B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3591/2015
Sen t en z a d e l 2 2 a g os t o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Fulvio Haefeli,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Iran,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 30 aprile 2015 / N (…).
D-3591/2015
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina iraniana divorziata originaria di B._______ in pro-
vincia C._______, ha lasciato il proprio paese d’origine nel corso dell’otto-
bre del 2011, giungendo in Svizzera e presentandovi un prima domanda
d’asilo il (…). La procedura è poi stata sospesa nei primi mesi del 2013 a
fronte dell’abbandono del luogo di dimora assegnato alla richiedente salvo
poi essere riattivata l’11 novembre dello stesso anno, a seguito del depo-
sito di una nuova domanda d’asilo presso il centro di registrazione e pro-
cedura (CRP) di Basilea.
B.
Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo che sarebbe espatriata a causa della volontà del
padre di obbligarla a sposare un uomo scelto da quest’ultimo e molto più
anziano di lei (cfr. atto B5, pag. 10 e atto B13 pag. 5 e seg.). Più nel detta-
glio ella ha riferito che, per costringerla a contrarre il sodalizio, suo padre
le avrebbe sequestrato il passaporto, in modo di impedirle di lasciare i
Paese. L’interessata avrebbe quindi finto di acconsentire al matrimonio al
solo scopo di riavere il suo documento così da poter espatriare. Dall’espa-
trio in poi, ella avrebbe quindi interrotto ogni rapporto con il padre mentre
sarebbe invece ancora in contatto con la madre, quest’ultima anch’essa
divorziata. Oltre a tale motivo, l’interessata ha fatto riferimento anche a
problemi di natura politica relativi alla famiglia materna. A suo dire, la madre
sarebbe infatti stata impedita per anni di svolgere un’attività lavorativa, in
quanto oppositrice della Repubblica islamica iraniana ed alcuni zii materni
sarebbero stati uccisi per queste stesse ragioni (cfr. atto B5, pag. 11 e atto
B13, pag 5). Nel corso della sua permanenza in Svizzera, la richiedente
avrebbe inoltre subito delle violenze sessuali ad opera di due connazionali
e quest’ultimi l’avrebbero ripresa in un video, minacciandola di diffonderlo
in Svizzera e nel paese natale (cfr. atto B13, pag. 14). L’interessata invoca
infine motivi di ordine religioso, avendo nel frattempo ella intrapreso la
strada della conversione verso il cristianesimo (cfr. atto B13, pag. 15 e atto
B 24, pag. 2) ed asserisce di aver partecipato ad una manifestazione di
protesta contro il regime iraniano a Zurigo (cfr. atto B13, pag. 8).
Nel corso della procedura di prima istanza, la richiedente ha versato agli
atti i seguenti mezzi di prova:
- certificati medici attestanti dei problemi di natura psichiatrica;
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- cartoncini relativi ad appuntamenti avuti presso consultori e autorità di
perseguimento penale;
- atti riguardanti la procedura penale in corso.
C.
Con decisione del 30 aprile 2015 la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'inte-
ressata dalla Svizzera ed incaricandone il Canton Ticino dell’esecuzione.
D.
In data 5 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 giugno 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. In primo su-
bordine ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
nuova decisione ed in secondo subordine che l’esecuzione dell’allontana-
mento venga considerata inammissibile ed inesigibile e che la richiedente
venga ammessa provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato
istanza di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 luglio 2015, ha respinto la
domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in
caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. L'in-
sorgente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo in data 12 ago-
sto 2015.
F.
Con risposta del 20 ottobre 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla deci-
sione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune os-
servazioni circa il ricorso.
G.
In data 17 novembre 2015 la ricorrente si è espressa in replica, rinviando
a quanto esposto in sede ricorsuale.
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Pagina 4
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
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fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili parte
delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata. In
primo luogo ella avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie circa la circo-
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stanza del matrimonio forzato, non sapendo dare indicazioni temporali coe-
renti ed imputando poi, a torto, tali carenze a dei presunti errori dell’inter-
prete. La ricorrente avrebbe inoltre rilasciato dichiarazioni discordanti an-
che riguardo ad altre vicissitudini, quali il divorzio dei genitori, la colloca-
zione temporale della visita nel paese natale occorsa nel 2011 ed il fatto
che conoscesse o meno l’uomo con il quale avrebbe dovuto contrarre ma-
trimonio. Messa di fronte a tali incongruenze, l’insorgente le avrebbe giu-
stificate affermando di aver fornito dapprima una versione impostagli
dall’uomo che l’aveva accompagnata all’audizione e del quale aveva ti-
more. Ella avrebbe tuttavia raccontato gli stessi accadimenti anche in un
secondo momento, allorché si era recata sola all’audizione, salvo poi ritrat-
tare in una terza occasione. L’autorità di prime cure sostiene inoltre che le
allegazioni della ricorrente circa il timore di subire delle persecuzioni a
causa delle attività politiche della famiglia materna non sarebbero sufficien-
temente motivate, risultando pertanto a loro volta inverosimili. In definitiva
la SEM considera che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfino le con-
dizioni di verosimiglianza previste dall‘art. 7 LAsi. Per quanto riguarda in-
vece l’interessamento verso il cristianesimo ed il fatto di essere in contatto
con connazionali attivi politicamente in Svizzera, a mente della SEM tali
motivi – pur verosimili – non sarebbero atti fondare iI timore di essere espo-
sta a una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rimpatrio.
4.2 L'insorgente contesta la posizione della SEM circa l'inverosimiglianza
delle sue allegazioni. A suo dire, relativamente alle incongruenze rilevate
nella decisione impugnata, occorrerebbe tenere conto del fatto ch’ella si
sarebbe già spiegata nel corso della procedura di prima istanza adducendo
che in un primo momento avrebbe fornito una versione errata a fronte dei
suggerimenti dell’uomo che l’aveva accompagnata in loco. Vi sarebbero
inoltre stati dei problemi di comprensione con l’interprete, di origine af-
ghana ed infine, le contraddizioni in questione non sarebbero riconducibili
a punti essenziali della sua domanda d’asilo. Quanto alle carenze nella
motivazione, la ricorrente rileva come sia verosimile che il governo iraniano
possa disporre di informazioni circa le attività politiche della famiglia ma-
terna e della ricorrente stessa. Ella infine non contesta il fatto che il suo
interesse per la professione cristiana e la sua partecipazione ad una mani-
festazione in Svizzera non siano atte a fondare la sua richiesta.
4.3 In sede di osservazioni, la SEM ha proposto la reiezione del gravame,
cogliendo l’occasione per precisare che le contraddizioni rilevate nelle al-
legazioni della ricorrente non siano imputabili a problemi di lingua in quanto
discordanze sostanziali. Nella replica la ricorrente ha ribadito quanto già
espresso in sede ricorsuale.
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Pagina 7
5.
Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d’asilo
rese dall’insorgente in corso di procedura in parte non adempiono i criteri
di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi ed in parte, per quanto verosimili, non
risultano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.1 Analizzando in primo luogo le affermazioni circa il timore di subire delle
persecuzioni a causa dell’appartenenza di alcuni membri della famiglia ma-
terna al partito politico dei Mojahedin-e Khalq, occorre rilevare come le
stesse risultino carenti di motivazione e insufficientemente circostanziate.
In occasione delle audizioni circa i motivi d’asilo la ricorrente si limita infatti
a riferire che due dei suoi zii materni sarebbero stati uccisi nel lontano 1981
in Iran, che un terzo zio sarebbe invece stato eliminato successivamente
(senza tuttavia essere in grado di indicare dove e quando ciò sarebbe av-
venuto) e che un quarto e ultimo zio sarebbe stato assassinato nel 2013,
allorché si trovava all’estero e più precisamente in Iraq, dove risiedeva da
diversi anni (cfr. atto B13, pag. 7). La ricorrente afferma inoltre che dopo
l’esecuzione dei primi due zii tutti i membri della famiglia materna e la ma-
dre stessa sarebbero stati imprigionati e minacciati per poi essere rilasciati
ma privati della possibilità di espatriare (cfr. ibidem). Tale ultimo provvedi-
mento si sarebbe applicato anche alla ricorrente. Alla madre sarebbe infine
stato proibito di lavorare per lungo tempo (cfr. atto B13, pag. 8). Alla richie-
sta di spiegare per quale motivo dunque si sentisse lei stessa in pericolo,
l’insorgente ha dichiarando che la situazione di pericolo derivava dal fatto
stesso ch’ella si trovasse all‘estero (cfr. atto B13, pag. 9).
Ora, quanto riportato, oltre a risultare poco circostanziato e privo di qualsi-
voglia possibilità di riscontro, non indica in che modo la ricorrente abbia a
temere di essere esposta a pregiudizi rilevanti sotto il profilo dell’asilo. Dagli
atti risulta infatti che attualmente la madre della ricorrente svolga libera-
mente un’attività lavorativa e che la sua situazione attuale non sia caratte-
rizzata da alcuna particolare attenzione delle autorità iraniane nei suoi con-
fronti. La ricorrente stessa ha inoltre dichiarato di non aver mai partecipato
ad attività politiche in patria e risulta abbia potuto lasciare legalmente il
paese d’origine già nel lontano 2002, facendovi poi liberamente ritorno in
svariate occasioni e ciò senza che alcun problema particolare si presen-
tasse. Nello stesso atto ricorsuale, la ricorrente non ha fornito motivazioni
valide e si è limitata a sostenere che il governo iraniano possa verosimil-
mente disporre di informazioni circa le attività politiche della famiglia ma-
terna. Pertanto, la ricorrente non ha saputo motivare in alcun modo i suoi
timori di subire persecuzioni rilevanti sotto il profilo dell’asilo in ragione delle
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presunte attività politiche della famiglia materna in caso di rientro nel paese
d’origine.
5.2 Relativamente ora alle dichiarazioni fornite dall’insorgente in merito alla
circostanza del matrimonio forzato al quale avrebbe dovuto sottoporsi, cir-
costanza quest’ultima che andrebbe considerata quale motivo originario
del suo espatrio, il Tribunale ritiene che quest’ultime siano contraddittorie.
In occasione della prima audizione sulle generalità alla quale l’interessata
si era sottoposta e che riguardava una prima procedura d’asilo, poi stral-
ciata dai ruoli a causa dell’irreperibilità della richiedente, ella aveva infatti
dichiarato di essere espatriata in ragione del fatto che il padre voleva im-
porle di sposare un Mullah di 30 anni più anziano. Ella aveva parimenti
dichiarato che tale informazione le sarebbe stata fornita attorno al mese di
marzo/aprile del 2011 dai famigliari e che il matrimonio avrebbe dovuto
aver luogo nel giro di qualche mese (cfr. atto A6, pag. 11).
Nella seconda audizione sulle generalità, la ricorrente ha dapprima confer-
mato che i motivi fondanti al sua domanda d’asilo erano gli stessi, salvo
questa volta comunicare che il “promesso” sposo era di soli 20 anni più
anziano di lei (poi corretto a 20-25 anni) e che il padre si sarebbe limitato
a ritirarle la carta d’identità, senza tuttavia comunicarle concretamente che
un matrimonio fosse stato pianificato (cfr. atto B5, pag. 9). In questa stessa
occasione ella ha infine sostenuto di non conoscere l’identità dell’uomo che
avrebbe dovuto sposare. Nel corso della medesima audizione, la richie-
dente ha poi indicato due differenti date con riferimento al divorzio dei ge-
nitori, facendolo dapprima risalire al 2000 e collocandolo infine nel 2011 ed
indicandone la causa nella contrarietà della madre al matrimonio forzato
(cfr. atto B5, pagg. 9 e 10).
La versione fornita al momento della prima audizione sui motivi d’asilo di-
verge ancora su molteplici punti. In quest’ultima occorrenza la ricorrente
afferma infatti che in occasione del suo ultimo viaggio in Iran il padre le
avrebbe significato la sua volontà di trattenerla nel paese natale al fine di
farle contrarre matrimonio (v. atto B13, pag. 10). Questa volta la ricorrente
indicava quindi di sapere chi era l’uomo che avrebbe dovuto sposare, ov-
vero un religioso amico del padre che l’avrebbe chiesta in moglie a
quest’ultimo al fine di mettere al mondo una copiosa prole. Contrariamente
a quanto asserito nella precedente audizione, ella riferiva di averlo persino
incontrato in una precedente occasione e che il suo nome sarebbe stato
D._______. Infine, l’interessata ha comunicato di essersi recata in Iran
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nell’autunno del 2011, il che mal si sposa con quanto dichiarato preceden-
temente circa l’essere venuta a conoscenza della volontà del padre già nel
corso della primavera del 2011.
A fronte delle manifeste incongruenze presenti nelle dichiarazioni della ri-
corrente, ad ella non giova sostenere che quest’ultime vadano imputate a
delle difficoltà di comprensione, in quanto la stessa aveva espressamente
dichiarato in tutte le occasioni di comprendere bene l’interprete. Parimenti
malfondata è la giustificazione circa il fatto ch’ella avrebbe in un primo mo-
mento fornito una versione errata degli accadimenti a fronte dei suggeri-
menti pressanti dell’uomo che l’aveva accompagnata in loco e di cui aveva
paura. Quest’ultimo non era infatti più presente in occasione della seconda
audizione sulle generalità, allorché diverse illinearità possono essere ri-
scontrate anche entro quest’ultima audizione e la successiva.
In ragione di quanto esposto, le dichiarazioni circa il matrimonio forzato
vanno ritenute inverosimili in quanto contraddittorie.
5.3 Avendo ora riguardo per quanto sostenuto dalla ricorrente a proposito
degli avvenimenti accaduti in Svizzera, il Tribunale constata come gli stessi
non siano rilevanti sotto il profilo dell’asilo. Pur ammettendo infatti la vero-
simiglianza delle allegazioni circa gli abusi di natura sessuale subiti nei Gri-
gioni da parte di due connazionali, da tali avvenimenti non si può evincere
l’esistenza di seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni poli-
tiche (art. 3 LAsi). Invero, i problemi evocati dall'insorgente risultano piut-
tosto essere riconducibili a vicissitudini penali ordinarie, per la trattazione
delle quali risultano essere competenti le autorità locali, autorità, che, come
risulta dagli atti, hanno intrapreso le necessarie indagini e dato alla ricor-
rente l’occasione di esprimersi a tal proposito. Per quanto riguarda il pre-
sunto video che ritrarrebbe la ricorrente e, che gli inquirenti non hanno mai
identificato nel corso delle indagini, vale lo stesso discorso in quanto non
v’è alcun elemento concreto che lasci intendere che vi sia il rischio di una
diffusione dello stesso e che una tale diffusione possa esporre l’insorgente
ad atti pregiudizievoli. In definitiva, non vi sono elementi che possano sup-
portare un timore concreto di subire conseguenze in relazione a quanto
accaduto in Svizzera, in caso di rientro nel paese d’origine.
5.4 Quo all’interessamento al cristianesimo ed il fatto che la ricorrente ab-
bia partecipato, in una sola occasione, ad una manifestazione politica in
Svizzera, occorre rilevare come tali asserzioni risultano parimenti irrilevanti
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ai fini della concessione dell’asilo, come peraltro ammesso dall’insorgente
stessa in sede ricorsuale.
5.5 In definitiva, il Tribunale rileva che i motivi d’asilo dell’insorgente sono
in parte inverosimili ed in parte – per quanto verosimili – irrilevanti, per il
che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di
concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezza-
mento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo rife-
rimento).
7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
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Pagina 11
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'e-
sistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es-
sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Visto che la richiedente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pre-
giudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art.
3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fatti-
specie ed il rinvio dell'insorgente verso l’Iran è dunque ammissibile sotto
l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Non giova inoltre alla ricorrente invocare
l’art. 3 CEDU relativamente ai problemi di natura medico-psichiatrica da lei
addotti, essendo quest’ultima restrittivamente circostanziata ad alcuni casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6). Per queste ragioni, la questione di un eventuale ostacolo all'esecu-
zione dell'allontanamento per motivi medici sarà esaminata unicamente
sotto l'aspetto dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
7.2
7.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le
difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una
regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi
di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione
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Pagina 12
nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali
da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con
rinvii).
7.2.3 Come detto, questa disposizione può essere invocata anche da
quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qua-
lità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, in caso di ritorno
si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non
potendo più ricevere le cure mediche necessarie (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.3 e GICRA 2003 n. 24 consid. 7.2). Più nel dettaglio, occorre rilevare
che i motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili
nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salute
della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita. Sono conside-
rate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessa-
rie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità
umana. In ogni caso, non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un tratta-
mento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2011/50 consid.
8.3 e DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento).
7.2.4 Nel caso che ci riguarda, al momento, in Iran non vige una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme del
territorio nazionale.
7.2.5 Per quanto riguarda i problemi psichiatrici allegati dalla ricorrente, i
certificati medici presenti agli atti indicano che la stessa soffrirebbe di una
sindrome post traumatica da stress (F43.1), da un disturbo dell’adatta-
mento (F43.2) e da disturbi conseguenti al fatto di essere stata vittima di
un crimine (Z65.4). Ora, la situazione riguardo al trattamento dei disturbi
psichiatrici in Iran è da considerarsi soddisfacente. Secondo l’Organizza-
zione mondiale della sanità, la Repubblica Islamica dell'Iran disporrebbe di
ben 33 ospedali psichiatrici e di addirittura 855 strutture per il trattamento
ambulatoriale, cosa che lo situerebbe ben al di sopra degli altri paesi della
regione (v. EMRO Technical Publications Series n. 37, Mental health sy-
stems in the Eastern Mediterranean Region, 2010). Il trattamento di tutti i
tipi di disturbi mentali sarebbe inoltre coperto dall’assicurazione sanitaria e
in tale presa a carico sarebbero compresi anche i medicamenti essenziali
quali antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori dell’umore e an-
tiepilettici (cfr. World Health Organization/Ministry of Health and Medical
Education - Islamic Republic of Iran, WHO-AIMS Report on Mental Health
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System in The Islamic Republic of Iran, 2006,
tal_health/evidence/ who_aims_report_iran.pdf, consultato il 21.07.2016).
A partire dal 2011, la salute mentale sarebbe inoltre espressamente speci-
ficata nelle linee guida della politica sanitaria iraniana di modo che sia ve-
rosimile ammettere un ulteriore miglioramento della situazione negli ultimi
anni (cfr. World Health Organization (WHO), Mental Health Atlas 2011- Isla-
mic Republic of Iran, 2011,
las/profiles/irn_mh_profile.pdf, consultato il 21.07.2016).
A fronte di quanto precede, non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto ella avrà, se del caso,
la possibilità di accedere ad un trattamento psicologico in patria. Altresì,
giova ricordare alla ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al
ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conse-
guenza, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento della ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibi-li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull’anticipo
spese versato il 12 agosto 2015.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 12 agosto 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: