B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3633/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
15 marzo 2012;
i verbali d'audizione del 27 marzo 2012 (di seguito: verbale 1) e del
29 maggio 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
15 giugno 2012, notificata all'interessato in data 19 giugno 2012
(cfr. act. A 15/1);
il ricorso del 6 luglio 2012 (timbro del plico raccomandato: 9 luglio 2012;
data d'entrata: 10 luglio 2012);
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo
dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di
principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 del-
la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa del-
la loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timo-
re di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnata-
mente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà,
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nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
(art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali conside-
randi si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente
oltre che inverosimili sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che i problemi finanziari e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 8 e ver-
bale 2, pag. 7) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi
delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta
l'art. 3 LAsi;
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considera-
zioni della decisione dell'UFM;
che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
rilevanza dei suoi motivi d'asilo;
che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu-
giato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna-
ta va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è possibile (art. 83 cpv. 3
LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, essendo giovane, in salute ed avendo una formazione nonché
un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto
nel governatorato di Mahdia dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamen-
to è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
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che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudi-
ziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: