B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3612/2010
S e n t e n z a d e l l ' 11 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Kosovo/Serbia
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 aprile 2010 / N […].
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino del Kosovo e rispettivamente della Serbia di
etnia Rom e religione islamica, è nato a F._______ (Kosovo) dove
avrebbe vissuto fino al 1999 per poi soggiornare fino al 2005 in un
Campo Profughi a G._______ (Montenegro). Dal 2005 al giorno
dell'espatrio, avvenuto l'11 febbraio 2010, avrebbe vissuto a H._______
(Serbia). Egli ha presentato domanda d'asilo in data 15 febbraio 2010
dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo
dell'automobile in compagnia della propria famiglia e la famiglia del
fratello (N […]) ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato
(cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2008 di A._______ [di seguito:
verbale 1], pagg. 1 seg. e 8 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere ricercato da non meglio specificati
Albanesi in quanto il padre avrebbe lavorato come poliziotto nel 1999 per
i Serbi. Sarebbe poi fuggito dal Montenegro per lo stesso motivo: vi
sarebbero stati troppi Albanesi al Campo Profughi. Inoltre ha aggiunto
che avrebbe lasciato H._______ in quanto le condizioni di vita sarebbero
state pessime (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audizione del
22 marzo 2010 di A._______ [di seguito: verbale 3], pag. 2).
A.b La moglie B._______, cittadina del Kosovo di etnia Rom, di religione
islamica e nata nella a F._______, sentita separatamente, a fondamento
della sua domanda d'asilo ha fatto valere gli stessi motivi enunciati dal
marito (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio 2010 di B._______ [di
seguito: verbale 2], pagg. 1-3 e 6 e verbale d'audizione del
22 marzo 2010 di B._______ [di seguito: verbale 4], pagg. 2, 5 e 8).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– uno scritto in albanese dell'8 febbraio 2008 dell'Associazione Rom del
Kosovo con relativa traduzione in inglese, il quale attesterebbe l'ap-
partenenza etnica di A._______ e richiama la difficile situazione per i
Rom in Kosovo;
– il certificato di cittadinanza serba di A._______ del 31 agosto 2009.
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B.
Con decisione del 19 aprile 2010, notificata agli interessati in data scono-
sciuta, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la
succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamen-
to degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso la
Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 15 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata
al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] su trasmis-
sione dell'UFM: 20 maggio 2010), i richiedenti sono insorti contro detta
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, secondo il senso,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo, ri-
spettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 maggio 2010, ha informato i
ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura e li ha invitati a versare entro l'11 giugno 2010 un anticipo
di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che
in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
E.
Con decisione incidentale del 16 giugno 2010, il Tribunale ha riesaminato
la decisione incidentale del 27 maggio 2010 concedendo l'assistenza giu-
diziaria visto, tra le altre cose, lo scritto del 2 giugno 2010 (data d'entrata:
7 giugno 2010) dell'ORS Service AG (Betreuung von Asylsuchenden und
Flüchtlingen) attestante la loro indigenza.
F.
Il Tribunale, con ordinanza del 2 luglio 2010, ha invitato l'UFM a presenta-
re una risposta al ricorso entro il 19 luglio 2010.
G.
Con risposta del 16 luglio 2010, l'UFM ha rinviato ai considerandi della
propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
H.
Il Tribunale, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha invitato i ricorrenti ad
inoltrare una replica allo scritto dell'UFM del 16 luglio 2010 entro il
10 agosto 2010.
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I.
Con replica del 5 agosto 2010 (data d'entrata: 9 agosto 2010), i ricorrenti
hanno manifestato il loro interesse a rimanere su suolo svizzero ed hanno
allegato i seguenti documenti:
– copia di una dichiarazione dell'Associazione HU LAV ROMA di Bel-
grado del 15 luglio 2010 (con relativa copia della traduzione in italia-
no);
– fotocopia dello scritto dell'Associazione Rom del Kosovo e della
relativa traduzione già allegati in occasione della procedura di prima
istanza;
– copia di una dichiarazione del 25 marzo 2010 redatta in italiano e sot-
toscritta da diverse persone;
– copia di una dichiarazione di I._______ delegato per il Ticino dell'As-
sociazione Egjiptas del Kosovo redatta in italiano.
J.
Il Tribunale, con ordinanza del 19 marzo 2012, ha invitato l'autorità infe-
riore a presentare una sua eventuale duplica allo scritto del
5 agosto 2010 entro il 3 aprile 2012.
K.
Con duplica del 3 aprile 2012, trasmessa ai ricorrenti per conoscenza,
l'UFM ha rinnovato la sua proposta di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni degli in-
teressati circa i motivi d'asilo non sufficientemente motivate, incompatibili
con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, contraddittorie e
quindi inverosimili. Altresì, il mezzo di prova depositato sarebbe inattendi-
bile.
In particolare, il ricorrente non avrebbe saputo dare alcuna informazione
concreta circa il ruolo di suo padre in seno all'unità speciale della polizia
serba durante la guerra. Egli si sarebbe sempre limitato a rispondere di
non essere a conoscenza di tali informazioni. Per giunta, quo alle
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minacce di morte da parte degli Albanesi, egli avrebbe indicato di non
aver mai avuto alcun contatto con gli stessi, che peraltro non avrebbe
saputo identificare in alcun modo. Inoltre, egli avrebbe dichiarato che
durante il periodo trascorso in Montenegro, avrebbe ricevuto delle
minacce nonostante non avesse avuto alcun tipo di contatto con i suoi
persecutori. Egli avrebbe altresì indicato che non sarebbe potuto tornare
in Kosovo in quanto gli Albanesi gli avrebbero distrutto la casa senza
saper specificare chi fossero i suoi persecutori, tantomeno come questi
avrebbero potuto collegarlo al genitore poliziotto durante la guerra.
Parimenti la moglie non avrebbe saputo fornire elementi utili e dettagliati
a comprovare la suddetta persecuzione subita dal marito da parte degli
Albanesi.
Per giunta, l'insorgente avrebbe dichiarato che in Montenegro vi sarebbe-
ro stati molti Albanesi che avrebbero potuto rintracciarlo e ucciderlo. No-
nostante ciò egli vi avrebbe vissuto per un lungo periodo, per il che l'UFM
ha ritenuto che se egli avesse realmente temuto tale ritorsione, avrebbe
lasciato il Montenegro al più presto.
Il ricorrente sarebbe inoltre incorso in contraddittorie dichiarazioni su punti
fondamentali. Innanzitutto, egli avrebbe dichiarato in un primo momento
che la casa di famiglia in Kosovo sarebbe stata bruciata, mentre in un se-
condo tempo avrebbe dichiarato di non sapere come l'abitazione fosse
andata distrutta. Si sarebbe altresì contraddetto in merito al motivo del
suo rientro in Kosovo nel 2004: egli avrebbe dapprima indicato di essere
rientrato in Kosovo per verificare se fosse esistita la possibilità di tornare
a viverci, per poi dichiarare di esservi stato per visitare il villaggio e cerca-
re i genitori. Interrogato su tali discordanze egli avrebbe risposto che pro-
babilmente sarebbe stato capito male oppure che in occasione della pri-
ma audizione sarebbe stato confuso. Infine, durante l'audizione sommaria
interrogato sul viaggio d'espatrio, avrebbe indicato d'essere partito diret-
tamente da H._______ mentre durante l'audizione sui motivi d'asilo a-
vrebbe affermato di essersi recato da H._______ al Montenegro, dove si
sarebbe trattenuto un mese e mezzo o due, per poi partire alla volta della
Svizzera.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisfereb-
bero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
Quo al mezzo di prova inoltrato in occasione del deposito della domanda
d'asilo, l'UFM lo ha ritenuto come non recante alcun valore probatorio
giacché di dubbia provenienza e per di più incoerente con le allegazioni
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degli insorgenti. Infatti, il documento certificherebbe che i ricorrenti
avrebbero dovuto lasciare il loro villaggio L._______ per motivi di
sicurezza. Tuttavia tale località non sarebbe mai stata menzionata dagli
stessi che avrebbero invece asserito d'essere originari di M._______,
dove vi avrebbero vissuto fino al 1999. Oltretutto il ricorrente, interrogato
su tale documento rilasciato a N._______ l'8 febbraio 2010, avrebbe
asserito che gli sarebbe pervenuto allorquando si sarebbe trovato a
H._______. Tale affermazione sarebbe in contrasto da quanto asserito in
occasione della seconda audizione posto che in quel periodo si sarebbe
trovato in Montenegro.
In conclusione l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti
ed ha respinto la loro domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo l'UFM ha pronunciato l'allontanamen-
to dei ricorrenti dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che non vi sarebbero
indizi per ritenere che i ricorrenti rischierebbero nel loro Paese d'origine di
essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha tuttavia indicato che es-
sendo gli insorgenti originari di N._______ e vista la loro appartenenza
etnica, la probabilità di un pericolo concreto non potrebbe ancora essere
esclusa. Vi sarebbe un'alternativa di domicilio nel Nord del Kosovo, ma
dall'esame degli atti, tale alternativa non risulterebbe ragionevolmente e-
sigibile. Per i Rom di lingua serba, in principio, esisterebbe un'alternativa
di domicilio in Serbia. Giusta la Costituzione serba del 2006, il Kosovo sa-
rebbe parte integrante della Serbia, ragione per cui i Rom di lingua serba
del Kosovo sarebbero considerati come cittadini serbi e potrebbero per-
tanto ottenere dei documenti di viaggio serbi presso le rappresentanze
diplomatiche della Serbia e recarsi in Serbia. Avendo i ricorrenti vissuto
per molti anni a H._______, avendo ivi ricevuto il sostegno attivo dell'As-
sociazione dei Rom nonché essendo il ricorrente in possesso del certifi-
cato di nazionalità serba rilasciato nel 2009, l'alternativa di domicilio in
Serbia sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso i ricorrenti hanno indicato di voler restare in Svizzera per
non dover temere che qualcuno gli faccia del male. Hanno altresì reitera-
to di non avere più una dimora in Kosovo. Inoltre, a causa della profes-
sione di poliziotto del padre del ricorrente, gli insorgenti potrebbero incon-
trare in Kosovo molti problemi segnatamente con i loro nemici e vicini di
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casa O._______, P._______ e Q._______ e con altre non meglio specifi-
cate persone che però conoscerebbero il di lui padre.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che nel gravame i ricor-
renti temerebbero di essere allontanati verso il Kosovo. L'UFM ha indicato
che la decisione impugnata non prevede un allontanamento dei ricorrenti
verso il Kosovo bensì verso la Serbia dove vi sarebbe un'alternativa di
domicilio per gli insorgenti. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della
sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
4.4 Nella replica, gli insorgenti hanno reiterato il loro desiderio di poter re-
stare in Svizzera. Essi hanno allegato alla replica diversi documenti. In un
allegato v'è la dichiarazione del Presidente di un'associazione chiamata
HU LAV ROMA nel quale indica che non vi sarebbe alcuna possibilità di
rimpatrio in Serbia, in Kosovo e in Metochia in quanto i precedenti del pa-
dre del ricorrente, che avrebbe lavorato per la polizia serba, potrebbero
causare delle ripercussioni agli insorgenti. Inoltre, i ricorrenti rischierebbe-
ro sotto ogni punto di vista e vivrebbero con continue paure e stress a
prescindere da dove andrebbero a vivere (Kosovo, Serbia o Montenegro).
Secondo il presidente dell'associazione, i ricorrenti non disporrebbero di
ricchezza o reddito ed inoltre la Serbia non avrebbe aiutato nessuno dei
membri del HU LAV ROMA giunti in Serbia a causa della guerra. In un'ul-
teriore dichiarazione, sottoscritta da diverse persone, tra cui uno zio al
quale è stato riconosciuto il caso di rigore e residente in Ticino, si confer-
merebbe la professione del padre del ricorrente e la possibilità di riper-
cussioni per i ricorrenti dalla parte di kosovari Albanesi. Infine, nella di-
chiarazione del delegato per il Ticino dell'Associazione Egjiptas del Koso-
vo è attestata l'appartenenza del ricorrente e del di lui fratello alla Comu-
nità Rom del Kosovo. Il delegato indica che i fratelli sarebbero ricercati
dagli Albanesi del Kosovo e pertanto un rimpatrio a M._______ a
F._______ non sarebbe opportuno né per loro né per le rispettive fami-
glie.
4.5 Con duplica l'UFM ha evidenziato che già nella decisione impugnata,
l'Ufficio aveva considerato le dichiarazioni dei ricorrenti palesemente inve-
rosimili e il mezzo di prova inattendibile. Già nella risposta al ricorso, l'au-
torità inferiore ha ricordato di non aver disposto il rinvio degli insorgenti in
Kosovo giacché non esigibile, bensì in Serbia dove avrebbero peraltro già
vissuto. Di conseguenza, l'UFM ha confermato la sua decisione e propo-
sto la reiezione del ricorso.
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Pagina 9
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
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Pagina 10
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo
rese dai ricorrenti s'esauriscono in contraddittorie, illogiche ed imprecise
affermazioni.
6.1 Il ricorrente allega il timore di essere oggetto di angherie da parte de-
gli Albanesi. Per questo motivo sarebbe espatriato dal Kosovo alla volta
del Montenegro. Non di meno anche lì, nel Campo Profughi che lo aveva
accolto, vi sarebbero stati molti Albanesi, per cui si sarebbe recato a Bel-
grado, luogo che avrebbe poi di seguito lasciato in quanto le condizioni di
vita sarebbero state pessime (cfr. verbale 1, pag. 6). Egli ritiene di essere
nella mira degli Albanesi in quanto suo padre nel 1999 sarebbe entrato in
servizio nella polizia speciale della Serbia, ossia nel corpo speciale in
guerra e sarebbe stato attivo a N._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e verba-
le 3, pag. 3). Dal 1999 il ricorrente non avrebbe mai più avuto contatti con
il padre, essendo l'insorgente fuggito unitamente al fratello dal Kosovo a
causa della guerra, lasciando il resto della famiglia al Paese d'origine
(cfr. verbale 3, pag. 3).
Nella narrazione, non di meno, va rilevato che il richiedente è sempre
rimasto vago nelle sue dichiarazioni. In particolare, interrogato su chi
fossero esattamente gli Albanesi di cui temeva la vendetta, egli si è
limitato a rispondere che sarebbero dei vicini di casa in Kosovo dei quali
però ignorerebbe i nomi (cfr. verbale 1, pag. 6). Dal narrato non è dato
comprendere se i suddetti vicini siano i suoi persecutori o se siano
persone che gli offrono supporto, informandolo di essere ricercato. È
quindi poco attendibile che egli non sia in grado di dare alcuna
indicazione più precisa e differenziata su presunte persecuzioni che si
protrarrebbero già dal 1999. Egli arriva però anche a dichiarare di non
aver mai subito delle minacce perché sarebbe fuggito per tempo
(cfr. verbale 3, pag. 4). Vista la contraddittorietà delle allegazioni e la
mancanza di informazioni più precise e concrete, il timore di soprusi da
parte degli Albanesi a causa della professione del padre è da ritenersi
altamente inverosimile. Risulta poi quanto meno senza coerenza al corso
delle cose che egli, nonostante avesse temuto gli Albanesi, avrebbe fatto
ritorno al suo villaggio in Kosovo nel 2004 per controllare se vi fosse una
situazione favorevole per un loro eventuale ritorno al Paese d'origine
(cfr. verbale 1, pag. 6) oppure per ricercare i propri genitori (cfr. verbale 3,
pag. 10), solo sulla base del fatto che sarebbe stato accompagnato dal
Kosovo Force (KFOR). Su questo punto v'è quindi da rilevare
l'infondatezza delle sue allegazioni relative alle ventilate ripercussioni da
parte degli Albanesi.
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Stesso infelice destino ha pure la narrazione della fuga dal Montenegro,
che egli ha grossolanamente spiegato con il fatto di aver saputo che gli
Albanesi sarebbero giunti in Montenegro, limitandosi a dichiarare che dei
vicini di tenda lo avrebbero informato di tale venuta, senza peraltro aver
avuto alcun contatto immediato con i misteriosi persecutori (cfr. verbale 3,
pag. 7).
Quo alla situazione in Serbia, in concreto a H._______, egli ha indicato
che le condizioni economiche non sarebbero state buone. Interrogato su
eventuali altri problemi riscontrati in Serbia, egli ha allegato di aver avuto
esclusivamente problemi legati alle difficoltà economiche (cfr. verbale 1,
pag. 7 e verbale 3, pag. 8). In Serbia sarebbe riuscito a vivere solamente
grazie all'aiuto dell'Associazione Rom che gli avrebbe procurato il cibo
(cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Inoltre, in caso di rientro in Serbia, ha
allegato che temerebbe la disoccupazione e i problemi economici
(cfr. verbale 1, pag. 7).
Circa il mezzo di prova prodotto in occasione dell'audizione sommaria e
riprodotto in sede di ricorso, ha dichiarato di aver ritirato detto documento
a H._______ da un signore, che il ricorrente non conoscerebbe, il quale si
sarebbe fatto mandare il documento direttamente da N._______. Si sa-
rebbe infatti recato dall'Associazione Rom a H._______ e avrebbe chie-
sto di ricevere tale certificato prima della sua partenza verso la Svizzera
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 4). L'insorgente non ha saputo in-
dicare come il signore potesse essere a conoscenza della situazione sua
familiare, quest'ultimo ha indicato che probabilmente l'Associazione Rom
a H._______ avrà contattato qualcuno in Kosovo che gli avrebbe rilascia-
to tali informazioni. In seguito, improvvisamente, ha poi indicato che in
realtà avrebbe dettato lui stesso quanto indicato su tale documento ed il
signore dell'Associazione Rom l'avrebbe poi certificato
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.).
Per finire, il ricorrente si è pure contraddetto circa il viaggio intrapreso
verso la Svizzera. Infatti, durante la prima audizione, egli ha dichiarato di
essere partito da H._______ con un furgone congiuntamente alla sua fa-
miglia, mentre durante la seconda audizione, ha dichiarato che da
H._______ sarebbe andato in Montenegro dove vi avrebbe vissuto anco-
ra per un mese e mezzo per poi da lì partire alla volta della Svizzera
(cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 3, pag. 9). Interrogato su tale aspetto egli
ha indicato che durante la prima audizione avrebbe indicato di essere
partito da G._______ ma che probabilmente non era stato capito bene
oppure si era confuso (cfr. verbale 3, pag. 11). Oltre alla contraddizione
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appena rilevata, mal si comprende il motivo per cui l'insorgente avrebbe
fatto ritorno in Montenegro per un periodo di un mese e mezzo quando
poc'anzi ha indicato che tale paese lo avrebbe lasciato per paura d'incon-
trare gli Albanesi. Qualora il timore di ripercussioni da parte degli Albanesi
fosse stato concreto e verosimile, non si sarebbe recato sicuramente di
nuovo in Montenegro.
6.2 Circa i motivi d'asilo della ricorrente, quest'ultima ha indicato le pes-
sime condizioni di vita in Montenegro, la disoccupazione in Serbia l'im-
possibilità di vivere in Kosovo a causa degli Albanesi e la volontà di cre-
arsi una vita migliore (cfr. verbale 2, pag. 6 e verbale 4, pag. 3 e 5 seg.).
Per quanto attiene alle temute rappresaglie da parte degli Albanesi a
causa delle attività svolte dal suocero, è stata vaga nel descrivere chi sa-
rebbero effettivamente tali persone. Infatti, invitata a dettagliare chi sa-
rebbero questi Albanesi, si è limitata a rispondere che sarebbero quelli
che cercano suo marito (cfr. verbale 2, pag. 6). L'insorgente ha inoltre ag-
giunto che allorquando si trovavano ancora in Kosovo, degli Albanesi sa-
rebbero entrati nella loro dimora ma non li avrebbero picchiati e se ne sa-
rebbero andati (cfr. ibidem e verbale 4, pag. 7). Altresì ha indicato che ol-
tre a questa occasione, il marito e lei stessa non avrebbero mai avuto
contatti diretti con tali persone (cfr. verbale 4, pagg. 6 seg.).
6.3 In conclusione, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente rite-
nuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di ve-
rosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, senza doversi qui dilungare oltre sui
motivi di natura economica fatti valere dai ricorrenti.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); DTAF 2009/50 consid. 9).
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Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA
1997 n. 27 consid. 4f).
Da quanto emerge dalle tavole processuali e conformemente a quanto
ritenuto dall'istanza inferiore, il Tribunale constata che un rinvio degli
interessati in Kosovo non è ragionevolmente esigibile. Giacché, giusta la
DTAF 2010/41 consid. 6.4.2, i ricorrenti – entrambi ed i rispettivi figli –
avranno la possibilità di ottenere la nazionalità serba, hanno dichiarato di
aver già vissuto in Serbia (cfr. verbale 3, pag. 7 e verbale 4, pagg. 3
seg.), nonché il ricorrente dispone del certificato di cittadinanza serba
rilasciato il 31 agosto 2009 allo zio del ricorrente in Montenegro,
l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso la
Serbia.
In limine va inoltre osservato che nell'atto di ricorso, così come nella re-
plica, i ricorrenti non hanno mai contestato il rinvio verso la Serbia, conte-
standolo esclusivamente verso il Kosovo.
8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
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La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del di-
vieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i di-
sposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno reso plausibile nell'atto ricorsuale
che qualora fossero allontanati sarebbero stati esposti a dei trattamenti
proibiti dai disposti sopra elencati. Pertanto, come rettamente ritenuto nel
giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia è ammissibile
ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è
constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sot-
to riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
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bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009 n. 52 consid. 10.1).
Inoltre, secondo prassi costante, l'interesse superiore del fanciullo giusta
l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
(CDF, RS 0.107) è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e
GICRA 2005 n. 6 consid. 6). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del
fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali
riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine o di
provenienza (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.4). Pertanto,
nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i
seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere di contatti
sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di
riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il
fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di
integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere
tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di
un'integrazione nel Paese d'origine o di provenienza del fanciullo, ritenuto
che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del
fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera
sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale
(cfr. GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5 e GICRA 2005 n. 6 consid. 6).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ra-
gionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
attualmente in Serbia da un lato, e dalla loro situazione personale dall'al-
tro.
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Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazio-
ne attuale prevalente in Serbia è in sé costitutiva d'un impedimento alla
reintegrazione dei ricorrenti. È notorio che questo Paese non conosce
una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
V'è nella fattispecie da esaminare se i ricorrenti, a ragione della loro si-
tuazione personale – tra gli altri elementi, la loro appartenenza etnica –,
una volta rientrati in Serbia verrebbero a trovarsi concretamente in perico-
lo.
Circa la situazione dei Rom della Serbia (applicabile per analogia nella
fattispecie trattandosi di Rom con doppia cittadinanza, di lingua serba e
che hanno risieduto in Serbia), il Tribunale osserva che nonostante gli
sforzi importanti intrapresi dalle autorità per promuovere l'uguaglianza so-
ciale dei membri di questa minoranza, questi ultimi sono a tuttora vittime
di diverse discriminazioni, segnatamente nel campo dell'educazione, del
lavoro e della salute. Infatti, una buona parte dei Rom vivono in condizioni
di grande povertà e sono inoltre molto toccati dalla disoccupazione
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 marzo 2012
consid. 7.2.2 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, tale situazione, ancorché in-
soddisfacente, non è di natura ad esporre i ricorrenti ad un pericolo con-
creto e pertanto d'ostacolare l'esecuzione del loro allontanamento.
Altresì, giusta la prassi del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento
verso la Serbia di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo (applica-
bile nella fattispecie per analogia visto quanto sopra), è ragionevolmente
esigibile a condizione che venga effettuata una ponderazione scrupolosa
del singolo caso, segnatamente in relazione alle conoscenze linguistiche,
al livello di formazione, alle qualifiche ed esperienze professionali, al le-
game con la Serbia, alla situazione familiare e medica, o ancora, ai mezzi
finanziari di cui dispongono (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.6).
Circa la situazione personale dei ricorrenti, sono entrambi giovani e di lin-
gua materna serbo-croata (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3). L'in-
sorgente ha svolto diverse professioni, tra le altre nell'edilizia, atte a gua-
dagnare quanto bastava per vivere (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2,
pag. 3; verbale 3, pag. 7 e verbale 4, pag. 4). Il ricorrente ha indicato inol-
tre, di avere diversi zii residenti in Europa, tra cui tre residenti in Svizzera,
ai quali potrà rivolgersi in caso in cui necessitasse un sostegno finanziario
(cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, a titolo abbondanziale, risulta che il fratello
unitamente alla propria famiglia (N […]) ha dichiarato di voler lasciare
spontaneamente la Svizzera, per cui i ricorrenti potranno eventualmente
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contare anche sulla presenza del fratello. Altresì i ricorrenti hanno indica-
to, seppur contraddicendosi sulla durata del soggiorno indicando in due
riprese d'avervi vissuto dal 2005 al 2010 oppure 2009 oppure per sei me-
si, di aver vissuto per un periodo in Serbia nel quartiere R._______ (ver-
bale 1, pagg. 1 seg. e 8; verbale 2, pag. 6; verbale 3, pagg. 5, 7 e 9; ver-
bale 4, pagg. 3-5 e 9 e verbale 5). Per giunta, egli ha inoltre indicato che
allorquando si trovavano a H._______ sono stati aiutati dall'Associazione
Rom che si occupava di fornirgli del cibo (verbale 3, pag. 7; verbale 4,
pag. 9 e verbale 5). Pertanto, nonostante le difficoltà congiunturali i ricor-
renti hanno dimostrato, seppur con notevoli sacrifici, di fare capo ai biso-
gni della famiglia.
Quo ai fanciulli, nati rispettivamente nel 2005 e 2009, hanno vissuto già
un periodo della loro vita in Serbia, avendovi soggiornato per qualche
tempo dal 2005 al 2010. In aggiunta, risiedono da poco più di due anni in
Svizzera, sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati nel loro
modo di vita, ragione per cui, anche nel loro caso, non v'è ragione di am-
mettere che un ritorno in Serbia equivarrebbe ad uno sradicamento com-
pleto tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Pertanto il loro al-
lontanamento non viola l'art. 3 CDF.
Altresì, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per
motivi medici.
Infine, i mezzi di prova prodotti in occasione dello scambio di scritti sono
da ritenere inattendibili. Essi esprimono solo dichiarazioni di parte e non
hanno una pertinenza tale da rendere improvvisamente inesigibile l'ese-
cuzione dell'allontanamento degli insorgenti.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese di provenienza.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere con-
siderata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
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usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Vista la decisione incidentale del 16 giugno 2010, la quale concedeva
l'assistenza giudiziaria ai ricorrenti giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono ri-
scosse le spese processuali.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: