Corte IV
D-3654/2007-cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
Congo (Kinshasa),
alias B._______,
C._______, nata il 1° marzo 2008,
D._______, nato il 16 aprile 2009,
Congo (Brazzaville)
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 aprile 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3654/2007
Fatti:
A.
L'interessata, nata il (...) e di origine congolese, ha presentato una do-
manda d'asilo in Svizzera il (...).
Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere
espatriata in seguito ad un abuso sessuale perpetratole da un coman-
dante di polizia. Abbandonata dal marito, ricercato dalla polizia, ora ri-
trovato in Svizzera, nel 2002 la richiedente avrebbe lasciato Kinshasa
per trasferirsi da uno zio del marito a E._______, nel Bas-Congo, ove
avrebbe condotto una vita tranquilla fino al gennaio 2007. Insieme a
detto zio, l'interessata avrebbe aperto un ristorante, in cui avrebbe la-
vorato come cameriera e in cui si sarebbero organizzate due volte alla
settimana riunioni politiche del partito F._______ (G._______), di cui lo
zio sarebbe stato esponente di spicco ma alle quali essa non avrebbe
mai partecipato. La sera del 27 gennaio 2007 alle ore 22:00 alcuni po-
liziotti avrebbero fatto irruzione nella casa in cui la richiedente allog-
giava, arrestandola insieme allo zio, alla zia ed ai cugini. Dopo essere
stati tutti condotti al commissariato di polizia a E._______, l'interessa-
ta sarebbe stata collocata insieme alla zia in una cella, dalla quale du-
rante la notte sarebbe stata prelevata dal comandante della polizia e
condotta in un casolare dietro alle celle. Qui la richiedente sarebbe
stata violentata dall'uomo e da un altro agente, il quale l'avrebbe in se-
guito trasportata all'ospedale a causa di un'emorragia. All'ospedale
un'infermiera sua conoscente l'avrebbe aiutata a fuggire, portandola a
casa propria. Da qui essa sarebbe poi salita su un camion che l'avreb-
be portata a Brazzaville, in Congo, ove sarebbe rimasta un mese per
poi partire per la Francia, da cui sarebbe poi giunta in Svizzera.
A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "at-
testation de perte des pieces d'identité" rilasciata a Kinshasa il (...), e
una "attestation de mariage coutumier monogamique" dell'unione fra
lei e il marito, H._______, datato (...). Quest'ultimo ha, tra l'altro, inol-
trato domanda d'asilo in Svizzera il (...), sulla quale l'allora Ufficio dei
rifugiati (UFR), con decisione frattanto passata in giudicato, non è en-
trato nel merito della domanda e disposto l'allontanamento nonché l'e-
secuzione dello stesso. L'esecuzione del suo rinvio è stata nel frattem-
po sospesa dall'UFM fino a conclusione del presente procedimento
(cfr. scritto dell'UFM del 27 agosto 2008, agli atti).
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B.
Con decisione del 26 aprile 2007 l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 29 maggio 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menziona-
ta decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione im-
pugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Con decisione incidentale del 19 giugno 2007 codesto Tribunale ha au-
torizzato la ricorrente, a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito
favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda di esone-
ro dal versamento di un anticipo. Ha quindi invitato la ricorrente a ver-
sare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese pro-
cessuali.
E.
Il 2 luglio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo ri-
chiesto.
F.
Il (...) la ricorrente ha dato alla luce una figlia, C._______. In seguito a
tale nascita, il 7 ottobre 2008 è stato concesso alla ricorrente di trasfe-
rirsi nel canton I._______, ove risiede il marito e padre della bambina,
H._______. Il (...) nasce il secondo figlio della coppia, D._______.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dello
art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF.
In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le deci-
sioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gra-
vame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ri-
corso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
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4.
4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili non-
ché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti
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i propri motivi d'asilo. In particolare, non sarebbe stata in grado di ren-
dere verosimili l'attività politica dello zio, la prigionia, lo stupro e la
fuga dall'ospedale, della quale avrebbe peraltro dato tre versioni diffe-
renti fra loro. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammis-
sibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che le sue allegazioni sarebbero non solo prive
di contraddizioni rilevanti, ma anche precise, dettagliate e rilevanti. In
particolare non sarebbe stata in grado di indicare il significato della si-
gla F._______ poiché appunto estranea alle questioni politiche dello
zio. Essa sottolinea come lo stupro sia un'esperienza traumatica, e,
malgrado la grande fatica di raccontare un evento per lei così penoso,
la descrizione dell'accaduto sarebbe da ritenersi alquanto dettagliata.
Per quanto concerne la propria fuga, l'insorgente ritiene che non vi
siano tre versioni differenti, bensì che ad ogni audizione avrebbe ag-
giunto nuovi dettagli, i quali però non contraddicono quanto riferito in
precedenza. La ricorrente conclude che la decisione impugnata si fon-
da su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura
d'asilo, e che pertanto, essendo esposta al rischio di persecuzioni da
parte delle autorità del Congo, un suo rinvio in detto Paese sarebbe
impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In primo
luogo, stando a quanto rilevato da codesta istanza, trattasi il partito
F._______ (G._______) di una milizia ribelle congolese, colpevole di
massacri di massa e stupri, situata nel Nord-Kivu, quindi ad est della
Repubblica Democratica del Congo (RDC). Tale milizia non è attiva al-
l'ovest del paese, ove viveva la ricorrente. È quindi poco verosimile che
lo zio appartenesse a tale milizia e dunque che egli svolgesse riunioni
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politiche. Su questo punto il racconto della ricorrente manca quindi di
credibilità. La ricorrente ha poi affermato di essere stata violentata in
prigione e di essere quindi stata trasportata all'ospedale poiché perde-
va "tantissimo sangue" (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007,
pag. 6 e verbale d'audizione del 12 aprile 2007, pag. 6), e da tal luogo
essa sarebbe fuggita da una finestra, siccome la sua stanza si trovava
al pianterreno. Anche su questo punto il racconto esce da ogni logica
di verosimiglianza. Da un lato è difficilmente pensabile che nello stato
in cui si sarebbe trovata avrebbe potuto "riuscire a salire su una sedia
e a scavalcare dapprima la finestra (cfr. verbale d'audizione del
26 marzo 2007, pag. 8) e subito dopo un muretto". In secondo luogo è
altresì poco verosimile, che la ricorrente, essendo in fermo d'arresto
ed in attesa di essere portata a Kinshasa per essere interrogata (cfr.
verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 5) sia stata portata in un
ospedale accessibile a tutta la popolazione, posta al pianterreno con
un soldato di guardia unicamente alla porta, in una stanza con fine-
stra, ma senza sbarre, da cui era prevedibile che essa riuscisse a fug-
gire. Infine, quando esortata a raccontare cosa si ricordasse di preciso
del comandante, essa si è limitata a rispondere che "è un ricordo brut-
to di questo comandante" (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2007,
pag. 6) senza fornire alcun ulteriore dettaglio. Queste risposte sono da
considerare generiche ed inverosimili. In altre parole, v'é ragione di
concludere che i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente
inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono, di per sé, un indizio
proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto
meno determinante per la concessione della protezione provvisoria.
A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente conside-
rato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria.
6.2 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
7.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'a-
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silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262).
8.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna-
zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto,
in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibi-
le.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si-
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica.
Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ri-
conducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Con-
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go (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale pras-
si della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia
motivo di scostarsene, l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso è
di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kin-
shasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se di-
spongono di una solida rete sociale o famigliare in una di queste città.
Secondo la citata prassi, anche in tali circostanze, l'allontanamento ri-
mane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di princi-
pio inesigibile, per esempio, per un richiedente accompagnato da un
bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni),
oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate,
oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete socia-
le o famigliare (cfr. GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3; fra le tante, decisio-
ne del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008).
Nel caso in disamina occorre tener presente che il marito della ricor-
rente risiede ora in Svizzera ed a suo carico esiste una decisione pas-
sata in giudicato di non entrata nel merito con disposizione dell'allon-
tanamento ed esecuzione dello stesso, sospesa fino a conclusione
della procedura iniziata dalla qui ricorrente. Va osservato che l'ultimo
domicilio del marito nel 2002 risulta essere Kinshasa, ove egli ha lavo-
rato come insegnante. Su questo punto si può dunque partire dal pre-
supposto che in tal luogo egli possa predisporre ancora di una rete so-
ciale. Del resto la ricorrente, dopo essersi trasferita a Kinshasa, ha po-
tuto vivere presso gli zii del marito. Da quest'ottica un rimpatrio della
ricorrente, tenuto conto che potrà avvenire unitamente al marito, appa-
re ragionevolmente esigibile. Peraltro, rientrerebbe nei di lui obblighi
quello di sostenere economicamente moglie e figli. Da parte sua, la ri-
corrente è giovane ed ha una buona formazione scolastica di tipo su-
periore in ambito pedagogico (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo
2007, pag. 1) e possiede inoltre un'esperienza professionale quale ca-
meriera (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 3). Ella non
ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici.
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In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
stessa e tutta la famiglia, un adeguato reinserimento sociale nel suo
Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pae-
se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in mate-
ria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice
unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
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ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Tale ammontare è computato con l'anticipo versato dalla ricorrente
in data 2 luglio 2007.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, per corriere interno; allegato in-
carto N [...])
- J._______(in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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