Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3623/2011
Sentenza del 4 luglio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, alias
C._______, Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 18 maggio
2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
il verbale d'audizione del 24 maggio 2011 (di seguito: verbale 1), il
verbale sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 34
cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)
del 3 giugno 2011 (di seguito: verbale 2) e il verbale d'audizione del 20
giugno 2011 (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 24 giugno 2011 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi, notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. act. UFM A 16/1);
il ricorso inoltrato il 24 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 27 giugno 2011);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 27 giugno 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato a D._______ e con ultimo
domicilio a E._______, nel governatorato di D._______ (cfr. verbale 1,
pag. 1);
che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in
data 20 aprile 2011 per motivi economici, per la situazione generale
d'instabilità e per il timore di dover subire delle rappresaglie da parte dei
familiari della sua ex fidanzata, oppure dagli abitanti del suo villaggio per
aver rinunciato al fidanzamento; che, inoltre, durante il suo soggiorno in
Italia, sarebbe stato minacciato di morte da alcuni albanesi ai quali
doveva del denaro (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 1; verbale 3,
pag. 3); che in data 20 aprile 2011 sarebbe quindi salito a bordo di una
barca, oppure di un gommone a F._______ (Tunisia) con cui avrebbe
raggiunto G._______ (Italia), dove sarebbe sbarcato senza subire
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controlli poiché i passatori avrebbero seguito una rotta sconosciuta; che
avrebbe continuato il suo itinerario in treno fino a H._______; che
avrebbe poi soggiornato dal 21 aprile fino al 18 maggio 2011 a I._______
senza dimora fissa nelle case abbandonate (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.;
verbale 3, pag. 5); che in data 18 maggio 2011 avrebbe quindi raggiunto
la Svizzera in treno dove ha inoltrato la sua domanda d'asilo il medesimo
giorno a J._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11
agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto il racconto
circa la sua ex fidanzata ed i motivi economici; che egli sostiene, in
aggiunta, che la situazione di sicurezza in Tunisia sarebbe peggiorata
dopo i recenti accadimenti ed i cambiamenti nel regime; che, in
particolare, non vi sarebbe più alcun controllo statale, la polizia non
funzionerebbe più e non vi sarebbe né ordine, né giustizia; che le autorità
statali sarebbero corrotte, agirebbero nell'arbitrio, non interverrebbero
quando dovrebbero e commetterebbero abusi e soprusi; che gli atti di
violenza non sarebbero più perseguiti né sanzionati e non vi si potrebbe
più vivere con serenità; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe
assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla
Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha
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presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene il 18 maggio 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. UFM A 2/1), il ricorrente, a distanza di
oltre un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha
esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare di aver perso sia il passaporto che la sua
carta d'identità in Libia, precisando quindi di essere rimasto sprovvisto di
ogni documento (cfr. verbale 1, pag. 4); che, interrogato in merito
nell'audizione federale, egli ha allegato che gli sarebbero stati rubati,
oppure di averli persi durante il suo soggiorno in Libia tra giugno e luglio
del 2009 (cfr. verbale 3, pag. 2); che nella prima audizione ha allegato
che il passaporto avrebbe avuto una validità di cinque anni, mentre
nell'audizione federale si è soffermato ad allegare che sarebbe stato
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emesso con una validità di sei anni (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 3, pag.
2); che, per quel che riguarda la carta d'identità, ha dapprima allegato di
averla ottenuta nel 2001 per poi affermare di averla ricevuta nel 2000 (cfr.
verbale 1, pag. 4; verbale 3, pag. 3); che risulta alquanto illogico che egli
non abbia mai richiesto i suoi documenti di viaggio dopo la perdita
considerando pure il fatto che nel 2008, per tornarsene in Tunisia
dall'Italia, si sarebbe recato al consolato tunisino a K._______ per
ottenere un lasciapassare e quindi sarebbe stato in contatto con le
autorità tunisine (cfr. verbale 2, pag. 1); che, peraltro, non ha neanche
tentato di procurarsi il succitato lasciapassare (cfr. verbale 3, pag. 3); che
neanche nell'atto ricorsuale ha poi presentato degli argomenti atti a
comprovare la sua versione dei fatti; che, infatti, si è limitato a ribadire
quanto già asserito in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 1); che con tale
comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun
modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che, oltre a ciò, egli ha dapprima asserito di essere partito da F._______
a bordo di una barca per poi allegare che il veicolo sarebbe stato un
gommone (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pag. 5); che ha altresì
allegato di non avere subito controlli né durante il soggiorno di quasi un
mese in Italia, né durante lo sbarco a G._______, poiché i passatori
avrebbero seguito una rotta sconosciuta (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.;
verbale 3, pag. 5);
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta
a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per motivi economici, per la situazione generale d'instabilità e per il
timore di dover eventualmente subire delle rappresaglie da parte di terzi;
che ha altresì dichiarato di aver chiesto l'asilo in Svizzera poiché, durante
il suo soggiorno in Italia, sarebbe stato minacciato di morte da alcuni
albanesi ai quali doveva del denaro;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo
l'insorgente ha dichiarato di temere le rappresaglie nei suoi confronti da
parte dei familiari della ragazza, mentre nell'audizione federale ha
allegato di temere gli abitanti del villaggio (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale
3, pagg. 3 seg.); che, inoltre, nella terza audizione, non è nemmeno stato
in grado di indicare le generalità della ex compagna nonostante le abbia
indicate nella prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pag. 4);
che sempre nella terza audizione ha poi, in un secondo tempo, addirittura
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allegato di non volerla nominare (cfr. verbale 3, pag. 4); che, peraltro, i
timori di una vendetta si basano su mere supposizioni (cfr. verbale 1, pag.
5); che, in tale ambito, egli stesso ha dichiarato che, dopo la rottura del
rapporto a giugno o luglio 2010 fino al suo espatrio in data 20 aprile 2011,
non sarebbe successo alcunché (cfr. verbale 3, pag. 4); che, per di più,
non ha menzionato i problemi economici nell'audizione federale come ha,
tra l'altro, omesso di allegare l'instabilità generale del suo Paese nella
prima audizione;
che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie
contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata;
che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori
ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto
dall'autorità inferiore;
che, sia come sia, codesto Tribunale rileva che motivi socio-economici o
motivi d'asilo legati ad un Paese terzo, ossia gli asseriti problemi con
degli albanesi in Italia, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente
irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la
concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 segg. LAsi (che
presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è
notoriamente data nel caso concreto);
che, inoltre, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere dalle autorità in Tunisia, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi
nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
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dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione
in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale;
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che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in
Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile
l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di
transizione politica;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale
quale operaio (cfr. verbale 1, pag. 2);
che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, ossia i
genitori, tre sorelle ed un fratello (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, si
può partire dal presupposto che abbia una fitta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: