B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3600/2017
Sen t en z a d e l 2 8 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
rappresentato dal signor Kalender Toklu,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 26 maggio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, asserito cittadino turco di etnia curda, con ultimo domicilio a
B._______, villaggio di C._______, nella provincia di D._______ (cfr. ver-
bale dell’audizione sulle generalità del 22 marzo 2017 [di seguito: verbale
1], p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 5; verbale d’audizione
dell’11 maggio 2017 [di seguito: verbale 2], D53, pag. 6), ha presentato una
domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2017 (cfr. atto A1/1).
B.
B.a Interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato
di essere membro del partito (…) (“[…]” o in italiano: “[…]”) e che ad un
amico, di nome E._______, avrebbe prestato una sua vettura in due circo-
stanze. Dopo l’ultimo prestito, l’amico non gli avrebbe però più restituito la
medesima. Secondo informazioni ricevute in seguito, la macchina sarebbe
stata ritrovata nella zona di controllo del PKK e requisita dallo Stato turco.
L’interessato avrebbe pure appreso che il suo veicolo era stato utilizzato
per compiere delle azioni e che sarebbe stato aperto un procedimento a
suo carico, il quale sarebbe stato secretato dall’autorità giudiziaria compe-
tente di D._______, per il quale avrebbe incaricato un avvocato. Poco
tempo dopo, mentre il richiedente si sarebbe trovato a D._______ per af-
fari, i suoi famigliari lo avrebbero informato telefonicamente dell’irruzione
di militari presso il suo domicilio familiare, che lo avrebbero cercato e mi-
nacciato di ucciderlo se lo avessero trovato. A seguito di tale circostanza,
temendo per la sua vita e che se fosse stato fermato dalle autorità turche
sarebbe stato torturato, egli sarebbe espatriato nell’autunno del (…) par-
tendo da F._______ verso la G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg.,
pag. 7 seg.; verbale 2, D4 segg., pag. 2 segg.), lasciando la moglie ed i figli
ad F._______, dove soggiornerebbero tutt’oggi presso i (…) (cfr. verbale 1,
p.to 1.14, pag. 4; verbale 2, D60, pag. 7). Durante l’audizione sui motivi
d’asilo, l’interessato ha inoltre affermato di avere subito delle repressioni
da parte delle autorità turche per la sua appartenenza etnica. Segnata-
mente, nel (…), dei militari gli avrebbero chiesto di diventare “guardiano dei
villaggi”, nonché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D106 segg.,
pag. 10 seg.).
B.b Il richiedente ha infine dichiarato che, dopo il suo espatrio, avrebbe
appreso dai suoi famigliari di essere stato nuovamente ricercato dalle au-
torità presso il suo domicilio e presso alcuni familiari, i quali sarebbero pure
stati minacciati dai militari (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D81
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segg., pag. 8 seg.). Oltracciò il suo amico E._______ sarebbe stato arre-
stato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D166 segg.,
pag. 16).
B.c A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato la
copia di un formulario d’iscrizione al partito (…), datato (…) (cfr. atto A8/1;
di seguito: doc. 1); copia del certificato di matrimonio, copia del registro di
famiglia, nonché copie delle carte d’identità della moglie H._______ e dei
figli I._______, J._______ e K._______.
C.
Con decisione del 26 maggio 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto
A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha negato
la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo,
pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione
dello stesso.
D.
Il 26 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l’interessato è in-
sorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) contro la succitata decisione, postulando a titolo principale che
gli sia concesso l’asilo. A titolo subordinato egli ha richiesto che gli atti ven-
gano restituiti all’autorità inferiore per una nuova valutazione circa la sua
qualità di rifugiato, o alternativamente, che gli sia concessa l’ammissione
provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allonta-
namento. Altresì il ricorrente ha presentato, secondo il senso, istanza di
assistenza giudiziaria, quale esenzione dal versamento delle spese di giu-
stizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Al ricorso l’insorgente ha allegato la seguente documentazione:
- uno scritto in lingua straniera dall’avv. L._______, datato (…), con relativa
copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 2);
- uno scritto in lingua straniera dell’avv. L._______ alla M._______ di
D._______, datato (…), con allegata la relativa copia della traduzione in
lingua tedesca (di seguito: doc. 3);
- un presunto scritto originale della N._______, O._______, D._______, del
(…) con relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito:
doc. 4);
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- una copia della presunta procura del signor A._______ all’avv. L._______
dell’(…) in lingua straniera (retro) e la copia della carta d’identità del signor
A._______, no. (…) (verso) (di seguito: doc. 5);
- una copia sottoscritta dall’avv. L._______ di un suo documento intitolato
“(…)” (di seguito: doc. 6).
E.
Con decisione incidentale del 3 maggio 2018 il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed
ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti-
cipo, a condizione che il ricorrente producesse un’attestazione d’indigenza
entro il 18 maggio 2016, oppure alternativamente ed entro il medesimo ter-
mine, al versamento di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte
spese processuali. Il ricorrente ha dato seguito tempestivamente alla ri-
chiesta del Tribunale e prodotto un’attestazione d’indigenza (cfr. risultanze
processuali).
F.
Nella sua risposta del 30 luglio 2018, l’autorità inferiore, ha proposto la
reiezione del gravame, confermando le conclusioni del provvedimento im-
pugnato. Altresì la SEM ha formulato delle osservazioni in merito alla nuova
documentazione presentata dal ricorrente in fase ricorsuale. In merito ha
segnatamente ritenuto che per quanto attiene alla copia della procura rila-
sciata dall’insorgente al presunto avvocato L._______ – che tra l’altro non
fornirebbe il contesto nel quale è stato conferito tale mandato – ed il docu-
mento prodotto in copia del medesimo, non essendo dei documenti origi-
nali, andrebbero considerati di scarso valore probatorio, in quanto non su-
scettibili a verifica di autenticità. Inoltre, quandanche tali copie venissero
ritenute autentiche, non comproverebbero i motivi d’espatrio dell’insor-
gente. Attinente lo scritto del (…), lo stesso sarebbe costituivo più di una
lettera di compiacenza, essendo stata redatta soltanto posteriormente alla
decisione impugnata, che non di un esposto neutro ed obiettivo dei fatti
accaduti al ricorrente e delle azioni intraprese nei suoi confronti dalle auto-
rità turche. Infine, in merito agli altri due documenti (doc. 3 e doc. 4), non
vi sarebbe alcun elemento atto a sostanziare un’eventuale indagine o un
processo a carico dell’interessato per motivi legati ad un reato di (…), non-
ché vi sarebbero dei dubbi circa la loro effettiva autenticità. Riguardo a
quest’ultima osservazione, l’autorità di prime cure rileva che nel doc. 4 vi
sarebbero delle firme elettroniche ed altresì i due timbri impressi a fresco,
sarebbero identici a quelli presenti sul doc. 3 del presunto avvocato.
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Pagina 5
G.
Con replica del 31 agosto 2018, l’insorgente si è essenzialmente riconfer-
mato nelle sue motivazioni e conclusioni ricorsuali. Ha tuttavia evidenziato
che non vi sarebbero dei motivi ragionevoli per dubitare dell’autenticità dei
documenti da lui prodotti né del mandato di rappresentanza e legittimità
dell’avv. L._______, proponendo eventualmente di richiedere un parere in
merito agli stessi alla competente rappresentanza svizzera in Turchia.
H.
In data 26 ottobre 2018 l’autorità inferiore si è pronunciata in duplica, riba-
dendo quanto già addotto e concluso nella decisione avversata e nella sua
risposta. Altresì ha ritenuto che non vi sia motivo di sollecitare la rappre-
sentanza svizzera in Turchia per un parere riguardo la documentazione
succitata, in quanto dalla stessa non si ravviserebbero elementi oggettivi e
concreti atti a ritenere che l’insorgente sia oggetto di indagini da parte delle
autorità turche per un qualsivoglia reato di (…).
I.
A seguito di uno scritto datato 26 ottobre 2018 del signor P._______ alla
SEM – e trasmesso dalla predetta autorità al Tribunale il 12 novem-
bre 2018 – con allegati una copia del permesso (…) del ricorrente nonché
una procura di rappresentanza nella procedura d’asilo di quest’ultimo in
favore del signor P._______, con decisione incidentale del 29 novem-
bre 2018, il Tribunale ha invitato il fino ad allora rappresentante legale
dell’insorgente, a volerlo informare circa la continuazione o la revoca del
mandato di rappresentanza a nome e per conto dell’insorgente. Inoltre, il
Tribunale ha chiesto di voler produrre una dichiarazione sottoscritta dal ri-
corrente attestante il nominativo del suo eventuale rappresentante legale
per il proseguo della procedura.
J.
Con scritto del 27 dicembre 2018, il ricorrente ha risposto a quanto richie-
sto dal Tribunale, producendo la dichiarazione di revoca del mandato di
rappresentanza al fino ad allora rappresentante legale, nonché la conferma
di voler conferire mandato per la sua procedura d’asilo e ricorsuale al si-
gnor Kalender Toklu (cfr. risultanze processuali).
K.
Nella successiva decisione incidentale del 10 gennaio 2019, il Tribunale,
vista la richiesta di consultazione degli atti generica formulata dal nuovo
rappresentante legale dell’insorgente nel suo scritto del 26 ottobre 2018
alla SEM, ha dato seguito alla stessa, concedendo al ricorrente un termine
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Pagina 6
con scadenza sino al 25 gennaio 2019 per comunicare al Tribunale a quali
atti di causa, di cui non ne avesse ancora avuto compulsazione, desiderava
avere accesso.
L.
Il plico raccomandato, giunto a destinazione l’(…) gennaio 2019, non è
stato ritirato entro il termine di sette giorni di giacenza dal nuovo rappre-
sentante legale, ed è stato nuovamente ricevuto dal Tribunale il 23 gen-
naio 2019 (cfr. risultanze processuali).
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricor-
rente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è parti-
colarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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Pagina 7
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
3.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
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Pagina 8
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha concluso all’inverosi-
miglianza dell’integralità delle dichiarazioni dell’insorgente relative ai suoi
motivi d’asilo. Innanzitutto sarebbero contraddittorie le asserzioni dell’in-
sorgente rese nel corso delle due audizioni federali circa il periodo tempo-
rale trascorso dal prestito della vettura per la seconda volta al suo amico
E._______ ed il momento nel quale i militari sarebbero giunti a cercarlo al
suo domicilio. Lo stesso varrebbe per quanto concerne la segretezza che
vi sarebbe riguardo al motivo per il quale egli verrebbe ricercato dalle au-
torità del suo Paese d’origine. Invero, nel corso della prima audizione egli
ha riferito che lui ed il suo amico erano membri del partito (…), quando
invece, senza alcuna spiegazione plausibile, durante la seconda audizione
avrebbe fatto riferimento più volte al PKK, sia per quanto concerne l’amico
– che sarebbe un (…) – che per quanto attiene il ritrovamento della sua
vettura. Divergerebbero pure le dichiarazioni rese dall’interessato in corso
di procedura relative al motivo per cui egli non si sarebbe trovato in casa
al momento della visita delle autorità, nonché circa gli eventi successivi alla
perquisizione del suo domicilio. Inoltre, le repressioni che egli avrebbe su-
bito a causa dell’appartenenza all’etnia curda, sarebbero state addotte sol-
tanto durante il corso della seconda audizione, e le sue affermazioni in me-
rito sarebbero comunque incongruenti ed inconsistenti. Infine, in relazione
alla sua dichiarazione dell’esistenza di ulteriori mezzi di prova che dimo-
strerebbero la segretezza del suo caso, per la carenza d’indicazioni e per
la loro contraddittorietà, indurrebbero la SEM a nutrire seri dubbi della loro
effettiva esistenza. Proseguendo nell’analisi, l’autorità di prime cure ha ri-
tenuto non probante la copia della richiesta dell’insorgente di diventare
membro del partito (…) del (…). Le sue affermazioni in merito sarebbero
invero totalmente incoerenti e né le stesse né il documento prodotto avva-
lorerebbero i motivi di fuga addotti. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova
che egli sia conosciuto dalle autorità quale simpatizzante o membro del
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Pagina 9
partito (…) e che da ciò ne possa derivare una problematica nel suo paese
d’origine.
4.2 Nel gravame il ricorrente avversa la lettura dell’autorità di prime cure
delle circostanze da lui descritte a fondamento della sua domanda d’asilo.
A suo dire, la contraddizione rilevata dall’autorità di prime cure in merito al
tempo intercorso tra il secondo prestito dell’automobile e l’irruzione dei mi-
litari al suo domicilio nella prima audizione rispetto alla seconda audizione
federale – di cui ne conferma le allegazioni – sarebbe imputabile al suo
precario stato di salute, alle problematiche riscontrate durante il viaggio
d’espatrio ed al periodo di detenzione trascorso in G._______. Prose-
guendo, l’insorgente rileva che in merito alle presunte divergenze tra la
prima e la seconda audizione in merito ai legami esistenti tra il suo amico
E._______ ed il PKK, egli avrebbe ricevuto delle informazioni aggiuntive,
segnatamente che E._______ era membro del PKK, soltanto dopo la prima
audizione. Per quanto attiene invece la supposta contraddizione inerente
gli eventi subito successivi all’irruzione dei militari a casa sua, il ricorrente
ribadisce non aver fatto ritorno presso il proprio domicilio. Quanto dichia-
rato nella seconda audizione federale, sarebbe quindi frutto di un malin-
teso. Circa le pressioni che egli avrebbe subito in quanto curdo, il ricorrente
afferma non averle indicate già nell’audizione sulle generalità a causa del
poco tempo a disposizione e comunque essendo convinto che in Svizzera
le discriminazioni di cui sarebbero vittima i curdi in Turchia siano già note.
Infine, la produzione in fase ricorsuale dei documenti già annunciati in pre-
cedenza dall’insorgente, ne attesterebbero la sua fedefacenza e l’esi-
stenza di una procedura a suo carico per atti di (…) e la segretezza dell’in-
chiesta. Le allegazioni del ricorrente, avvalorate dai mezzi di prova prodotti,
andrebbero quindi nel loro complesso ritenute verosimili. Infine egli
avrebbe un timore fondato di essere vittima di persecuzioni rilevanti ai
sensi dell’art. 3 LAsi, viste le accuse a suo carico, ovvero il sospetto di le-
gami con il PKK, il clima socio-politico vigente in Turchia, nonché la recru-
descenza del conflitto tra il governo turco e le organizzazioni curde.
5.
5.1 Nella presente disamina, occorre constatare come le allegazioni del ri-
corrente a proposito delle vicissitudini da lui evidenziate a seguito del se-
condo prestito di una sua vettura all’amico E._______, risultino in buona
parte contraddittorie. Innanzitutto, la collocazione temporale dell’irruzione
dei militari presso il suo domicilio non risulta lineare, avendo il ricorrente in
un primo momento asserito che l’evento si sarebbe svolto il giorno dopo il
prestito del veicolo all’amico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), salvo poi
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contraddirsi collocando lo stesso avvenimento (…), (…) giorni dopo la se-
conda volta che avrebbe prestato la vettura a E._______ senza tuttavia
essere in grado di fornire una data precisa (cfr. verbale 2, D144 segg.,
pag. 14). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricorrente non
è riuscito minimamente a dipanare la stessa, unicamente affermando che
i militari lo starebbero ancora cercando (cfr. verbale 2, D180, pag. 17). Nep-
pure le spiegazioni ricorsuali fornite in merito dall’insorgente lo soccorrono,
in quanto non solo le sue dichiarazioni rese nel corso dell’audizione sulle
generalità gli sono state nuovamente tradotte alla fine dell’audizione ed egli
ha sottoscritto il verbale per approvazione, ma inoltre il suo stato di salute
in quel momento non è credibile possa aver pregiudicato a tal punto le sue
allegazioni da spiegare l’incoerenza summenzionata. Invero egli, interro-
gato in merito al suo stato valetudinario, ha affermato di avere delle fratture
non ben rimarginate a causa di un incidente e di essere raffreddato (cfr.
verbale 1, p.to 8.02, pag. 9). Allo stesso modo, anche il motivo per il quale
egli sarebbe stato ricercato e minacciato di morte dall’autorità militare
turca, non risulta coerente. Nell’ambito dell’audizione sulle generalità l’in-
teressato ha infatti asserito che egli non ne conoscerebbe l’effettiva moti-
vazione, e che ciò sarebbe deducibile dai documenti del Tribunale che egli
dovrebbe ricevere dalla Turchia, asserendo inoltre che il suo amico, mem-
bro del partito (…), sarebbe stato coinvolto in una vicenda e che sarebbe
stato arrestato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Sentito
nuovamente al riguardo in occasione della successiva audizione sui motivi
d’asilo, egli ha invece dichiarato che dalle informazioni avute dai militari
che avrebbero fatto irruzione presso il suo domicilio, la sua vettura sarebbe
stata utilizzata per perpetrare un’azione e che la stessa sarebbe stata tro-
vata nella zona di controllo del PKK, e che inoltre il suo amico E._______
sarebbe stato (…) (cfr. verbale 2, D121 segg., pag. 12 segg.).L’inconcilia-
bilità tra le due versioni appare dunque sensibile e non può spiegarsi sulla
base delle argomentazioni addotte in sede ricorsuale, essendo che l’insor-
gente, dalle sue stesse dichiarazioni, era a conoscenza del fatto che la
vicenda della vettura fosse legata ad azioni commesse dal PKK subito
dopo la ricerca dei militari a casa sua (cfr. verbale 2, D142, pag. 14 e D148
segg., pag. 14 seg.) e ciò nonostante, non ha addotto tale elemento impor-
tante già nel corso della prima audizione.
5.2 Del resto, come già sottolineato dall’autorità inferiore nella decisione
avversata, le allegazioni dell’insorgente non sono esenti da ulteriori ele-
menti dissonanti. In particolare, l’interessato risulta infatti essersi contrad-
detto in merito al motivo per il quale egli non si sarebbe trovato in casa al
momento della perquisizione del suo domicilio da parte dei militari, avendo
in un primo momento asserito di essere andato a D._______ per acquistare
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delle (…) per i suoi (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) e successivamente
che invece si sarebbe ivi recato per (…) per la (…) dei suoi (…)(cfr. verbale
2, D159, pag. 15). Tale incongruenza nelle versioni, non risulta spiegabile
con quanto affermato in seguito dall’insorgente posto a confronto con la
stessa divergenza, ovvero che egli avrebbe preso le (…) con i (…) (cfr.
verbale 2, D181, pag. 17), in quanto tale allegazione aggiunge un’ulteriore
incoerenza al suo narrato. Invero, nell’arco della stessa audizione federale,
all’interessato era stato posto il quesito se oltre al motivo di (…) dichiarato
vi fossero ulteriori motivi per il quale egli si sarebbe recato a D._______,
ed egli ha sostenuto di non aver preso altro (cfr. verbale 2, D160, pag. 15).
Anche circa quanto l’insorgente avrebbe intrapreso a seguito dell’incur-
sione dei militari presso il suo domicilio le sue dichiarazioni risultano diver-
genti. Se infatti dapprima egli ha addotto di essere rimasto sino all’espatrio
a D._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), in seguito ha invece soste-
nuto di essere partito con la sua famiglia dal villaggio di C._______ per
recarsi a D._______ e poi ad F._______, dove vi avrebbe soggiornato una
settimana prima di espatriare (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7). In seguito
ha presentato pure una terza versione, adducendo che la moglie ed i figli
lo avrebbero raggiunto a D._______, dove avrebbero soggiornato per una
settimana, per in seguito recarsi ad F._______ (cfr. verbale 2, D71 segg.,
pag. 8). La spiegazione fornita in sede di audizione federale (cfr. verbale 2,
D182, pag. 17) e nel ricorso dall’insorgente, ovvero che l’incongruenza sa-
rebbe frutto di un malinteso, per la notevole contraddittorietà delle versioni
date, non risulta credibile.
5.3 Inoltre, nel corso dell’audizione sulle generalità, nonostante ne avesse
avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti
elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta delle repres-
sioni che egli avrebbe subito a causa dell’appartenenza all’etnia curda (cfr.
verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.). Oltretutto, il richiedente non è nem-
meno stato in misura di fornire informazioni coerenti e sostanziate in merito
a tali presunte repressioni. Egli ha invero addotto che nel (…) gli avrebbero
proposto di diventare un guardiano dei villaggi, e che egli non avrebbe ac-
cettato, oltreché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D107 segg.,
pag. 11), non aggiungendo agli eventi narrati alcunché di preciso. Inoltre,
se dapprima ha affermato che tali repressioni non fonderebbero il motivo
del suo espatrio, ma soltanto la questione della vettura (cfr. verbale 2,
D117, pag. 11), in seguito si è smentito sostenendo invece che egli sarebbe
fuggito anche per le repressioni subite in patria (cfr. verbale 2, D118,
pag. 14).
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Pagina 12
5.4 Già alla luce di quanto precede, si può partire dall’assunto che il rac-
conto dell’interessato circa le repressioni e la ricerca da parte delle autorità
nei suoi confronti per i fatti addotti sia inverosimile. Ma non solo. Viste le
innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimi-
glianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall’in-
sorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni conclu-
denti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine
ipotetico in merito ai motivi d’asilo dell’interessato.
5.5 Neppure i mezzi di prova prodotti dall’insorgente sono atti a rendere
verosimile gli eventi da egli narrati ed i suoi motivi d’asilo.
5.5.1 Segnatamente, per quanto attiene la copia della sua richiesta di affi-
liazione al partito (…) del (…) (cfr. doc. 1), oltreché, come rettamente già
denotato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, non risulta in al-
cun modo probante dell’effettiva accettazione dello stesso quale membro
del precitato partito, le sue dichiarazioni in merito risultano pure contraddit-
torie. Invero, se in un primo momento ha dichiarato di aver presentato il
modulo d’iscrizione al partito (…) o (…) prima della seconda audizione fe-
derale (cfr. verbale 2, D44 seg., pag. 5 seg.) – ciò che corrisponderebbe al
(…) rispettivamente (…) dell’anno (…) – egli poco dopo ha invece inspie-
gabilmente cambiato la sua versione affermando di essere stato un mem-
bro semplice del partito già a partire dal (…) (cfr. verbale 2, D47 segg.,
pag. 6). Sia quel che sia, quandanche la sua affiliazione quale membro al
partito (…) fosse ritenuta verosimile, non sembra ad ogni modo un’eve-
nienza pertinente ai fini dell’asilo, in quanto non sono ravvisabili nelle di-
chiarazioni dell’insorgente alcun elemento che permetta di ritenere che egli
abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future derivante da tale
affiliazione, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Egli stesso ha infatti
negato che gli sia accaduto qualcosa a seguito dell’iscrizione al partito (cfr.
verbale 2, D50, pag. 6). Inoltre dalle sue stesse allegazioni egli non svol-
geva alcuna funzione specifica all’interno del partito, recandosi unicamente
alla sede dello stesso (cfr. verbale 2, D47, pag. 6). A ciò si aggiunga che
l’interessato non ha in alcun modo segnalato una qualsiasi reazione da
parte dei rappresentanti del suo paese d’origine che permetta di conclu-
dere ad un’identificazione dell’insorgente quale opponente al regime per la
sua sola affiliazione al partito e che rischia di subire delle persecuzioni ri-
levanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Turchia. Infine, la sola
appartenenza ad un partito legale (in casu il […]; cfr. in merito Home Office,
Country Policy and Information Note, Turkey: […], […], /government[...] >, consultato il 01.02.2019) così
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Pagina 13
come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppa-
menti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con
una rilevanza per l’asilo (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-
1695/2018 del 5 novembre 2018 e D-5460/2016 del 10 aprile 2018 con-
sid. 6.3).
5.5.2 Proseguendo nell’analisi, per quanto concerne invece la documenta-
zione prodotta dall’insorgente nel corso della procedura ricorsuale (cfr.
doc. 2 – doc. 6), quandanche non si dubitasse dell’autenticità degli stessi,
non risultano atti a convincere il Tribunale delle argomentazioni ricorsuali
riferite ad un procedimento a carico dell’insorgente, per un qualsivoglia
reato di (…). Invero, i documenti di qualche rilievo giudiziario (cfr. doc. 3 e
doc. 4), non contengono alcun elemento che ricondurrebbe l’eventuale
procedura aperta a degli atti di (…) o all’emissione di qualsivoglia mandato
di cattura nei suoi confronti. L’unico documento che sosterrebbe quanto
precede, è lo scritto dell’avv. L._______ del (…) (cfr. doc. 2), che, come
rettamente sostenuto dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, è
però da ritenere come una semplice allegazione di parte, in quanto non
solo è stato prodotto dall’insorgente successivamente all’emissione della
decisione avversata, ma non vi è presente alcun dettaglio significativo re-
lativo alle vicissitudini che il ricorrente avrebbe vissuto prima dell’espatrio,
né per quanto concerne il dettaglio delle azioni intraprese dalle autorità tur-
che nei suoi confronti.
5.6 Su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche
le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto
dopo l’espatrio, fermo considerata inoltre l’insussistenza delle dichiara-
zioni. Egli invero non è riuscito a sostanziare le sue allegazioni in merito,
asserendo in modo generico e stereotipato che dei militari lo continuereb-
bero a cercare a casa sua, i quali verrebbero interrogati su dove egli si
trovi, nonché minacciandoli, e ciò malgrado sia in quotidiano contatto con
i famigliari ed avrebbe pertanto potuto chiedere informazioni più dettagliate
in merito (cfr. verbale 2, D79 segg., pag. 8 seg.).
6.
Sia quel che sia, per quanto attiene le presunte repressioni che l’insorgente
avrebbe subito in quanto curdo è ad ogni modo opportuno sottolineare che
il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce
attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere
un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in
regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è
D-3600/2017
Pagina 14
trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurispru-
denza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando
la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle perse-
cuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5).
Ora, dal momento che i fatti in questione risalirebbero a ben (…) anni di
distanza dall’espatrio rispettivamente circa (…) anni prima il medesimo (cfr.
verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.), non vi è modo di considerare che gli
stessi, quandanche verosimili, abbiano un nesso causale con la partenza
dell’insorgente dal suo paese d’origine. A titolo puramente abbondanziale,
si rammenta come nonostante le recente nefasta evoluzione della situa-
zione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all’et-
nia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza
per l’asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei
confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non
vi sono attualmente gli elementi per ammettere l’esistenza di una discrimi-
nazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati
(cfr. sentenza del Tribunale D-1695/2018 del 5 novembre 2018 con riferi-
mento ivi citato). Va a tal proposito ricordato che, il peggioramento della
situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefi-
gurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo (cfr. sentenze
del Tribunale D-16295/2018 e D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).
7.
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente.
Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente respinto.
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento.
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Pagina 15
9.
9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi-
bile. In particolare, riguardo all’esigibilità dell’allontanamento, l’autorità in-
feriore ha rimarcato che, malgrado il riaccendersi del conflitto turco-curdo
ed il maggior numero di scontri tra il partito del PKK e le autorità governa-
tive dal (…) nelle provincie del (…) della Turchia, il rinvio dell’insorgente
verso la provincia di D._______ non sarebbe, in maniera generale, inesigi-
bile. Ha tuttavia pure esaminato un’alternativa di soggiorno per l’insorgente
verso F._______, provincia di F._______, dove egli avrebbe vissuto per
diversi anni e dove si troverebbe attualmente pure la sua famiglia. Nel pro-
prio gravame, il ricorrente ritiene invece che anche tale conclusione dell’au-
torità di prime cure debba essere disattesa, per inammissibilità ed inesigi-
bilità dell’allontanamento dell’insorgente. Invero, quest’ultimo rischierebbe
di essere sottoposto a dei trattamenti degradanti ed a tortura ex art. 3
CEDU. Il peggioramento del conflitto tra le forze governative e quelle curde,
visto anche il suo profilo personale, renderebbe inoltre inesigibile un suo
rinvio nella regione di D._______. Non vi sarebbero infine le condizioni suf-
ficienti per un reinsediamento dell’interessato ad F._______.
9.3
9.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferi-
menti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
D-3600/2017
Pagina 16
9.3.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo è stato re-
spinto (cfr. supra consid. 5 – 7), l’interessato non può prevalersi del princi-
pio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione
che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qua-
lità di rifugiato. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente
non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella dispo-
sizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati,
non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale,
concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’ori-
gine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv.
tortura.
9.3.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente sia da con-
siderarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi.
9.4
9.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
9.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio-
lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
9.4.3 Nonostante a seguito delle recenti vicissitudini, la situazione in Tur-
chia risulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti
D-3600/2017
Pagina 17
dell’uomo (cfr. sentenze del Tribunale D-5143/2016 del 20 luglio 2018 con-
sid. 6.5; D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 7; D-257/2016 del
15 gennaio 2018 consid. 11.2), non si può concludere che nel paese viga
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale. Fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con la Siria e
l’Iran, si può partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento
verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia
curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante: sentenza del Tri-
bunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018). I combattimenti tra l’armata
turca ed il PKK dell’estate 2015, come pure gli attentati, hanno certamente
comportato la morte di migliaia di persone nel sud-est del paese. Tali eventi
hanno colpito in particolare le province di Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri,
Hakkari e Sirnak, così come in maniera meno intensa le province di Kilis,
Sanliurfa e Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan e Mus (cfr. Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus: Turquie, situa-
tion sécuritaire: 14 septembre 2017 – 29 mars 2018, 29 marzo 2018,
tion_securitaire.pdf >, consultato il 4 febbraio 2019; sentenze del Tribunale
D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 13.2 con riferimenti citati e sen-
tenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2). A
partire dalla primavera del 2016, la maggior parte delle vittime sono contate
nella zona rurale. Tra giugno 2016 e marzo 2018, si stima che il 90% dei
decessi abbia avuto luogo nei distretti rurali del sud-est, la maggior parte
si situa nelle province di Hakkari, Sirnak, Mardin, Diyarbakir e Van (così
come nella provincia di Bitlis per i mesi di maggio e giugno 2017). Tra il 30
marzo ed il 29 agosto 2018, il conflitto tra le forze governative ed il PKK
avrebbe fatto delle vittime nelle zone rurali delle seguenti province: Hakkari
(61 vittime), Sirnak (52 vittime), Tunceli (35 vittime), Diyarbakir (27 vittime),
Siirt (17 vittime), Bitlis (14 vittime), Osmaniye (12 vittime), Agri (10 vittime),
Hatay (8 vittime), Van (7 vittime), Giresum (5 vittime), Bingöl (5 vittime),
Mardin (5 vittime), Adiyaman (4 vittime), Gümüsane (2 vittime) e Kars (1
vittima). Durante tale periodo, le vittime civili sono registrate nelle province
di Hakkari (3 vittime), Diyarbakir (2 vittime), Agri (1 vittima), Igdir (1 vittima),
Van (1 vittima), Tunceli (1 vittima), Mardin (1 vittima) (cfr. Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécu-
ritaire, 13 settembre 2018, ten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_1.pdf >, consultato il 4 feb-
braio 2019, in particolare pag. 22 seg.).
Invece, secondo le fonti accessibili pubblicamente, nessun combattimento
o scontro di particolare impatto è riportato per la provincia di F._______ o
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Pagina 18
ancora per la città (…), ove il ricorrente vi avrebbe vissuto dalla nascita
sino a (…) anni fa (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 6), e dove soggiornereb-
bero dal momento dell’espatrio dell’insorgente sino a tutt’ora la moglie ed i
figli dello stesso presso i (…) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2,
D60 segg., pag. 7). Tale provincia non è pertanto il teatro di violenze ricor-
renti, salvo di un attentato (…) perpetrato nel (…) contro gli uffici del (…) e
di un attentato con (…) del (…) dinnanzi agli uffici del (…), che ha causato
la morte di (…) persone ed il ferimento, secondo la fonte consultata, di (…)
o (…), o ancora (…) persone (cfr. sentenza del Tribunale D-6884/2017 con-
sid. 13.2 con riferimenti citati; Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécuritaire, 13 settembre 2018,
tion_securitaire_1.pdf > con riferimenti menzionati, consultato il 4 feb-
braio 2019). Inoltre, tale provincia non conta tra quelle in cui l’esecuzione
del rinvio è in una maniera generale inesigibile ai termini della giurispru-
denza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9).
9.4.4 Dagli atti all’inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale
all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente verso la Turchia. Invero
il ricorrente è giovane, può vantare un’esperienza professionale di diversi
anni quale (…) ed (…) nonché come (…) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05,
pag. 4; p.to 2.02, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D140, pag. 13) e
non ha allegato dei problemi di salute di particolare importanza ([…] ed alla
[…] a seguito di un […]) e che non possano essere curati in Turchia, come
fatto sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5), che siano osta-
tivi ad un suo rinvio verso il suo paese d’origine. Egli dispone inoltre, in
particolare nella città di F._______, di una rete sociale intatta, segnata-
mente della sua famiglia nucleare d’origine, dei (…), oltreché di (…) sorelle
e (…) fratelli ad F._______, una (…) a Mersin, una (…) a D._______, oltre-
ché i (…) e (…) sorelle a C._______ (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.;
verbale 1, p.to 3.01, pag. 5), i quali potranno, se del caso, assicurargli la
copertura dei suoi bisogni fondamentali al momento del suo ritorno in Tur-
chia.
9.4.5 Alla luce di quanto sopra, e fermo considerata che la provincia di
D._______ dal quale è originario l’insorgente non risulta una regione ove
secondo la giurisprudenza l’esecuzione dell’allontanamento è in generale
inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9; tra le altre: sentenza del Tribunale
D-5408/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 8.4.2), la questione dell’esecu-
zione dell’allontanamento del ricorrente, verso la provincia di D._______,
può rimanere nella presente disamina aperta. Invero egli dispone perlo-
meno di un’alternativa di domicilio al di fuori della regione d’origine (cfr.
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Pagina 19
DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1996 n. 2 consid. 6.bb
per i criteri), ovvero ad F._______, ove risiedono in particolare la moglie ed
i suoi figli, e diversi altri suoi parenti, che potranno sostenerlo, se del caso,
nell’ambito di un reinsediamento. Pertanto, l’esecuzione dell’allontana-
mento dell’insorgente, è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
9.4.6 Infine, in ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo
della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in
relazione con l’art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel
suo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
9.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento,
la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
10.
Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di
assistenza giudiziaria dell’insorgente, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 3 maggio 2018, non vengono prelevate spese processuali.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3600/2017
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: