Corte IV
D-3695/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...), Mongolia, e sua figlia B._______,
nata il (...), alias C._______, nata il (...), Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3695/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato per sé e, in veste di
rappresentante, per sua figlia in data 23 novembre 2008,
i verbali d'audizione delle interessate del 18 dicembre 2008 e
20 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 29 maggio 2009, notificata alle interessate in
data 2 giugno 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla
ricorrente)
il ricorso inoltrato dalle interessate l'8 giugno 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, le interessate hanno dichiarato
di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio,
dimora ad D._______ (Mongolia),
che le richiedenti hanno affermato di essere espatriate il (...) per
sfuggire al compagno della madre, che l'avrebbe picchiata in diverse
occasioni ed abusato sessualmente della figlia di quest'ultima,
avviandola alla prostituzione; che la ricorrente, a causa del compagno,
sarebbe stata ingiustamente accusata dalle autorità di gestire un
traffico di prostituzione e quindi posta in stato di fermo per un giorno;
che, per paura del compagno, le interessate avrebbero lasciato casa e
negozio e sarebbero espatriate munite di passaporto in direzione della
E._______; che a F._______ avrebbero consegnato i passaporti al
passatore e proseguito in minibus fino a G._______, raggiungendo
H._______ in treno in data (...),
che, nella decisione del 29 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dalle ricorrenti sono inverosimili siccome inattendibili e contraddittorie,
di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione delle interessate a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, le ricorrenti rimandano a quanto già esposto in sede
di audizione, contestano di avere fornito dichiarazioni vaghe,
definiscono le contraddizioni rilevate dall'UFM tra il racconto della
madre e quello della figlia come "lievi divergenze" e lamentano una
decisione frettolosa da parte dell'autorità inferiore; che le richiedenti
sostengono inoltre che vi sarebbero sufficienti indizi di persecuzione
per una decisione materiale e che, in caso di rientro in Patria,
sarebbero esposte ai trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che le stesse sostengono, infine,
che la figlia starebbe praticando (...) e dovrebbe, in data (...),
sottoporsi ad un intervento chirurgico presso l'ospedale, ragione per
cui un loro allontanamento sarebbe, oltre che inammissibile, pure
inesigibile,
che, in conclusione, le ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che le stesse hanno altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, le ricorrenti non sono riuscite ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, le isorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
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censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basta rilevare, in particolare, che sia la ricorrente che sua figlia si
sono contraddette su diversi aspetti centrali della loro vicenda; che per
quel che riguarda la ricorrente, ad esempio, ella si è contraddetta in
merito all'inizio della relazione con il suo compagno, dichiarando
dapprima di essersi messa insieme a quest'ultimo nel (...) (cfr. verbale
audizione della madre [in seguito: verbale audizione M] del
18 dicembre 2008 pag. 4), per poi, in un secondo momento, limitare il
rapporto intrattenuto con lui al periodo dal (...) al (...) (cfr. verbale
audizione M del 20 maggio 2009 pag. 5/D31); che anche in merito alla
data della consegna di soldi da parte di due conoscenti, la ricorrente si
è contraddetta palesemente, indicando, durante la prima audizione, la
data precisa del (...) (cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008
pag. 5), e menzionando, durante la seconda audizione, vagamente il
mese di (...) (cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 6/D33);
che anche circa l'asserito stato di fermo la ricorrente non ha reso
dichiarazioni attendibili, contraddicendosi ad esempio sulla durata
dell'arresto (verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5: "un
giorno in polizia", verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag.
6/ D33: "sono rimasta una notte in quel posto") e sottacendo, durante
la prima audizione, dettagli importanti sulle circostanze del fermo resi
appena in fase di seconda audizione (quali l'asserito obbligo datole di
denudarsi e le asserite accuse mosse nei suoi confronti, cfr. verbale
audizione M del 20 maggio 2009 pag. 6/D33), dando in tal guisa
l'impressione di avere narrato, in seconda audizione, un racconto
volutamente arricchito di dettagli per i bisogni della causa; che in
merito alle asserite percosse subite da parte del compagno (che
rappresenterebbero uno dei motivi del suo espatrio [cfr. ad es. verbale
audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 4] e per le quali, quindi, ci si
potrebbe ragionevolmente attendere una precisa collocazione
temporale), la ricorrente si esprime in maniera del tutto inattendibile,
indicando dapprima vagamente che queste sarebbero iniziate nel (...)
(cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5), per poi far
invece risalire il loro inizio all'evento concreto del fermo in polizia nel
(...) (cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 8/D49); che la
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dichiarazione della figlia secondo cui ella sarebbe stata stuprata dal
compagno della madre una (...) di volte (cfr. verbale audizione della
figlia [in seguito: verbale audizione F] del 18 dicembre 2008 pag. 4),
non combacia – benché trattasi, a loro detta, del motivo principale
dell'espatrio suo e di sua madre – con l'allegazione successiva
secondo cui, invece, gli stupri sarebbero accaduti settimanalmente fino
alla metà di (...) (cfr. verbale audizione F del 20 maggio 2009 pag.
6/D40-41), e quindi ben più di una (...) di volte; che anche circa il luogo
dove avrebbe confessato gli stupri alla madre, la figlia si è
contraddetta senza valida giustificazione (cfr. ibidem, pag. 9/D70); che
la ricorrente e la figlia si sono contraddette a vicenda su più punti
decisivi del racconto, come ad esempio in merito al momento del
"chiarimento" rispettivamente litigio con il compagno della madre
(avvenuto "una sera" qualsiasi secondo la madre [cfr. verbale
audizione M del 20 maggio 2009 pag. 10/D55], rispettivamente subito
dopo la confessione alla madre degli stupri subiti secondo la figlia [cfr.
verbale audizione F del 20 maggio 2009 pag. 8/D64]); che, infine ed
alla luce dei gravi abusi che avrebbe perpetrato loro il partner della
madre, mal si comprende come la ricorrente e la figlia abbiano
aspettato e continuato a subire le sue percosse rispettivamente i suoi
stupri per più di (...) anni la madre, rispettivamente quasi un (...) la
figlia, prima di decidere di espatriare, nonostante, a loro detta,
avessero bisogno di un appoggio di un uomo (cfr. verbale audizione M
del 18 dicembre 2008 pag. 5); che neanche si capisce come mai le
ricorrenti, durante il lungo lasso di tempo menzionato, non l'abbiano
mai denunciato presso le autorità rispettivamente non si siano
spostate in un'altra regione della Mongolia, bensì abbiano optato di
primo acchito per la soluzione più estrema dell'espatrio; che vi è
pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dalla ricorrente e da
sua figlia a sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile; che il
mezzo di prova presentato dalla ricorrente (un'asserita convocazione
in polizia), alla luce anche del fatto che la ricorrente si è – come già
evidenziato – contraddetta circa la durata e le circostanze del fermo,
non è atto ad invalidare tale conclusione, trattandosi di un formulario
prestampato compilato a mano e che facilmente si presta a
falsificazioni,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che le ricorrenti non
possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale
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futuro agire illegittimo da parte del compagno della madre nei loro
confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli
insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i
ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
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delle ricorrenti, entrambe (...); che la madre, infatti, gode di una
formazione scolastica di (...) anni ed universitaria (cfr. verbale
audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 2) ed era in grado, fino
all'espatrio, di sostenersi da sola grazie alla (...) (cfr. ibidem); che la
figlia gode anch'essa di formazione scolastica e di esperienza
professionale (cfr. verbale audizione F del 18 dicembre 2008 pag. 2);
che entrambe non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, non soccorre le
ricorrenti l'allegazione ricorsuale secondo cui la figlia dovrebbe
sottoporsi ad un intervento chirurgico in data (...), tenuto conto del
fatto che nessun certificato medico atto ad attestare la tipologia
rispettivamente l'urgenza dell'intervento è stato mai versato agli atti;
che lo stesso dicasi per i problemi legati alla frequentazione di sedute
di (...) da parte della figlia, ritenuto che – alla luce della copia della
cartella degli appuntamenti allegata all'atto ricorsuale, per altro quasi
per nulla leggibile – il solo fatto di fissare appuntamenti terapeutici non
dimostra di per sé l'eventuale gravità del problema a monte e che in
Mongolia la (...) è da considerarsi un servizio facilmente accessibile,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che le ricorrenti, usando della necessaria
diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle
ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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