B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-363/2018
Sen t en z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 22 dicembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 6 novem-
bre 2017,
i verbali d’audizione del 20 novembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 14
dicembre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 22 dicembre 2017, notificata all’interessato il giorno stesso (cfr. atto
A15), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 17 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui
il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la con-
cessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell’ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; con-
testualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 19 gennaio 2018 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a
B._______ in provincia di Elazığ, è giunto illegalmente in Svizzera il 6 no-
vembre 2017 depositandovi una domanda d’asilo (cfr. verbale 1, pag. 2 e
seg.),
che a sostegno della sua domanda egli ha dichiarato aver incontrato il lo-
cale comandante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya
Karkerén Kurdîstan, sigla: PKK), di nome C._______, allorquando era in-
tento a lavorare come pescatore; che quest’ultimo gli avrebbe chiesto di
procurargli dei viveri dietro remunerazione; che l’interessato avrebbe
quindi iniziato a rifornire i miliziani a scadenze regolari; che il 23 agosto
2017 un membro di tale gruppo si sarebbe consegnato alle autorità; che il
richiedente avrebbe quindi temuto che questi potesse fare il suo nome; che
nel frattempo, anche il comandante sarebbe stato ferito ed in seguito arre-
stato, rivelando agli inquirenti il nome di un amico dell’interessato, che sa-
rebbe stato fermato di lì a poco; che il 23 settembre 2017, un altro espo-
nente del PKK, tale D._______, sarebbe stato a sua volta trattenuto dalle
autorità; che il richiedente sarebbe successivamente espatriato per timore
che quest’ultimo finisse per rivelare il suo coinvolgimento; che una volta
giunto in Svizzera, egli sarebbe stato informato dal fratello circa alcune ri-
cerche nei suoi confronti ad opera delle forze di sicurezza; che l’interessato
ha inoltre asserito essere stato minacciato a più riprese da polizia e militari,
che lo sospettavano di avere un ruolo nel rifornimento dei militanti (cfr. ver-
bale 2, pag. 2 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
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accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha messo in dubbio
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la verosimiglianza di buona parte delle allegazioni dell’interessato; che in-
vero, egli si sarebbe contraddetto a proposito del primo contatto con il co-
mandate del PKK, della sorte di uno dei miliziani, dei problemi avuti con le
autorità nel paese d’origine nonché in merito alle perquisizioni svolte al suo
domicilio dopo l’espatrio; che per il resto, il fatto di essere malvisto ed emar-
ginato in quanto curdo alevita non sarebbe rilevante in materia d’asilo,
che nel proprio gravame, il ricorrente avversa la valutazione dell’autorità di
prime cure; che a suo dire, egli avrebbe risposto a tutti i quesiti postigli
cercando di essere preciso nel suo racconto; che quo alle contraddizioni,
egli constata innanzitutto come le incongruenze rispetto alla data in cui
avrebbe conosciuto il comandante del PKK sarebbero da ricondurre ad un
malinteso rispetto all’anno indicato ed ad ogni modo non risulterebbero suf-
ficientemente importanti da rendere inverosimile il suo racconto; che
quanto alle incongruenze a proposito della sorte di uno dei miliziani, an-
drebbe tenuto conto del fatto che il richiedente avrebbe cercato invano di
presentare le sue osservazioni al riguardo, chiedendo anche all’interprete
di correggere l’errore, ma questi non vi avrebbe dato seguito; che egli al-
lega quindi una notizia che riporterebbe dell’uccisione del miliziano in que-
stione, confermando quindi le sue allegazioni; che l’assenza di riferimenti
alle minacce subite da militari e polizia nell’ambito della prima audizione
andrebbe inoltre imputata al fatto che gli sarebbe stato detto che l’appro-
fondimento dei suoi motivi d’asilo avrebbe avuto luogo in un secondo mo-
mento,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che è infatti indubbio che le allegazioni del ricorrente a proposito dei suoi
contatti con i locali luogotenenti del PKK presentino importanti incoerenze,
che in primis, le date dell’incontro con il comandante del gruppo paramili-
tare risultano ampiamente contraddittorie; che in occasione dell’audizione
sulle generalità, il richiedente ha invero dichiarato aver conosciuto
C._______ nel febbraio del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 7); che invece, nella
successiva audizione, dopo aver tergiversato, egli ha fatto in ultima analisi
risalire tale evento a uno/due mesi di distanza dalla fine del servizio mili-
tare, ovvero al marzo/aprile 2016 (cfr. verbale 2, pag. 7); che la tesi della
svista non pare inoltre convincente, dal momento che anche nel corso
dell’audizione sui motivi egli ha in un primo momento collocato l’incontro
nel febbraio del 2017, cambiando versione solo dopo essere stato confron-
tato dalla SEM a proposito delle incongruenze con il periodo di svolgimento
del servizio di leva (cfr. verbale 2, pag. 7),
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che il narrato dell’insorgente contiene del resto un’ulteriore importante con-
traddizione; che invero, nel corso dell’audizione sulle generalità, il richie-
dente ha dichiarato di aver appreso circa l’arresto ed il ferimento di
E._______ da F._______, che lo avrebbe contattato per renderlo partecipe
della notizia (cfr. verbale 1, pag. 7); che successivamente egli ha invece
modificato la sua versione, asserendo che nell’ambito della medesima ope-
razione che avrebbe portato al ferimento di E._______, F._______ sarebbe
rimasto ucciso (cfr. verbale 2, pag. 6); che egli ha inoltre rincarato la dose
asserendo dapprima di essere stato informato dell’accaduto dallo zio ed in
seguito di aver visto con i suoi stessi occhi “che erano morti” (cfr. verbale
2, pag. 11); che al di là del fatto che il ricorrente vi si sia inspiegabilmente
riferito al plurale allorché il solo a trovare la morte sarebbe stato F._______,
una tale sostanziale modifica risulta ingiustificata e rende ad essa sola del
tutto inconciliabili le versioni rese; che visto anche l’estratto giornalistico
prodotto in sede ricorsuale, che riportava effettivamente della morte di
F._______, quanto risulta più probabile è che l’interessato abbia in un se-
condo momento tentato di conformarsi a fatti notori pubblicati su testate
giornalistiche di scala nazionale quali (…); che su tali presupposti, la tesi
secondo la quale il richiedente avrebbe invano richiesto all’interprete di cor-
reggere l’errore pare potersi apparentare ad un’allegazione di parte peral-
tro manchevole di riscontri nello stesso verbale, che il richiedente ha libe-
ramente sottoscritto attestandone la correttezza,
che nella versione resa vi sono del resto ulteriori elementi discordanti,
che infatti, come lo ha rettamente osservato l’autorità di prime cure, è piut-
tosto singolare che il richiedente asilo, nonostante le puntuali domande po-
stegli, abbia in un primo momento omesso ogni riferimento alle vicissitudini
da lui fronteggiate con le forze di sicurezza (cfr. verbale 1, pag. 8), allorché
successivamente ha riferito di diffuse minacce ad opera della polizia ed di
un pestaggio con un graduato delle forze dell’ordine (cfr. verbale 2, pag. 5,
6, 10, 11),
che su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche
le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto
dopo l’espatrio, fermo considerate inoltre le palesi incongruenze a propo-
sito della frequenza dei contatti con il fratello (cfr. verbale 1, pag. 4 e deci-
sione impugnata, pag. 4),
che occorre dunque concludere che le allegazioni dell’insorgente a propo-
sito delle sua attività in favore del PKK e dei contatti con le autorità non
ossequino ai succitati criteri di verosimiglianza,
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che si rammenti inoltre come nonostante le recente escalation della situa-
zione securitaria in Turchia, non si possa ad oggi ritenere che la sola ap-
partenenza all’etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni
con una rilevanza per l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere al-
cune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutiz-
zate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere
l’esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai prin-
cipi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato
che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conse-
guenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in am-
bito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 con-
sid. 3.4),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione
debba essere disattesa,
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che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in
Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del
29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e
Iran, si può quindi partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontana-
mento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone
di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza
del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto,
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provin-
cia di Elazığ, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata
giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi indivi-
duali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevol-
mente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
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che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: