B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3627/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A_______, nata il (...),
Iran,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 28 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata, insieme con la sorella
B._______ (N [...], D-3638/2013), ha presentato
il 1° maggio 2013 in Svizzera;
la decisione dell'UFM del 28 maggio 2013, notificata all'interessata in da-
ta 18 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), tramite la quale l'UFM ha pronunciato l'allontanamento
della medesima e la relativa esecuzione verso la Germania;
la decisione del 12 giugno 2013 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, tramite la quale l'autorità inferiore ha pro-
nunciato l'allontanamento della sorella dell'interessata e la relativa esecu-
zione verso la Spagna (cfr. dossier N [...], atto A18/6);
il ricorso del 25 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con-
tro la menzionata decisione dell'UFM con il quale la ricorrente ha conclu-
so all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione ed alla concessione dell'effetto so-
spensivo, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del re-
lativo anticipo;
la decisione incidentale, del 28 giugno 2013, tramite la quale è stato con-
cesso l'effetto sospensivo al ricorso, la ricorrente è stata autorizzata a
soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura e si è rinun-
ciato a richiedere un anticipo a copertura delle presunte spese proces-
suali;
l'ordinanza del 3 luglio 2013, tramite la quale il Tribunale ha invitato l'UFM
a pronunciarsi in merito al ricorso;
la comunicazione dell'UFM, in data 4 settembre 2013, in merito alla presa
a carico da parte della Germania della sorella della qui ricorrente giusta
l'art. 15 Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. atto A23/2);
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la decisione dell'UFM del 18 settembre 2013 che ha annullato e sostituito
la decisione del 12 giugno 2013 relativa alla signora B._______, pronun-
ciando nel contempo l'allontanamento della medesima verso la Germania
parimenti alla qui ricorrente (cfr. dossier N [...]);
l'ordinanza del 24 settembre 2013, tramite la quale il Tribunale ha tra-
smesso alla ricorrente i succitati atti dell'autorità inferiore invitandola a
presentare eventuali osservazioni in merito, rispettivamente comunicare
l'eventuale intenzione di ritirare il ricorso;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento Dublino II capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che
stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli
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Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1
dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten
zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der As-
soziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC", che la ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germa-
nia, il (...) 2012;
che in data (...) 2013, l'UFM ha presentato alle autorità tedesche compe-
tenti una richiesta, fondata 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta
a riprendere in carico la richiedente l'asilo;
che il (...) 2013 (cfr. atto A12/2), queste autorità hanno espressamente
accettato il trasferimento della ricorrente verso la Germania, in applica-
zione della stessa disposizione;
che, di conseguenza, la competenza della Germania è data;
che l'interessata non ha contestato di aver depositato una domanda d'asi-
lo in Germania; che, in sede ricorsuale, la medesima ha spiegato di non
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essere contraria all'allontanamento in quanto tale, ma di volere restare
con la sorella, vista la necessità di essere assistita imputabile alla malat-
tia da cui è affetta; che, nei motivi del proprio ricorso, ha quindi espresso
la volontà di essere allontanata in Spagna con la sorella;
che a seguito della richiesta alle autorità tedesche in base all'art. 15 Re-
golamento Dublino II ed alla successiva risposta positiva da parte di que-
ste ultime, anche la sorella della ricorrente è allontanata in Germania in
ossequio alla decisione del 18 settembre 2013 emanata dall'autorità infe-
riore (cfr. dossier N […]);
che, in conclusione, per la qui ricorrente e per la sorella la competenza
della Germania nella trattazione della domanda d'asilo è data; che en-
trambe vengono trasferite verso tale Paese;
che, del resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di proble-
mi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU,
a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato
e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva pros-
sima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU]
"N. contro Regno Unito" del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05);
che lo stato di salute della ricorrete, affetta da (...) recidivante-remittente
(cfr. rapporto medico del 12 aprile 2013, agli atti), non è certamente quel-
lo sopradescritto;
che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture medi-
che sufficienti; che, peraltro, la ricorrente ha già beneficiato dell'assisten-
za sanitaria tedesca durante il suo precedente periodo di soggiorno in ta-
le Paese (cfr. atto A6/10 p. 8);
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessata né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, la Germania è competente in merito all'esame della
domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
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che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conforme-
mente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'auto-
rizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio dell'incarto all'au-
torità inferiore per una nuova decisione va rigettata;
che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la deci-
sione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata;
che tenuto conto di quanto espresso dalla ricorrente nei motivi del ricorso,
oltre che della nuova decisione dell'UFM datata 18 settembre 2013 relati-
va alla sorella, il Tribunale rinuncia a porre a carico della medesima le
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA i.f.); che, di conseguenza, la doman-
da di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto;
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono percepite spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: