B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3616/2019
Sen t en z a d e l 2 4 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con la figlia
B._______, nata il (…),
Nigeria,
entrambe rappresentate dalla MLaw Tindara Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
4
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I
a,c,d,e) ed allontanamento;
decisione della SEM dell’8 luglio 2019.
D-3616/2019
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Fatti:
A.
Il (…) dicembre 2012 A._______ ha presentato la sua prima domanda
d’asilo in Svizzera, terminata con la decisione di non entrata nel merito ex
vart. 34 cpv. 2 lett. d della vecchia legge sull’asilo (LAsi, disposizione abro-
gata dal n. I della LF del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° feb-
braio 2014, RS 142.31) dell’allora Ufficio federale della migrazione (UFM,
ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]) del 25 gen-
naio 2013, cresciuta in giudicato il 14 febbraio 2013. Il trasferimento della
richiedente verso l’Italia non ha avuto luogo, in quanto la richiedente è ri-
sultata scomparsa dal 14 febbraio 2013.
B.
In data (…) marzo 2019, la richiedente ha presentato una seconda do-
manda d’asilo in Svizzera per sé e per la figlia minore B._______ (cfr. atto
n. 1035819-3/2 e n. 1035819-4/2), dichiarando segnatamente di essere
sposata con il signor C._______ (N […]) (cfr. atto n. 1035819-3/2).
C.
Sentita sulle sue generalità il (…) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8),
l’interessata ha segnatamente allegato, di essere cittadina nigeriana, di et-
nia D._______, con ultimo domicilio a E._______, F._______. Ella avrebbe
sposato consuetudinariamente, nel (…), C._______, che sarebbe allog-
giato nel suo stesso Centro federale e che avrebbe rincontrato nel 2015.
Sarebbe espatriata dalla Nigeria nel 2007, entrando in seguito in Italia, a
G._______, nello stesso anno. Nel 2014, in quest’ultimo Paese, avrebbe
contratto matrimonio civile con H._______, dal quale si sarebbe separata
dal (…).
D.
Il (…) marzo 2019 la richiedente è stata interrogata durante un colloquio
personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III), circa l’eventuale competenza dell’Italia
per la trattazione della loro domanda d’asilo, nonché sul suo stato di salute.
Nel corso dello stesso, la succitata ha segnatamente allegato che, dopo
essere giunta in Italia nel 2007, avrebbe richiesto l’asilo a G._______ ed
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avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria con validità di tre anni. Nel 2012
avrebbe depositato una domanda d’asilo in Svizzera, ma sarebbe tornata
autonomamente a I._______, in Italia, lavorando in seguito per sei mesi in
una (…). In seguito si sarebbe spostata a J._______, dove avrebbe vissuto
sino ad oggi, lavorando saltuariamente. L’ultimo rinnovo del suo permesso
di soggiorno, l’avrebbe richiesto nel 2015, non ottenendolo. La richiedente
ha in seguito asserito, di non voler far ritorno in Italia in quanto, non avendo
alcun documento, non riuscirebbe a reperire un’attività lavorativa, come
pure avrebbe difficoltà ad organizzare i controlli medici che le necessite-
rebbero a causa di precedenti operazioni. Avrebbe invero subito due inter-
venti in Italia, dai quali ne sarebbero derivate delle problematiche alla parte
bassa dell’addome, e per questo le occorrerebbero dei controlli regolari.
Ella ha altresì dichiarato che con C._______, avrebbe convissuto in Nigeria
solo per pochi mesi, ed in seguito non sarebbero più rimasti in contatto,
sino all’anno 2015, quando si sarebbero rincontrati per caso a K._______.
Il predetto sarebbe anche il padre biologico della figlia (nata il […]), anche
se la richiedente non disporrebbe di documenti che ne attestino la paternità
(cfr. atto n. 1035819-19/2).
La SEM, preso atto delle suddette dichiarazioni dell’interessata, oltreché
del fatto che, nell’audizione sulle generalità del (…) gennaio 2013 (inerente
la prima procedura d’asilo della richiedente), la stessa avrebbe affermato
di essere nubile, ha deciso di mantenere separati il suo incarto da quello di
C._______ (N […]). Sentita in merito, l’interessata ha allegato di non voler
separare i due dossier, in quanto sarebbe sua intenzione rimanere con il
signor C._______, per permettere alla figlia di restare con il padre e di co-
noscerlo (cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 2).
E.
A seguito della richiesta d’informazioni ex art. 34 Regolamento Dublino III
della Svizzera del (…) marzo 2019, segnatamente a sapere se la richie-
dente avesse effettivamente una protezione internazionale in Italia (cfr. atto
n. 1035819-22/3), le autorità italiane hanno risposto con scritto
dell’(…) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-26/1 e n. 1035819-27/1). Nello
stesso hanno informato le autorità svizzere competenti, che l’interessata
avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a
L._______, scaduto il (…) febbraio 2015. Ella avrebbe richiesto il rinnovo
del permesso di soggiorno, ma la richiesta sarebbe tutt’ora pendente. Inol-
tre, nello scritto viene evidenziato che la stessa avrebbe una figlia nata il
(…), ma riguardo al nome del padre non avrebbero alcuna informazione.
Infine, il presunto marito dell’interessata e padre della bambina, in Italia
risulterebbe un uomo celibe.
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Pagina 4
F.
Con scritto datato 9 aprile 2019, la SEM ha comunicato all’interessata che
dalle indagini effettuate sarebbe emerso che lei beneficerebbe della prote-
zione sussidiaria in Italia, e che pertanto il Regolamento Dublino III non
sarebbe applicabile in specie. L’autorità inferiore ha altresì comunicato nel
medesimo scritto la sua intenzione di non entrare nel merito nella domanda
d’asilo della richiedente ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, con conte-
stuale allontanamento della medesima e della figlia, verso l’Italia. In merito
a quest’ultimo punto, la SEM, ha dato la possibilità alla richiedente di pro-
nunciarsi entro il termine del 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-28/3).
G.
Il (…) aprile 2019, l’autorità inferiore ha formulato, all’indirizzo delle com-
petenti autorità italiane, una richiesta di riammissione per A._______ e per
la figlia B._______, poiché le stesse sarebbero beneficiarie della prote-
zione sussidiaria in Italia (cfr. atto n. 1035819-32/1 e n. 1035819-33/1).
H.
Con scritto del 25 aprile 2019, le richiedenti si sono pronunciate in merito
al loro diritto di essere sentite, concesso dalla SEM il 9 aprile 2019. Nello
stesso, hanno in particolare richiesto all’autorità inferiore ulteriori indica-
zioni e prove che abbiano condotto quest’ultima a ritenere tutt’ora attuale
la loro protezione sussidiaria. Invero, l’interessata avrebbe chiesto l’ultimo
rinnovo del suo permesso di soggiorno nel 2015, ma non lo avrebbe otte-
nuto. Altresì, una settimana prima di entrare in Svizzera, presso la (…) di
J._______, non avrebbero saputo darle alcuna indicazione in merito alla
pratica di rinnovo del permesso succitato. Essendo il suo permesso sca-
duto, le interessate si troverebbero nell’impossibilità di accedere ai servizi
di base fondamentali, come quelli sanitari o di trovare un alloggio. Infine
sostengono che, senza la certezza che le richiedenti asilo possano essere
effettivamente riammesse in Italia e beneficiare della protezione sussidiaria
in tale Paese, come pure che vi siano delle sufficienti garanzie in merito
all’esistenza di un alloggio adeguato, nonché l’accesso ai servizi sanitari
essenziali, una riammissione in Italia sarebbe contraria al diritto applicabile.
In tale contesto, hanno richiesto l’accesso agli atti di causa e l’invio della
documentazione attestante l’effettiva protezione sussidiaria da parte
dell’Italia (cfr. atto n. 1035819-34/2). Quest’ultima richiesta è stata negata
dall’autorità inferiore il 26 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-35/1).
I.
La rappresentante legale delle richiedenti, con comunicazione del 21 mag-
gio 2019, ha prodotto un rapporto con medesima data dell’(…) del (…) (…)
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Pagina 5
circa l’individuazione di indizi concreti di tratta di esseri umani nel caso
dell’interessata, avvenuta tra il 2007 ed il 2010, dapprima in Nigeria e poi
in Italia, con scopo di sfruttamento sessuale (cfr. atto n. 1035819-40/5).
J.
A seguito dei sospetti che la richiedente potesse essere stata vittima di
tratta di esseri umani, la SEM ha sentito nuovamente la richiedente nell’am-
bito di un colloquio Dublino ampliato il 24 maggio 2019, per approfondire
con la medesima tale tematica, nonché circa un suo eventuale rientro in
Italia. Durante lo stesso, la richiedente ha in particolare asserito che il pa-
dre di B._______, dopo aver ricevuto la decisione negativa da parte della
Svizzera, sarebbe rientrato in Italia, senza informarla ed ora lei sarebbe
arrabbiata con lo stesso per il suo comportamento. Egli non potrebbe inol-
tre provvedere alla figlia, e per quest’ultima, la persona di riferimento sa-
rebbe lei. Per quanto attiene il suo eventuale trasferimento in Italia, l’inte-
ressata ha osservato che desidererebbe un futuro migliore per la figlia,
nonché che anche gli avvocati che avrebbe in Italia, non saprebbero per
quale motivo la sua richiesta per il rinnovo del permesso sia tutt’ora pen-
dente (cfr. atto n. 1035819-42/7).
K.
Con messaggio elettronico del (…) giugno 2019, le autorità italiane prepo-
ste, hanno richiesto alla SEM di voler inviare il certificato di nascita della
richiedente minorenne (cfr. atto n. 1035819-44/2). L’autorità inferiore ha
provveduto all’inoltro del documento richiesto in data (…) luglio 2019, sol-
lecitando da parte italiana una risposta alla richiesta di riammissione delle
richiedenti (cfr. atto n. 1035819-49/3).
L.
A seguito del progetto di decisione del 4 luglio 2019 della SEM (cfr. atto
n. 1035819-51/14), le interessate hanno presentato un parere contro lo
stesso l’8 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-52/2). In quest’ultimo, le richie-
denti hanno in particolare sostenuto, che non vi sarebbe stata alcuna con-
ferma da parte delle autorità italiane competenti riguardo ad una loro riam-
missione, come pure garanzie sufficienti di presa in carico del nucleo fami-
liare. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcuna informazione inerente i motivi
per i quali il permesso di soggiorno della richiedente, nel frattempo scaduto,
non sarebbe ancora stato rinnovato da parte dell’Italia. Andrebbe vieppiù
approfondito il rischio per la richiedente di cadere nuovamente vittima di
tratta di esseri umani. In conclusione, le interessate ritengono che la SEM,
non avendo verificato in modo dettagliato la loro situazione, ovvero che
possano continuare a beneficiare della protezione sussidiaria, disporre di
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un alloggio e di un’assistenza consone alla loro vulnerabilità, nonché delle
condizioni e dei supporti che escludano il rischio di nuova vittimizzazione
della richiedente, avrebbe violato l’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi nonché il di-
ritto internazionale (cfr. atto n. 1035819-52/2).
M.
Con decisione dell’8 luglio 2019, notificata il 9 luglio 2019 (cfr. atto
n. 1035819-54/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo
in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ed ha pronunciato l’allonta-
namento delle richiedenti nonché l’esecuzione dello stesso verso l’Italia.
A tal proposito, l’autorità inferiore ha constatato che il sopracitato Paese è
stato designato dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro giusta
l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nonché che le autorità italiane avrebbero confer-
mato che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Italia e non vi sareb-
bero elementi indicativi perché una procedura di revoca del permesso sia
in corso ai sensi dell’art. 19 direttiva (UE) 2011/95 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cit-
tadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della
protezione riconosciuta (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
[GU] L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). A mente dell’au-
torità inferiore, sarebbe quindi responsabilità della richiedente far valere i
suoi diritti presso le competenti autorità italiane, non applicandosi inoltre
per la stessa le normative previste per i richiedenti l’asilo. Non sussistereb-
bero inoltre degli indizi che la richiedente, in caso di rientro in Italia, possa
nuovamente essere sfruttata. In ragione di tali elementi, difetterebbe in
casu un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA.
Circa l’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha in primo luogo rilevato
che le richiedenti, potendo rientrare in uno Stato terzo in cui possono tro-
vare protezione nel rispetto del principio di non respingimento (art. 5 LAsi),
quest’ultimo non deve essere esaminato. In secondo luogo, l’autorità infe-
riore, constatando dapprima che dalle sue dichiarazioni, spesso contrad-
dittorie rispetto a quelle rilasciate da C._______, nonché dall’insufficienza
di prove in tal senso, la verosimiglianza dell’unione coniugale con il mede-
simo nonché della sua paternità nei confronti della figlia B._______, non
sarebbe data. Inoltre, dalle allegazioni rese dall’interessata, non emerge-
rebbe alcuna evidenza circa l’affettività, la stabilità e la durata della sua
relazione con il presunto marito nonché supposto padre della figlia.
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Quest’ultimo non beneficerebbe neppure di uno statuto duraturo in Sviz-
zera. Pertanto, i loro presunti legami con C._______ non adempirebbero
le condizioni cumulative ex art. 8 CEDU, e non si ravviserebbe pertanto
una violazione della precitata norma. Proseguendo nell’analisi, l’autorità in-
feriore ha ritenuto nella decisione impugnata che le interessate, in caso di
un loro allontanamento verso l’Italia, non siano esposte a delle serie viola-
zioni dei diritti dell’uomo proscritti dall’art. 3 CEDU, né che si troveranno in
una situazione esistenziale difficile o al rischio di essere trasferite nel loro
Paese d’origine. Alla luce degli elementi menzionati, la SEM ha ritenuto
l’allontanamento delle richiedenti come ammissibile.
L’esecuzione del provvedimento, sarebbe inoltre pure ragionevolmente
esigibile. Segnatamente, circa le condizioni di vita difficili in cui avrebbero
vissuto le insorgenti in Italia, la SEM ha sottolineato che quest’ultimo Paese
applica la direttiva qualifica, ed avendo riconosciuto una protezione inter-
nazionale all’interessata, sarebbe competenza delle autorità italiane offrirle
il sostegno necessario. Pertanto l’interessata potrebbe, se del caso, indi-
rizzarsi alle competenti autorità italiane, oppure anche ad organismi carita-
tivi presenti in loco, per far valere i suoi diritti. Non sussisterebbero inoltre
altri ostacoli all’allontanamento, in quanto le richiedenti non si ritrovereb-
bero in una situazione esistenziale precaria o costrette a vivere una vita
indegna, come neppure vi sarebbero particolari problematiche valetudina-
rie ostative all’esecuzione della misura di allontanamento verso l’Italia. Di-
poi, neppure le dichiarazioni dell’interessata, inerenti la possibilità che lei
sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani, sarebbe contraria all’esi-
gibilità di un loro allontanamento. Questo in quanto le autorità italiane ap-
plicherebbero le disposizioni pertinenti in ambito di tratta di esseri umani,
come pure le stesse sarebbero state informate al riguardo da parte della
Svizzera – che non ha aperto un’indagine in merito –, e lo saranno nuova-
mente al momento del loro trasferimento. Tuttavia, se la richiedente lo rite-
nesse opportuno, spetterebbe a lei indirizzarsi alle competenti autorità su
suolo italiano, per richiedere il sostegno adeguato per le vittime del reato
succitato. Infine, l’esecuzione sarebbe pure possibile, in quanto l’Italia
avrebbe dato il suo accordo in tal senso.
N.
In data 16 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), le interessate
sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, postu-
lando l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti
di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Conte-
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stualmente le ricorrenti hanno altresì presentato una domanda d’assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protestate spese.
A mente delle insorgenti, dagli atti non sarebbe desumibile che vi sia stata
una conferma di una loro riammissione da parte dell’Italia, e ribadiscono
che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della ricorrente è
già scaduto dal (…) febbraio 2015. In merito non vi sarebbe inoltre stata
alcuna indicazione da parte delle autorità italiane circa le anomalie relative
al rinnovo del precitato permesso di soggiorno. Ciò escluderebbe pure, al
contrario di quanto sostenuto dalla SEM, che la ricorrente abbia diritto ad
un’assistenza sociale e sanitaria, rispettivamente ad esercitare un’attività
professionale, in Italia. Pertanto, non sarebbe possibile, allo stato degli atti,
ritenere adempiute le condizioni ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
Inoltre, la SEM, non avrebbe esaminato in modo approfondito, nel caso
delle richiedenti, il rischio di trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU. Invero, vi-
sta la situazione precaria dal profilo dello statuto come pure dell’alloggio
per le stesse, vi sarebbero degli indizi oggettivi, concreti e seri che queste
ultime siano durevolmente private del sostentamento minimo e di subire
delle condizioni di vita indegna nell’evenienza di un loro allontanamento
verso l’Italia. Tali condizioni di vita, in concorso con il rischio per la ricor-
rente di essere nuovamente vittima di tratta di esseri umani, avrebbero rag-
giunto un’intensità sufficiente da rappresentare un grave rischio ai sensi
del disposto succitato. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore non
avrebbe neppure chiarito sufficientemente la situazione della ricorrente,
potenziale vittima di tratta di esseri umani, come si presenterebbe in Italia,
visti gli obblighi imposti in merito dalle norme contro la tratta degli esseri
umani, nonché il rischio per la richiedente di cadere nuovamente nella rete
della tratta, ed infine alla luce delle notorie carenze del sistema d’acco-
glienza italiano.
Da ultimo l’esecuzione dell’allontanamento delle interessate non sarebbe
ragionevolmente esigibile, a fronte delle incertezze circa l’alloggio, l’effet-
tiva riammissione delle medesime sul suolo italiano, nonché l’attualità della
protezione internazionale, non avendo la SEM richiesto garanzie in merito
all’Italia.
Alla luce di tali elementi, l’autorità inferiore non avrebbe ossequiato
all’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, alle disposizioni internazionali applicabili e
alla giurisprudenza federale in materia.
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Pagina 9
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore,
sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a
cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
D-3616/2019
Pagina 10
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
4.
4.1 Occorre in primo luogo esaminare se l’autorità inferiore ha, nella pre-
sente disamina, applicato correttamente l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e, di
conseguenza, pure l’art. 44 LAsi.
4.2 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel me-
rito della domanda d’asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato pre-
cedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia
un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5
cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr.
DTAF 2010/56 consid. 3.2).
4.3 Il Consiglio federale ha invero inserito l’Italia, così come gli altri Paesi
dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio
(AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2
lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que-
stioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311).
4.4 Allorché le autorità svizzere rinviano un richiedente l’asilo in uno Stato
terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, le stesse partono dalla
presunzione secondo la quale l’interessato non sarà esposto alla viola-
zione del principio di non respingimento ex art. 5 cpv. 1 LAsi e che i motivi
ostativi dell’allontanamento ai sensi dell’art. 44 LAsi saranno presi in con-
siderazione. L’onere della prova, ovvero la confutazione di tale presun-
zione, incombe al richiedente l’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.4). Il soggiorno precedente del
richiedente l’asilo nello Stato terzo non richiede alcuna durata minima né
l’esistenza di un legame particolarmente stretto tra l’interessato ed il Paese
in questione. Inoltre, la possibilità per quest’ultimo di ritornare nello Stato
terzo sicuro – in specie l’Italia – presuppone che la riammissione in tale
Paese sia garantita. Invero, a difetto di tale assenso da parte del predetto
Stato terzo, le autorità svizzere competenti, non potrebbero procedere
all’esecuzione dell’allontanamento nello stesso e sarebbe quindi inutile
prevedere questa possibilità (cfr. Messaggio del Consiglio federale del
4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull’asilo, alla modifica
della legge federale sull’assicurazione malattie e alla modifica della legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, FF 2002 6087,
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Pagina 11
in particolare pag. 6092; DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del Tribu-
nale D-3358/3360/2019 del 9 luglio 2019; D-2077/2018 del 9 gennaio 2019
consid. 3.4; E-1023/2018 del 21 marzo 2018 con ulteriori riferimenti).
4.5 Si osserva dapprima che, nel caso di specie, risulta sia dalle informa-
zioni datate (…) aprile 2019 che la SEM ha ricevuto dalle autorità italiane
(cfr. atto n. 1035819-26/1), sia dalle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente
(cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 1; atto n. 1035819-34/2), che quest’ultima
beneficiava di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi
dell’art. 2 lett. f della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione interna-
zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della pro-
tezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: di-
rettiva qualifica). Il permesso di soggiorno precitato, sarebbe tuttavia ve-
nuto a scadenza il (…) febbraio 2015 ed attualmente vi sarebbe ancora
pendente una domanda per il suo rinnovo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Mal-
grado la scadenza del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria di
A._______, ella con la figlia, avrebbero continuato a soggiornare in Italia,
sino alla loro entrata in Svizzera (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.02 seg.,
pag. 6; atto n. 1035819-19/2; atto n. 1035819-42/7, D44 segg., pag. 5
seg.), avvenuta il (…) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.03,
pag. 6). La condizione del soggiorno precedente nello Stato terzo in que-
stione, ovvero l’Italia – tra l’altro incontestata – risulta quindi adempiuta.
4.6
4.6.1 Di seguito risulta quindi necessario esaminare se, in specie, la riam-
missione delle insorgenti da parte dell’Italia è garantita.
4.6.2 L’autorità inferiore ha proceduto ad una richiesta di informazioni ai
sensi dell’art. 34 Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1035819-22/3) indi-
rizzata alle autorità italiane competenti, senza però che in seguito, e perlo-
meno dopo aver ricevuto la risposta in merito da parte delle predette auto-
rità italiane (cfr. atto n. 1035819-26/1), presentasse una domanda di ri-
presa in carico ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III,
entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda d’asilo (cfr.
art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Invero, la richiesta di riammissione
del (…) aprile 2019 presentata dalla SEM alle autorità italiane preposte (cfr.
atto n. 1035819-32/1), non cita alcuna base legale applicabile per la richie-
sta sottoposta all’Italia, e non adempie in nessun modo le condizioni formali
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per una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 23 Regolamento Du-
blino III (cfr. art. 23 par. 4 e art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III). Per-
tanto, nella fattispecie, anche nell’eventualità che la richiesta di ripresa in
carico delle ricorrenti potesse essere fondata sul Regolamento Dublino III,
la stessa sarebbe dovuta avvenire entro il (…) giugno 2019, essendo che
la domanda d’asilo delle richiedenti è stata presentata il (…) marzo 2019
(cfr. atti n. 1035819-3/2 e 1035819-4/2). La richiesta in tal senso, risulte-
rebbe quindi nel futuro infondata, risultando intempestiva ai sensi della di-
sposizione succitata.
4.6.3 Come esposto al consid. 4.5, la ricorrente era beneficiaria in Italia,
sino al (…) febbraio 2015, di un permesso di soggiorno per protezione sus-
sidiaria. Per i cittadini di un paese terzo beneficiari di una protezione sus-
sidiaria in Italia che soggiornano in Svizzera in modo irregolare, sono ap-
plicabili l’art. 6 par. 3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui sog-
giorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul
rimpatrio), nonché gli art. 3 segg. dell’Accordo tra la Confederazione Sviz-
zera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo).
La direttiva sul rimpatrio persegue un’armonizzazione minima della proce-
dura relativa ai cittadini di Paesi non Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno
è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sull’emanazione di deci-
sioni di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l’esecuzione
dell’allontanamento, sull’espulsione e sull’emanazione del divieto d’en-
trata. La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che sog-
giornano irregolarmente sul territorio di uno Stato Schengen. Per soggiorno
irregolare s’intende la presenza nel territorio di uno Stato Schengen di un
cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni
d’entrata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un condice
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77/1 del
23.03.2016), o altre condizioni d’entrata, di soggiorno o di residenza in tale
Stato Schengen. In tal senso, è irrilevante che il soggiorno irregolare risulti
da un’entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d’asilo o dallo scadere
della durata di validità di un permesso di soggiorno (cfr. Ufficio federale
della migrazione [UFM], Rapporto esplicativo concernente l’approvazione
e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al
recepimento della direttiva sul rimpatrio [Sviluppo dell’acquis di Schengen],
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maggio 2019, pag. 4,
tsgrundlagen/gesetzgebung/uebernahme_rueckfuehrungsrichtlinie/20090
> 526-ber-i.pdf, consultato il 24 luglio 2019).
Ai sensi dell’art. 3 par. 1 dell’Accordo, ciascuna Parte Contraente riam-
mette nel proprio territorio, a richiesta dell’altra Parte Contraente e nel ri-
spetto delle condizioni di cui al Titolo III dello stesso Accordo, i cittadini di
uno Stato terzo qualora venga accertato che essi sono entrati illegalmente
sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o
essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. La
richiesta di riammissione da parte della Parte Contraente richiedente, per-
ché comporti un obbligo di riammissione per la Parte Contraente richiesta,
deve tuttavia adempiere determinati criteri formali (cfr. art. 6 par. 2 e alle-
gato all’Accordo), come pure deve essere presentata nel termine di sei
mesi dalla data di ingresso irregolare per i cittadini di Stati terzi che sog-
giornano sul territorio della Parte Contraente richiedente (cfr. art. 4 lett. c
dell’Accordo).
4.6.4 Nella fattispecie, risulta che l’autorità svizzera competente non ha
provveduto a formulare una richiesta di riammissione delle richiedenti
all’Italia ai sensi delle disposizioni summenzionate dell’Accordo. Invero, la
richiesta di riammissione del (…) aprile 2019 dalla SEM all’autorità italiana,
non adempie tali requisiti, non essendo stata segnatamente presentata alle
condizioni ed agli elementi previsti nell’Allegato 2 all’Accordo (cfr. art. 6
par. 1 e 2 dell’Accordo). Inoltre il Tribunale constata che, nella sua comu-
nicazione dell’(…) aprile 2019, le autorità italiane preposte, hanno unica-
mente dato seguito alla richiesta di informazioni presentata dall’autorità in-
feriore il (…) marzo 2019 (cfr. atti n. 1035819-22/3 e n. 1035819-26/1),
mentre che nella comunicazione del (…) giugno 2019 – facente seguito
alla domanda di riammissione delle richiedenti presentata dalla SEM il
(…) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-32/1), l’autorità italiana competente si
è limitata a chiedere l’invio del certificato di nascita della minore (cfr. atto
n. 1035819-44/2). In tali scambi di corrispondenza, le autorità italiane com-
petenti, non hanno né accettato né rifiutato la richiesta dell’autorità inferiore
circa la riammissione delle richiedenti su suolo italiano, e questo verosimil-
mente visto il non adempimento delle condizioni formali di una richiesta di
riammissione ai sensi dell’Accordo summenzionato da parte della mede-
sima autorità. Inoltre, nelle evenienze di causa, al contrario di quanto più
volte sottolineato nella decisione impugnata da parte della SEM e come
rettamente rimarcato già a partire dalla risposta del 25 aprile 2019 della
rappresentante legale delle insorgenti, non vi è alcun atto dimostrativo di
una conferma di accettazione del trasferimento di responsabilità da parte
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delle autorità italiane competenti. Vieppiù risulta perlomeno sorprendente
come, malgrado le insorgenti abbiano più volte contestata la presenza di
elementi ed atti circa una garanzia di riammissione da parte delle autorità
italiane (cfr. atti n. 1035819-34/2, n. 1035819-52/2), l’autorità di prime cure
abbia sempre ribadito – senza tra l’altro fornire alcuna indicazione in tal
senso alle interessate, nonostante la loro richiesta di accesso agli atti for-
mulata il 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-34/2) – che loro beneficereb-
bero di una protezione sussidiaria internazionale in Italia e che il precitato
Paese avrebbe fornito il suo accordo per il trasferimento delle stesse su
suolo italiano (cfr. atto n. 1035819-51/14, p.to II, 2, pag. 7 e p.to 3, pag. 8;
decisione impugnata, p.to II, pag. 5; p.to III, 2, pag. 8 e p.to III, 3, pag. 9).
Tale posizione dell’autorità inferiore appare a dir poco insostenibile se si
ritiene che dalle informazioni ricevute da parte delle autorità italiane, risulta
che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ottenuto dalla ri-
chiedente, malgrado la sua domanda di rinnovo a tutt’oggi non evasa,
fosse scaduto già da molto tempo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Inoltre appa-
riva chiara anche alla SEM la mancanza di una garanzia da parte delle
autorità italiane, necessaria per la riammissione delle richiedenti su suolo
italiano, data la sua richiesta di risposta celere in tal senso indirizzata alle
autorità italiane il (…) luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-49/3).
4.6.5 Alla luce di quanto sopra, le conclusioni della SEM, secondo le quali
l’Italia avrebbe confermato che la richiedente ha ottenuto una protezione
sussidiaria sul suolo italiano nonché che avrebbe dato il suo accordo
all’esecuzione del trasferimento delle ricorrenti, risultano essere insosteni-
bili. Al contrario, un apprezzamento corretto dei fatti di causa secondo gli
atti all’inserto, non può che condurre alla conclusione che, allo stato at-
tuale, un’autorizzazione di riammissione delle insorgenti da parte dell’Italia,
non risulta essere garantita. La domanda di riammissione in tal senso, po-
trà essere formulata dall’autorità competente svizzera, entro il termine di
sei mei dalla data d’ingresso irregolare delle richiedenti (cfr. art. 4 lett. c
dell’Accordo), ovvero entro il (…) settembre 2019, rispettando le condizioni
formali e di contenuto previste dall’Accordo summenzionato. Dipoi, sarà
eventualmente competenza delle autorità italiane, decidere in merito
all’esito che vorranno concedere al permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria scaduto dell’insorgente, nonché ad adottare eventualmente una
decisione di rimpatrio ex art. 6 par. 1 della direttiva sul rimpatrio.
4.6.6 Alla luce di tutto quanto sopra, la condizione della possibilità per le
ricorrenti di ritornare in Italia ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non è
adempiuta.
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4.6.7 Ne discende pertanto che, la SEM, avendo reso una decisione di non
entrata nel merito basata sulla disposizione succitata, ha violato il diritto
federale. Il rifiuto di entrare nel merito della domanda d’asilo delle ricorrenti,
è, già per tale motivo, non conforme al diritto applicabile, con la conse-
guenza che la pronuncia dell’allontanamento e l’ordine di esecuzione del
medesimo provvedimento non lo sono neppure (cfr. art. 44 LAsi). La deci-
sione impugnata deve quindi essere annullata per violazione del diritto fe-
derale – ovvero degli art. 31a cpv. 1 lett. a e art. 44 LAsi – e gli atti di causa
devono essere rinviati alla SEM per accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Apparterrà per-
tanto alla SEM di formulare all’indirizzo delle autorità italiane competenti
una domanda di riammissione delle insorgenti su suolo italiano, che adem-
pia le condizioni formali e di contenuto, in applicazione delle pertinenti di-
sposizioni della direttiva sul rimpatrio e dell’Accordo summenzionati.
5.
Riassumendo, alla luce degli elementi succitati, si giustifica l’accoglimento
del gravame e l’annullamento della decisione impugnata per violazione del
diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nonché per accertamento ine-
satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b
LAsi), con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), perché
proceda ad un eventuale e necessario complemento istruttorio nonché alla
pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza, e ciò in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.).
6.
6.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle in-
sorgenti è pertanto da considerarsi priva di oggetto.
6.2 Ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poi-
ché le ricorrenti sono assistite dal rappresentante legale designato dalla
SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
7.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell’8 luglio 2019 è annullata e
gli atti di causa le sono ritrasmessi perché proceda ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono attribuite indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: