B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3637/2014
Sen t en z a d e l 4 ma r z o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 maggio 2014 / N […]
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 20 marzo 2014;
i verbali di audizione dell'8 aprile 2014 (di seguito: verbale 1) e del
7 maggio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM (ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) di
data 30 maggio 2014, notificata all'interessato in data 3 giugno 2014
(cfr. Atto B27/1);
il ricorso del 30 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 1 luglio 2014);
la decisione incidentale del Tribunale del 7 luglio 2014 con la quale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 22 luglio 2014, un anticipo di
CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che, in
caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
lo scritto del ricorrente del 21 luglio 2014, con cui quest'ultimo ha trasmesso
al Tribunale un documento redatto in lingua straniera con la relativa tradu-
zione in italiano e, nel contempo, ha chiesto nuovamente l'esenzione dal
pagamento di un anticipo delle presunte spese processuali o, sussidiaria-
mente, la concessione di un termine di grazia per il pagamento;
la decisione incidentale del Tribunale del 22 luglio 2014, con cui ha respinto
le succitate richieste;
il tempestivo pagamento dell'anticipo spese effettuato dall'insorgente in
data 22 luglio 2014;
ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
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che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino turco di etnia curda, nato e cresciuto a Bingöl (Turchia)
(cfr. verbale 1, pagg. 3-5);
che egli, dopo i molti anni passati in Svizzera, non sarebbe più in grado di
ricominciare una vita altrove; che, oltretutto, egli vorrebbe restare in
Svizzera in quanto vi è la tomba del figlio a cui avrebbe pure promesso di
occuparsi dei nipoti in caso di morte prematura; che l'insorgente non
potrebbe tornare in Turchia ritenuto che la famiglia della prima moglie lo
avrebbe minacciato di morte; che, infine, nel paese d'origine penderebbe
una pena nei suoi confronti per l'asserito legame con il partito PKK;
che nella decisione impugnata l'UFM ha innanzitutto rilevato che sarebbe
curioso il fatto che il ricorrente ha inoltrato la sua domanda d'asilo dopo
anni di soggiorno in Svizzera e dopo che le autorità elvetiche avevano già
pronunciato nei suoi confronti l'allontanamento verso il paese d'origine oltre
ad un divieto di entrata in territorio elvetico sino al 3 marzo 2016; che, in
particolare, egli avrebbe inoltrato tale domanda unicamente su consiglio
del suo avvocato dopo il fermo di polizia subito in data
17 marzo 2014; che, pertanto, l'inoltro di tale domanda d'asilo non sarebbe
nient'altro che un ulteriore tentativo di prolungare il suo soggiorno in
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Svizzera in maniera abusiva; che, per ciò che concerne le minacce che
avrebbe subito in patria dalla famiglia della prima moglie, l'UFM osserva da
un lato che il ricorrente non avrebbe mai fatto riferimento a tali minacce nel
corso della prima procedura d'asilo e che, oltretutto, avrebbe preso il rischio
di recarsi in Turchia nel 2000; che, dall'altro lato, le dichiarazioni circa tali
minacce sarebbero vaghe ed imprecise; che, per ciò che concerne i motivi
politici relativi all'asserita appartenenza al PKK, l'autorità inferiore rileva
che tali problematiche sarebbero già state ritenute inverosimili nel corso
del primo procedimento d'asilo cresciuto in giudicato il 18 luglio 1989; che
anche le sue origini curde non sarebbero sufficienti per considerare un
pericolo concreto in caso di rientro in patria; che, d'altronde, egli ha
affermato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità turche né
con terze persone in Turchia, eccetto i precitati problemi a sfondo politico;
che, nonostante la lunga permanenza in Svizzera, il ricorrente è nato e
cresciuto in Turchia dove, tra l'altro, vi sarebbe ritornato sovente sino al
2000; che, pertanto, egli avrebbe ampia possibilità di reinserimento nel
paese d'origine; che, circa i suoi legami affettivi in Svizzera, egli potrebbe
beneficiare di soggiorni turistici per rendere visita ai suoi cari; che, infine,
non vi sarebbero problemi medici tali da necessitare la sua permanenza in
Svizzera;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso il paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di avere seri problemi con l'ex moglie
ed i suoi famigliari; che, inoltre, nel paese di origine non avrebbe più nes-
suno ritenuto che la sua vita si sarebbe interamente svolta in Svizzera; che,
anche se in passato non sarebbe stato creduto, i problemi politici in patria
sarebbero reali; che, infatti, il padre sarebbe stato ucciso tre mesi dopo
l'inoltro della sua prima domanda d'asilo; che, circa le minacce, egli non ne
avrebbe mai parlato in quanto avrebbe pensato che nella procedura can-
tonale di revoca del permesso tali elementi non sarebbero stati pertinenti;
che egli sarebbe rientrato in Turchia nel 2000 ma nessuno sarebbe stato a
conoscenza della sua presenza e quindi non avrebbe corso alcun rischio;
che, infine, avrebbe da poco saputo che sarebbe stato processato e con-
dannato in Turchia per i suoi legami con il PKK;
che, in concreto, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'a-
silo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria
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nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del rela-
tivo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
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che, innanzitutto, si osserva che i motivi adotti dal ricorrente nella presente
procedura risultano essere in parte già giudicati nel corso della prima
procedura d'asilo e in parte motivi sorti molti anni prima dell'inoltro della
domanda d'asilo oggetto della presente procedura; che, già per questi
motivi, vi sono seri dubbi circa la rilevanza delle allegazioni d'asilo del
ricorrente, a maggior ragione ritenuto che il medesimo ha esplicitamente
affermato di avere inoltrato tale domanda con l'intento di guadagnare
tempo in vista del proprio allontanamento (cfr. verbale 2, D34, pag. 5); che,
nello specifico, il Tribunale osserva che i motivi relativi agli asseriti legami
con il PKK sono già stati giudicati come inverosimili nel corso della prima
procedura d'asilo; che tale procedura è cresciuta in giudicato con la
decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 18 luglio 1989;
che il documento trasmesso al Tribunale dal ricorrente il 21 luglio 2014, il
quale rappresenterebbe l'estratto del casellario giudiziale turco relativo
all'insorgente, presenta numerosi indizi di falsificazione; che, a titolo
d'esempio, il medesimo risulta confezionato su carta priva alcun simbolo di
identificazione; che, inoltre, la firma sembra essere stata eseguita
posteriormente al timbro; che, infine, non vi è nemmeno la data di quando
sarebbe stata emanata la condanna; che, pertanto, tale documento non è
in grado di modificare il giudizio di inverosimiglianza espresso nel corso
della prima procedura d'asilo; che, per ciò che concerne le minacce che
avrebbe subito in patria dalla moglie e dai famigliari di quest'ultima, si
osserva innanzitutto che le minacce sarebbero iniziate negli anni '90 e che
il ricorrente ha inoltrato la presente domanda d'asilo nel marzo del 2014
unicamente a seguito del fermo di polizia subito in Svizzera; che la
tempistica appena citata permette già di evincere la reale portata di tali
motivi d'asilo; che, oltracciò, il ricorrente si è contraddetto circa l'inizio di
tali minacce affermando nel corso della prima audizione che le stesse
sarebbero iniziate nel 1994-1995
(cfr. verbale 1, pag. 10) e, nel corso della seconda audizione, che
sarebbero invece iniziate nel 1991, ovvero dopo la nascita del figlio
Mohamed (cfr. verbale 2, D49, pag. 7); che, in particolare, la nascita di
Mohamed sarebbe proprio stata uno dei motivi di tali minacce
(cfr. verbale 2, D50 e 54, pag. 7); che, essendo tali minacce legate, tra
l'altro, ad un evento particolare come la nascita del figlio, non convincono
le giustificazioni ricorsuali secondo cui avrebbe sbagliato le date in ragione
del lungo tempo trascorso; che, visto quanto precede, le dichiarazioni del
ricorrente sono inverosimili anche al riguardo di tale aspetto; che, in
aggiunta, si fa notare che tali motivi sarebbero pure irrilevanti ai sensi della
LAsi, ritenuto che il ricorrente potrebbe senz'altro chiedere adeguata
protezione alle autorità turche; che, infine, l'esistenza della tomba del figlio
in Svizzera, così come la presenza delle nipoti, non risultano essere motivi
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d'asilo rilevanti; che, infatti, le nipoti vivono con la madre ed il ricorrente
potrà rendere visita a queste ultime, così come alla tomba del figlio, tramite
regolari permessi turistici;
che, in considerazione di quanto precede, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
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che il ricorrente ha una buona formazione scolastica avendo concluso il
liceo e svolto due anni di Università ad Izmir presso la facoltà di medicina
(pur non ottenendo la laurea); che egli vanta numerose esperienze profes-
sionali, tra le quali operaio, gestore di un ristorante e fattorino
(cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che l'insorgente ha quindi già mostrato in pas-
sato notevole capacità di adattamento; che, oltretutto, egli nel 2000 è rien-
trato ad Istanbul proprio per motivi di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale
2, D39, pag. 6); che, di conseguenza, vi è motivo di credere che il mede-
simo abbia ancora contatti in patria che possano permettergli un reinseri-
mento professionale; che, per ciò che concerne la propria rete sociale in
patria, malgrado il lungo periodo trascorso in Svizzera, il ricorrente ha in
patria la madre, due fratelli e numerosi zii (cfr. verbale 1,
pag. 7); che, pertanto, anche sotto questo aspetto, non vi sono particolari;
che egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Sviz-
zera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché l'art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
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rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese proces-
suali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
22 luglio 2014;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono prelevate sull'anticipo versato in data 22 luglio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: