Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3666/2010
Sen t e n z a d e l 3 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Walter Lang;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), la moglie
B._______, nata il (…) ed il figlio
C._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 aprile 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), A._______ e la moglie B._______– dichiaratisi di etnia curda,
originari di D._______ (Iraq) con ultimo domicilio a E._______ (Iraq) dal
(…)/(…) – hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera.
L'interessato ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di seguito: verbale 1] e del
4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato, da un lato,
per la situazione di instabilità ed insicurezza in Iraq e, dall'altro lato, a
seguito delle minacce di morte proferitegli dai terroristi che gli avrebbero
intimato di cooperare con loro e l'avrebbero accusato di collaborazione
con gli americani. L'interessato – ex (…) del Ministro iracheno F._______
addestrato presso gli americani – avrebbe ricevuto la prima lettera di
minacce nell'(…) e la seconda il (…). Inoltre, dopo la ricezione della prima
missiva, nel corso del (…), egli sarebbe stato ferito al (…) ed alla (…) dai
medesimi terroristi, in particolare tre persone ignote con il volto coperto.
Di fronte a tale situazione, non potendo più vivere in pace, egli sarebbe
espatriato con la moglie in data (…).
In sede di audizione federale diretta, l'interessato ha prodotto i seguenti
mezzi di prova:
un foglietto indicante l'indirizzo della persona in G._______, dove
sarebbero stati inviati i suoi documenti la prima volta (doc. 1);
la fotocopia della ricevuta postale, datata (…), inviata via fax dalla
persona in G._______, la quale dimostrerebbe che, nonostante siano
stati indirizzati al recapito in Svizzera dell'interessato, i documenti
sarebbero arrivati al signor H._______ (doc. 2);
uno stampato internet, con indicato il numero di spedizione dei
documenti, la cui consegna sarebbe avvenuta al signor H._______ (doc.
3);
Dal canto suo, la moglie dell'interessato ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di
seguito: verbale 3] e del 4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 4]) di essere
espatriata, da un lato, per i motivi fatti valere da suo marito, ovvero a
causa delle minacce di cui egli sarebbe stato oggetto da parte di terze
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persone e, dall'altro lato, per poter vivere in libertà, lavorare e studiare,
ciò che non avrebbe potuto fare nel su Paese di origine, dove non vi
sarebbe né sicurezza né futuro.
B.
Il (…), gli interessati sono stati sottoposti all'esame LINGUA, dal quale
sarebbe emerso con certezza che il loro luogo di socializzazione sarebbe
il Kurdistan iracheno (Dohuk) e non la città di E._______. In occasione
dell'audizione federale svoltasi il 4 gennaio 2010, è stato loro concesso il
diritto ad esprimersi sulle risultanze del predetto esame contenute nel
rapporto del (…) (cfr. verbale 2 e verbale 4).
C.
In data 27 gennaio 2010, gli interessati hanno prodotto a sostegno delle
loro allegazioni in materia di asilo, i seguenti documenti di identità e
mezzi di prova in originale:
carta d'identità e certificato di nazionalità di A._______ e della moglie
B._______ (doc. 4);
certificato di matrimonio con allegata la busta dell'I._______ (doc. 5);
certificato del diploma in "(…)" (doc. 6);
ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento, Sezione
L._______ (doc. 7);
tessera di (…) presso "(…)" (doc. 8);
tessera di "(…)" presso "(…)" (doc. 9);
tessera di "(…)" presso "(…)" (doc. 10);
due patenti per porto d'armi (doc. 11);
badge "(…)" (doc. 12).
D.
Con scritto del 12 febbraio 2010, l'UFM ha informato individualmente gli
interessati del contenuto essenziale del rapporto di analisi a cui sono stati
sottoposti la carta d'identità ed il certificato di nazionalità dei medesimi
(doc. 4) e da cui emergerebbe che siffatti documenti sarebbero falsi ed ha
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quindi invitato gli interessati a presentare entro il 26 febbraio 2010 le loro
osservazioni circa le risultanze del suddetto rapporto.
E.
In data 19 febbraio 2010, gli interessati hanno tempestivamente
presentato le loro osservazioni, adducendo che i documenti in questione
sarebbero originali, nonché sarebbero stati ottenuti regolarmente presso
le autorità del loro Paese di origine. Peraltro, essi non sarebbero in grado
di spiegare gli elementi di falsificazione constatati dall'UFM. Inoltre, gli
interessati sottolineano di essere giunti in Svizzera con i predetti
documenti, i quali sarebbero poi andati smarriti e gli sarebbero stati
riconsegnati dall'I._______, a cui detto Ufficio potrebbe rivolgersi per
farne verificare l'originalità.
F.
Con decisione del 26 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda
di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 21 giugno 2010,
verso il loro Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile, nonché
ha ordinato la confisca, in quanto falsificati, dei documenti d'identità
(cfr. doc. 4).
G.
Il 21 maggio 2010, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nonché, in via
sussidiaria, il riconoscimento nei loro confronti della qualità di rifugiato, la
concessione dell'asilo oppure dell'ammissione provvisoria, in ragione
dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Hanno altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
H.
Il 27 maggio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato i
ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
I.
Con ulteriore decisione incidentale del 28 maggio 2010, il Tribunale ha
concesso ai ricorrenti un termine per produrre la traduzione in una delle
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lingue ufficiali del documento presentato come il libretto militare in
originale (doc. 13).
J.
Il 7 giugno 2010, i ricorrenti hanno presentato la traduzione richiesta del
libretto militare in lingua italiana.
K.
In data 11 giugno 2010, tramite decisioni incidentali, il Tribunale ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
L.
Il 6 luglio 2010, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
M.
Il 20 luglio 2010, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica.
N.
Il (…), è nato in Svizzera il primogenito dei ricorrenti.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi,
RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisione
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
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ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in
materia di asilo presentate dai richiedenti non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, di modo che ci si
potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di
asilo, in quanto su punti essenziali le medesime sarebbero contrarie alle
informazioni di cui dispone l'UFM, contraddittorie tra loro ed incompatibili
con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Innanzitutto, la
perizia LINGUA avrebbe dimostrato con certezza che i richiedenti non
proverrebbero dalla città di E._______, bensì avrebbero avuto la loro
socializzazione nel Kurdistan iracheno, segnatamente nell'area di Dohuk.
A ciò aggiungasi che l'esame dei documenti d'identità prodotti dai
richiedenti avrebbe rilevato con certezza che tali documenti sarebbero
stati grossolanamente falsificati. Di conseguenza, sulla base del rapporto
LINGUA, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'intero racconto dei
richiedenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a E._______, sarebbe
inattendibile, ivi compreso l'episodio reso dalla richiedente secondo cui si
sarebbe procurata delle ustioni in occasione dell'incendio della sua casa
a E._______ durante i conflitti in Iraq. In secondo luogo, le dichiarazioni
dei richiedenti sarebbero contraddittorie per esempio circa le circostanze
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in cui sarebbero venuti a conoscenza della ricezione delle due lettere
minatorie e, confrontati a tali incongruenze, avrebbero reso dichiarazioni
evasive e stereotipate. La richiedente, del resto, nella prima audizione
avrebbe menzionato la ricezione di una sola lettera di minaccia, mentre
che solo nell'audizione federale diretta ne avrebbe citata una seconda. In
terzo luogo, il richiedente non sarebbe stato in grado di precisare il
termine "terroristi" addotto per designare i mittenti delle due lettere
minatorie, ciò che apparirebbe alquanto strano, ritenuto che egli avrebbe
dovuto cooperare con tale gruppo. Peraltro, non avrebbe saputo spiegare
il motivo per cui avrebbe ricevuto tali minacce solo dopo (…) anni dal
termine della sua attività come (…) del ministro F._______ a M._______,
allegando in maniera assurda e illogica che i terroristi sarebbero venuti a
conoscenza della sua attività tardi, allorquando invece egli avrebbe svolto
un incarico pubblico presso uno degli esponenti più importanti e
conosciuti dell'Iraq. Detto Ufficio ha inoltre considerato i mezzi di prova
depositati dai richiedenti come inidonei a dimostrare le loro allegazioni, in
particolare la professione del richiedente e la provenienza da E._______
di entrambi, in quanto sulla base di specifiche caratteristiche tali
documenti non sarebbero autentici e nulla permetterebbe di escludere
che non siano stati confezionati per i bisogni della causa. Lo stesso
varrebbe peraltro per la ricevuta di smarrimento della tessera di
rifornimento della sezione di I._______ (doc. 7), la quale sarebbe
un'evidente fotocopia compilata a mano con due timbri di dubbia
autenticità. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto non riconosciuta la
qualità di rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non
sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento
all'allontanamento dei medesimi, la cui esecuzione sarebbe ammissibile.
Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che – posto che i richiedenti non
provengano da E._______, bensì da una delle tre provincie nord
irachene, segnatamente da Dohuk, dove grazie alla situazione di
sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione
di violenza generalizzata – l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi ai richiedenti – i quali
sarebbero giovani, sani e disporrebbero di una più vasta rete sociale nel
Nord del Paese oltre a quella menzionata, in considerazione
dell'inverosimiglianza delle loro allegazioni circa la loro provenienza da
E._______ – o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel nord dell'Iraq.
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5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, i
ricorrenti contestano la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un
accertamento errato dei fatti e dei loro motivi. In particolare, essi criticano
nuovamente la perizia LINGUA, facendo valere che l'esperto sarebbe un
curdo siriano e non un cittadino iracheno, che il ricorrente avrebbe
risposto a tutte le domande postegli e, infine, che l'analisi dell'UFM si
fonderebbe soltanto sulle lacune di costui, le quali avrebbero a che fare
con la sua scarsa scolarizzazione, o meglio con il suo analfabetismo. A
sostegno della loro provenienza da E._______, in questa sede, i ricorrenti
hanno presentato l'originale e una copia del libretto militare del marito, di
cui si impegnerebbero a farne pervenire la traduzione, da dove
emergerebbe che il suo luogo di residenza sarebbe E._______. Infine,
essendo comprovata la loro provenienza da E._______, gli insorgenti
adducono che l'esecuzione del loro allontanamento dovrebbe essere
considerata non ragionevolmente inesigibile.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modifica della sua posizione. Inoltre, ha rilevato che il libretto militare del
(…) a nome del ricorrente non sarebbe idoneo a comprovare la
provenienza dei due ricorrenti da E._______, in quanto presenterebbe
evidenti caratteristiche di manipolazione, come ad esempio, la
compilazione parziale o la mancanza totale di alcune sezioni, l'assenza
dell'impronta digitale, della firma, delle informazioni relative al servizio
militare, come pure il carattere illeggibile di alcune scritte redatte a mano,
segnatamente riguardo all'ufficio di leva che avrebbe rilasciato il
documento, oppure i due timbri della seconda e della quinta pagina e,
infine, la posizione inidonea della firma del compilatore del documento
sopra la fotografia del titolare. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha
confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi
considerandi, in particolare alle argomentazioni dell'esame LINGUA ed
all'inverosimiglianza dei motivi di asilo, ha proposto la reiezione del
gravame.
5.4. Nell'allegato di replica, i ricorrenti hanno ribadito di non poter
spiegare le irregolarità sottolineate dall'UFM riguardo al libretto militare,
specificando che il marito avrebbe ricevuto tale documento in attesa di
essere convocato per il servizio, ma di non aver mai ricevuto alcuna
convocazione. Essi hanno pertanto considerato che il libretto non
sarebbe falsificato ed hanno fatto valere che il numero indicato sullo
stesso permetterebbe all'UFM di verificare con maggiore precisione che
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esso non sarebbe stato manipolato. Di conseguenza, essi concludono
che tale documento dimostrerebbe la loro provenienza da E._______.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o
più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3. Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in
corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di
parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza.
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Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su
alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
6.3.1. È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore, i ricorrenti non hanno reso verosimile la loro
provenienza dalla città di E._______, ciò che rende inequivocabilmente
inconsistente il loro racconto sui motivi di asilo. Infatti, secondo il rapporto
relativo alle risultanze dell'esame LINGUA (cfr. atti A19/7 e A22/7), a cui
sono stati sottoposti i ricorrenti, è emerso che essi non provengono con
certezza dalla città di E._______, bensì hanno avuto la loro
socializzazione nella regione del Kurdistan iracheno, e meglio nella
provincia di Dohuk, di cui peraltro essi hanno dichiarato essere originari.
Sebbene gli insorgenti abbiano allegato di risiedere a E._______ dal (…),
entrambi non sono stati in grado di fornire in maniera completa e precisa
le più elementari e basilari conoscenze relative a questa città, riguardo ad
esempio ai siti caratteristici ed alla loro situazione geografica, ai fiumi, ai
mercati, ai luoghi di culto, ai trasporti pubblici, nonché alle diverse etnie
presenti, come pure riguardo agli usi e i costumi in essere in detta città, in
sostanza per i motivi enunciati nel provvedimento litigioso a cui può
essere rinviato (cfr. anche verbale 2 D17D36, verbale 4 D16D32 e
rapporti esame LINGUA del […] [atti A19/7 e A22/7]). Difatti, malgrado
essi abbiano tentato di rispondere a tutte le domande postegli ed abbiano
in determinati casi dato delle risposte esatte, le loro lacune – riscontrate
nei diversi ambiti in cui sono stati interrogati – si sono dimostrate
numerose e preponderanti, tipiche di chi non ha vissuto nella città in
questione, ciò che è indipendente dal loro grado di scolarizzazione
contrariamente a quanto essi pretendono (cfr. ibidem e ricorso pag. 3).
Peraltro, se, da un lato, le informazioni esatte circa la città di E._______,
rese in particolare dal ricorrente, costituiscono delle nozioni superficiali e
facilmente reperibili, dall'altro lato, esse non possono essere considerate
il frutto di una persona analfabeta, come invece ha invocato l'insorgente
(cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D32, ricorso pag. 3). D'altronde,
confrontato alle constatazioni dell'esame LINGUA, il ricorrente non ha
reso alcuna giustificazione plausibile alle sue lacune, limitandosi ad
invocare senza alcun fondamento l'imprecisione delle domande postegli e
la difficoltà per i curdi di muoversi a E._______(cfr. verbale 2 D23, D29,
D36). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo giustificare in
maniera credibile le risultanze dell'esame LINGUA a lei contestate,
ritenuto che non è assolutamente plausibile che, durante tutti gli anni in
cui avrebbe vissuto a E._______, essa non abbia avuto alcun contatto
esterno con detta città – oltre alle compere al mercato, in merito alle quali
si è peraltro contraddetta grossolanamente – e che non abbia acquisito
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Pagina 11
informazioni più dettagliate e specifiche (cfr. verbale 4 D16D22). Inoltre,
dal suddetto esame, è emerso che la lingua in cui si esprimono i ricorrenti
e il loro vocabolario rileva dal dialetto K._______ del curdo kurmanji,
lingua tipicamente parlata in Iraq, segnatamente nella zona di Dohuk,
rispettivamente che il linguaggio degli insorgenti non presenta alcuna
influenza della lingua Iraqi Arabic, di altri dialetti kurdi o di variazioni del
kurdo kurmanji che sarebbero attribuibili al di fuori dell'Iraq. In tale ambito,
non soccorre i ricorrenti la contestazione fatta valere unicamente in sede
di ricorso, secondo la quale l'esperto che ha condotto l'esame LINGUA
sarebbe un curdo siriano e non un cittadino iracheno, posto che
quest'ultimo – in base alle qualificazioni che sono state debitamente
portate a conoscenza dei ricorrenti in occasione dell'esercizio del loro
diritto di essere sentiti sulle risultanze di detto esame – ha delle
conoscenze specifiche del curdo kurmanji, dell'arabo e del sorani (cfr. atti
A20/1, A23/2, verbale 2 D17 segg. e verbale 4 D16 segg.). Pertanto, alla
luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, non v'è ragione di
scostarsi dalle risultanze dell'esame LINGUA secondo le quali i ricorrenti
non hanno avuto la loro socializzazione a E._______, bensì nella regione
di Dohuk. Tale constatazione, di conseguenza, dimostra che i coniugi non
sono espatriati da E._______ e nemmeno vi hanno vissuto durante gli
ultimi (…) anni circa.
In secondo luogo, giova rilevare che, indipendentemente dalle risultanze
del suddetto esame, l'inverosimiglianza della provenienza da E._______
dei ricorrenti è manifestamente corroborata dalla presentazione da parte
dei medesimi di documenti inequivocabilmente falsi, quali tra i primi i loro
documenti di identità e i rispettivi certificati di nazionalità (doc. 4).
Segnatamente, l'analisi specialistica interna a cui sono stati sottoposti i
suddetti documenti da parte dell'UFM, ha evidenziato che quest'ultimi
presentano chiari segni di falsificazione (cfr. atto A35/8). Infatti, sono
risultati non conformi all'originale o di pessima qualità, i timbri, la stampa,
le caratteristiche del supporto dei documenti, nonché la copertina e i
caratteri di stampa dei medesimi, rispettivamente non sono stati ritenuti
idonei all'originale, le indicazioni in merito al codice della provincia di
Mosul quale luogo di registro dei documenti d'identità, come pure il
numero dei certificati di nazionalità (cfr. atto A35/8, A37/3 e A38/3).
Confrontati alle evocate risultanze, i ricorrenti non hanno fornito alcuna
spiegazione e non hanno nemmeno fatto valere qualsivoglia argomento o
mezzo di prova pertinente, suscettibile di inficiare le irregolarità emerse
dall'analisi dei documenti. Difatti, essi si sono accontentati di invocare
senza fondamento l'autenticità dei loro documenti, con i quali sarebbero
giunti in Svizzera e che essi avrebbero ottenuto regolarmente dalle
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Pagina 12
autorità del loro Paese di origine, rispettivamente che l'I._______gli
avrebbe restituito dopo averli smarriti (cfr. atto A39/3). Infine, alla luce
della constatata falsità dei suddetti documenti, è irrilevante ai fini della
causa la questione a sapere in che circostanze i ricorrenti se li siano
procurati, ovvero se gli stessi siano andati effettivamente persi e siano
stati recuperati dai ricorrenti solo in un secondo momento, come essi
pretendono (cfr. verbale 2 D9). Di conseguenza, i documenti prodotti a
tale scopo dai ricorrenti di cui ai doc. 1, 2 e 3 sono da ritenersi ininfluenti.
Visto quanto precede, ne discende che la presentazione da parte dei
ricorrenti di documenti d'identità e di certificati di nazionalità falsi
costituisce un ulteriore e fondamentale prova della mancata
dimostrazione della loro provenienza da E._______, rispettivamente della
volontà dei medesimi di dissimulare la loro vera regione di provenienza in
netta violazione del loro dovere di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito all'art. 8 LAsi. La stessa conclusione vale per il documento che gli
insorgenti hanno prodotto in sede di ricorso a sostegno della loro asserita
provenienza da E._______, ovvero l'originale del libretto militare (doc. 13)
da cui, a loro dire, emergerebbe con chiarezza che la città di E._______
sarebbe il luogo di residenza del ricorrente, nonché di entrambi. Infatti,
esso presenta manifesti segni di falsificazione e di manipolazione in
sostanza per i motivi enumerati nella presa di posizione dell'UFM
nell'ambito della sua risposta al ricorso (cfr. risposta dell'UFM del 6 luglio
2010). Oltre a questi elementi rettamente rilevati dall'autorità inferiore, la
dubbia autenticità di tale documento, così come la conferma della
falsificazione dei predetti documenti di identità, risulta dall'incongruenza
tra il numero del certificato di nazionalità irachena indicato sull'asserito
libretto militare (doc. 13) e quello riportato sull'addotto certificato di
nazionalità (doc. 4). I ricorrenti, d'altronde, non hanno fornito alcun
argomento, spiegazione plausibile o mezzo di prova riguardo alla
situazione di tale documento, che potesse condurre ad una diversa
valutazione del medesimo (cfr. atto di replica del 20 luglio 2010). Alla luce
di tali considerazioni, pertanto, siffatto documento non è suscettibile di
comprovare la provenienza da E._______ dei ricorrenti e, di
conseguenza, vi è ragione di confermare che le risultanze dell'esame
LINGUA secondo cui i ricorrenti non provengono da detta città, bensì
dalla regione di Dohuk.
Non da ultimo, nemmeno i mezzi di prova di cui ai doc. 5 e 7 presentati
dai ricorrenti in corso di procedura soccorrono ai medesimi per
comprovare la loro provenienza da E._______ e, di conseguenza, la
verosimiglianza dei loro motivi di asilo che sarebbero scaturiti in detta
città. In particolare, il certificato di matrimonio (doc. 5) rappresenta un
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formulario prestampato in copia, compilato a mano, quindi di facile
contraffazione. Inoltre, sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato di essere
nati entrambi nella regione di Dohuk (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 3
pag. 1), il documento riporta quale luogo di nascita degli sposi la città di
E._______. Ne discende che tale certificato è stato evidentemente
confezionato per i bisogni della causa. Peraltro, la ricevuta di
smarrimento della tessera di rifornimento della sezione di L._______
(doc. 7), in considerazione della quale i ricorrenti asseriscono la loro
provenienza dalla città di E._______, costituisce altresì una fotocopia
compilata a mano i cui timbri sono di dubbia autenticità, come ha
rettamente rilevato l'UFM nella decisione impugnata.
In conclusione, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato
che le dichiarazioni dei ricorrenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo
a E._______, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista
dall'art. 7 LAsi, ritenuto che è manifestamente inattendibile la loro
provenienza da detta città.
6.3.2. A titolo abbondanziale, inoltre, il Tribunale evidenzia che, anche a
prescindere dalle risultanze dell'esame LINGUA e dall'inadeguatezza dei
documenti presentati in relazione alla provenienza dei ricorrenti dalla città
di E._______, il racconto dei medesimi a sostegno della loro domanda di
asilo è manifestamente inverosimile avuto riguardo ai numerosi elementi
d'inattendibilità emersi dalle loro dichiarazioni sostanzialmente vaghe,
illogiche e contraddittorie, come ha rettamente ritenuto l'UFM.
Innanzitutto, preme sottolineare che i ricorrenti non sono stati in grado di
spiegare il motivo alla base delle asserite persecuzioni da parte dei
terroristi. In particolare, il ricorrente si è limitato ad affermare che le
minacce proferitegli sarebbero legate alla sua attività di (…) della ministra
F._______, svolta dal (…) all'(…) presso il (…) a M._______ (Iraq), senza
tuttavia fornire alcuna spiegazione di sorta circa il legame tra tale attività
e le addotte minacce (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8, verbale 2 D80). In
assenza di qualsivoglia dettaglio, pertanto, non convince il Tribunale
l'esistenza di un legame tra l'attività del ricorrente e le asserite minacce,
tanto più che tra quest'ultime e la cessazione dell'attività del ricorrente
sono trascorsi ben più di (…) anni e considerato altresì che il ricorrente
non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa le circostanze e le
modalità secondo cui i terroristi sarebbero venuti a conoscenza della sua
professione a quel momento (cfr. verbale 2 D8384). A proposito di dette
minacce, per di più, gli insorgenti non hanno saputo indicare l'entità delle
stesse. Infatti, del contenuto delle due lettere minatorie, i ricorrenti hanno
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dato un resoconto vago e contraddittorio, senza essere in grado di fornire
un quadro chiaro in merito a cosa avrebbero preteso i loro malfattori e per
quale motivo essi sarebbero stati minacciati. Inizialmente, il ricorrente ha
affermato che i terroristi gli avrebbero chiesto – perché avrebbero
conosciuto il suo passato e saputo che faceva la (…) – di entrare e
collaborare con loro, rispettivamente di dargli dei soldi e che, in caso di
rifiuto, la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1 pag. 7). In
seguito, interrogato di nuovo sul contenuto delle lettere minatorie,
l'insorgente non ha più fatto accenno alla richiesta di soldi o di entrare a
far parte dei terroristi, aggiungendo nello specifico che gli rimproveravano
di non andare con loro a partecipare alla lotta contro gli invasori,
rispettivamente di non collaborare con loro (cfr. verbale 2 D41, D48 e
D101). Alla luce delle suesposte dichiarazioni dei ricorrenti, da un lato,
non vi è ragione di chinarsi sulla verosimiglianza o meno dell'attività del
ricorrente quale (…). Infatti, a prescindere dalla stessa, i ricorrenti non
sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia legame tra
tale attività, rispettivamente il passato del ricorrente, e le asserite minacce
sia dal profilo della motivazione che dell'entità delle stesse. In siffatte
circostanze, sono da considerarsi irrilevanti ai fini della presente causa,
indipendentemente dalla loro autenticità, anche i mezzi di prova di cui ai
documenti 8 a 12, presentati dai ricorrenti a sostengo dell'attività svolta
dal marito. Dall'altro lato, i ricorrenti non sono riusciti nemmeno a rendere
verosimile la consistenza stessa delle allegate persecuzioni. In effetti,
oltre alla motivazione ed all'entità delle stesse, essi non hanno saputo
abbozzare l'identità dei responsabili delle minacce di cui sarebbero stati
oggetto, dichiarando in maniera del tutto vaga e stereotipata che si
sarebbe trattato di "terroristi", sostanzialmente avuto riguardo al loro
modo di agire (cfr. verbale 1 pagg. 78, verbale 2 D64D66, D71D73 e
D102). Dal canto suo, la ricorrente – giunta in Svizzera per i motivi fatti
valere del marito – non ha fornito maggiori informazioni, considerato che
quanto di sua conoscenza, le sarebbe stato riferito dal marito (cfr. verbale
3 pag. 6 e verbale 4 D67, D78D79). In assenza di dettagli fondamentali
sull'identità dei pretesi malfattori, è manifestamente contrario ad ogni
logica dell'agire che il ricorrente abbia ricevuto qualsivoglia intimazione o
minaccia a collaborare con detti individui, allorquando né lui né la moglie
sanno con chi avrebbero a che fare (cfr. verbale 1 pagg. 78 e verbale 4
D78D79). Parimenti, è illogico che gli insorgenti attribuiscano quali
responsabili del ferimento del marito gli stessi autori – sconosciuti – delle
due lettere minatorie, nella misura in cui quest'ultime non presentavano
alcun indizio suscettibile di identificarne gli autori (cfr. verbale 1 pag. 7),
rispettivamente ritenuto che le persone che gli avrebbero sparato erano
coperti in volto (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D7173, verbale 4 D79).
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Come altro, ma non di certo ultimo elemento di inverosimiglianza del
racconto reso dai ricorrenti, giova rilevare che i medesimi non hanno
saputo collocare nel tempo in maniera precisa e lineare i fatti essenziali
addotti, ovvero la ricezione delle lettere minatorie, il ferimento del marito
nonché l'espatrio. In particolare, il ricorrente ha affermato inizialmente di
aver ricevuto la prima lettera nell'(…), di essere stato ferito (…) giorni
dopo, di aver ricevuto la seconda il (…) (cfr. verbale 1 pagg. 78) e di
essere espatriato il (…). Per contro, nella seconda audizione, l'insorgente
non è più stato in grado di indicare le indicazioni fornite, contraddicendosi
e cambiando versione (cfr. verbale 2 D45, D69D70 e D87D89, nonché
D90). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo fornire indicazioni
temporali precise suscettibili di determinare con sicurezza le date degli
eventi addotti, contraddicendosi altresì sul tempo trascorso dall'ultima
lettera al momento dell'espatrio (cfr. verbale 3 pagg. 67 e verbale 4 D45
D46, D68 e D80D83). Alla luce di tutti gli elementi sopra evocati vi è
ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi di asilo
dei richiedenti, senza che sia necessario menzionarne altri.
In conclusione, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni
di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi.
6.4. Infine, il Tribunale evidenza che l'altra motivazione sollevata dai
ricorrenti a sostegno della loro domanda di asilo, ovvero la situazione di
instabilità e di sicurezza, dovuta alla situazione generale in Iraq (cfr.
verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D39), come pure l'impossibilità di vivere in
libertà, lavorare e studiare, nonché l'assenza di sicurezza e di futuro nel
loro Paese di origine (cfr. verbale 3 pag. 6 e verbale 4 D38), non merita
alcuna tutela, ritenuto che non costituisce un motivo rilevante ai sensi
dell'art. 3 LAsi.
6.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisone impugnata va confermata.
7.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2009/50 consid. 9).
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8.
8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.2.
8.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso il nord dell'Iraq,
segnatamente nella provincia di Dohuk, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato
rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, ciò che del
resto essi non hanno nemmeno preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso
pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme
d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi,
precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
8.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
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diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
8.3.
8.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti
dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro
dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona
salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria
della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8).
8.3.2. Quanto alla situazione personale degli insorgente, essi sono
giovani e godono di buona salute, come pure loro figlio. Infatti, i ricorrenti
non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Inoltre, alla luce
dell'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo, nonché delle allegazioni circa
la loro provenienza, v'è ragione di ritenere che gli insorgenti dispongono
di una densa rete familiare e sociale in patria, ovvero nella regione di
Dohuk, dove peraltro essi hanno dichiarato che già vi risiedono lo (…) del
ricorrente con la sua famiglia ([…] figli) e un (…), come pure un (…) e lo
(…) della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D13, verbale 3 pag. 4
e verbale 4 D33). In aggiunta, uno dei (…) del ricorrente ha dimostrato di
poter dare sostegno agli insorgenti ed al loro figlio, inviando loro i
documenti richiesti per produrli in questa sede (cfr. verbale 2 D9D10 e
verbale 4 D13). D'altronde, il ricorrente ha affermato che un suo parente
potrebbe ospitarli al massimo per un mese (cfr. verbale 2 D104), ciò che,
a rotazione, garantirebbe agli insorgenti un sostanziale aiuto nel loro
reinserimento. Peraltro, di rientro in patria, per assicurare il necessario
sostentamento della sua famiglia, il ricorrente potrà attingere alle sue
esperienze professionali passate, quale (…) ed ex (…), ciò che non lascia
posto all'inconsistenza del suo allegato analfabetismo. Del resto, gli
insorgenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno
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ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, dal profilo dell'interesse
superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 – 9.3.5 pagg.
367369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità
dell'allontanamento del figlio primogenito dei ricorrenti, ritenuto che egli è
ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura dei suoi
genitori. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti e loro figlio di un
adeguato reinserimento sociale nel loro Paese di origine, segnatamente
nella provincia di Dohuk.
8.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 4 LStr).
8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515), potranno
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
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Data di spedizione:
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Comunicazione a:
– ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
– UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato
l'incarto N 533 048 (per corriere interno; in copia)
– Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati,
Bellinzona (in copia)