dell'autorità di prime cure condurrebbe infatti ad un trat-
tamento non paritario tra situazioni essenzialmente identiche: il coniuge
che entra in Svizzera al beneficio dell'art. 51 LAsi si vedrebbe riconoscere
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in modo sostanzialmente automatico asilo a prescindere dall'esistenza di
motivi d'asilo personali, pertinenti e verosimili. Non sarebbe dunque giusti-
ficato escludere la ricorrente dall'asilo che invece avrebbe dei motivi per-
sonali. Infine, per ciò che concerne il mantenimento dell'unità familiare, l'in-
sorgente osserva che lo statuto a lei accordato denoterebbe un'evidente
diversità rispetto a quello accordato al marito ed al figlio.
4.5 In sede di duplica, la SEM rinvia ai considerandi del provvedimento im-
pugnato e popone il respingimento del gravame senza presentare ulteriori
osservazioni.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
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appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
A mente di questo Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni della ricor-
rente in merito all'interruzione della scuola ed alla convocazione per il ser-
vizio militare siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su
punti essenziali e non siano sufficientemente sostanziate.
6.1 L'insorgente ha dapprima affermato di avere interrotto la scuola nel
marzo 2012 e di essere stata convocata al servizio militare dopo tale avve-
nimento (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi indicare di aver smesso la scuola
il medesimo giorno della ricezione della convocazione il 17 marzo 2012
(cfr. verbale 2, D18, D26-D28), per ancora tornare a confermare la prima
versione alla domanda successiva – ovvero di aver prima interrotto la
scuola e poi ricevuto la convocazione (cfr. verbale 2, D29) – fornendo tut-
tavia nuovamente delle date diverse (dopo gli esami gennaio 2012 per l'in-
terruzione e marzo 2012 per la convocazione; cfr. verbale 2, D30 e D56).
Infine, a nuova domanda, l'insorgente indica di aver deciso di non tornare
più a scuola nel momento in cui è stata convocata (cfr. verbale 2, D69).
Confrontata in merito alle diverse versioni fornite, la ricorrente ha confer-
mato l'ultima versione, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione o giustifi-
cazione in merito (cfr. verbale 2, D108). Tale ultima versione, oltre ad es-
sere incongruente alle versioni precedenti, non corrisponde neppure all'af-
fermazione secondo cui tra l'interruzione della formazione e la convoca-
zione la ricorrente passava il tempo lavorando (cfr. verbale 2, D23-D25).
Infine, il Tribunale ritiene che neppure quanto allegato in sede ricorsuale
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permette una diversa valutazione della fattispecie. Invero, l'insorgente ha
nuovamente fornito una versione dei fatti contraddittoria rispetto all'ultima
versione fornita indicando di aver spiegato che l'interruzione degli studi era
maturata nel contesto delle vacanze successive agli esami di gennaio,
senza tuttavia giustificare le incongruenze.
6.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni dell'interessata
risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo
luogo da rilevare come il racconto dell'insorgente si limiti in parte a riportare
dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conse-
guentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprez-
zamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli
stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto
in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va inter-
pretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di
prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si
attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che
andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità
militari eritree. Orbene, per quanto riguarda la descrizione del contenuto
della convocazione, le allegazioni dell'insorgente appaiono poco sostan-
ziate. Ella si è limitata a riportare in maniera succinta che la lettera indicava
unicamente che sua madre avrebbe dovuto portarla dal H._______ (cfr.
verbale 2, D33-D34) e soltanto a richiesta precisa ha indicato di doversi
presentare il medesimo giorno (cfr. verbale 2, D43). Inoltre, ella non è stata
in grado di spiegare in dettaglio come faceva a sapere che era una convo-
cazione militare (cfr. verbale 2, D35) e sono state necessarie varie do-
mande per avere delle risposte più precise (cfr. verbale 2, D38-D42). In
conclusione dunque, nelle dichiarazioni dell'insorgente mancano particolari
atti a lasciar propendere per un reale vissuto degli eventi.
6.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprez-
zando nel complesso le dichiarazioni dell'interessata come lo vuole l'insor-
gente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza
non siano in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dalla ricor-
rente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, in consi-
derazione delle incongruenze rilevate e della parziale superficialità del rac-
conto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in prepon-
deranza veritiera.
7.
Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente –
riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi – può
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essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'otte-
nimento dell'asilo da parte del marito F._______.
7.1 Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni
sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si
oppongano circostanze particolari.
7.2 Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54
LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in
applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base
dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex
art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e
dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a ti-
tolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo famigliare (cfr. DTAF 2015/40
consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha con-
cesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario,
ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi.
7.3 Il Tribunale ha parimenti stabilito che in questi casi, e contrariamente a
quanto costatato in sede ricorsuale dall'insorgente, non vi è disparità di
trattamento poiché da una parte la situazione giuridica e fattuale tra il rifu-
giato riconosciuto ed escluso dall'asilo è diversa da quella del richiedente
l'asilo che non ha domandato il riconoscimento della qualità di rifugiato a
titolo originario oppure che gli è stata respinta ed è sposato con una per-
sona con la qualità di rifugiato a titolo originario (cfr. DTAF 2015/40 con-
sid. 3.6.1). D'altra parte, il Tribunale ha osservato che l'asilo accordato alle
famiglie è stato previsto allo scopo di ricongiungimento famigliare e non di
protezione internazionale (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.6.2). Alla luce di
queste considerazioni, la censura della disparità di trattamento è infondata.
8.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale rileva che
sul punto di questione della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.
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10.
Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 750.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché dell'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: