Corte IV
D-3695/2007
vav/egl
{T 0/2}
Sentenza del 26 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, dichiaratosi nato il B._______ 1989, Nigeria, c/o C._______,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 25 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 15 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
27 aprile e del 10 maggio 2007), che il 12 marzo 2007 sono scoppiate delle
violenze nel suo villaggio e nelle località viciniore. I militari avrebbero cercato dei
dipendenti di società petrolifere sequestrati da diversi giovani. A tale scopo
avrebbero dato alle fiamme tutto il villaggio e ucciso delle persone. Sarebbe
fuggito per poi essere informato da un pastore che il padre sarebbe stato ucciso.
Avrebbe deciso d'espatriare perché non avrebbe più nessuno in patria (la madre
sarebbe morta nel 2006).
B. Il 25 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome
lecita, esigibile e possibile.
C. Il 30 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato
un'istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ricevibilità
di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione
dell'interessato in merito alla sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha
stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, il richiedente ha reso versioni
imprecise e discordanti in particolare sull'età dei suoi familiari nonché sul suo
percorso scolastico. Non v'è pertanto motivo di designare una persona di fiducia,
ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che difenda i suoi interessi nella proceduta d'asilo.
L'interessato non ha altresì addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Infine, l'autorità di prime
cure ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dal richiedente, le stesse fondandosi su generiche
informazioni di terze persone, segnatamente per quanto attiene all'uccisione del
3padre. Non sarebbero pertanto necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente contesta che l'esame radiologico sia probante con
riferimento alla sua età, ritenuto segnatamente lo scarto di soli quattro mesi fra
l'età da lui dichiarata e quella accertata tramite la citata analisi scientifica,
concepita altresì per altri scopi. Si sarebbero pertanto dovute applicare le norme
relative ai minorenni non accompagnati. Sostiene, inoltre, di non avere mai avuto
un documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno
alle autorità svizzere. Tale giustificazione deve considerarsi sufficiente. Fa valere,
infine, d'aver raccontato i suoi problemi con esattezza e chiarezza, di modo che
non si potrebbe sostenere che nel suo caso non vi sarebbero indizi fondati di
persecuzione. In siffatte circostanze, la decisione dev'essere annullata e l'UFM
invitato a effettuare un'ulteriore audizione e a pronunciare una decisione nel merito
della sua domanda. La situazione generale vigente in Nigeria – in particolare nel
Delta State – e quanto accadutogli renderebbero l'esecuzione del suo rimpatrio
inesigibile, perché sarebbe esposto in patria a pericoli concreti e a trattamenti
inumani e degradanti.
5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia
presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'indicata minore
età. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente
superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di 17 anni e 8 mesi.
Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere
altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Anzi, non ha saputo fornire risposte, o
allora vaghe ed imprecise, sull'età dei suoi genitori e sul suo percorso scolastico.
Le generiche e stereotipate giustificazioni fornite dal ricorrente non convincono,
fermo restando che lo scarto fra l'età dichiarata in corso di procedura e l'età ossea
risulta essere al minimo di quattro mesi e non di soli quattro mesi, come invece
preteso nel gravame. In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte
dell'UFM, il ricorrente dovendo sopportare le conseguenze della mancata
dimostrazione della pretesa minorità (v. ibidem).
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
46.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 15 aprile 2007. Non v'è, altresì,
ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi
per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. In particolare, l'allegazione
dell'insorgente secondo cui avrebbe potuto effettuare imbarchi e sbarchi nel suo
viaggio verso l'Europa senza essere in possesso di un documento d'identità o di
viaggio sono stereotipate e poco plausibili. Inoltre, non avendo fatto valere delle
persecuzioni statali, egli avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo
Paese all'estero per procurarsi in tempo utile gli eventuali documenti mancanti.
Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi
è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia
d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv.
3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il fatto
di non avere più nessuno in patria non è un motivo sufficiente per chiedere la
protezione internazionale ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o della LAsi, tanto meno per una persona maggiorenne. Di conseguenza, e
allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del
tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv.
3 lett. b LAsi.
6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza – ma anche irrilevanza – delle dichiarazioni
decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non
risultano necessari ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità
di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.4
6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Conv., l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
56.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da
questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007
non giustificano un diverso apprezzamento.
6.4.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano
essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Nigeria.
6.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 6.4. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
6versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______)
- a D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: