B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3604/2013
S e n t e n z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010, con la quale non è entrato
nel merito, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), della prima domanda d'asilo presenta-
ta dal richiedente in Svizzera in data 24 settembre 2010, ordinando il suo
rinvio verso la Slovacchia, nonché la scomparsa del richiedente, in data
1° gennaio 2011, dall'alloggio attribuitogli;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 21 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro dell'istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali di audizione del 28 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
17 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 24 giugno 2013, notificata all'interessato il gior-
no stesso (cfr. act. B 19/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'ese-
cuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibi-
le;
il ricorso del 24 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 25 giugno 2013);
l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale via fax il 25 giugno 2013 e in o-
riginale in data 27 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
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za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla pre-
sentazione della sua seconda domanda d'asilo, non ha esibito alcun do-
cumento che adempia i citati criteri;
che durante la prima audizione il richiedente ha dichiarato che nei giorni
successivi sua moglie gli avrebbe portato i documenti (cfr. verbale 1,
pag. 9); che tuttavia, durante la seconda audizione, avvenuta 20 giorni
dopo, l'interessato ha dichiarato che ella non sarebbe riuscita a passare
la frontiera tra la (...) e la (...) (cfr. verbale 2, pag. 2); che una simile giusti-
ficazione non convince, visto anche che, trattandosi della seconda proce-
dura d'asilo in Svizzera, il richiedente era sin dall'inizio a conoscenza del-
la necessità di presentare i documenti richiesti; che inoltre il Tribunale
constata che dagli atti non emerge alcun elemento secondo cui il richie-
dente si sarebbe adoperato, visto anche il tempo nel frattempo trascorso,
per dare seguito all'invito, eventualmente organizzandosi in altro modo;
che quindi il Tribunale ha ragione di credere che il richiedente, il quale ha
per giunta dichiarato identità differenti nel corso delle procedure, dissimuli
detti documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito, neppure
nel ricorso, una valida e verosimile giustificazione per la mancata produ-
zione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insor-
gente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni
dell'interessato riguardo al timore di morire a causa delle allegate
minacce telefoniche che avrebbe ricevuto dopo avere eseguito una
consegna su incarico di una persona vicina a suo padre, il quale sarebbe
stato assassinato nel 2008, non siano credibili e siano pertanto da
ritenere inverosimili;
che in particolare il richiedente si è palesemente contraddetto in punti
centrali del racconto; che infatti, nella procedura precedente,aveva
dichiarato che suo padre sarebbe stato ucciso il (...) 2008 e di non avere
né fratelli né sorelle (cfr. atto A 1/11, pag. 4); che invece, nella presente
procedura, nella quale ha affermato che i motivi esposti in occasione della
precedente domanda d'asilo sarebbero ancora attuali, ha dichiarato che
quel (...) 2008 sarebbero stati uccisi suo padre e suo fratello (cfr.
verbale 1, pagg. 10 seg.); che inoltre, riguardo ai pretesi spari contro la
sua abitazione il (...) 2008, nella procedura precedente aveva dichiarato
che sarebbero state trovate 28 pallottole (cfr. atto A 1/11, pag. 6), mentre
nella procedura attuale ha menzionato la presenza di 60 pallottole (cfr.
verbale 2, pag. 3); che in aggiunta, nella procedura precedente aveva
spiegato che, al momento di questi spari, in casa si sarebbero trovati la
madre, la nonna e quattro cugini del padre (cfr. atto A 1/11, pag. 6),
mentre, secondo quanto dichiarato nella procedura attuale, in casa non
sarebbe stato presente nessuno e anche la madre si sarebbe trovata dai
vicini (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre quanto esposto circa la consegna
che avrebbe svolto su incarico dell'amico del padre, la quale avrebbe
dovuto rappresentare una vendetta per l'uccisione di quest'ultimo, non
convince; che infatti, egli avrebbe a suo dire consegnato un microchip e
una lettera, contenuti in un sacchetto, appendendoli a un cancello, ma
non è stato in grado di indicare né il contenuto del microchip né quello
della lettera e nemmeno ha saputo indicare a chi fosse diretta tale
vendetta (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che per il resto si rinvia ai
considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
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che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
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che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato, vanta esperienze lavorative e può contare, in patria, sulla presen-
za di una rete familiare (cfr. verbale 1, pagg. 3-5 e 7); che infine il ricor-
rente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: