Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3600/2008
Sentenza del 20 gennaio 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Robert Galliker,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i loro figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Macedonia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 aprile 2008 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – cittadino macedone di etnia rom, originario di
E._______ – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato,
in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2
giugno 2006 [di seguito: V1], 7 agosto 2006 [di seguito: V2] e 7 aprile
2008 [di seguito: V3]) di essere espatriato a causa di problemi sorti con i
vicini di casa di etnia albanese, i quali avrebbero voluto che erigesse un
muro di separazione tra le loro case per impedire la vista sulle loro mogli.
Rivoltosi alla polizia, non avrebbe ricevuto aiuto, cosicché avrebbe
iniziato con la costruzione di un muro di recinzione. I suoi figli sarebbero
stati percossi da quelli dei vicini e quando avrebbe cercato il dialogo con
questi ultimi, l'avrebbero aggredito. Dopo aver denunciato i fatti presso le
autorità di polizia, le stesse gli avrebbero consigliato di recarsi
all'ospedale per farsi medicare. La promessa di rendergli visita presso il
domicilio, tuttavia, non l'avrebbero mantenuta. Tre giorni dopo la
denuncia, di notte, una decina di persone di etnia albanese si sarebbero
recate presso il suo domicilio. Dopo aver violentato la moglie, dette
persone l'avrebbero rapito, bendato e ripetutamente violentato per una
settimana. Una sera, uno dei rapitori l'avrebbe aiutato a fuggire. Egli si
sarebbe così recato a E._______ per cercare la moglie e recuperare dei
certificati medici, o, secondo un'altra versione, sarebbe andato
direttamente a F._______, dove sarebbe rimasto per alcuni mesi. Di
seguito, avrebbe trascorso una quindicina di giorni in G._______, prima di
varcare il confine svizzero nella primavera 2006.
L'interessata, anch'essa cittadina macedone di etnia rom, ha inoltrato domanda di asilo in data 7 agosto
2007 per sé, e, in veste di rappresentante legale, per i due figli minorenni D._______ ed C._______.
Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha esposto gli stessi motivi di asilo già presentati dal marito (cfr. verbali
d'audizione del 20 agosto 2007 [di seguito: V4], 12 settembre 2007 [di seguito: V5] e 7 aprile 2008 [di
seguito: V6]). Ha dichiarato di avere abbondonato la casa dopo il rapimento del coniuge, recandosi a
H._______, dove sarebbe stata ospitata da una coppia macedone. Essendo stata stuprata dall'uomo di
detta coppia, avrebbe lasciato la casa ed avrebbe vissuto per strada chiedendo l'elemosina per un mese,
prima di giungere in Svizzera ad inizio agosto 2007 grazie all'aiuto di un camionista.
B.
Su richiesta dell'UFM del 21 gennaio 2008, i richiedenti, tramite lettera del
12 febbraio 2008, hanno inoltrato diversi certificati medici a loro inerenti
(cfr. act. A25-A31).
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C.
Il 29 aprile 2008, tramite due decisioni distinte, l'UFM ha respinto le
domande di asilo degli interessati. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia.
D.
Il 2 giugno 2008, i richiedenti, per il tramite del loro patrocinatore, hanno
congiuntamente inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro le citate decisioni dell'UFM,
chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,
la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
audizione ed una nuova valutazione, nonché, in via subordinata, la
concessione dell'ammissione provvisoria.
E.
Tramite decisione incidentale del 14 luglio 2008, il Tribunale ha
autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino al termine della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. In stessa data,
ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
F.
Tramite risposta del 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
L'8 settembre 2008, gli insorgenti hanno tempestivamente fatto pervenire
il loro atto di replica.
H.
Con decisione incidentale del 2 novembre 2009, il Tribunale ha invitato gli
autori del gravame ad inoltrare dei certificati medici attuali relativi al loro
stato di salute.
I.
Tramite scritti del 27 novembre 2009 e 3 dicembre 2009, i ricorrenti
hanno versato agli atti diversi certificati medici, lettere ed attestati, i quali
saranno menzionati nei considerandi che seguono nella misura in cui
sono considerati rilevanti per l'esito della presente procedura.
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Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
I ricorsi inoltrati dagli insorgenti concernono fatti d'uguale natura e
pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del
Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi
riferimenti). A tali condizioni possono essere congiunti anche ricorsi
inoltrati separatamente, nonostante l'autorità inferiore abbia deciso
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tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia
processuale ed è nell'interesse dei ricorrenti (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17).
6.
Nella decisione impugnata indirizzata all'interessato, l'UFM ha ritenuto le
dichiarazioni rilevanti in materia di asilo di quest'ultimo contraddittorie,
vaghe e, in parte, tardive. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore il
richiedente avrebbe reso versioni discordanti in merito a punti essenziali
del suo racconto, quali la durata del soggiorno a F._______, gli eventi
vissuti dal rapimento sino all'entrata in Svizzera, l'allegato soggiorno in
G._______, le modalità del viaggio intrapreso da F._______ a E._______
e la collocazione temporale, rispettivamente le modalità dell'allegata
aggressione subita da parte di persone di etnia albanese. Inoltre, egli non
sarebbe stato in grado di indicare il giorno in cui si sarebbe recato per
l'ultima volta al lavoro, quando avrebbe ricevuto l'ultima paga e quale
sarebbe stata la reazione dei suoi figli all'aggressione subita. La maniera
in cui l'interessato ha narrato detto evento, poi, farebbe dubitare che egli
l'abbia vissuto personalmente. Peraltro, avrebbe riportato di essere
fuggito nudo dal rifugio e di avere incontrato un pastore mentre era nella
foresta unicamente nell'ultima audizione e, quindi, tardivamente.
L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da
respingere e la questione della rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi
dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. In aggiunta, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe da ritenersi ammissibile, esigibile e possibile.
In particolare, i problemi medici da lui addotti non si opporrebbero ad un
suo ritorno nel suo Paese d'origine. In merito ai problemi cardiaci e di
ipertensione evocati, l'UMF segnala che a E._______ vi sarebbero delle
infrastrutture mediche che permetterebbero dei controlli regolari dei valori
cardiovascolari e l'interessato avrebbe con certezza la possibilità di
procurarsi i medicamenti necessari in Grecia, qualora non fossero
disponibili in Macedonia. Infine, per quanto attiene ai problemi psichici di
cui soffrirebbe e agli ansiolitici e antidepressivi che dovrebbe assumere,
l'autorità di prime cure ha ritenuto che diverse cliniche macedoni
offrirebbero la possibilità di trattamenti psichiatrici e che l'accesso a cure
e medicinali sarebbe soddisfacente in Macedonia.
Nella decisione impugnata indirizzata alla richiedente l'autorità di prime cure ha reputato le allegazioni della
medesima come contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e non
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sufficientemente motivate. L'interessata, difatti, avrebbe reso versioni discordi circa le modalità
dell'aggressione subita ed il suo rapporto col padre. Peraltro, la parte del racconto, secondo cui dopo
l'attacco di violenza si sarebbe recata di notte dai suoceri accompagnata dal marito ferito alla testa e da
entrambi i figli, apparrebbe del tutto illogica alla luce della dichiarazione secondo la quale tale distanza
comporterebbe una marcia di due ore. In aggiunta, le sue dichiarazioni circa il comportamento assunto da
lei e da suo marito prima dell'aggressione, rispettivamente in merito alle modalità della stessa sarebbero
vaghe ed evasive. Ne discenderebbe che il suo racconto non adempirebbe le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della
rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere indecisa. Non da ultimo,
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. Infine, in relazione ai problemi
di salute invocati (sintomi di ansia e depressione), l'autorità inferiore li ha reputati curabili in Macedonia,
dove diverse cliniche offrirebbero trattamenti psichiatrici e dove, in generale, le possibilità di cure e
l'accesso a medicamenti per persone affette da problemi di natura psichica sarebbero soddisfacenti.
7.
Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in
sede di audizione, hanno dapprima lamentato di avere entrambi risposto
a diverse domande relative alle allegate persecuzioni di natura sessuale
in presenza di persone appartenenti al sesso opposto al loro. Esperendo
le audizioni in tal guisa, l'UFM avrebbe violato l'art. 6 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311). Pertanto, le decisioni querelate sarebbero contrarie al diritto
federale ed andrebbero annullate. Inoltre, per quanto attiene alla
conclusione di inverosimiglianza dei loro motivi di asilo, hanno
sottolineato che le divergenze emerse nel loro racconto sarebbero da
ricondurre al loro grande disagio psicologico, come testimoniato da
diversi certificati medici versati agli atti. Del resto, considerata la
complessità della loro situazione, le contraddizioni sollevate dall'UFM non
sarebbero tali da rendere assolutamente inverosimili i loro motivi di asilo.
Pertanto, l'accertamento dei fatti giuridicamente vincolanti svolto da detto
Ufficio sarebbe incompleto e anche per questo la decisione impugnata
andrebbe annullata. In aggiunta, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, gli insorgenti hanno denunciato l'essenzialità
dell'argomentazione dell'autorità inferiore. In particolare, l'assunto
secondo cui il ricorrente, nel caso in cui non potesse ottenere i
medicamenti a lui necessari in Macedonia, li potrebbe con certezza
ottenere in Grecia, sarebbe paradossale, oltre che astratto e non
verificabile. Infine, la carenza di strutture adeguate e farmaci in
Macedonia li esporrebbe al rischio di non poter usufruire delle cure
psicologiche di cui necessiterebbero. Ne conseguirebbe che l'esecuzione
del loro allontanamento non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente
esigibile.
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8.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che le audizioni
complementari degli insorgenti sarebbero state condotte in rispetto
dell'art. 6 OAsi 1. Per il resto, ha confermato appieno i considerandi del
provvedimento impugnato.
9.
Nella replica, i ricorrenti si sono opposti a quanto affermato dall'autorità
inferiore nell'atto responsivo, indicando che l'art. 6 OAsi 1 sarebbe da
applicare d'ufficio e che, nel loro caso, le audizioni cantonali si sarebbero
svolte in maniera irrituale, perché non espletate in presenza di persone
dello stesso sesso.
10.
10.1. L'art. 6 OAsi 1 prevede che, se esistono indizi concreti di
persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una
persona del medesimo sesso. Secondo la giurisprudenza, una
persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è
stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un
pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 2 consid. 5a-b). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia
per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è
pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte,
quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni
concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di
garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla
unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad
essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i
citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura
sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di
regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.).
10.2. Nella fattispecie, per quanto attiene alla ricorrente, nonostante
avesse allegato già durante l'audizione sommaria del 20 agosto 2007 di
essere stata violentata da un gruppo di albanesi (senza comunque
essere interrogata oltre su tale episodio), la seconda audizione del
12 settembre 2007, esperita dalla polizia cantonale (…), è avvenuta in
presenza di almeno una persona di sesso maschile. Al contrario di
quanto sostenuto nel gravame, tuttavia, tale aspetto non le è stato
pregiudizievole. Difatti, da un lato, ha indicato di sua spontanea volontà
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durante il racconto libero di essere stata stuprata (cfr. V5 pag. 5), e,
dall'altro, non è mai stata interrogata sull'episodio in quanto tale, bensì
unicamente circa elementi collaterali dello stesso, vale a dire in merito ad
un'eventuale denuncia e visita medica (cfr. ibidem pagg. 8 e 10), alla
questione se suo marito ne fosse o meno a conoscenza (cfr. ibidem pag.
8) e al suo stato psichico (cfr. ibidem pag. 10). In aggiunta, è stata resa
edotta del fatto che, se l'UFM l'avesse ritenuto necessario, sarebbe stata
sentita sull'episodio in presenza di sole donne (cfr. ibidem pag. 9). In altre
parole, durante l'audizione cantonale, la ricorrente non si è mai vista
costretta ad entrare nei dettagli delle violenze allegate. Di conseguenza,
non si può ammettere che la presenza di un uomo all'audizione le abbia
impedito di esprimersi senza timore o pudore sulle violenze subite. In
siffatte circostanze e al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, il solo
fatto che l'audizione sia stata svolta in presenza di un uomo non può,
pertanto, essere rimproverato all'UFM. Del resto, l'autrice del gravame ha
avuto modo di esporre liberamente le allegate violenze subite durante
l'audizione complementare del 7 aprile 2007, effettuata in presenza di
sole donne (cfr. V6 pag. 1), in conformità all'art. 6 OAsi 1.
Anche il ricorrente ha menzionato già in occasione della prima audizione di essere stato stuprato (cfr. V1
pag. 4). Il fatto che l'audizione cantonale del 7 agosto 2006 sia avvenuta in presenza di donne, come
denunciato dagli insorgenti, risulta, tuttavia inconferente, ritenuto che, appena egli ha fatto menzione dello
stupro, l'auditore gli ha esposto l'eventualità di un'ulteriore audizione in presenza di soli uomini
limitatamente a tale episodio (cfr. V2 pag. 10) e non gli ha più posto alcuna domanda in merito. Anche la
terza audizione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 OAsi 1: difatti, benché vi fosse presente
una donna, l'auditore, all'accenno dell'insorgente di aver subito uno stupro, gli ha esplicitamente chiesto se
fosse volenteroso di approfondire il tema, indicandogli altresì che, nel caso l'avesse desiderato, la persona
di sesso femminile addetta al protocollo avrebbe potuto lasciare la stanza (cfr. V3 pag. 13). Così facendo,
l'auditore ha esposto al ricorrente i suoi diritti in modo chiaro, dandogli la possibilità di decidere attivamente
su come preferisse proseguire l'audizione. Pertanto, sebbene l'insorgente non abbia esplicitamente
rinunciato a continuare l'audizione in merito allo stupro con un team di soli uomini, nel caso di specie il
prosieguo dell'audizione è da considerarsi corretto.
10.3. La censura ricorsuale secondo cui l'autorità di prime cure avrebbe
violato l'art. 6 OAsi 1 è quindi infondata. Ne discende che non si giustifica
l'espletamento di una nuova audizione degli insorgenti. Per questo
aspetto la decisione impugnata non lede pertanto il diritto federale e va
confermata.
11.
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11.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
11.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).
11.3. Come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure, le dichiarazioni
rilevanti in materia di asilo rese dagli insorgenti sono da considerarsi
contraddittorie e vaghe. In particolare, il ricorrente si è contraddetto in
merito ad elementi centrali del suo racconto, quali il momento in cui
avrebbero avuto inizio i problemi con i vicini di etnia albanese: durante la
prima audizione nel giugno 2006, ha riportato il litigio a quattro-cinque
mesi addietro (cfr. V1 pag. 4), vale a dire agli inizi di detto anno, mentre
che durante la seconda audizione, avvenuta circa due mesi dopo
l'audizione sommaria, l'ha fatto risalire a circa mezz'anno prima, vale a
dire ai mesi di agosto-settembre 2005 (cfr. V2 pag. 7-8). Nell'audizione
complementare, poi, egli dapprima non è stato in grado di collocare
l'evento (cfr. V3 pag. 12), rispettivamente, in contraddizione con le
deposizioni anteriori, l'ha situato alla fine del 2005 (cfr. V3 pag. 13). Ha
allegato di avere trascorso due ore (cfr. V3 pag. 12) all'ospedale dopo le
percosse da parte dei vicini albanesi, oppure, secondo un'altra versione,
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un giorno intero (cfr. V2 pag. 7). Ha reso versioni divergenti anche in
merito al momento dell'allegato rapimento, che sarebbe avvenuto tre
giorni dopo l'episodio dell'aggressione da parte dei genitori albanesi e la
sua denuncia in polizia (cfr. V1 pag. 4), rispettivamente, secondo le
versioni successive, appena una settimana dopo l'accaduto (cfr. V2 pag.
6 e V3 pag. 12). Per quanto attiene alle sue visite in polizia, durante la
prima audizione ne ha menzionate due, mentre che nelle due audizioni
successive egli ha fatto menzione di una terza volta, facendola risalire
allo stesso giorno in cui si sarebbe recato per la seconda volta (cfr. V3
pag. 12), rispettivamente al giorno dopo (cfr. V2 pag. 7). Inoltre, la visita
alle autorità comunali accennata durante la terza audizione (cfr. V3
pag. 11), non ha trovato menzione alcuna durante le audizioni precedenti.
In aggiunta, il racconto del ricorrente risulta standardizzato per quanto
attiene all'aggressione da parte di dieci uomini mascherati al suo
domicilio, dando al Tribunale l'impressione che non l'abbia effettivamente
vissuta di persona: ad esempio, egli ha descritto il momento della loro
entrata in casa con le semplici parole "Sono giunti a casa mia [...]" (cfr. V2
pag. 6) e "Ils sont rentrés à la maison" (cfr. V3 pag. 7), benché,
considerato il contesto, ci si potesse ragionevolmente attendere
dall'insorgente che ne riferisse con maggiore coinvolgimento emotivo e
ricchezza di dettagli. Anche riguardo al periodo seguente alla sua fuga, il
medesimo non è stato in grado di rendere versioni convincenti.
Innanzitutto, l'allegazione, secondo cui dopo il rapimento si sarebbe
recato direttamente a F._______ (cfr. V1 pag. 4), mal si sposa con la
dichiarazione che lo vedrebbe invece tornato a E._______ per informarsi
sulla moglie e raccogliere vari certificati medici, prima di rifugiarsi a
F._______ (cfr. ibidem pag. 5). Durante la prima audizione, inoltre, egli ha
dichiarato di avere soggiornato per due-tre mesi in detta città (cfr. ibidem
pag. 5), mentre due mesi dopo ha invece asserito di avervi trascorso
unicamente tre giorni (cfr. V2 pag. 10), per poi, in occasione
dell'audizione complementare, allegare di esservi stato per una quindicina
di giorni (cfr. V3 pagg. 5 e 17). Ad ogni modo, ritenuto che, a suo stesso
dire, avrebbe iniziato a costruire il muro impostogli dai vicini di etnia
albanese dopo il primo litigio con essi (cfr. V2 pag. 7), non risulta logico
che questi ultimi si sarebbero accaniti contro di lui e sua moglie, al punto
tale da arrecare violenze sessuali ad entrambi e tenere lui prigioniero per
una settimana. Inattendibile è, altresì, il timore dell'insorgente di fare
rientro al suo villaggio, quando, come egli stesso ha riferito, avrebbe
terminato la costruzione del muro prima di espatriare (cfr. V3 pag. 11) e i
suoi problemi a monte della sua partenza dalla Macedonia sarebbero
sorti in ragione della diatriba proprio circa detto muro. Anche la ricorrente
ha reso un racconto caratterizzato da svariate contraddizioni: ad
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esempio, ha dichiarato che gli aggressori albanesi sarebbero entrati in
casa dopo aver sfondato la porta (cfr. V5 pag. 7), rispettivamente dopo
che suo marito li avrebbe fatti entrare udendoli bussare (cfr. V6 pag.
8/D76). Ha sostenuto dapprima che gli stessi avrebbero legato pure i figli
(cfr. V5 pag. 5), per poi, invece, allegare che solo suo marito sarebbe
stato immobilizzato (cfr. V6 pag. 11/D111). In aggiunta, interrogata
puntualmente su tale aspetto, non ha saputo indicare per quanto tempo
gli aggressori si sarebbero trattenuti al suo domicilio (cfr. ibidem pag.
10/D92), anche se, qualche minuto prima, aveva descritto la sequenza
degli eventi dall'arrivo degli stessi al momento dello stupro, precisando
che sarebbero fuggiti subito dopo averle arrecato violenza. Alla luce di
quanto esposto, che, a differenza di quanto preteso nel gravame, non
riguarda elementi secondari del loro racconto, bensì aspetti centrali dello
stesso, vi è motivo di concludere all'inverosimiglianza dei motivi di asilo
invocati dai ricorrenti. Del resto, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti
non possano ricevere nel loro Paese un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi.
11.4. Ne discende che i motivi addotti dagli autori del gravame a
sostegno della loro domanda d'asilo non sono atti a rendere verosimile
(art. 7 LAsi) che i medesimi siano stati o sarebbero, in caso di rientro in
Macedonia, esposti ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del
riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della
concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata è confermata.
12.
12.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
12.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi
1; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11).
12.3.
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Pagina 12
12.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la
situazione al momento della presa di decisione.
12.3.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri
impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di
tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette
disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni dei ricorrenti, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui
possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento
contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli
insorgenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi
e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
12.3.3.
12.3.3.1 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in
Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
sull'integralità del territorio nazionale.
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12.3.3.2 Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Macedonia. Difatti, entrambi i genitori sono (…), hanno frequentato (…),
rispettivamente (…) anni di scuola (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 4) e vantano
un'esperienza lavorativa in veste di (…) (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 2).
Prima dell'espatrio, il ricorrente è stato in grado, grazie al suo impiego, di
mantenere la famiglia dopo la nascita del primogenito (cfr. V4 pag. 2).
Inoltre, in Patria, gli insorgenti dispongono di una rete social-familiare,
ritenuto che a I._______ risiedono la (…) del ricorrente con la famiglia e,
a E._______, i suoi (…) ed i suoi (…) (V1 pag. 2 e V2 pag. 4). Vi è
dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità di un loro adeguato reinserimento sociale in
Macedonia. Peraltro, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la
maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una
situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1),
ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé
ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll Tribunale, del resto, ha già
più volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia
rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-
5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno 2009).
12.3.3.3 In merito ai problemi di salute di A._______, dagli atti risulta che
dal 2006 essi hanno subito un miglioramento. La grave sindrome post-
traumatica inizialmente diagnosticata (cfr. attestato del L._______ del 3
luglio 2006), difatti, non ha più trovato menzione alcuna nei certificati
medici stilati successivamente. Il trattamento psichiatrico ordinato, poi, è
sempre stato di natura ambulatoriale (colloqui di sostegno e cura
farmacologica a base di antidepressivi), essendo sempre stata esclusa
una tendenza suicida dell'insorgente (cfr., ad esempio, l'ultimo certificato
del L._______ del 24 novembre 2009). A causa dell'utilizzo a scopo non
terapeutico fattone dal paziente, nel 2007 i colloqui psichiatrici avviati
sono stati addirittura interrotti (cfr. attestato del L._______ e lettera del
Dr. M._______ dell'Ospedale regionale di N._______, entrambi del 2
maggio 2007, ed attestato del L._______ del 5 febbraio 2008) e dagli atti
non emerge che siano stati più ripresi in maniera regolare. Ritenuta
l'evoluzione in positivo della situazione psichica dell'insorgente, come
pure l'assenza di ulteriori certificati medici a comprova di un
peggioramento della stessa dal novembre 2009, i suoi problemi di salute
non possono essere considerati né cronici, né gravi al punto tale da
ritenere che un suo rimpatrio implichi un peggioramento del suo stato,
rispettivamente che rappresenti un rischio concreto e grave tale da
mettere a repentaglio la sua esistenza. Del resto, l'ultimo certificato
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versato agli atti, sebbene consideri il suo equilibrio psichico come molto
precario, non esclude la possibilità di una continuazione in Macedonia
della terapia avviata in Svizzera e niente induce a pensare che nel suo
Paese d'origine egli non possa usufruire di un trattamento idoneo ed
efficace affinché migliori il suo stato di salute, rispettivamente non incorra
in un peggioramento dello stesso. In effetti, nelle città principali della
Macedonia sono varie le cliniche pubbliche che offrono trattamenti
psichiatrici nel reparto di neuropsichiatria. A Skopie, ad esempio, è
possibile beneficiare di trattamenti psichiatrici stazionari o ambulanti
presso il reparto di neuropsichiatria della clinica universitaria e presso
diverse policliniche (cfr. Sentenza del Tribunale C-3219/2008 del
31 marzo 2010 consid. 8.3.2). Oltre a ciò, tra il 2000 ed il 2005,
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito a Skopie, Prilep,
Tetovo, Gevgelija, nonché a Strumica, che dista una cinquantina di
chilometri da E._______, dei "Community Mental Health Centres", i cui
servizi sono indirizzati principalmente a persone che hanno soggiornato a
lungo presso istituti psichiatrici o che necessitano di servizi nell'ambito
della salute mentale. Pertanto ed alla luce del fatto che in Macedonia
sono riperibili medicamenti antidepressivi (cfr. Sentenze del Tribunale C-
3219/2008 del 31 marzo 2010 consid.8.3.2 e E-6496/2006 dell'8 gennaio
2009 consid. 7.2), è esigibile che l'insorgente, congiuntamente al resto
della famiglia (cfr. paragrafi seguenti), riprenda domicilio in Macedonia e
si iscriva all'assicurazione malattia (presentando o un certificato di lavoro
o un attestato di disoccupazione), al fine di poter continuare il trattamento
psico-farmacologico avviato in Svizzera. In tale contesto, secondo la
giurisprudenza, il fatto che i trattamenti offerti in Macedonia non
corrispondano agli standard svizzeri, non comporta di per sé l'inesigibilità
dell'esecuzione del rinvio (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo
federale svizzero [DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 e GICRA 2003 n. 24
consid. 5b).
Per quanto concerne B._______, dal confronto tra i certificati medici versati agli atti nel corso della
procedura di asilo risulta che il suo stato di salute ha subito un chiaro miglioramento dalla decisione
dell'UFM sino ad oggi. Inizialmente, difatti, sebbene il certificato medico stilato dal Dr. O._______ in data 6
febbraio 2008 non evidenziasse patologie degne di rilievo, nel certificato medico del P._______ del 4
febbraio 2008 venivano diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (codice F43.1 della
classificazione internazionale delle malattie [CMI]), come pure dei disturbi ansioso-depressivi (CMI F41.2).
Nell'ultimo certificato del 19 novembre 2009, invece, l'P._______ ha diagnosticato unicamente i disturbi
CMI F41.2 e Z65.5 (problemi relazionati all'esperienza di guerra), senza più individuare un disturbo post-
traumatico da stress, ed ha sottolineato che la ricorrente da quasi due anni addietro si "è molto attivata a
livello occupazionale e lavorativo, accettando diversi impieghi in qualità di ausiliaria di pulizie" (cfr. punti 1.4
e 2 del certificato). Quale trattamento necessario ed adeguato, l'P._______ ha indicato un sostegno psico-
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farmacologico, evidenziando come la prognosi futura dipenda dalla possibilità di continuare il trattamento
psico-sociale iniziato (cfr. punti 3.2 e 4.2 del certificato). In siffatte circostanze, il quadro che si presenta
non rivela che l'autrice del gravame soffre di un disturbo psichico cronico e serio, per il quale un rinvio in
Macedonia implicherebbe un peggioramento importante del suo stato di salute che metterebbe a
repentaglio la sua vita, rispettivamente per il quale sarebbe essenziale che prosegua in Svizzera la terapia
avviata. In altre parole, anche nel suo caso è ragionevolmente esigibile che, se tuttora necessario, continui
in Macedonia il trattamento ambulante psico-farmacologico avviato, attingendo alle possibilità di cura in
loco suesposte.
Non da ultimo, in relazione allo stato di salute dei due figli minorenni degli insorgenti, i certificati più recenti
riguardanti C._______ (cfr. attestato redatto dal Q._______ del 16 novembre 2009 e certificato stilato l'8
settembre 2009 dal Dr. R._______) rivelano che egli, a quel momento, presentava un ritardo globale dello
sviluppo (specificatamente un ritardo nel pronunciare le parole e nell'articolare le frasi ed un impaccio
motorio), come pure un'importante inibizione affettiva e relazionale, per i quali frequentava sedute di
psicomotricità e pedagogia specializzata presso il S._______. Il sospetto di problemi cardiaci si è avverato
infondato dopo esami puntuali effettuati in giugno 2009 (cfr. lettera del 5 giugno 2009 del Dr. T._______).
Per quanto attiene a D._______, dagli atti emerge che anch'egli era seguito dal Q._______ a causa di un
disturbo nella sfera affettiva ed un ritardo nell'acquisizione di competenze (in particolare una difficoltà nel
seguire i ritmi ed i contenuti dell'insegnamento in classe), per i quali gli è stato consigliato un sostegno
pedagogico in ambito scolastico. In merito alle cefalee che, a quel tempo, lamentava giornalmente, gli
esami clinici e neurologici svolti dal Dr. R._______ non hanno portato ad una diagnosi particolare e dagli
atti non è nemmeno evincibile che l'esame radiologico auspicato dal padre di D._______ e proposto da
detto medico al Dr. U._______ (cfr. lettera già menzionata del 2 novembre 2009) sia stato effettivamente
svolto, rispettivamente abbia avuto esito diverso. Del resto, lo stesso psicologo, Sig. V._______, ha
relazionato i mal di testa di D._______ con l'allora debutto della scolarità. Ne discende che è
ragionevolmente esigibile che gli stessi, qualora tuttora necessario, proseguano in Macedonia il percorso di
sostegno psicologico e pedagogico avviato in Svizzera. Difatti, oltre ai reparti neuropsichiatrici degli
ospedali pubblici ed ai centri OMS già summenzionati, a Skopje esistono diversi istituti per bambini affetti
da problemi psichici. In particolare, l'"Institute for mental health of children and youth" segue bambini e
giovani con disturbi a livello psichico, offrendo terapie singole e di gruppo ludiche e di arte, per il
trattamento, tra l'altro, di problemi psicomotori e di ritardi in ambito emozionale, sociale e cognitivo,
intrattenendo relazioni con istituti scolastici e pre-scolastici (cfr. /autismmk). Per quanto
attiene alla lieve ipermetropia e all'ipoacusia di cui soffre D._______ (cfr. certificato del Dr. R._______ del
17 novembre 2009), infine, in Macedonia esistono strutture per la cura di problemi oftalmologici (cfr., ad
esempio, ).
Riassumendo, per quanto riguarda i disturbi di salute evocati dai ricorrenti, non sussistono elementi che
impongano di scostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Macedonia sono
disponibili le infrastrutture mediche ed i farmaci adeguati per il tipo di trattamento seguito in Svizzera da
parte dei ricorrenti. Ne consegue che, nel caso concreto, non sussistono problemi di salute che possano
giustificare l'ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera (cfr. GICRA 2003 N. 24).
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A ciò si aggiunge il fatto che gli insorgenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, grazie al quale possono assicurarsi le cure mediche (in particolare i
medicamenti) di cui necessiteranno al momento dell'esecuzione del loro rinvio, rispettivamente durante il
periodo successivo alla loro entrata in Macedonia.
12.3.3.4 In caso di allontanamento di minorenni, nell'esame dell'esigibilità
dello stesso l'interesse superiore del fanciullo è un elemento che deve
essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1). In tale
contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in
vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 5e.aa). Delle
difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione
avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005
n. 6 consid. 6.2 e GICRA 1998 n. 31 consid. 8c.ff.ccc). Tale non è il caso
nella fattispecie. Infatti, C._______ ha oggi poco più di (…), D._______
poco più di (…) anni. Entrambi sono giunti in Svizzera in agosto 2007
all'età di quasi (…), rispettivamente quasi (…) anni, e vi si trovano,
pertanto, da quattro anni e mezzo circa. Sebbene, come evincibile dagli
atti (cfr. attestato del Q._______ del 16 novembre 2009), D._______
abbia frequentato nel Canton Ticino la scuola elementare, egli e suo
fratello C._______ sono, alla luce della loro giovane età, tuttora
dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. In siffatte
circostanze, non vi è motivo di ammettere che un loro ritorno in
Macedonia equivalga ad uno sradicamento completo che
pregiudicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio futuri. Esso, pertanto, è da
considerarsi ragionevolmente esigibile anche sotto tale aspetto.
12.3.3.5 In considerazione di quanto precede e al contrario dell'assunto
ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile
nella fattispecie (crt. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
12.3.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 2 LStr). Difatti gli insorgenti, usando della dovuta diligenza,
potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi), tantopiù che la ricorrente ha consegnato alle autorità la sua carta
d'identità al momento del deposito della sua domanda di asilo.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
12.3.5. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
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13.
Infine, considerata l'attività lavorativa che gli insorgenti hanno esperito
negli ultimi anni sino ad oggi, gli stessi non possono essere considerati
indigenti e, pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura e ritenuta la congiunzione delle cause, le
spese processuali, di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I ricorsi sono respinti.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
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Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
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