Corte IV
D-3644/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Daniel Schmid, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A. _______, Iraq
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito);
decisione dell'UFM del 21 maggio 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3644/2007
Fatti:
A.
In data 11 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda,
di religione musulmano sciita e residente sin dalla nascita a
B._______ (provincia di Salahaddin) ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo ([...]), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai fratelli
della sua ex moglie a seguito del loro divorzio e in quanto appartenenti
alla milizia C._______ di religione musulmano sunnita. La di lui ex
moglie sarebbe stata, infatti, obbligata dai suoi familiari ad osservare
le regole della religione musulmana sunnita, in particolar modo a
portare il velo, mentre che l'interessato sarebbe di religione sciita e
quindi non praticherebbe l'islam. A seguito di tali divergenze religiose,
nonché dell'appartenenza dei suoi ex-cognati a tale sorta di milizia,
quest'ultimi avrebbero cominciato a proferire minacce nei confronti
dell'interessato, come pure sarebbero cominciati a sorgere i problemi
coniugali tra lui e sua moglie, i quali lo portarono a chiedere il divorzio,
ottenuto poi il 5 marzo 2007. In data 9 marzo 2007, gli ex cognati del
ricorrente, assieme ad altri militanti, avrebbero fatto irruzione al
domicilio del ricorrente ed aperto il fuoco contro di lui. Avvertito in
tempo dalla madre, il ricorrente si sarebbe subito dato alla fuga e si
sarebbe dapprima rifugiato presso lo zio, per poi espatriare il 12 marzo
2007 e giungere in Svizzera l'11 aprile 2007. In occasione
dell'audizione del 18 aprile 2007, l'interessato non ha esibito alcun
documento d'identità.
B.
Il 21 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha tuttavia concesso
all'interessato il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per
la durata iniziale di 12 mesi, tenuto conto della situazione di sicurezza
nella regione di provenienza del ricorrente, per cui l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe al momento ragionevolmente
esigibile.
C.
Il 29 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
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trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato
una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali.
D.
Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento
presentato come la sua carta d'identità.
E.
Il 5 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Il 20 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro
lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente. In particolare, l'insorgente non avrebbe
intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di
dichiarare di non avere mai posseduto né richiesto il passaporto, in
quanto non gli serviva, e allo stesso tempo di non aver portato con sé
la sua carta d'identità, dato che sarebbe fuggito improvvisamente,
come pure di aver telefonato - in una sola occasione - al fratello per
recuperare tale documento, di cui non si sarebbe preoccupato
oltremodo di sapere se fosse stato effettivamente inviato. Peraltro, non
sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso
per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di
nominare i Paesi attraverso i quali sarebbe transitato, salvo l'Iran e la
Turchia, né in quale Paese avrebbe soggiornato per due giorni, né a
quale Stato appartenevano le targhe del Tir su cui avrebbe viaggiato,
senza subire controlli. Inoltre, l'autorità inferiore ha pur ritenuto
inattendibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente, in quanto grossolane, incongruenti e incomprensibili.
Segnatamente, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di indicare la
denominazione della milizia alla quale apparterrebbero i suoi due ex-
cognati, dando una versione totalmente contraria della realtà dei fatti -
nella misura in cui la milizia di C._______, da lui indicata,
corrisponderebbe ad un movimento sciita e non sunnita - e che egli
stesso avrebbe smentito successivamente, rettificando la
denominazione della milizia in D._______ soltanto su consiglio del di
lui fratello, il quale sarebbe peraltro estraneo ai fatti, allorquando
sarebbe stata la moglie ad informarlo sull'adesione dei suoi ex-cognati
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alla milizia, i quali lo avrebbero minacciato e cercato di uccidere per
motivi religiosi. Avrebbe altresì reso versioni contrastanti sulle minacce
che gli sarebbero state proferite dai suoi ex-cognati, in quanto
l'interessato non avrebbe saputo determinare il periodo in cui tali
minacce si sarebbero prodotte, dichiarando inizialmente che le stesse
sarebbero iniziate solo dopo il divorzio, ovvero dopo il 9 marzo 2007,
mentre che in occasione della seconda audizione avrebbe dichiarato
di non ricordare esattamente quando le minacce si sarebbero
manifestate, indicando ad ogni modo che fosse prima del 5 marzo
2007, fino a che tuttavia nel corso della susseguente audizione non si
sarebbe smentito nuovamente, esponendo che le minacce sarebbero
iniziate tre o quattro giorni prima del divorzio. Infine, l'autorità inferiore
ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
Tuttavia, detto Ufficio ha concesso all'interessato l'ammissione
provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di aver prodotto la fotocopia della
carta d'identità. Il ricorrente ribadisce le difficoltà riscontrate per l'invio
dell'originale del documento, segnalando di voler adoperarsi a
produrre tale documento sia per il tramite di un'altra persona che
viaggi verso la Svizzera sia per il tramite il fratello in Iraq che egli
avrebbe contattato a tal fine - senza tuttavia aver potuto verificare
l'effettivo invio del documento a causa della mancanza di soldi - ma
che egli avrebbe tentato di contattare ancora nei giorni seguenti
all'audizione dell'[...]. A dire dell'insorgente, non sarebbe consentito,
come avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di ritenere
che egli avrebbe dissimulato l'esibizione dei documenti d'identità,
allorquando l'autorità di prime cure, alla luce delle suddette
circostanze, avrebbe invece dovuto impartire al ricorrente un ulteriore
termine per l'esibizione della carta d'identità. Sempre a dire
dell'insorgente, verosimili sarebbero inoltre le dichiarazioni dello
stesso in merito al viaggio intrapreso per giungere in Svizzera, ritenuto
che egli avrebbe viaggiato in una sorta di cassone all'interno di un Tir.
Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato. In
particolare da un lato, il ricorrente ha osservato che la confusione,
tempestivamente rettificata all'esordio della seconda audizione circa il
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nome del movimento religioso a cui apparterrebbero i suoi ex-cognati
sarebbe dovuta unicamente all'estraneità dell'interessato alla religione
e quindi a questi movimenti. Dall'altro lato, le contraddizioni rese dal
ricorrente - ammesse come tali - quanto al periodo in cui sarebbero
state proferite le minacce sarebbero frutto di un equivoco, allorquando
l'insorgente avrebbe da subito riferito di pressioni e minacce dovute a
differenze religiose le quali - come sarebbe emerso in modo evidente
dalle sue dichiarazioni - si sarebbero verificate già prima del divorzio.
Inoltre - alla luce delle note tensioni religiose tra sciiti e sunniti o tra
curdi e arabi nel suo Paese d'origine che esercitano pressioni su
queste coppie di sciiti e sunniti affinché si separino (richiamato in
proposito il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007 "Iraq
Update") - non permetterebbero all'autorità inferiore nel caso di
specie, di semplicemente affermare che non sussisterebbero indizi per
ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a
trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101). Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre,
l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non
fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
7.
Nella replica, l'insorgente si è limitato a rinviare alle considerazioni e
alle conclusioni indicate nell'atto ricorsuale. Inoltre, il ricorrente ha
osservato che l'autorità inferiore avrebbe dovuto forzatamente
approfondire la situazione vigente in Iraq e quindi entrare nel merito
della sua domanda d'asilo, per poter decidere dell'ammissione
provvisoria.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'atto ricorsuale, il
ricorrente fa valere di aver prodotto la fotocopia della carta d'identità
che si sarebbe fatto inviare via telefax dal fratello il 12 maggio 2007, a
tal proposito, il TAF rileva però che la copia di una carta d'identità non
costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2
novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 4 giugno 2007, quindi
all'incirca due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire
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un documento di viaggio o d'identità e soltanto dopo ricezione della
decisione di non entrata in materia, l'insorgente ha prodotto un
documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia,
non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato
documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un
esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In
particolare, va rilevato che il ricorrente ha espressamente dichiarato di
non aver fatto nulla durante le 48 ore a disposizione per procurarsi un
documento di legittimazione ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva
che in occasione dell'audizione dell'[...], ovvero ben 20 giorni dopo la
prima audizione, é emerso che il ricorrente é rimasto inattivo almeno
durante tutto questo periodo, dichiarando, infatti, che vi sarebbe stata
una sola e unica asserita telefonata al fratello e che questa fosse
avvenuta immediatamente dopo la prima audizione del [...] ([...]). Non
v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un
documento di viaggio o d'identità, segnatamente attivandosi
sollecitamente o rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo
Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato - che
peraltro ha ammesso essere esistente nel suo Paese ([...]) - detti sforzi
non avrebbero potuto avere esito favorevole. Nondimeno, alla luce
della dichiarazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe portato
sempre con sé la sua carta d'identità ([...]), si può ritenere che -
considerata tra l'altro l'evidenziata inattività dell'insorgente - egli abbia
dissimulato il possesso del documento d'identità, come ritenuto
dall'autorità inferiore. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente
abbia potuto viaggiare a bordo di un camion di cui non conosceva
nemmeno le targhe dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso
diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza aver subito alcun controllo,
perché stipato in un cassone interno al camion (cfr. ricorso ad. 3 pag.
3). Mal si comprende, infatti, come il ricorrente sarebbe potuto
sopravvivere in tali condizioni per la durata dell'asserito viaggio fino a
E._______, motivo per cui si può presumere che egli abbia avuto la
possibilità di uscire e quindi di prendere conoscenza delle informazioni
richiestegli dall'autorità inferiore. Infine, se un richiedente d'asilo non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel
caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
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federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di
procedura s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita
a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto
sull'eventualità di persecuzione dovute in maniera generale alle
tensioni religiose tra sciiti e sunniti ed in particolare - a seguito del
divorzio con la di lui ex-moglie - in considerazione dell'appartenenza
dei suoi ex-cognati alla milizia di religione sunnita, in caso di rientro in
Patria. In particolare, non soccorre il ricorrente la generica
osservazione secondo cui, a dipendenza delle versioni e in base al
parere della madre, egli sarebbe oggetto di minacce di morte a seguito
del divorzio occorso per motivi religiosi, da parte dei suoi ex-cognati, i
quali avrebbero addirittura fatto irruzione al suo domicilio, assieme ad
altri militanti, per ucciderlo ([...]). Infatti, malgrado il ricorrente abbia
sempre vissuto nel suo Paese d'origine ed egli pretenda essere
notoria la situazione di guerra tra sciiti e sunniti ([...]) egli ha
dimostrato di non conoscere neanche il nome della milizia
d'appartenenza sunnita dei suoi ex-cognati dai quali egli pretende
essere minacciato. Il nome della suddetta milizia, infatti, gli sarebbe
stato addirittura indicato dal fratello, il quale non risulta peraltro, da
alcuna dichiarazione del ricorrente, essere implicato in questa
faccenda ([...]). Il fatto poi che il ricorrente non sia stato in grado di
collocare nel tempo le minacce che egli avrebbe subito da parte dei
suoi ex-cognati - dando delle versioni lacunose e contrastanti in merito
([...]) - permette di ritenere che tali minacce e la loro supposta
intensità non sia fondata in alcun modo. Per sovrabbondanza, codesto
Tribunale ritiene inoltre osservare che gran parte della famiglia del
ricorrente, di origine religiosa sciita, vive e risiede ancora in Patria
([...]), senza che il ricorrente abbia accennato a problemi di sorta legati
agli addotti contrasti tra sciiti o sunniti o alla faccenda familiare del
ricorrente con la sua ex moglie e i suoi ex-cognati. Per conseguenza,
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l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
La seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero la
necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, non é applicabile nel
caso di specie. Infatti, con decisione del 21 maggio 2007, l'UFM ha
rinunciato all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera - sebbene
l'abbia rettamente pronunciato, ritenuto che il ricorrente non adempie
le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi da tale
pronuncia d'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1
LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), pronuncia del
resto incontestata da parte del ricorrente - ed ha concesso al
ricorrente il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per la
durata iniziale di 12 mesi, ritenendo il rinvio del richiedente non
ragionevolmente esigibile al momento, tenuto conto della situazione di
sicurezza nella regione di provenienza dello stesso (provincia di
Salahaddin).
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del
Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
decisione.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, incarto n. di rif. N [...] (per
corriere; in copia)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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