B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3646/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (…), Montenegro, alias
B._______, nata il (…), Kosovo, alias
C._______, nata il (…), Serbia,
con suo marito D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), Serbia, alias
F._______, nato il (…), Kosovo,
e la loro figlia G._______, nata il (…), Serbia
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che D._______,, cittadino serbo e di etnia rom,
ha presentato in Svizzera il 17 giugno 1999, conclusasi con decisione
negativa dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di se-
guito: UFM) del 22 febbraio 2000;
la seconda domanda d'asilo presentata dallo stesso in Svizzera in data
24 settembre 2006, la quale è stata stralciata in data 30 ottobre 2007 a
seguito dell'irreperibilità dell'interessato;
la terza domanda d'asilo presentata dall'interessato in data
22 dicembre 2008 e la decisione dell'UFM del 27 febbraio 2009, con la
quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai
sensi dell'art. art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento del ri-
chiedente verso la Svezia;
la prima domanda d'asilo depositata il 12 febbraio 2007 in Svizzera da
A._______ (allora ancora con il cognome da nubile […]), cittadina del
Montenegro e di etnia rom;
la decisione incidentale dell'UFM dell'8 marzo 2007 d'allontanamento
preventivo dell'interessata verso la Francia;
il ricorso della ricorrente del 9 marzo 2007 contro detta decisione e la
sentenza d'inammissibilità del Tribunale amministrativo federale (di segui-
to: il Tribunale) del 18 aprile 2007;
il matrimonio tra A._______ e D._______ concluso in Svezia nel 2010 in
data sconosciuta;
il nuovo rientro in Svizzera in data 29 giugno 2011 dei coniugi assieme al-
la loro figlia e la nuova domanda d'asilo che essi hanno depositato in
Svizzera il 14 luglio 2011;
i verbali di audizione del 25 luglio 2011 (di seguito: verbale 1 [A._______]
e 2 [D._______]);
la domanda di riammissione in Svezia dei richiedenti da parte dell'UFM
del 10 agosto 2011;
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la decisione dell'autorità competente svedese del 17 agosto 2011 nella
quale ha accettato di riammettere sul suo territorio D._______ e in cui ha
respinto la richiesta relativa alla moglie e alla figlia;
la domanda di riammissione in Francia dei richiedenti da parte dell'UFM
del 18 agosto 2011;
la decisione dell'autorità competente francese del 24 ottobre 2011 nella
quale ha respinto tale richiesta;
il provvedimento dell'UFM dell'11 novembre 2011 con il quale l'Ufficio ha
posto fine alla procedura Dublino e ha statuito la ripresa della procedura
d'asilo in Svizzera;
i verbali di audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: verbale 3 [D._______]
e 4 [A._______]) e la copia del certificato medico del 18 aprile 2012 stila-
to dal Dr med. Fabio Cattaneo concernente D._______ che il richiedente
ha consegnato all'UFM in questa occasione a sostegno della sua doman-
da;
la decisione dell'UFM del 29 giugno 2012, notificata ai richiedenti in data
3 luglio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale l'Ufficio non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LA-
si e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dagli interessati in data 10 luglio 2012 (cfr. timbro del
plico raccomandato; data d'entrata: 11 luglio 2012) con i seguenti allegati:
copia dello scritto del 3 febbraio 2009 della Dr.ssa med. S. Chim-
chila Chevili dell'Ospedale Italiano di Viganello concernente il dia-
bete da cui il richiedente è affetto;
copia del certificato medico del 30 gennaio 2009 redatto dalla
Dr.ssa Paola Blanco Zanzi dell'Ospedale Italiano di Viganello con
allegata una copia dei risultati di laboratorio concernenti il richie-
dente;
lo scritto della Dr.ssa med. Iris Hausmann dell'Ospedale regionale
di Lugano concernente l'interessato con allegata una copia dello
scritto concernente il paziente che il Dr med. Sebastiano Franscel-
la dell'Ospedale italiano di Viganello le ha indirizzato;
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il certificato medico dell'8 luglio 2011 redatto dal Dr med. Fabio
Cattaneo;
il certificato medico del 19 agosto 2011 redatto dal Dr med. Gian-
luca Gualco dell'Ospedale Regionale di Lugano concernente la
bambina G._______;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 12 luglio 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
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un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che i richiedenti hanno dichiarato di chiedere asilo in quanto in Svezia,
dove avrebbero vissuto prima di giungere in Svizzera, l'interessato non
avrebbe ricevuto le cure appropriate al diabete da cui è affetto (cfr.
verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5; verbale 3, pag. 8 e verbale 4, pag. 9);
che inoltre in Svezia avrebbero avuto dei problemi con delle persone del
vicinato a causa della sorella del richiedente (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 4, pag. 8); inoltre alcuni vicini di casa in Svezia avrebbero
raccontato alla richiedente che suo padre sarebbe giunto in Svezia con
l'intenzione di separarla dal marito e di uccidere lei e la neonata figlia (cfr.
verbale 1, pag. 6); che nessuno dei due coniugi sarebbe rientrato in patria
dopo la conclusione dell'ultima procedura d'asilo in Svizzera (cfr.
verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5); che essi hanno dichiarato di non
poter rientrare in Serbia o in Montenegro in quanto non avrebbero né una
casa né soldi e non potrebbero crescere la loro figlia in modo decoroso
(cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 6); che inoltre in Serbia
potrebbero avere dei problemi con i famigliari del marito della sorella del
richiedente (cfr. verbale 3, pag. 9);
che nella decisione del 29 giugno 2012 l'UFM ha considerato che i richie-
denti sarebbero venuti in Svizzera con l'intenzione di crescervi la loro fi-
glia in quanto nel loro Paese non avrebbero una casa e nemmeno dispor-
rebbero dei mezzi finanziari per provvedere al loro sostentamento; che
inoltre il richiedente necessiterebbe delle adeguate cure per il suo diabe-
te; che l'autorità inferiore osserva che gli interessati avrebbero motivato la
loro domanda con argomenti di origine prettamente economica; che quin-
di i fatti addotti verificatisi dopo la conclusione delle precedenti procedure
d'asilo non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determi-
nanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso il loro Paese siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso gli insorgenti hanno allegato di avere nuovamente deposto
una domanda d'asilo in Svizzera in quanto comunque sarebbero trascorsi
diversi anni dalle precedenti domande d'asilo e che questa sarebbe la
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prima presentata per motivi propri; che infatti in precedenza avrebbero
chiesto asilo congiuntamente ai loro genitori; che inoltre il richiedente
avrebbe documentato di essere affetto da diabete e necessiterebbe
dunque di importanti cure; che in caso di rimpatrio egli rischierebbe di non
più ricevere i trattamenti necessari e questo potrebbe compromettere
seriamente la sua salute; che quindi l'UFM avrebbe perlomeno dovuto
entrare nel merito della domanda d'asilo degli interessati; che in
conclusione i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato, secondo il
senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con
protestate spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a me-
no che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo in Svizzera di D._______ si è definitivamente conclusa con la cre-
scita in giudicato della decisione di non entrata nel merito dell'UFM del
27 febbraio 2009;
che anche la precedente procedura d'asilo in Svizzera di A._______ si è
definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione inci-
dentale dell'UFM dell'8 marzo 2007 a seguito della sentenza del Tribunale
D-1799/2007 del 18 aprile 2007, con la quale è stato dichiarato inammis-
sibile il ricorso presentato dall'insorgente relativo alla decisione d'allonta-
namento preventivo dell'interessata verso la Francia;
che in limine va osservato che la circostanza che allora erano ancora mi-
nori, peraltro ascoltati sui loro motivi di asilo, non preclude ora l'autorità
inferiore dal pronunciarsi con una non entrata nel merito sulla loro do-
manda;
che, in casu, codesto Tribunale rileva che gli insorgenti non hanno pre-
sentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
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giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi);
che i fatti addotti dai richiedenti, alle cui dichiarazioni si rimanda, verifica-
tisi dopo la conclusione delle precedenti domande di asilo per non essere
propri a motivare la qualità di rifugiato, sono pure inverosimili e oltremodo
fantasiose;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dagli insorgenti nella presente procedura d'asilo non sono propri a moti-
vare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote-
zione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso la Serbia o il Mon-
tenegro possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che inoltre né la situazione vigente in Serbia né in Montenegro è caratte-
rizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quo alla situazione personale, i ricorrenti sono giovani ed hanno certo
una figlia a carico, non di meno loro con una certa scolarizzazione e co-
noscenza delle lingue (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 2) per cui
questo Tribunale, pur cosciente delle difficoltà, ritiene di poter pretendere
in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla
ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 con-
sid. 8.3.5 oltre ad altre sentenze del Tribunale, in particolare
D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010;
D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010;
D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, pag. 8 e relativi riferimenti;
D-4911/2009 del 14 settembre 2009, pag. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, pag. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
pag. 143);
che, pur non avendo elementi per ammettere l'esistenza di una rete so-
ciale in Montenegro (cfr. verbale 2, pag. 3 e verbale 4, pag. 10), si può
partire dal presupposto che in Serbia essi possano contare sulla presen-
za di famigliari stretti, segnatamente la madre, il padre e la sorella del ri-
chiedente (cfr. verbale 3, pagg. 4 seg.);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente se le cure necessarie sono essenziali e non ottenibili nel
Paese di origine; che sono considerate essenziali le cure di medicina ge-
nerale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di
vita conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con rela-
tivo riferimento);
che riguardo alla situazione in Serbia va osservato che effettivamente non
può essere escluso che le persone di etnia rom siano vittime di discrimi-
nazioni, tra l'altro per quel che concerne l'accesso alle cure mediche;
che non di meno, le persone di ritorno nel proprio Paese hanno diritto a
un aiuto medico statale di urgenza, privo di spese, provando il proprio
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statuto di persone rimpatriate (ossia presentando un documento di viag-
gio, rispettivamente un documento attestante la perdita di tale documen-
to); che questo statuto ha una validità che va dai 30 ai 60 giorni, dopodi-
ché è necessaria l'iscrizione a un'assicurazione malattia (cfr. International
Organization for Migration (IOM) – Country of Return Information Project
(Irrico), Rückkehr nach Serbien - Länderinformationen, 30 novembre
2009);
che quo al diabete diagnosticato al ricorrente nel 2009, va rilevato che
non vi sono elementi per ammettere che in patria non gli sarebbe possibi-
le accedere alle cure necessarie al punto tale da dover ammettere che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che in altre parole, in casu non vi sono elementi per concludere che la pa-
tologia possa comportare un effettivo pericolo per la salute dell'interessa-
to (cfr. anche la decisione del Tribunale amministrativo federale
D-1793/2011 del 5 aprile 2011, pag. 6);
che del resto, non si evince dagli atti che pur essendo egli a conoscenza
della patologia da tempo, si sia prodigato per effettuare dei controlli
regolari o che si sia adoperato per prendere immediatamente misure
volte a migliorare il suo stile di vita, anche per esempio, da un punto di
vista alimentare;
che v'è quindi da presumere che è anche per quest'ultimo motivo che si
renda necessaria una presa a carico multidisciplinare tra diabetologo,
dietologo ed oftalmologo (cfr. certificato del 18 aprile 2012);
che ciò porta quindi questo Tribunale al convincimento che i problemi di
salute lamentati non possano giustificare la loro ammissione provvisoria;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in patria, per-
lomeno verso la Serbia, è in casu da ritenersi ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che comunque, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari ne-
cessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che il ricor-
rente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
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che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che gli insorgenti, usando la necessaria dili-
genza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: