Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3601/2009
Sen t e n z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), e i figli
C._______, nata il (…), e
D._______, nato il (…), Turchia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 maggio 2009 / N […].
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Fatti:
A.
A._______, cittadino turco di etnia curda, è nato a E._______ nella
provincia di F._______ (Turchia) dove ha vissuto dalla nascita fino al suo
espatrio in data 9 aprile 1995 (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio
1995 [di seguito: verbale 1], pag. 5). Il 15 maggio 1995, ha presentato
una prima domanda d'asilo in Svizzera.
B.
Con decisione del 23 febbraio 1996, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR; attualmente: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la
succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale
decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il 19
aprile 1996, l'interessato è scomparso.
C.
In data 14 settembre 1998, il richiedente ha presentato una seconda
domanda d'asilo.
D.
Con decisione del 23 settembre 1998, l'UFR non è entrato nel merito
della sua seconda domanda d'asilo per inganno dell'autorità sull'identità
ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. b dell'abrogata legge sull'asilo del 5 ottobre
1979 (LA, RU 1980 1718). Tale decisione è cresciuta in giudicato senza
essere stata impugnata. Il 23 settembre 1998, è stata comunicata la
nuova scomparsa del richiedente.
E.
In data 17 marzo 2009, l'interessato, accompagnato da sua moglie,
anch'ella originaria di E._______, e dalla loro figlia, ha presentato una
terza domanda d'asilo.
Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere stato il cofondatore del partito della società
democratica (Demokratik Toplum Partisi [DTP]) nella regione di
E._______ e che, dalla sua fondazione nel 2005, era vicepresidente di
tale partito fino al suo espatrio. In questa funzione avrebbe sostenuto i
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guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén
Kurdîstan [PKK]) fornendo loro le provvigioni che chiedevano. Per questo
motivo sarebbe spesso stato insultato da poliziotti in borghese che
incontrava per caso in strada. Inoltre, la sua famiglia avrebbe ricevuto
regolarmente delle telefonate con minacce di morte da parte della polizia
a causa del sostegno ai guerriglieri. All'inizio del mese di febbraio 2009, al
richiedente sarebbe stato chiesto di scattare delle fotografie di un
guerrigliero del PKK per una carta d'identità. Dopo averlo fatto,
l'interessato avrebbe ricevuto tale documento di viaggio tramite un
corriere e l'avrebbe poi consegnato, in una busta con il suo nome, ad una
famiglia, dove tale combattente sarebbe venuto a prenderla. All'inizio del
mese di marzo 2009, il responsabile del DTP di G._______ avrebbe
convocato il richiedente e gli avrebbe comunicato che la persona in
questione sarebbe stata arrestata a H._______ e gli ha consigliato di
espatriare per non essere arrestato a sua volta. L'interessato avrebbe
quindi deciso di espatriare assieme alla sua famiglia (cfr. verbale
d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009 [di seguito: verbale 2], pagg.
8 segg.; verbale d'audizione di A._______ del 21 aprile 2009 [di seguito:
verbale 3], pag. 5).
La richiedente ha dichiarato di essere espatriata per i motivi di suo marito.
Inoltre, avrebbe regolarmente risposto alle ripetute telefonate minatorie.
Nel 2001, le forze dell'ordine turche avrebbero fatto irruzione nella casa
dei suoi genitori, dove viveva all'epoca, picchiando lei, suo fratello e suo
padre. Tutti e tre sarebbero stati portati in carcere per aver sostenuto i
guerriglieri del PKK. Dopo una settimana, l'interessata e suo fratello
sarebbero stati rilasciati mentre il genitore dopo alcuni mesi (cfr. verbale
d'audizione del 1° aprile 2009 di B._______ [di seguito: verbale 4],
pagg. 5 seg.; verbale d'audizione del 21 aprile 2009 di B._______ [di
seguito: verbale 5], pagg. 3 segg.).
A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno depositato i
seguenti documenti:
l'edizione 816 ottobre 2007 del giornale "Devrimci Demokrasi"
dove il richiedente afferma di essere rappresentato sulla foto in
prima pagina;
un articolo del giornale "Hürriyet" del 15 aprile 2009 nel quale vi
sarebbe scritto che il governo sorveglia la corrispondenza del DTP
e che diversi membri e dirigenti di tale partito sono stati arrestati;
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un mandato d'arresto del padre della richiedente del 6 luglio 2001;
una richiesta per il noleggio di una sala per organizzare una festa
in data 5 febbraio 2007 a E._______ firmata dal richiedente e dal
presidente del DTP di E._______.
F.
Con decisione del 4 maggio 2009, notificata al richiedente in data 5
maggio 2009 (cfr. act. UFM C 22/1), l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli
interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la
Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile.
G.
In data 4 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 4 giugno
2009; data d'entrata: 5 giugno 2009), i richiedenti sono insorti contro detta
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria come pure il rinvio dell'incarto all'autorità
inferiore per un approfondimento e una nuova valutazione della
fattispecie. Essi hanno altresì chiesto la conferma dell'effetto sospensivo
ed hanno presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravame, hanno depositato i seguenti documenti:
una copia della procura del loro rappresentante del 14 maggio
2009 (allegato 1);
una copia di una decisione dell'UFR del 7 novembre 1997
concernente il fratello di A._______, I._______ (allegato 2);
un certificato di domanda d'adesione al DTP del 19 luglio 2006
con relativa traduzione in italiano (allegato 3).
H.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 giugno 2009, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere ai ricorrenti il
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
ed ha confermato loro l'effetto sospensivo. Il medesimo giorno e per
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mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a
presentare una risposta al ricorso entro il 13 luglio 2009.
I.
Con risposta del 9 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
J.
Il 21 agosto 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 24 agosto
2009), gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica.
K.
Il 20 aprile 2010, la sezione della popolazione del Canton Ticino ha reso
attento l'UFM della nascita del figlio dei ricorrenti, D._______, in data (…).
Detto Ufficio ha poi trasmesso tale scritto a codesto Tribunale in data 23
aprile 2010 (data d'entrata: 23 aprile 2010).
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
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interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
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ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997
n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che
lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7,
GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore
deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire,
in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che
indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un
futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993
n. 21, GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
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dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995
n. 23).
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati quali non sufficientemente motivati,
inattendibili, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In
particolare, A._______ essendosi dichiarato cofondatore del DTP nel
2005, non sarebbe stato in grado di fornire delle indicazioni più evidenti a
proposito di detto partito, segnatamente della struttura, del medesimo sia
a livello locale, dove egli avrebbe effettivamente svolto la sua attività, che
a livello nazionale. Egli avrebbe dichiarato che nel DTP della sua regione
opererebbero il presidente e il vicepresidente, senza presentare
alcun'altra forma strutturale. Quo al DTP nazionale, il ricorrente avrebbe
semplicemente indicato unicamente che la sede principale si troverebbe
a L._______, di cui tra l'altro non conoscerebbe nemmeno l'indirizzo, e i
diversi bracci regionali come il suo di E._______. Inoltre, non sarebbe
stato capace di rispondere esaustivamente alle domande a proposito del
modo in cui il DTP di E._______ sarebbe stato fondato, nonostante egli
sia stato uno dei cofondatori. Peraltro, il richiedente non conoscerebbe
neanche la forma giuridica che sarebbe stata scelta per tale partito.
Oltracciò, non consocerebbe nemmeno i fatti noti attorno al partito in
questione. Infatti, l'insorgente non avrebbe saputo con quali mezzi formali
il governo turco avrebbe tentato di giustificare una procedura di divieto
del DTP. Per quel che concerne il giornale esibito quale mezzo di prova
dove il ricorrente afferma di essere rappresentato sulla foto in prima
pagina, l'autorità inferiore ha ritenuto che tale fotografia non
permetterebbe in nessun modo di riconoscerlo. Per questo motivo, tale
mezzo di prova non sarebbe in grado di dimostrare la sua appartenenza
a tale partito. Inoltre, nella seconda audizione, avrebbe dichiarato che la
persona per la quale avrebbe contribuito a fornire una carta d'identità,
sarebbe stata arrestata dopo aver fatto scoppiare una bomba a
H._______. Qualche istante dopo, nella stessa audizione, egli si sarebbe
corretto allegando che la persona sarebbe stata fermata dalle autorità
durante i preparativi dell'attentato. In ogni caso, l'affermazione secondo
cui tale individuo sarebbe stato preso dalle autorità statali nell'ambito di
un attentato, non sarebbe stato l'oggetto delle sue dichiarazioni nella
prima audizione. Peraltro, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna
spiegazione plausibile per la quale sarebbe stato proprio lui stesso a
dover scattare una foto di un guerrigliero del PKK. Per quel che riguarda
B._______, ella avrebbe affermato, nella prima audizione, di aver ricevuto
una moltitudine di telefonate minatorie, di aver avuto molta paura e di
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aver tentato di convincere suo marito a sporgere denuncia presso la
Procura. Invece, nella seconda audizione, l'interessata non avrebbe più
menzionato né le chiamate telefoniche, né le minacce. Soltanto in
seguito, ella le avrebbe accennate in modo totalmente accessorio. Inoltre,
nella prima audizione, avrebbe dichiarato che le autorità in loco
avrebbero perquisito la sua dimora dopo il suo matrimonio, per poi, nella
seconda audizione, allegare che tali perquisizioni avrebbero avuto fine al
momento delle nozze. Pertanto, le dichiarazioni dei richiedenti non
soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Quo all'asserito arresto nel 2001 nel
quale sarebbe stata picchiata la richiedente, l'UFM ha considerato che
non vi sarebbe più un legame causale di carattere temporale tra
l'accaduto e l'espatrio nel 2009. Oltracciò, nella seconda audizione,
l'interessata ha dichiarato di non aver subito alcun torto durante il fermo.
In tale ambito, l'autorità inferiore ha pure rilevato che un'angheria subita
otto anni prima dell'espatrio non potrebbe obbiettivamente essere
considerata come idonea per diventare un rischio concreto di successive
persecuzioni per l'interessata. Peraltro, queste dichiarazioni non
sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine,
l'UFM ha osservato che l'allontanamento in Turchia sarebbe ammissibile,
esigibile come pure possibile.
4.2. Nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato l'inverosimiglianza
evidenziata dall'UFM. In particolare, l'insorgente sarebbe sempre riuscito
a fornire tutte le informazioni più importanti circa il partito. Inoltre, sulla
sua appartenenza al DTP non vi potrebbero essere dei dubbi, in quanto
ha allegato alla memoria ricorsuale il certificato di domanda di adesione a
cui egli avrebbe fatto riferimento nella seconda audizione. Quo al
racconto circa l'arresto del guerrigliero del PKK, egli sostiene che ciò che
l'avrebbe spinto a fuggire sarebbe il fatto che tale combattente sarebbe
stato arrestato, con il rischio che potesse nominarlo. Per il resto, sarebbe
un elemento di secondo piano il fatto di sapere se sia stato fermato
perché ha commesso un attentato, perché lo stava progettando o perché
doveva svolgere una campagna elettorale. Inoltre, la ricorrente avrebbe
menzionato le telefonate minatorie anche nella seconda audizione e non
l'avrebbe fatto in maniera accessoria come sostiene l'UFM. In tale ambito,
sarebbe logico che la stessa farebbe riferimento a tali telefonate solo
nella seconda parte dell'audizione, in quanto nella prima parte sarebbero
stati tematizzati gli eventi del 2001, ossia il fermo di una settimana. Quo
al racconto delle perquisizioni, ella non avrebbe mai specificato che erano
delle perquisizioni domiciliari. Inoltre, le misure subite dai ricorrenti
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comporterebbero una pressione psichica insopportabile, le quali
sarebbero legate ad una persecuzione riflessa. A._______ avrebbe
altresì ricordato che suo fratello I._______ avrebbe ottenuto l'asilo in
Svizzera. Tale allegazione sarebbe confermata dalla decisione dell'allora
UFR allegata al gravame. Infine, ha dichiarato che anche un'altra sorella,
M._______, potrebbe essere rifugiata.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure
rilevato che le allegazioni degli insorgenti rese nel corso delle rispettive
audizioni non conterrebbero alcun elemento per cui si potrebbe creare un
collegamento con i fatti avvenuti al fratello in questione. L'autorità
inferiore ha, inoltre, osservato che il fratello I._______ avrebbe depositato
la sua domanda d'asilo in Svizzera nel 1995 e gli sarebbe stato dato
l'asilo nel 1997. Vi sarebbe quindi un ampio intervallo trascorso da quel
periodo fino al deposito della domanda d'asilo dei ricorrenti e non vi
sarebbe alcuna allegazione legata ai problemi del fratello. Non vi sarebbe
quindi un legame tra gli elementi all'origine della concessione della qualità
di rifugiato del fratello e i motivi degli insorgenti. Pertanto, non gioverebbe
valutare la presenza di un'eventuale persecuzione riflessa.
4.4. Nell'atto di replica i ricorrenti sostengono, secondo il senso e per
quanto è qui di rilievo, che, al di là delle loro allegazioni, gli elementi di
una persecuzione riflessa sarebbero oggettivamente determinabili.
Sarebbe, infatti, risaputo che nei confronti di membri di famiglie di attivisti
politici le autorità turche farebbero spesso ricorso a rappresaglie, le quali
potrebbero costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Inoltre, tra il 1993 e il 1994, il fratello di A._______
avrebbe militato tra i combattenti per la causa curda. In questo contesto e
sull'esempio del fratello, il ricorrente avrebbe maturato una forte
convinzione politica che l'avrebbe indotto ad impegnarsi politicamente per
la causa dei curdi. Pertanto, apparirebbe legittimo sollevare la questione
di un'eventuale persecuzione riflessa sulla quale la decisione dell'UFM
sorvolerebbe. Per il resto, gli insorgenti hanno poi rimandato alle
conclusioni già avanzate in sede di ricorso.
5.
5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in generiche ed imprecise
affermazioni.
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In particolare, questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non
hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei
motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui
v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
Innanzitutto, quo all'asserita funzione di vice presidente del DTP, va
rilevato che il ricorrente ha presentato un certificato di domanda
d'adesione al DTP del 19 luglio 2006 come semplice membro.
L'esibizione di tale documento è palesemente contraddittorio con le
allegazioni fornite in sede d'audizione. Infatti, nella prima audizione, ha
dichiarato di aver iniziato a far attivamente politica per il DTP a partire dal
2005, di essere stato cofondatore dell'antenna del DTP di E._______ e
che nello stesso anno
avrebbe pure rivestito il ruolo di vice presidente (cfr. verbale 2, pagg. 3 e
9; verbale 3, pagg. 5 e 9). Peraltro, il documento fornito non risulta essere
stato firmato dal ricorrente e costituisce una semplice richiesta d'adesione
e non un attestato che certifica la sua effettiva adesione al DTP. Ciò
posto, codesto Tribunale non può che concludere all'inverosimiglianza
della sua appartenenza a tale partito.
Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza
della sua adesione al DTP, anche i racconti circa la collaborazione con il
PKK, le relative angherie subite da parte delle autorità statali turche come
pure i fatti in merito alla carta d'identità del combattente del PKK, perdono
ogni fondamento per il che devono essere considerati inverosimili. Di
conseguenza, codesto Tribunale può esimersi da un esame delle ulteriori
contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per
evitare ulteriori ripetizioni.
5.2. Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto
Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle
recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE
(Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la
responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il
rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti
attivisti del PKK – rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la
successione – o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in
particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono
rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo
scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera
famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di
condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli
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dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro,
secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si
possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia
di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità
statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una
persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un
membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere
che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il
ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una
persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al
grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche
della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle
stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità
giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa
famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia
essere analizzato di caso in caso (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale D8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2,
D3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2, D3484/2006 del 2 ottobre
2009 consid. 7.2, E3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1, GICRA
2005 n. 21 consid. 10, GICRA 1994 n. 5 e n. 17, GICRA 1993 n. 6).
Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che non vi sono elementi
concreti e fondati che i ricorrenti siano stati oggetto di persecuzioni
riflesse e che possano avere un timore fondato di essere esposti a
persecuzioni future, segnatamente per il fatto che il fratello di A._______,
I._______, avrebbe combattuto per la causa curda nel 1993 e 1994.
Si ricorda anzitutto che detto parente ha ottenuto l'asilo in Svizzera con
decisione dell'allora UFR in data 7 novembre 1997. In tale ambito si rileva
che il ricorrente ha già fatto valere una persecuzione riflessa durante la
prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 4) ma che nella decisione
dell'UFR del 23 febbraio 1996 è stato ritenuto inverosimile il suo racconto
e quindi respinta la sua domanda d'asilo. Poi, nella seconda procedura
d'asilo, egli non ha più invocato una persecuzione riflessa, bensì ha
asserito di aver combattuto come guerrigliero ed ha altresì dichiarato di
essere rientrato nonché di aver vissuto a E._______ dal 1995 all'inizio del
1998 dopo la conclusione della prima procedura d'asilo (cfr. verbale
d'audizione del 18 settembre 1998 [di seguito: verbale 6], pag. 1; cfr.
verbale d'audizione sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art 16 cpv. 1 LA [di seguito: verbale 7], pag. 1). Nell'attuale procedura
d'asilo, egli ha allegato di essere tornato in patria dopo la precedente
procedura d'asilo nel 2000 o nel 2001 soggiornandovi fino al 9 marzo
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2009 (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 10). Inoltre, ha addirittura asserito di non
aver atteso l'esito della sua seconda domanda d'asilo, poiché sapeva che
sarebbe stata respinta (cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre, non solo è rientrato
volontariamente in patria, ma si è recato dapprima a G._______ e poi a
E._______ (cfr. ibidem). Tale comportamento è un evidente indizio per
codesto Tribunale per ritenere che egli non ha mai subito, né avuto il
timore di essere esposto ad una persecuzione riflessa in loco. Ha poi
nuovamente invocato la persecuzione riflessa ma solo in sede di ricorso.
Peraltro, non ha sostanziato alcunché in merito limitandosi ad affermare
nell'atto di replica che suo fratello "militava tra i combattenti per la causa
curda tra il 1993 e il 1994" (cfr. replica, pag. 1). Anche per quel che
riguarda una sua sorella che avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera, egli non
ha minimamente corroborato per quale ragione ella abbia ottenuto tale
statuto e in che misura egli debba temere di essere vittima di una
persecuzione riflessa al suo ritorno in patria. Alla luce di quanto precede,
codesto Tribunale ritiene che l'allegata persecuzione riflessa è
inverosimile.
Inoltre, quo al timore della ricorrente di subire delle persecuzioni in loco
da parte delle autorità statali a causa degli eventi verificatesi nel 2001,
codesto Tribunale rileva che non è determinante unicamente come il
richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni
allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un
punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni
subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al
momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8bc pagg. 20 segg.,
GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per
stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può
determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi
oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio
anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina
e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i
sei ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; MARIO GATTIKER, Das Asyl und
Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed.,
Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berna 1987, pag. 295).
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Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i
fatti del 2001 ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di ritenere che tali
persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura d'asilo. Tutt'al più,
ella stessa ha affermato che, dopo gli avvenimenti del 2001, non avrebbe
più subito nessuna aggressione da parte delle autorità statali (cfr. verbale
4, pag. 6). Ciò posto, codesto Tribunale può esimersi, anche in questo
punto, da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare
alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni. Premesso ciò,
questa allegazione è da ritenere irrilevante in materia d'asilo.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dei ricorrenti come
inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1
LStr).
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7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri
impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
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che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
7.2.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della loro
situazione personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la
situazione attuale prevalente in Turchia è in sé costitutiva d'un
impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. È notorio infatti che questo
Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata.
Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che essi hanno
una discreta formazione (cfr. verbale 4, pag. 2; verbale d'audizione del 23
giungo 1995 [di seguito: verbale 8], pag. 4) e di un'esperienza
professionale quale contadina (cfr. verbale 4, pag. 2) rispettivamente
come contadino e panettiere (cfr. verbale 2, pag. 3; verbale 7, pag. 4).
Inoltre, i ricorrenti dispongono di una fitta rete familiare in patria,
segnatamente la madre, una zia materna, una sorella, due fratelli, la
prima figlia di A._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.) nonché i genitori,
due fratelli ed una sorella di B._______ (cfr. verbale 4, pag. 3).
Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici.
7.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
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Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr). I ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: