B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3628/2010
S e n t e n z a d e l 2 1 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Robert Galliker,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 aprile 2010 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, di religione ortodossa e di etnia tigrina, è nato ed ha vissuto
in Eritrea nel B._______ (Debub) nel distretto di Senafè fino al giorno
dell'espatrio avvenuto il 24 dicembre 2004. Dopo aver soggiornato
rispettivamente quasi due anni in Etiopia e un anno e mezzo in Sudan, ha
raggiunto la Svizzera e vi ha depositato la domanda d'asilo il
1° dicembre 2008 (cfr. verbale d'audizione del 5 dicembre 2008 [di
seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe ingiusta-
mente sospettato di aver aiutato cittadini eritrei ad attraversare il confine
per recarsi in Etiopia. Un giorno, mentre si stava recando a scuola, due
sconosciuti l'avrebbero fermato e gli avrebbero chiesto informazioni su
delle persone che lui però non conoscerebbe. Il giorno dopo, la polizia si
sarebbe presentata a casa dell'interessato per prelevarlo e condurlo alla
stazione di polizia. Ivi lo avrebbero accusato di aver aiutato delle persone
ad attraversare il confine. Per questo motivo lo avrebbero trattenuto la
notte. Il mattino seguente egli sarebbe riuscito a fuggire e ad espatriare
nascondendosi nei boschi (cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, una volta giunto
su suolo Svizzero, egli avrebbe appreso che a causa sua, la di lui madre
sarebbe stata arrestata nel 2009 per un periodo di detenzione di circa tre
mesi (cfr. verbale 2, pag. 3).
A sostegno della sua domanda d'asilo, il ricorrente ha prodotto i seguenti
documenti: copia della carta d'identità della madre, copie delle carte
d'identità di due fratelli, copia della sua pagella scolastica, copia del
certificato dell'ottavo anno di scuola, l'originale del libretto scolastico
dell'ottavo anno ed infine la busta dell'invio di tali documenti.
B.
Con decisione del 21 aprile 2010, notificata all'interessato in data
24 aprile 2010 (cfr. act. A 14/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente ritenendo attual-
mente inammissibile l'allontanamento dello stesso verso l'Eritrea.
C.
In data 20 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entra-
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ta: 21 maggio 2010), il richiedente è insorto contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, nonché il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e, rispettivamente la concessione
dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza
giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamen-
te, secondo il senso, domanda di accordo del gratuito patrocinio (cfr. ri-
corso, pag. 8).
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto due documenti del
1° aprile 2010 rispettivamente del 13 aprile 2010 dell'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento il quale gli accorda una prestazione di
CHF 500.– e di CHF 550.– al mese fino al 31 luglio 2010 quale sostenta-
mento, indumenti, trasporto, materiale asilo e scolastico e diversi, nonché
quale pagamento quota parte 1/3 pigione che verrà versata al locatore.
D.
Con ordinanza del 2 giugno 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM a presen-
tare una risposta al ricorso entro il 17 giugno 2010. Con risposta del
4 giugno 2010, trasmessa al ricorrente per conoscenza il 14 giugno 2010,
l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
E.
Con scritto del 25 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 28 giugno 2010), trasmesso all'UFM per conoscenza, il ricor-
rente ha reiterato le allegazioni del ricorso segnatamente circa la conces-
sione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga a causa della sua uscita illegale dall'Eritrea.
F.
Con ordinanza del 1° marzo 2012, il Tribunale ha invitato l'UFM ad
esprimersi entro il 16 marzo 2012 conformemente alla ivi citata prassi del
Tribunale in relazione all'uscita illegale di cittadini eritrei dal loro Paese
d'origine.
G.
Con decisione del 5 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la
sua decisione del 21 aprile 2010 annullando il punto 1 del dispositivo del-
la decisione impugnata, riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato.
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Pagina 4
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può, svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano.
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Pagina 5
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente po-
sto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
21 aprile 2010 ed essendogli stata riconosciuta la qualità di rifugiato con il
riesame parziale del 5 marzo 2012, oggetto del litigio in questa sede risul-
ta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della
domanda d'asilo del ricorrente nonché la pronuncia dell'allontanamento,
per il che, come è stato fatto correttamente osservare dal ricorrente, l'or-
dinanza del 14 giugno 2010 del Tribunale tendente ad invitare il ricorrente
a comunicare la sua intenzione se ed in che misura era intenzionato a
mantenere il ricorso è risultata giustamente vana.
5.
5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre-
giudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
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gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive-
nuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la
partenza.
6.
6.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato contraddittorie e pertanto inverosimili. In par-
ticolare, il richiedente si sarebbe contraddetto sulla dinamica dell'arresto e
sulla durata della sua detenzione. Infatti, egli avrebbe dichiarato di essere
stato arrestato al suo domicilio, il giorno seguente essere stato accostato
da degli sconosciuti. Invece, in seguito, avrebbe addotto di essere stato
arrestato a scuola, due ore dopo l'incontro con i due estranei. Inoltre egli
avrebbe indicato dapprima, di essere stato imprigionato una notte e, in
seguito, due notti. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfe-
rebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non potendogli essere riconosciuta la
qualità di rifugiato, la sua domanda d'asilo andrebbe respinta.
6.2. Nel ricorso, l'insorgente allega che contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore, i suoi motivi d'asilo a titolo originario sarebbero
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verosimili. Infatti, le lievi contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero da
attribuire alla nervosità dell'interessato durante l'audizione sommaria.
Ciononostante, su alcune circostanze egli si sarebbe determinato in
modo chiaro e dettagliato. Descrivendo il posto di polizia ed il loco del
passaggio illegale in Etiopia egli avrebbe pure disegnato degli schizzi
durante l'audizione sui motivi d'asilo, riproducendo tali luoghi, per il che
tale modo d'agire denoterebbe che egli avrebbe effettivamente vissuto in
prima persona gli eventi. Per giunta, egli avrebbe descritto in modo
dettagliato e senza contraddizioni la sua fuga dal posto di polizia. La
prima istanza avrebbe dovuto dunque ritenere la giovane età del
richiedente al momento dell'espatrio ed il lungo soggiorno passato
all'estero prima di recarsi in Svizzera per potere giudicare le
contraddizioni dei fatti pertinenti. Il ricorrente ritiene inoltre che in Eritrea
non sarebbe strano, per il solo fatto di intrattenersi con degli sconosciuti
per strada, d'essere sospettato d'aver aiutato dette persone a varcare il
confine illegalmente. Per tutti questi motivi al ricorrente dovrebbe essergli
riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
6.3. Nello scritto del 25 giugno 2010 il ricorrente reitera le allegazioni ri-
corsuali. Infatti, egli sostiene che l'insorgente sarebbe sospettato di aver
aiutato renitenti o disertori ad espatriare. Un cittadino eritreo verso il qua-
le il governo ha tali sospetti, in occasione del suo rientro in Patria sarebbe
sicuramente trattato come traditore e rischierebbe di incorrere in perse-
cuzioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, gli si dovrebbe riconoscere la
qualità di rifugiato e concedere l'asilo.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricor-
rente circa i motivi d'asilo a titolo originario si esauriscono in contradditto-
rie affermazioni.
7.1. Innanzitutto, giova rilevare che l'evento scatenante la necessità di
espatriare del ricorrente è da attribuire al fermo subito dallo stesso a cau-
sa della sospettata collaborazione tra quest'ultimo ed i disertori determi-
nati a lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2,
pag. 4).
Il ricorrente sarebbe stato fermato da due sconosciuti allorquando si sta-
va recando a scuola. Questi ultimi gli avrebbero chiesto informazioni su
delle persone non meglio specificate. Detto evento avrebbe dunque inso-
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spettito la polizia a tal punto d'arrestarlo (cfr. verbale 1, pag. 4 e verba-
le 2, pag. 5).
Circa detto fermo, l'insorgente si è contraddetto un primo momento
asserendo che tale evento sarebbe accaduto il giorno seguente essere
stato accostato per strada da sconosciuti, ovvero il 22 dicembre 2004,
mentre in un secondo momento ha indicato che sarebbe accaduto lo
stesso giorno, ossia due ore dopo aver parlato con gli sconosciuti
collocandolo in data 22 dicembre 2004 (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2,
pag. 4). Pertanto, pur indicando la data in modo concordante, egli cade
ad ogni modo in contraddizione. Per giunta, interrogato su tale
contraddizione, egli ha indicato che il giorno dell'audizione sommaria non
si sarebbe sentito bene ed era ancora stressato dal viaggio
(cfr. verbale 2, pag. 9), per il che, come tra l'altro allegato nel ricorso, la
contraddizione rilevata sarebbe da giustificare con lo stato emotivo e
fisico riscontrato dal richiedente durante la prima audizione.
Ciononostante, tale argomentazione non è atta ad eludere la crassa
contraddizione rilevata.
Non collimanti sono inoltre le dichiarazioni quo al luogo del fermo. Duran-
te l'audizione sommaria, egli ha asserito che la polizia si sarebbe presen-
tata a casa sua e l'avrebbe portato al posto di polizia, allorché in audizio-
ne federale egli ha dichiarato che la polizia lo avrebbe cercato a scuola
ed una volta trovato lo avrebbe portato al posto di polizia (cfr. verbale 1,
pag. 4 e verbale 2, pag. 4).
La polizia lo avrebbe in seguito interrogato per ottenere informazioni nel
merito, giacché egli non sapeva rispondere alle domande lo avrebbero ar-
restato e sarebbe rimasto una notte in cella riuscendo però a fuggire il
mattino seguente (cfr. verbale 1, pag. 4). A dispetto di tali dichiarazioni,
egli ha fornito un'altra versione dei fatti in occasione dell'audizione sui
motivi d'asilo. Difatti, egli ha dichiarato di aver trascorso due notti in de-
tenzione e di essere fuggito, con la scusa di recarsi in bagno, quando il
guardiano si apprestava a portare da mangiare (cfr. verbale 2, pagg. 4-6).
Nel gravame, il ricorrente indica che pur riconoscendo come tali le con-
traddizioni rilevate dall'UFM, le dichiarazioni su altri aspetti sarebbero sta-
te invece collimanti e dettagliate (cfr. ricorso, pag. 6). Il ricorrente sostiene
che il racconto circa la fuga dalla stazione di polizia e del tempo trascorso
in detenzione sarebbero stati descritti in modo dettagliato con l'aiuto, tra
l'altro, di due schizzi che avrebbero dovuto trovarsi in allegato al protocol-
lo dell'audizione federale. Quo agli schizzi, il Tribunale constata che essi
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Pagina 9
non si trovano malauguratamente agli atti. Ciò posto, il Tribunale può par-
tire dal presupposto che anche se avesse potuto accedere a questi ultimi,
le contraddizioni disopra rilevate su punti importanti e centrali del suo
racconto non avrebbero potuto comunque essere inficiate.
7.2. A mente di questo Tribunale, in Eritrea v'è, in principio, obbligo di leva
per uomini e donne tra i 18 ed i 40 anni (cfr. GICRA 2006 n. 3
consid. 4.3). È d'uopo constatare che secondo le dichiarazioni del ricor-
rente fino al momento dell'espatrio non ha avuto alcun contatto con le au-
torità militari e non è stato chiamato alla leva (cfr. verbale 1, pag. 4 e ver-
bale 2, pag. 9). Invero, essendo egli espatriato all'età di 15 anni non v'è
luogo di ritenere che al momento dell'espatrio sussistesse un timore fon-
dato di subire una pena severa a causa della renitenza o della diserzione.
7.3. Sulla base di quanto esposto e delle contraddizioni rilevate, visto nel
suo insieme, v'è da concludere che i motivi originari a sostegno della sua
domanda d'asilo non possono essere ritenuti rispondere ai criteri di vero-
simiglianza.
In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ri-
corso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Essendo il ricorrente divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto
con la partenza dal Paese d'origine, nella decisione di riesame parziale
del 5 marzo 2012, l'UFM a giusto titolo non ha concesso l'asilo all'insor-
gente giusta l'art. 54 LAsi.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
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Pagina 10
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1;
DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Inoltre,
giusta l'art. 5 LAsi, nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi
in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sareb-
bero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal
quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere
(cfr. art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
[Conv., RS 0.142.30]).
Avendo l'insorgente la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respin-
gimento è nella fattispecie applicabile, per il che il ricorrente non può es-
sere costretto a recarsi nel suo Paese d'origine (cfr. art. 5 LAsi ed art. 33
Conv.). Pertanto, l'UFM ha rettamente posto l'insorgente al beneficio
dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata e la decisione di rie-
same parziale non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere
di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo ine-
satto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione
non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto
senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 5 marzo 2012, deve
essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo ed alla pronuncia
dell'allontanamento.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
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Pagina 11
13.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella
fattispecie le allegazioni ricorsuali del ricorrente al momento dell'inoltro
del ricorso, procedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribuna-
le dover intraprendere passi istruttori per correggere una decisione ema-
nata dell'autorità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad
essa ben nota, con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tem-
pi per l'emanazione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente
provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano
superiori a quelle di rigetto. Considerati anche gli allegati ricorsuali atte-
stanti l'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conse-
guenza, non si prelevano spese processuali.
Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nel caso di specie,
la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'in-
tervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura di-
nanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inqui-
sitorio. Di conseguenza, visto l'esito della procedura, non sono adempite
le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito
patrocinio è respinta (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225
consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata).
14.
Considerato che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le
quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio in
CHF 1'500.–, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del
motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effet-
tivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 15 in combinato
disposto con art. 5 2a frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: