Corte IV
D-3703/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 18 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Claudia Cotting-Schalch
Cancelliera Marisa Murray
A._______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 29 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 29 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 7
e del 18 maggio 2007), d'essere espatriato, nel mese di B._______ del 2006, per il
timore d'essere ucciso da suo padre, come già accaduto a sua madre, suo fratello
e sua sorella. Inoltre, C._______ sarebbe stato trattenuto due giorni in un posto di
polizia del D._______ dove sarebbe stato portato perché avrebbe rifiutato di far
parte del “gruppo del Biafra”.
B. Il 29 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome
lecita, esigibile e possibile.
C. Il 30 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi
un siffatto documento. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'interessato, segnatamente quelle sugli evocati decessi della madre, della
sorella e del fratello (non ha saputo indicare alcuna data precisa), sulla setta
segreta alla quale apparterrebbe il padre (setta di cui non conosce neppure il
nome) e sul “partito Biafra” (di cui non è stato in grado d'indicare alcunché). È
altresì stata giudicata inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore
età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea del ricorrente
superiore ai 18 anni. Inoltre, l'interessato – che senza valide giustificazioni non ha
3esibito alcun documento d'identità – non è stato in grado di indicare le date di
nascita né dei suoi genitori né di suo fratello o di sua sorella o fornire elementi
precisi sui suoi dati biografici e sul suo percorso scolastico (avrebbe, fra l'altro,
allegato d'avere frequentato le scuole superiori, circostanza incompatibile con
l'indicata età, nonché studiato fino al E._______ del 2006 allorquando sarebbe
espatriato nel mese di F._______ del medesimo anno). Infine, l'autorità inferiore
ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente allega di non avere fatto nulla per procurarsi dei documenti
d'identificazione entro il periodo di 48 ore, ma di non aver potuto fare altrimenti
conto tenuto dell'insieme delle circostanze del suo caso. Contesta le risultanze
dell'esame osseo ed afferma d'aver riferito la data di nascita che gli avrebbe
comunicato sua madre. Fa altresì valere che l'autorità inferiore ha considerato a
torto che non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento. Avrebbe, infatti, raccontato i suoi problemi con
esattezza e chiarezza e nel suo racconto non vi sarebbero contraddizioni.
Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv.
2 lett. a LAsi. Inoltre, la situazione generale esistente in Nigeria, unitamente a
quanto gli è accaduto, renderebbe illecita ed inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento.
5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia
presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di
corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta
un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica
di [...]. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di
rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha
presentato – senza fornire valide giustificazioni (cfr. considerando 6.1 del presente
giudizio) – documenti d'identità o di viaggio (tanto meno ufficiali), è stato impreciso
sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. In
simile evenienza, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al
ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi (v. ibidem).
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
46.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad
esibirli sin dal 29 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il
ricorrente avesse effettuato, ciò che non ha fatto, dei seri e concreti tentativi per
procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero
potuto avere esito favorevole. Basti ancora rilevare che è manifestamente
inverosimile l'allegazione dell'insorgente secondo la quale non ha mai posseduto
un documento d'identità o di viaggio, visto che ha pure affermato che il suo
passaporto – che avrebbe richiesto alle autorità nigeriane nel G._______ o
H._______ (secondo la versione), ma che non sarebbe mai stato consegnato – è
già scaduto, indicazione di principio conosciuta solo ad un possessore del
documento in questione. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura
di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
GICRA 1999 n. 16).
6.2 Peraltro, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di
procedura, le quali s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo
stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto
privi di fondamento gli argomenti addotti dal ricorrente con riferimento all'art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi.
6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.4
6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
5la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da
questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007
non giustificano un diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe
ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che non possono essere curati in patria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Nigeria.
6.4.4 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.4. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
6regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al I._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione.