B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3687/2016
Sen t en z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), con le figlie
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…), e
F._______, nata il (…), alis
G._______, nata il (…),
Eritrea,
tutte patrocinate dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 13 maggio 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad Adi Sheka nella zoba
di Anseba è giunta in Svizzera nell’autunno del 2014 con le figlie minori
F._______ e D._______, depositando la propria domanda d’asilo (cfr. atto
A6).
Sentita sui motivi, ella ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver la-
sciato il paese con il marito, poi tornato in Sudan, a causa del fatto che
quest’ultimo, incorporato nell’esercito, non avrebbe ricevuto alcun congedo
nonostante la figlia D._______ risultasse affetta da una grave malattia. Per
questo motivo, il marito avrebbe disertato non facendo più ritorno alla sua
divisione. A seguito di ciò egli sarebbe stato ricercato in due occasioni dai
militari, i quali avrebbero anche perquisito la loro abitazione di Tesseney in
sua assenza. In tale frangente i militari avrebbero dapprima intimidito l’in-
teressata per poi mettere a soqquadro la casa. La richiedente si sarebbe
quindi trasferita ad Adi Sheka dai genitori. Il marito si sarebbe invece na-
scosto in vari luoghi. A seguito di tali vicissitudini nel maggio del 2014 i due
avrebbero quindi deciso di lasciare assieme il paese, espatriando illegal-
mente il mese seguente (cfr. atto A15, pag. 3).
B.
Con decisione del 13 maggio 2016, notificata il 17 maggio 2016 (cfr.
atto A20), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato nel contempo l’al-
lontanamento delle interessate, salvo ammetterle provvisoriamente in
Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
Nella propria decisione, l’autorità di prime cure ha dapprima esaminato le
circostanze dell’espatrio illegale, concludendo alla sua inverosimiglianza.
Susseguentemente, la SEM ha rilevato che le difficoltà a gestire sola la
famiglia alla luce delle condizioni di salute della figlia D._______ allegate
dalla ricorrente nonché la sua decisione di seguire il marito nonostante
avesse sposato quest’ultimo nell’ambito di un matrimonio forzato non sa-
rebbero rilevanti in materia d’asilo. A tal proposito, l’autorità di prima istanza
ha sottolineato come la ricorrente avrebbe ammesso di non aver mai avuto
problemi con le autorità del suo paese, benché i militari avessero cercato
il marito a casa e sebbene lei non avesse svolto il servizio militare, fermo
considerato che sposandosi non sarebbe più stata obbligata a farlo.
C.
In data 13 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
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14 giugno 2016), le richiedenti sono insorte contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli
atti all’autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione in merito
al riconoscimento della qualità di rifugiato e, in subordine, alla sussistenza
di motivi oggettivi insorti dopo la fuga. Esse hanno altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali.
Le insorgenti – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – ritengono
che l’autorità non avrebbe effettuato alcuna analisi circa la concretezza
delle allegazioni relative ai motivi d’asilo antecedenti alla fuga, limitandosi
invece a trattare la verosimiglianza del resoconto relativo all’espatrio ed a
ricondurre tali avvenimenti alla difficolta nel gestire la famiglia ed al desi-
derio di cure migliori per la figlia. Tale valutazione risulterebbe però troppo
semplicistica alla luce delle allegazioni della ricorrente che avrebbe indi-
cato come il marito si fosse ritrovato costretto a disertare per riuscire a
starle accanto nella sua seconda gravidanza, in particolare prendendosi
cura della primogenita paraplegica. La ricorrente avrebbe anche allegato
di aver in precedenza ricevuto una convocazione e di non essere mai stata
esonerata dal servizio militare. In ragione dello status di disertore del ma-
rito, la ricorrente avrebbe dichiarato di essere stata interrogata e intimidita
dai militari spiegando inoltre che gli stessi si sarebbero ripresentati una se-
conda volta a casa loro, senza trovare né lei né il coniuge. Benché le au-
torità avessero preso di mira primariamente il marito, anche la ricorrente
potrebbe pertanto trovarsi esposta al rischio di persecuzioni, riflesse, a
causa della diserzione di quest’ultimo. Sarebbe del resto notorio come
spesso, in Eritrea, i familiari dei disertori subiscano pressioni e incarcera-
zioni quali forme di ritorsione e pressione nei confronti dei fuggitivi. Orbene,
considerato che, prima della diserzione, la ricorrente avrebbe inviato per-
sonalmente una lettera per sostenere la richiesta di congedo del marito,
sarebbe susseguentemente possibile che le autorità riconducano le ragioni
della diserzione del congiunto alla moglie, ponendo in essere ritorsioni con-
tro l’interessata. Secondo le ricorrenti, in un siffatto contesto, la conclusione
secondo la quale le allegazioni della ricorrente non sarebbero rilevanti in
materia d’asilo non sembrerebbe poter essere suffragate dalla motivazione
contenuta nella decisione. A loro dire, le stesse sembrerebbero inoltre es-
sere rilevanti sotto l’aspetto dell’art. 3 LAsi. Considerato che l’autorità non
si sarebbe espressa sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente
relative al periodo antecedente l’espatrio, le ricorrenti propongono dunque
che la decisione sia annullata e gli atti restituiti all’autorità di prime cure
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affinché quest’ultima possa procedere a tale valutazione. Qualora le alle-
gazioni per iI periodo antecedente l’espatrio dovessero reputarsi verosimili,
alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata e accor-
dato asilo in Svizzera.
Per quanto concerne l’espatrio illegale, le ricorrenti ritengono che ritenuta
la sostanziale plausibilità delle allegazioni sul viaggio e l’esistenza di og-
gettive difficoltà che giustificherebbero l’impossibilità di fornire ulteriori det-
tagli descrittivi dei paesaggi incontrati nel corso del viaggio, non vi sarebbe
motivo per dubitare dell’attraversamento illegale del confine. Conseguen-
temente, esse ritengono che la decisione impugnata meriti di essere an-
nullata anche su questo punto.
D.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2016, il Tribunale ha esentato
le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei re-
lativi allegati alla SEM.
E.
Con osservazioni del 23 dicembre 2016, la SEM ha anzitutto rilevato che
l’atto ricorsale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero
giustificare una modifica della decisione impugnata. L’autorità inferiore ha
in seguito colto l’occasione per osservare che il rimprovero del mandatario
in merito all’incoerenza strutturale dell’argomentazione della decisione del
13 maggio 2016 non dimostrerebbe una qualsiasi inadempienza formale
da parte della SEM. Oltremodo, contrariamente a quanto contenuto nel ri-
corso, tutti i fatti salienti determinanti la fuga della richiedente e delle sue
figlie sarebbero stati soppesati nel corso della fase istruttoria. In particolare
– a prescindere dalla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente –
non si sarebbero delineati elementi tali da ritenere che la richiedente fosse
vittima riflessa di persecuzione a causa della diserzione del marito. Tale
timore non sarebbe mai stato realmente espresso dalla richiedente durante
la fase istruttoria. Innanzitutto, la richiedente avrebbe affermato nella prima
audizione di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese.
Dipoi, dalla seconda audizione, si evincerebbe che la richiedente non
avrebbe subito alcunché durante l’unica visita dei militari in cui lei era pre-
sente: i militari si sarebbero limitati a chiederle dove fosse il congiunto per-
quisendo casa, senza però avanzare alcuna minaccia velata o esplicita nei
suoi confronti, sebbene lei avesse usato il termine intimidire. A favore di
questo giudizio, vi sarebbe da inventariare pure il comportamento adottato
dalla stessa ricorrente. In effetti, ella avrebbe dichiarato di aver continuato
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a vivere altri due mesi nella casa famigliare dove era stato cercato il marito
e ciò nonostante la visita dei militari. Solo in seguito alla seconda perquisi-
zione dell’abitazione, lei si sarebbe trasferita, assieme alle due figlie, di cui
una gravemente malata, a casa dei suoi genitori, luogo nel quale era ad
ogni modo facilmente rintracciabile dalle autorità semmai l’avessero effet-
tivamente voluta trovare. Perciò, se la richiedente avesse nutrito un qual-
siasi timore, si sarebbe comportata diversamente. Ebbene, l’interessata
stessa avrebbe confermato che in seguito alla prima visita dei militari non
ci sarebbero state delle conseguenze nei suoi confronti, tant’è che avrebbe
anche dichiarato di aver appreso dai suoi suoceri successivamente
all’espatrio che i militari avevano cercato nuovamente solo suo marito.
F.
Chiamate a prendere posizione in merito, le ricorrenti hanno rinviato a
quanto esposto in sede ricorsuale. Tale scritto è stato trasmesso all’autorità
di prime cure per conoscenza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla consta-
tazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di colla-
borare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo le
ricorrenti censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d’asilo.
4.
4.1. Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, occorre anzitutto de-
terminare se l’autorità di prima istanza sia incorsa in una violazione dell’ob-
bligo di motivazione della propria decisione, segnatamente in quanto non
avrebbe trattato sufficientemente nel dettaglio le allegazioni della ricorrente
a riguardo di quanto avvenuto in patria precedentemente all’espatrio.
4.2. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla
garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un
presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia
per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate
sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia inci-
dentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali
per il controllo della legalità. In ogni caso, per adempire a tali esigenze, è
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sufficiente che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie ri-
flessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali. In altri termini, si ne-
cessita che l’autorità riporti i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha
fondato la propria decisione di modo che l’interessato possa rendersi conto
della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Il
diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione
implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescin-
dere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2;
126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5).
4.3. Ora, nel caso in disamina l’autorità di prime cure ha effettivamente
omesso di esprimersi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente
relative al periodo antecedente l’espatrio. Essa ha tuttavia, seppur succin-
tamente ed in parte indirettamente, trattato la questione denegandone la
rilevanza in materia d’asilo. V’è pertanto da ammettere che trattandosi di
condizioni cumulative per il riconoscimento della qualità di rifugiato,
agendo in tal modo la SEM non è venuta meno all’onere di menzionare i
motivi che l’hanno guidata a disconoscere la qualità di rifugiato alle ricor-
renti tanto che le interessate si sono effettivamente rese conto di suddetta
motivazione ed hanno potuto impugnare la decisione litigiosa in piena co-
noscenza di causa. Si può dunque a giusto titolo concludere che la SEM
non ha violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti.
5.
5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono-
sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili
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da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interes-
sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della
sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico,
che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecu-
zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og-
gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di
colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e
secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu-
zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
5.3. Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito
si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecu-
zioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di
prendere in considerazione la situazione nel paese d’origine sotto l’aspetto
dei diritti umani, dei modelli di persecuzione “usualmente” applicati così
come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di de-
terminate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a
quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tri-
bunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
6.
Nell’evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa
e delle fonti citate, quanto addotto dalle ricorrenti non configuri elementi
giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato.
6.1. Anzitutto va rilevato che la ricorrente ha espressamente dichiarato di
non aver avuto alcun problema con le autorità militari a seguito dell’unione
matrimoniale tanto da potersi spostare liberamente presentando se del
caso il certificato di matrimonio (cfr. atto A15 pag. 5). Alla luce di ciò e con-
siderata anche la successiva nascita della prima figlia avvenuta in patria,
vi è luogo di concludere che la ricorrente non era perseguitata dalle autorità
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eritree per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o reni-
tenza.
6.2. Per quanto riguarda invece il rischio di esposizione a pregiudizi deri-
vanti dalla diserzione del marito, occorre invece ammette che sebbene la
ricorrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al proposito, un
tale contatto non configura, segnatamente sotto l’aspetto dell’intensità, una
persecuzione rilevante in materia d’asilo. Su tali presupposti si può dunque
parimenti escludere che la ricorrente abbia a temere di essere esposta, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione ai sensi
dell’art. 3 LAsi per tali motivi. Ella non può quindi avvalersi di un timore
fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della di-
serzione del marito.
6.3. Il discorso non cambia quanto al fatto che la ricorrente si sia stata coar-
tata a sposarsi dai famigliari onde sottrarsi al servizio militare. Anzitutto ella
ha espresso la volontà di proseguire l’unione coniugale durante la quale
sono venute alla luce anche le sue due figlie (cfr. atto A15, pag. 6). Già solo
per questo motivo è palese ch’ella non tema alcunché da tale rapporto e
che conseguentemente la continuazione dello stesso sia ininfluente per il
riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, per quanto riguarda la
circostanza stessa del matrimonio va rilevato come quest’ultima risalga
all’ormai lontano 2009 (cfr. atto A6, pag. 3), ovvero a ben 5 anni prima
dell’espatrio (peraltro svoltosi con il marito). Alla luce di ciò, tale accadi-
mento difetta del necessario nesso causale con la fuga ed è pertanto a sua
volta irrilevante ai fini della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
6.4. Quo all’espatrio illegale, di cui la SEM ha messo in dubbio la verosimi-
glianza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza
di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo
approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015
consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in
materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo,
da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante,
un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’ana-
lisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente
dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per sog-
giorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabi-
lità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni
che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano
seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa
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dell’espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può
essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che
lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr.
D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina
la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v’è luogo di con-
cludere anche a tal proposito ch’ella non ha a temere trattamenti configu-
ranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.
7.
È dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha negato l’asilo alle
interessate. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
8.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagine seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: