Corte IV
D-3714/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Robert Galliker,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Vietnam,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'asilo;
decisione dell'UFM del 23 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3714/2010
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino vietnamita, ha inoltrato una domanda d'asilo in
Svizzera in data 29 settembre 1990. Con decisione del
7 febbraio 1991, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (attualmente e di
seguito: UFM) gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed accordato
asilo in Svizzera.
B.
Tramite decreto d'accusa (di seguito: DA) della Procura pubblica (...)
(di seguito: PP) del 5 luglio 1996, cresciuto in giudicato il 22 luglio
1996, l'interessato è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e
condannato alla pena di cinque giorni di arresto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di un anno.
C.
Tramite DA emesso dall'"Amtsstatthalteramt" di B._______ in data
21 agosto 1996 e cresciuto in giudicato il 7 ottobre 1996, l'interessato
è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e condannato al
pagamento di una multa di CHF 300.-.
D.
Il 20 marzo 1997 l'interessato è stato messo a beneficio di un
permesso di dimora tipo C.
E.
In data 11 aprile 1997, l'allora Sezione degli stranieri del Canton Ticino
ha ammonito l'interessato che, in caso di recidiva o comportamento
scorretto da parte sua, l'avrebbe sanzionato con misure
amministrative, quali l'espulsione dalla Svizzera.
F.
Tramite DA della PP del 21 aprile 1997, cresciuto in giudicato il
7 maggio 1997, l'interessato è stato ritenuto colpevole di furto di poca
entità e condannato al pagamento di una multa di CHF 200.-.
G.
Con sentenza del 27 gennaio 2009, l'interessato è stato riconosciuto
colpevole di violenza carnale nei confronti della moglie dalla Corte
delle assise correzionali di C._______ e condannato ad una pena
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detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di cinque anni.
H.
H.a Il 16 marzo 2010, l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione
di revocare l'asilo pronunciato a suo favore. Detto Ufficio, infatti,
basandosi sulla condanna del 27 gennaio 2009 e la pena detentiva
comminata (cfr. punto G), ha considerato che egli avrebbe commesso
reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), che giustificherebbero
la revoca dell'asilo. L'UFM ha pertanto invitato l'interessato a
determinarsi in merito.
H.b Tramite scritto del 30 marzo 2010, l'interessato ha presentato le
proprie osservazioni in merito alla revoca dell'asilo prospettatagli
dall'autorità di prime cure. In sostanza, citando le norme della LAsi e la
giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo relative alla revoca dell'asilo, ha sottolineato come la nozione di
reati particolarmente riprensibili presupporrebbe un'indegnità
qualificata e, quindi, la perpetrazione di un reato più grave del
semplice atto riprensibile ostativo alla concessione dell'asilo di cui
all'art. 53 LAsi. Benché non contesti il reato di violenza carnale da lui
commesso nei confronti della moglie e considerato che, a suo dire, il
diritto degli stranieri (art. 62 cpv. 1 lett. b [recte: art. 62 lett. b] della
Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [RS 142.20, LStr])
prevede la revoca del permesso di domicilio in presenza di una
condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni, l'interessato
ha ritenuto che un'eventuale revoca dell'asilo per coloro che godono di
una protezione internazionale quale il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell'asilo dovrebbe avvenire in presenza di
sanzioni più pesanti rispetto a quelle previste dalla LStr per persone
che non necessitano di alcuna protezione internazionale. Inoltre, la
pena a cui è stato condannato sarebbe di poco superiore al minimo
della sanzione prevista dal Codice penale svizzero per il reato di
violenza carnale e, altresì, sospesa condizionalmente, cosa che
indicherebbe che il giudice avrebbe tenuto conto di determinate
circostanze a suo favore, quali, ad esempio, il fatto che fosse
incensurato. Pertanto, la misura prospettata di revoca dell'asilo
sarebbe, nel suo caso, particolarmente sproporzionata.
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H.c Tramite decisione del 23 aprile 2010, l'UFM ha revocato l'asilo
all'interessato giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha dapprima
ritenuto che la giurisprudenza definirebbe quali atti particolarmente
riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi quei reati corrispondenti alla
nozione di crimine sancita dall'art. 10 cpv. 2 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311) e punibili con una pena
importante. Rinviando alla Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2003
n. 11, ha altresì sostenuto che per la definizione di un reato come
particolarmente riprensibile sarebbe determinante la pena prevista
dalla legge e non quella pronunciata nel caso concreto. Essendo la
pena prevista per il reato di violenza carnale la detenzione da uno a
dieci anni, la stessa sarebbe da considerarsi importante, ragione per
cui il reato commesso dall'interessato sarebbe particolarmente
riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi.
I.
In data 25 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
decisione dell'UFM del 23 aprile 2010, chiedendo l'annullamento del
provvedimento litigioso e l'esenzione dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo. Egli ha dapprima considerato che la
nozione di reati particolarmente riprensibili presupporrebbe, per
giurisprudenza consolidata, la perpetrazione di un reato più grave del
semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi e che la misura di
revoca dell'asilo dovrebbe essere rispettosa del principio della
proporzionalità. Pur non volendo minimizzare il suo comportamento e
non negando la spregevolezza dell'atto commesso nei confronti della
moglie, l'insorgente ha sottolineato come la sanzione comminata nel
suo caso non parrebbe particolarmente severa, se relazionata al
massimo della pena prevista dal CP per il reato commesso, tantopiù
che sarebbe stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di cinque anni. Inoltre, i precedenti penali che lo riguano risalirebbero
a quattordici anni or sono, non permetterebbero di considerarlo un
delinquente solito a commettere reati, ma, soprattutto, non sarebbero
gravi a tal punto da condurre, unitamente al reato di stupro, alla revoca
dell'asilo. La misura di revoca dell'asilo ordinata dall'UFM sarebbe
pertanto sproporzionata.
J.
Tramite decisione incidentale del 4 giugno 2010, il Tribunale ha
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esonerato il ricorrente, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, dal
pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali ed ha,
nel contempo, invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
K.
Tramite scritto del 9 giugno 2010, l'UFM ha ritenuto che il memoriale di
ricorso non conterrebbe elementi o mezzi di prova suscettibili di
modificare le sue conclusioni ed ha, pertanto, rinviato ai considerandi
del provvedimento impugnato e proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), rese dall'UFM in materia d'asilo
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità
previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi e 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in
francese, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la
presente sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1
5.1.1 A titolo preliminare, è d'uopo rilevare che i reati di cui
l'insorgente è stato l'autore prima dell'entrata in vigore della nuova
LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei tre reati commessi dal
luglio 1996 al maggio 1997) non sono in ogni caso rilevanti per
giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo
infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo
motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato avvenuto
prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile,
mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3).
Per la presente procedura di revoca dell'asilo fa dunque stato
unicamente il reato di cui si è reso colpevole il ricorrente a partire
dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire il reato
di stupro perpetrato il 13 aprile 2007.
5.1.2 Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano
l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che
corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice
penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione
antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano
considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione.
Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene
privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di
20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente
dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i
reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2).
Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a
tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra
reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non
essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto – con la ridefinizione
del concetto di "crimine" – ridefinire indirettamente anche il termine
"riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di
rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con
quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da
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qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per
i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni
(cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3
in fine).
Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha
attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la
compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.
La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo
la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la
perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui
all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito
particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere
comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa
intensità. Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai
sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della
proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa
dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici
perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio:
in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve
risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico
perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).
5.2
5.2.1 Nel caso in disamina, la motivazione dell'UFM è da ritenersi
carente sotto due punti di vista.
Inanzitutto, l'argomento dell'istanza di prime cure secondo cui
"Déterminante pour l'identification d'un crime comme étant de
caractère particulièrement répréhensibles est la menace de sanction
prévue par la loi et non pas la sanction prononcée dans le cas
particulier" misconosce che – al fine di definire un reato come
particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi – non fa
stato unicamente la pena comminata per lo stesso nel CP (che, ad
ogni modo, come visto sopra e ai sensi dell'art. 53 LAsi, deve essere
superiore ai tre anni), bensì la sua intensità, la quale, a sua volta, è da
valutare segnatamente in base alla pena inflitta dall'autorità
giudiziaria. Difatti, l'UFM si è limitato a constatare che il reato di stupro
è sanzionato dal CP con una pena detentiva di uno a dieci anni,
concludendo alla revoca dell'asilo, senza confrontarsi in alcun modo
con le particolarità del caso concreto, quali la pena comminata e la
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natura del reato e, pertanto, senza motivare in quale misura il reato in
questione andrebbe oltre al "semplice" reato riprensibile ai sensi
dell'art. 53 LAsi.
In ogni caso, in presenza di un reato ritenuto particolarmente
riprensibile secondo i criteri testé menzionati, la misura di revoca deve
essere ponderata di caso in caso e risultare proporzionata a quanto
l'autorità intende perseguire con la stessa. Tuttavia, dalla decisione
impugnata non emerge che l'autorità inferiore si sia in alcun modo
confrontata con tale aspetto.
5.2.2 Ad ogni modo, il Tribunale reputa la misura di revoca dell'asilo
come non giustificata nella fattispecie. Infatti, se da un lato, la pena
prevista per il reato di stupro è di minimo un anno fino ad un massimo
di dieci anni di detenzione (cfr. art. 190 cpv. 1 CP), ragione per cui il
reato perpetrato dall'insorgente è da qualificarsi come riprensibile ai
sensi dell'art. 53 LAsi, dall'altro lato, sebbene detta sanzione sia,
senz'ombra di dubbio, considerevole, la pena inflitta al ricorrente
dall'autorità giudiziaria non rappresenta una sanzione particolarmente
severa: difatti, è stata fissata a due anni di carcere, che corrispondono
a meno di un quarto della pena detentiva massima prevista. Inoltre, la
medesima è stata – seppur per un periodo di prova non trascurabile di
cinque anni – sospesa condizionalmente. A ciò si aggiunge il fatto che,
dal 1999 fino ad oggi, l'insorgente ha compiuto un unico reato
penalmente rilevante, il quale, sebbene deplorevole, è rimasto
confinato alle mure domestiche, senza che altre persone, oltre la
moglie, siano state messe in pericolo in qualche maniera. L'atto
compiuto dal ricorrente, pertanto, non si distingue per la sua
particolare intensità. In considerazione di ciò, lo stesso non può
essere considerato particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63
cpv. 2 LAsi.
5.2.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha a torto revocato l'asilo al
ricorrente. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata dell'UFM del
23 aprile 2010 è annullata.
6.
Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese
processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto.
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7.
Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 200.-,
conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili di
CHF 200.-.
4.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno;
in copia)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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